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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. AB La
NC, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co c.p.c., ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 219 / 2021 R.G. vertente
TRA
in persona del suo legale rappr.te pro tempore, rappr.to e difeso Parte_1
dall'avv. FULVIO INGAGLIO LA VECCHIA, giusta procura in atti
ATTORE-OPPONENTE
E
, rappr.ta e difesa dagli avv.ti MASSIMILIANO LONGO e CP_1
IC IN giusta procura in atti,
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del Giudice Monocratico AB La NC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede :
1 1) nell'accogliere in parte l'opposizione proposta dal il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5459/2020, emesso in suo danno su istanza dell'arch. CP_1
va revocato, ma il va, comunque condannato al pagamento, in Parte_1
favore dell'arch. della minor somma di € 16.845,51, come determinata dal CP_1
nominato C.T.U, oltre interessi dalla data di costituzione in mora al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere a parte opponente le spese di lite Parte_1
che si determinano in € 4.227,00, oltre le spese borsuali della fase monitoria, cassa, iva, e spese generali di studio.
3) Pone definitivamente a carico del le spese della espletata Parte_1
C.T.U.
4) Condanna il al pagamento in favore dell'arch. Parte_1 CP_1
a titolo di indennizzo, ex art. 96 c.p.c, della somma di € 2.000,00, equitativamente determinata, tenendo conto anche del lungo tempo trascorso, dalla data dell'espletamento dell'incarico da parte dell'arch. alla data della odierna CP_1
sentenza.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege
69/09, entrata in vigore il 4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dal Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5459/2020, emesso in suo danno su istanza dell'arch.
per l'asserito mancato pagamento della somma di € 19.020,33 Controparte_2
relativa al compenso relativo all'attività professionale dalla stessa svolta su incarico del Comune.
A motivo dell'opposizione proposta, parte opponente, senza contestare l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale, eccepiva a sua volta l'inadempimento e
2 l'inesatto adempimento da parte dell'architetto, evidenziando, tra l'altro che nella disciplinare per l'adempimento, era stata prevista la risoluzione del contratto tra le parti, in ipotesi di ritardo nella consegna degli elaborati. Evidenziando quindi il ritardo nella consegna dei progetti tecnici da parte dell'architetto, chiedeva dichiararsi risolto il contratto, assumendo di nulla doverle corrispondere.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'arch. la quale, nell'assumere CP_1
di essersi attenuta alle previsioni contrattuali, contestava le avverse censure e chiedeva rigettarsi l'opposizione proposta e confermarsi il decreto ingiuntivo emesso in danno del Evidenziava inoltre che il Comune opponente non si Parte_1
era avvalso della clausola risolutiva espressa, anzi aveva utilizzato il progetto dalla stessa redatto per quanto gli necessitava.
In diritto si ricorda, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio,
ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità,
sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, invero, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e dunque,
esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito
3 dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04;
sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
Alla luce del dettato normativo in parola si è delineato, un ormai unanime,
orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, 16092/02; 13533/01; 7027/01;
1041/98, 7860/95 e 2369/94) – secondo cui, al creditore, che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova,
dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova viene ritenuto applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa dell'attore, come avviene appunto nel caso di specie. In tale eventualità i ruoli si invertono.
Facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e considerato che parte opponente non ha negato l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto nel procedimento monitorio, ciò basta per considerare esistente e provato il fatto costitutivo della pretesa creditoria dell'arch. A fronte dell'eccezioni di CP_1
inadempimento sollevate dal e delle contestazioni in ordine al quantum, si è Pt_1
proceduto a nominare un C.T.U., che potesse verificare ed accertare l'attività svolta dall'arch. e determinare il relativo compenso alla stessa spettante. CP_1
Considerato che il nominato C.T.U., le cui conclusioni si condividono pienamente, in quanto lineari, coerenti con i quesiti postigli e sufficientemente
4 motivate, ha concluso precisando che “…il progetto redatto dall'arch.
[...]
di livello definitivo, come è stato più volte considerato nelle varie CP_1
delibere del sebbene sia stato trasmesso con notevole ritardo Parte_1
rispetto a quanto previsto dal disciplinare d'incarico, tuttavia appare ragionevole
pensare che sia stato presentato in tempo utile all'Amministrazione Comunale per la
costituzione di quel Parco progetti, connessi da una unica strategia di
riqualificazione urbana, di cui la stessa nel 2006 aveva manifestato intenzione di
volersi dotare e che in quella stessa data (presentazione progetto arch. CP_1
procedeva all'approvazione, insieme ad altri due progetti…” ed a seguito delle osservazioni critiche del ha avuto cura di chiarire, che con quanto testè Pt_1
riportato ha voluto “…evidenziare il fatto che, seppur il progetto definitivo fosse
stato presentato al in ritardo rispetto a quanto previsto dal Parte_1
disciplinare d'incarico, e fosse quindi nelle facoltà del Parte_1
l'applicazione delle penalità previste nello stesso disciplinare, il in Parte_1
quella stessa giornata, acquisiva invece il progetto redatto dall'arch. CP_1
procedendo sia all'approvazione del Progetto Definitivo in linea tecnica da parte del
R.U.P. Geom. che all'approvazione, insieme ad altri due progetti, Persona_1
come progetto unico denominato “Riqualificazione urbana del centro storico
suddiviso per aree di intervento” con Delibera di Giunta Comunale n. 118”,
l'opposizione del può trovare accoglimento solo in parte. Parte_1
Il nominato C.T.U ha, invero, accertato il lavoro svolto dal professionista ed ha anche verificato l'approvazione del progetto da parte dell'amministrazione comunale, ed il successivo utilizzo da parte del per l'attività di Pt_1
riqualificazione urbana per cui era stata incaricata l'arch. CP_1
Tuttavia, a seguito della rideterminazione del compenso dovuto all'architetto,
il decreto ingiuntivo opposto va comunque revocato, ed il comune va condannato al
5 pagamento in favore dell'architetto di una somma inferiore. Il nominato C.T.U,
invero, tra gli atti di causa non ha rinvenuto il progetto esecutivo dell'arch. CP_1
e, conseguentemente, ha proporzionalmente ridotto il compenso dalla stessa richiesto in fase monitoria.
Circa le conclusioni del nominato C.T.U., va ricordato che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei C.T.P. che,
seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché
incompatibili con le conclusioni tratte.
Quanto all'eccezione del Comune opponente, relativa alla clausola risolutiva espressa, va detto che la stessa, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il nomato
C.T.U, è risultata priva di fondamento. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456
c.c., invero, la risoluzione non è automatica al momento dell'inadempimento, ma si verifica solo quando la parte interessata dichiari formalmente all'altra di volerla esercitare. Nel caso di specie la detta dichiarazione non vi è stata da parte del il quale, anzi, approvando ed utilizzando il progetto dell'architetto Pt_1
come accertato ed evidenziato dal nominato C.T.U, ha chiaramente CP_1
manifestato di non volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ma al contrario,
di volersi avvalere del progetto dell'arch. nonostante fosse stato presentato CP_1
in ritardo.
Pertanto, l'opposizione proposta dal può trovare accoglimento solo in Pt_1
parte per le ragioni sopra indicate;
il decreto ingiuntivo notificato al va Pt_1
comunque revocato, ed il va condannato al pagamento della minor Parte_1
6 somma di € 16.845,51, come determinata dal nominato C.T.U, oltre interessi dalla data di costituzione in mora al soddisfo.
Alla luce della condotta del il quale tra l'altro non ha Parte_1
aderito alla proposta conciliativa formulata da questo giudice, (se non successivamente alla disposta C.T.U.,) che prevedeva il pagamento in favore dell'arch. di una somma nettamente inferiore rispetto alla somma CP_1
riconosciutale in sentenza, si ritiene accoglibile la domanda della opposta, ex art. 96
c.p.c. E pertanto, il va anche condannato al pagamento in favore Parte_1
dell'arch. a titolo di indennizzo, ex art. 96 c.p.c, della somma di € CP_1
2.000,00, equitativamente determinata.
Quanto al governo delle spese del presente giudizio di opposizione, non si può non evidenziare che, per la costante lettura ermeneutica della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si pone come un “unicum”
rispetto al procedimento monitorio, per cui anche in sede di liquidazione di spese di giudizio occorre tenere conto di tutta la fase dal deposito del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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Così deciso in Palermo in data 31/10/2025
Il G.O.T
AB La NC
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice AB La
NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
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