Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00465/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02569/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2569 del 2025, proposto da
LA TE ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 732/24 Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. VO NN IO CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 732/24 del 28.11.2024 del Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro, passata in giudicato il 28.05.2025 e notificata in forma esecutiva in data 27.04.2025, è stato riconosciuto il diritto della Sig.ra LA TE ON alla costituzione in suo favore della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015, per un valore complessivo pari a € 1.500,00, in ragione dell’assegnazione della somma di € 500,00 per il servizio svolto nell’anno scolastico 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e per l’effetto il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, è stato condannato al pagamento di tali somme.
Nonostante la notifica della sentenza in data 27.04.2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora adempiuto agli obblighi di cui alla sopra indicata sentenza.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra LA TE ON, con ricorso notificato in data 30 novembre 2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 732/24 del 28.11.2024 del Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite dei competenti uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con deposito di memoria – di mera forma - in segreteria il giorno 5 dicembre 2025.
Il giorno 12/02/2026 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 27/04/2025) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 30/11/2025, dopo più di sei mesi dall’avvenuta notifica della sentenza n. 732/24 del 28.11.2024 del Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro. E parimenti risulta comprovato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta - così come necessario ogni qual volta non si tratti, così come nel caso di specie, dell’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905) -, così come da prodotta attestazione di segreteria del 01/12/2025.
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato l’attribuzione alla ricorrente della carta elettronica per un valore complessivo di € 1.500,00 - oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione - entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 732/24 del 28.11.2024 del Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente – i quali dichiarano in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato l’attribuzione alla ricorrente della carta elettronica per un valore complessivo di € 1.500,00 - oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione - entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 732/24 del 28.11.2024 del Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 500,00 (cinquecento/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae in favore dei patrocinatori antistatari della ricorrente, in persona degli Avv.ti Marco Di Pietro e Nicola Zampieri, nella misura del 50% della relativa somma in favore di ciascuno di essi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA CH, Presidente
VO NN IO CU, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VO NN IO CU | DA CH |
IL SEGRETARIO