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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. NE IC EU, in funzione di giudice del lavoro, a seguito della scadenza dei termini per lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., prevista per la data del 25.11.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 709/2024 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Sciumbata Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Gaetano Iannello
RESISTENTE nonché
, in persona del p.t., rapp.to e difeso Controparte_2 CP_3 dagli avv.ti Rosanna Femia e Manuela Calautti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe premetteva: di essere dipendente del sin dall' 01.01.2021; che il Comune Controparte_2 di aveva aderito all' del Versante Ionico mediante Controparte_2 Controparte_1 la costituzione della “polizia locale associata versante ionico” (LA); che con decreto n. 2 del 14.02.2023 era stata a lui conferita dall' a posizione Parte_2 organizzativa ex art. 107, D.lgs. n. 265/2000 (TUEL) di comandante del LA;
che tale posizione organizzativa gli era stata assegnata in via temporanea fino a quando non fossero state espletate le procedure concorsuali per il reclutamento della categoria
1 D) nel settore di riferimento;
che con decreto n. 7 dell'08.06.2023 l Parte_2 aveva revocato il predetto incarico.
Tanto premesso, il sig. , evidenziando come la revoca anticipata della Parte_1 posizione organizzativa fosse avvenuta in carenza dei presupposti normativi e negoziali all'uopo previsti, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico
n. 7 dell'08.06.2023 e, previa disapplicazione incidentale dello stesso, accertare il proprio diritto alla reintegrazione nella p.o. e per l'effetto condannare l'Unione di
Comuni alla relativa reintegra. Chiedeva, altresì l'accertamento del diritto ad ottenere le “differenze retributive” per la mancata percezione degli emolumenti relativi alla p.o.
e per l'effetto la condanna degli Enti convenuti, singolarmente e in solido, al relativo pagamento. Infine, domandava l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della revoca della p.o. e la condanna in tal senso delle parti convenute.
A tal fine, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Previa declaratoria di illegittimità del decreto di revoca n. 7 dell'8.06.2023 emanato dall'unione Comuni del “ Versante Ionico” ,e disapplicazione in via incidentale del provvedimento di revoca per le ragioni sopra esposte , accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nella posizione organizzativa di comandante del settore LA ( polizia locale associata del versante Ionico) per tutte le ragioni di fatto e diritto sopra delineate e per l'effetto condannare l'unione dei Comuni del “ Versante Ionico” in quanto organo che ha emesso il provvedimento impugnato alla reintegra della posizione organizzativa in favore del ricorrente nel settore LA;
2) Accertata e dichiarata la illegittimità del decreto n. 7 dell'8.06.2023 emesso dall' Unione dei Comuni del “ Versante Ionico” accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere le differenze retributive per la mancata percezione degli emolumenti legati alla posizione organizzativa revocata e per l'effetto condannare gli enti convenuti singolarmente in solido al pagamento delle differenze retributive legate alla posizione organizzativa revocata sin dalla data di emissione del provvedimento di revoca;
3) Accertare e dichiarare a seguito della revoca di posizione organizzativa condannare le parte resistenti al ristoro di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente quest'ultimi da liquidarsi in via equitativa;
4) Con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Unione dei Comuni del Versante Ionico, eccependo in via preliminare il difetto di contraddittorio – per non avere il ricorrente
2 evocato in giudizio il dipendente occupante la p.o. a lui revocata – e l'inammissibilità del ricorso per mancata produzione del CCNL di riferimento, argomentando poi, nel merito, per l'infondatezza della domanda.
Si costituiva, altresì, il , evidenziando il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva (rectius: titolarità passiva del rapporto controverso) – per l'assenza di fatto di un rapporto di lavoro sussistente tra il ricorrente e l'Ente – e la genericità ed infondatezza della domanda.
Lette le note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, dev'essere disattesa l'eccezione di difetto del contraddittorio nei confronti del dipendente nominato come comandante del LA a seguito della revoca del ricorrente, in quanto la causa verte su un incarico di p.o. avente natura fiduciaria e temporanea, non di tipo concorsuale, nonché revocabile dall'Ente in presenza di ragioni obiettive normativamente e contrattualmente esplicitate, tra le quali ben può rientrare la reintegrazione del soggetto in precedenza incaricato ed illegittimamente revocato. In altre parole, per la natura stessa dell'incarico – temporaneo e revocabile –, non sussiste un diritto a mantenere la posizione ricoperta, che potrebbe essere legittimamente revocata in ottemperanza alla sentenza che disponga la reintegrazione del precedente incaricato;
dunque, non vertendosi in tema di litisconsorzio necessario (Cfr. Tribunale di Siracusa, n. 717/2025), l'eccezione de quo dev'essere respinta poiché priva di fondamento.
Privo di fondamento è altresì il rilievo circa l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione, da parte del ricorrente, del CCNL di riferimento.
In linea con la più recente giurisprudenza, infatti, non ricorre un'ipotesi di nullità del ricorso in caso di mancato deposito di un contratto collettivo, il quale altro non è che un mero documento, attenendo perciò al piano probatorio e non delle allegazioni. Si
è anzi aggiunto che, anche in caso di omessa od errata indicazione del CCNL applicabile, rientra nel potere-dovere del giudice l'acquisizione ex officio dello stesso ai sensi dell'art. 421 c.p.c., non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (Cfr. Cass. n. 7885/2019;
3 Cass. n. 6610/2017). Peraltro, le conseguenze dell'omessa produzione del CCNL risultano differenti a seconda che si versi in ambito di contrattazione prettamente privatistica ovvero – come nel caso che ci impegna – in ambito di pubblico impiego, tenuto conto delle procedure che segue la contrattazione collettiva in quest'ultimo settore, della sua efficacia sostanzialmente erga omnes e della sua conoscibilità e assoggettamento al principio iura novit curia.
Pertanto, nel caso di specie, le disposizioni del CCNL di riferimento – che risultano essere (per come richiamate dalle parti nonché dal decreto n. 2 del 14.02.2023 e dal decreto n. 7 dell'08.06.2023 presenti in atti) gli artt. 13 e ss. del CCNL Comparto
Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, riprodotti dagli artt. 16 ss. del nuovo CCNL
Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 – sono conosciute dal giudice in virtù del principio iura novit curia.
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato e merita pertanto di essere accolto nei termini che seguono.
In punto di diritto, si osserva che la disciplina del conferimento e della revoca delle funzioni e responsabilità dirigenziali nell'ambito degli Enti Locali (di cui all'art. 107
TUEL) è contenuta negli artt. 50, co. 10, e 109 TUEL nonché negli artt. 13 ss. del
CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 e confermati dagli artt.
16 ss. del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.
In particolare, a norma dell'art. 50, co. 10, TUEL, “il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”. L'art. 109 TUEL prevede, invece, al primo comma, che “gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi
4 può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi” e al secondo comma che “nei comuni privi di personale di qualifica dirigenzialele funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
Passando alla disamina della disciplina pattizia, il conferimento dell'incarico di elevata qualifica nelle ipotesi di mancanza di un dipendente di categoria D – come è nel caso di specie – è contenuta nell'art. 13, co. 2, CCNL Comparto Funzioni Locali del
21.05.2018 (art. 19, co. 2, CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022) a mente del quale “nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di
EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”.
Quanto, invece, alla revoca della posizione organizzativa, l'art. 14 del CCNL del
21.05.2018 (art. 18 del CCNL del 16.11.2022) dispone, al co. 3, che “gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale” e al co. 4 che “i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia;
la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.
5 Dall'analisi della normativa legislativa e negoziale testé richiamata emerge pertanto che la revoca di una posizione organizzativa prima della sua naturale scadenza possa scaturire esclusivamente da un procedimento disciplinare ovvero dal mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate e compiutamente esplicitate nel provvedimento.
Quanto, in particolare, alle indicate ragioni riorganizzative, la Suprema Corte di
Cassazione ha avuto modo di specificare che la revoca anticipata dell'incarico dirigenziale per tali esigenze, prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su precipue ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente (v. Cass. n. 2972/2017) e non può ricondursi al mero mutamento dell'organo politico d'indirizzo (v. Cass. n.
9728/2017, richiamata da Cass. n. 11353/2025) né alla semplice volontà dell'Ente di procedere ad una rotazione di incarichi (v. Cass. n. 21482/2020).
Inoltre, ai sensi della richiamata disciplina collettiva, la revoca deve necessariamente essere preceduta da un previo contraddittorio con l'interessato (art. 14 del CCNL del
21.05.2018 e art. 18 del CCNL del 16.11.2022).
Orbene, applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, è evidente che il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico n.
7 dell'08.06.2023 sia stato adottato al di fuori dei presupposti che legittimano la revoca delle posizioni organizzative.
In primo luogo, infatti, la revoca dell'incarico non è stata effettuata all'esito di contraddittorio con l'interessato.
Sul punto, nulla risulta in tal senso dal provvedimento né dalla documentazione prodotta dalle resistenti. Emerge, invece, dalle risultanze istruttorie e dalle allegazioni del ricorrente – non contestate in ciò dalle controparti – che questi, essendo venuto a conoscenza della volontà dell'Ente di affidare ad altri la posizione da lui ricoperta, avesse richiesto un incontro con i rappresentanti dell'associazione di Comuni e che, dopo un iniziale riscontro (v. all. n. 7 del ricorso), l'interlocuzione richiesta gli era stata di fatto negata.
L'illegittimità della revoca contro cui oggi il ricorrente agisce risulta pertanto palese per la violazione dell'art. 14, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018 (art. 18, commi 3
e 4, del CCNL del 16.11.2022) in merito alla necessità del contradditorio (Cfr. Corte
6 d'Appello di Catanzaro, n. 100/2025; Tribunale di Cosenza, n. 507/2023; Tribunale di Cosenza, n. 44/2023).
Ma pure appaiono violati l'art. 109, co. 1, TUEL e l'art. 14, co. 3, del CCNL in relazione alle motivazioni necessarie per la revoca.
Invero, a sostegno della decisione di sostituire il ricorrente nelle funzioni di responsabile del LA, il decreto impugnato fa genericamente riferimento ad un
“progetto di una nuova riorganizzazione del servizio di polizia locale, già avviato dalla Giunta dell'Unione, finalizzato a rafforzare i presidi di legalità e garantire la sicurezza del territorio dei comuni che hanno conferito all'Unione la funzione della LA” e all'opportunità di
“redistribuire gli incarichi tra gli agenti attualmente in servizio”.
Dalle motivazioni riportate non pare ricavarsi che la revoca sia stata adottata in virtù di un reale “intervenuto mutamento organizzativo” (per come richiesto dal CCNL), atteso che il richiamo ad una “nuova riorganizzazione del servizio” non meglio qualificata e specificata non può che valutarsi alla stregua di una mera clausola di stile.
Parimenti inidoneo a giustificare la revoca sotto il profilo del mutamento organizzativo è da considerarsi il riferimento alla redistribuzione degli incarichi, ritenendo questo giudice di condividere, sul punto, quanto espresso da Cass. n.
21482/2020, secondo cui “tale scambio di incarichi […] non integra, evidentemente, quella riorganizzazione richiesta dalla disciplina pattizia per una revoca anticipata di un incarico dirigenziale”. Ed invero, per come affermato nella pronuncia appena citata, se i principi di turnazione o la rotazione degli incarichi sono motivi fondatamente invocabili a sostegno della scelta di affidamento di un determinato incarico – e quindi di mancato rinnovo di un incarico scaduto –, non possono avallarne, stanti le indicate specifiche disposizioni normative e pattizie, la revoca prima della sua scadenza naturale.
Nel decreto impugnato si riporta altresì che questo è stato adottato “tenuto conto delle attitudini, della capacità professionale e dell'esperienza acquisiti dall'agente in relazione ai Parte_1 moderni sistemi di gestione e di controllo del territorio attraverso l'installazione, nei comuni associati, di impianti di videosorveglianza a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza dell'ambiente”.
In merito a quest'ultimo passaggio motivazionale, si ritiene anche in questo caso che non si tratti di una ragione suscettibile di integrare gli specifici presupposti normativi della revoca anticipata, non potendosi scorgere, peraltro, nello sviluppo logico del provvedimento, il legame tra la valorizzazione delle competenze del dipendente nel
7 settore della videosorveglianza e la scelta di sostituirlo nella posizione organizzativa per cui è causa.
Prive di pregio sono, inoltre, le motivazioni – addotte per la prima volta nel presente giudizio – relative alla circostanza che “dopo la nomina, nel breve periodo nel quale il ricorrente ha ricoperto la posizione organizzativa, il servizio ha risentito dei contrasti con l'agente
[...] in forza alla LA” (v. pp. 5 e 6 della memoria costitutiva dell' Tes_1 [...]
). Controparte_4
Innanzitutto, che tali fossero le ragioni della revoca non risulta in alcun modo dal provvedimento;
e alla carenza motivazionale dell'atto amministrativo non può supplire l'esplicitazione, ad opera dell'amministrazione resistente, di diverse ragioni nel corso del giudizio.
Inoltre, i documenti prodotti a sostegno di tali allegazioni non dimostrano l'esistenza di conflitti tra gli agenti della LA o la riconducibilità di dissapori all'operato del ricorrente. Ed anzi, che la revoca dell'incarico non fosse dovuta alle modalità di gestione dell'ufficio è confermato dal provvedimento stesso, in cui si legge che “la suddetta revoca non scaturisce da disservizi o altre cause imputabili alla gestione della LA da parte dell'agente , il quale ha svolto il ruolo di Comandante con professionalità e serietà”. Parte_1
Per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi l'illegittimità del decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico n. 7 dell'08.06.2023.
A tale declaratoria consegue, previa disapplicazione del provvedimento,
l'affermazione del diritto del ricorrente alla reintegrazione nella posizione organizzativa revocata, avendo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 9278/2017) affermato che il principio secondo il quale il dirigente generale illegittimamente rimosso va reintegrato nell'incarico per il tempo residuo di durata (come sancito da
Cass. n. 3210/2016) trova applicazione anche con riguardo alle posizioni organizzative.
Pertanto, deve dichiararsi il diritto del sig. ad essere integrato nella posizione Parte_1 organizzativa per il tempo residuo di durata dell'incarico (“per il tempo necessario ad acquisire personale di categoria D”, v. decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del
Versante Ionico n. 2 del 14.02.2023).
Venendo ora alle ulteriori pretese del ricorrente, quest'ultimo, nell'atto introduttivo, ha formulato, al punto 2) delle conclusioni, domanda di accertamento e condanna per
8 “le differenze retributive per la mancata percezione degli emolumenti legati alla posizione organizzativa” e, al punto 3), domanda di accertamento e condanna “al ristoro di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente quest'ultimi da liquidarsi in via equitativa”.
Orbene, considerato che può parlarsi di differenze retributive tecnicamente intese solo in relazione ad importi dovuti al lavoratore a seguito della sua attività lavorativa, ma che non gli sono stati integralmente corrisposti dal datore di lavoro, come accade, ad esempio, nel caso in cui il lavoratore abbia svolto mansioni relative ad un inquadramento superiore (v. Cass., ord. del 20/08/2024) ovvero in caso di orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattuale (v. Tribunale di Biella n. 139/2025) ovvero in ipotesi di mancato riconoscimento di scatti di anzianità o passaggio di qualifica (v. Tribunale di Bari n. 3113/2023), la domanda di cui al punto 2) va rigettata, non avendo parte ricorrente nel periodo in contestazione ricoperto alcun incarico.
Trova accoglimento, invece, nei termini di seguito esposti, la domanda di cui al punto
3) delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Va premesso, sul punto, che il ricorrente, rivendicando le somme che avrebbe percepito se avesse mantenuto la posizione organizzativa illegittimamente revocata, altro non pretende che il risarcimento del danno patrimoniale sub species di lucro cessante.
Ciò detto, l'illegittimità della revoca ha privato certamente il ricorrente del trattamento economico che gli sarebbe stato corrisposto se avesse mantenuto l'incarico.
Il danno dev'essere perciò quantificato nella differenza tra il trattamento economico che il sig. avrebbe percepito se avesse mantenuto la posizione organizzativa Parte_1
e quello percepito nel periodo successivo alla revoca illegittima.
Quanto al soggetto tenuto al risarcimento del danno, si evidenzia che, nel formulare le domande relative alle spettanze economiche, il ricorrente ha chiesto la condanna di entrambi gli enti convenuti.
Sul punto, l'Unione dei Comuni del Versante Ionico ha affermato che tali oneri non possono essere posti in solido tra gli enti poiché il CCNL disciplinerebbe espressamente quale dei due resistenti è tenuto al pagamento degli emolumenti.
Dall'altro lato, il ha rappresentato che, in base al disposto Controparte_2 delle convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale
9 mediante delega all'Unione dei Comuni del Versante Ionico, l'unico ente deputato alla gestione e al pagamento degli stipendi del ricorrente sarebbe l'unione di Comuni.
A ben vedere, tuttavia, la questione relativa all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento può e deve essere risolta prescindendo dal riparto degli oneri retributivi regolato dalle convenzioni citate e dal CCNL, dovendosi invece sul punto applicare i principi che regolano la responsabilità risarcitoria.
Trattandosi, infatti, di risarcimento del danno e non di emolumenti di tipo retributivo, il soggetto in capo al quale deve ricadere l'obbligo di compensare il nocumento non può che essere colui che ha cagionato il danno. Pertanto, dal momento che il pregiudizio patrimoniale, in termini di lucro cessante per come sopra esplicitato, è causalmente ricollegato all'illegittimo provvedimento di revoca dell'incarico adottato dall' , è quest'ultimo ente che dev'essere Controparte_4 condannato al relativo risarcimento, difettando, invece, in capo al Controparte_2
, la titolarità passiva del rapporto controverso.
[...]
Per le ragioni che precedono, dunque, l' deve Controparte_4 essere condannata, in favore del ricorrente, al risarcimento del danno patito, quantificato nella somma corrispondente alla differenza tra il trattamento economico da questi percepito e quello che avrebbe percepito se avesse mantenuto la posizione organizzativa per il periodo dell'incarico, decurtato l'importo già percepito sino alla data della revoca (v. Tribunale di Cosenza, n. 507/2023; Tribunale di Cosenza, n.
44/2023, confermata da Corte d'Appello di Catanzaro, n. 100/2025).
Su detta somma dovranno, altresì, essere corrisposti gli interessi dalla debenza al saldo.
La domanda risarcitoria deve invece essere rigettata nella parte in cui attiene ai danni non patrimoniali, posto che tale voce di danno, peraltro genericamente allegata, non
è stata provata (né la parte ha chiesto di provarla).
Ogni ulteriore questione assorbita.
In ordine alle spese di lite, in ragione della soccombenza, l' Controparte_4
va condannata altresì al pagamento delle spese occorse al ricorrente
[...]
– liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 in base al valore della domanda ed espunta la fase istruttoria, non espletata – al quale tuttavia va ingiunta la rifusione di quelle sostenute dal – liquidate con i medesimi criteri ma Controparte_2 con le maggiorazioni di cui all'art. 4, co. 1 bis del D.M. cit., per aver redatto gli atti
10 con tecniche informatiche che ne hanno agevolato la fruizione – in ragione dell'accertato difetto di titolarità passiva del rapporto controverso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso in relazione alle domande formulate nei confronti dell' , in persona del l.r.p.t., e, per Controparte_4
l'effetto, previa disapplicazione del decreto del Presidente dell'Unione dei
Comuni del Versante Ionico n. 7 del'08.06.2023, dichiara il diritto del sig.
alla reintegrazione nella posizione organizzativa revocata;
Parte_3
- previa disapplicazione del decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del
Versante Ionico n. 7 del'08.06.2023, condanna l'Unione dei Comuni del
Versante Ionico, in persona del l.r.p.t., a reintegrare il sig. Parte_3 nella posizione organizzativa revocata;
- condanna l'Unione Comuni del Versante Ionico al risarcimento del danno patrimoniale nei termini indicati in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta il ricorso in relazione alle domande formulate nei confronti del
[...]
; Controparte_2
- condanna l' , in persona del l.r.p.t., al Controparte_4
pagamento delle spese di lite in favore del sig. , liquidate in Parte_3 euro 3.700,00, oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA;
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore Parte_3
del , in persona del l.r.p.t., liquidate in euro 4.000,00 Controparte_2 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA, da distrarsi nei confronti dei procuratori antistatari.
Catanzaro, li 25.11.2025
Il giudice del lavoro
NE IC EU
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato Persona_1 con d.m. del 22.10.2024.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. NE IC EU, in funzione di giudice del lavoro, a seguito della scadenza dei termini per lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., prevista per la data del 25.11.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 709/2024 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Sciumbata Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Gaetano Iannello
RESISTENTE nonché
, in persona del p.t., rapp.to e difeso Controparte_2 CP_3 dagli avv.ti Rosanna Femia e Manuela Calautti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe premetteva: di essere dipendente del sin dall' 01.01.2021; che il Comune Controparte_2 di aveva aderito all' del Versante Ionico mediante Controparte_2 Controparte_1 la costituzione della “polizia locale associata versante ionico” (LA); che con decreto n. 2 del 14.02.2023 era stata a lui conferita dall' a posizione Parte_2 organizzativa ex art. 107, D.lgs. n. 265/2000 (TUEL) di comandante del LA;
che tale posizione organizzativa gli era stata assegnata in via temporanea fino a quando non fossero state espletate le procedure concorsuali per il reclutamento della categoria
1 D) nel settore di riferimento;
che con decreto n. 7 dell'08.06.2023 l Parte_2 aveva revocato il predetto incarico.
Tanto premesso, il sig. , evidenziando come la revoca anticipata della Parte_1 posizione organizzativa fosse avvenuta in carenza dei presupposti normativi e negoziali all'uopo previsti, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico
n. 7 dell'08.06.2023 e, previa disapplicazione incidentale dello stesso, accertare il proprio diritto alla reintegrazione nella p.o. e per l'effetto condannare l'Unione di
Comuni alla relativa reintegra. Chiedeva, altresì l'accertamento del diritto ad ottenere le “differenze retributive” per la mancata percezione degli emolumenti relativi alla p.o.
e per l'effetto la condanna degli Enti convenuti, singolarmente e in solido, al relativo pagamento. Infine, domandava l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della revoca della p.o. e la condanna in tal senso delle parti convenute.
A tal fine, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Previa declaratoria di illegittimità del decreto di revoca n. 7 dell'8.06.2023 emanato dall'unione Comuni del “ Versante Ionico” ,e disapplicazione in via incidentale del provvedimento di revoca per le ragioni sopra esposte , accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nella posizione organizzativa di comandante del settore LA ( polizia locale associata del versante Ionico) per tutte le ragioni di fatto e diritto sopra delineate e per l'effetto condannare l'unione dei Comuni del “ Versante Ionico” in quanto organo che ha emesso il provvedimento impugnato alla reintegra della posizione organizzativa in favore del ricorrente nel settore LA;
2) Accertata e dichiarata la illegittimità del decreto n. 7 dell'8.06.2023 emesso dall' Unione dei Comuni del “ Versante Ionico” accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere le differenze retributive per la mancata percezione degli emolumenti legati alla posizione organizzativa revocata e per l'effetto condannare gli enti convenuti singolarmente in solido al pagamento delle differenze retributive legate alla posizione organizzativa revocata sin dalla data di emissione del provvedimento di revoca;
3) Accertare e dichiarare a seguito della revoca di posizione organizzativa condannare le parte resistenti al ristoro di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente quest'ultimi da liquidarsi in via equitativa;
4) Con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Unione dei Comuni del Versante Ionico, eccependo in via preliminare il difetto di contraddittorio – per non avere il ricorrente
2 evocato in giudizio il dipendente occupante la p.o. a lui revocata – e l'inammissibilità del ricorso per mancata produzione del CCNL di riferimento, argomentando poi, nel merito, per l'infondatezza della domanda.
Si costituiva, altresì, il , evidenziando il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva (rectius: titolarità passiva del rapporto controverso) – per l'assenza di fatto di un rapporto di lavoro sussistente tra il ricorrente e l'Ente – e la genericità ed infondatezza della domanda.
Lette le note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, dev'essere disattesa l'eccezione di difetto del contraddittorio nei confronti del dipendente nominato come comandante del LA a seguito della revoca del ricorrente, in quanto la causa verte su un incarico di p.o. avente natura fiduciaria e temporanea, non di tipo concorsuale, nonché revocabile dall'Ente in presenza di ragioni obiettive normativamente e contrattualmente esplicitate, tra le quali ben può rientrare la reintegrazione del soggetto in precedenza incaricato ed illegittimamente revocato. In altre parole, per la natura stessa dell'incarico – temporaneo e revocabile –, non sussiste un diritto a mantenere la posizione ricoperta, che potrebbe essere legittimamente revocata in ottemperanza alla sentenza che disponga la reintegrazione del precedente incaricato;
dunque, non vertendosi in tema di litisconsorzio necessario (Cfr. Tribunale di Siracusa, n. 717/2025), l'eccezione de quo dev'essere respinta poiché priva di fondamento.
Privo di fondamento è altresì il rilievo circa l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione, da parte del ricorrente, del CCNL di riferimento.
In linea con la più recente giurisprudenza, infatti, non ricorre un'ipotesi di nullità del ricorso in caso di mancato deposito di un contratto collettivo, il quale altro non è che un mero documento, attenendo perciò al piano probatorio e non delle allegazioni. Si
è anzi aggiunto che, anche in caso di omessa od errata indicazione del CCNL applicabile, rientra nel potere-dovere del giudice l'acquisizione ex officio dello stesso ai sensi dell'art. 421 c.p.c., non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (Cfr. Cass. n. 7885/2019;
3 Cass. n. 6610/2017). Peraltro, le conseguenze dell'omessa produzione del CCNL risultano differenti a seconda che si versi in ambito di contrattazione prettamente privatistica ovvero – come nel caso che ci impegna – in ambito di pubblico impiego, tenuto conto delle procedure che segue la contrattazione collettiva in quest'ultimo settore, della sua efficacia sostanzialmente erga omnes e della sua conoscibilità e assoggettamento al principio iura novit curia.
Pertanto, nel caso di specie, le disposizioni del CCNL di riferimento – che risultano essere (per come richiamate dalle parti nonché dal decreto n. 2 del 14.02.2023 e dal decreto n. 7 dell'08.06.2023 presenti in atti) gli artt. 13 e ss. del CCNL Comparto
Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, riprodotti dagli artt. 16 ss. del nuovo CCNL
Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 – sono conosciute dal giudice in virtù del principio iura novit curia.
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato e merita pertanto di essere accolto nei termini che seguono.
In punto di diritto, si osserva che la disciplina del conferimento e della revoca delle funzioni e responsabilità dirigenziali nell'ambito degli Enti Locali (di cui all'art. 107
TUEL) è contenuta negli artt. 50, co. 10, e 109 TUEL nonché negli artt. 13 ss. del
CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 e confermati dagli artt.
16 ss. del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.
In particolare, a norma dell'art. 50, co. 10, TUEL, “il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”. L'art. 109 TUEL prevede, invece, al primo comma, che “gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi
4 può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi” e al secondo comma che “nei comuni privi di personale di qualifica dirigenzialele funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
Passando alla disamina della disciplina pattizia, il conferimento dell'incarico di elevata qualifica nelle ipotesi di mancanza di un dipendente di categoria D – come è nel caso di specie – è contenuta nell'art. 13, co. 2, CCNL Comparto Funzioni Locali del
21.05.2018 (art. 19, co. 2, CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022) a mente del quale “nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di
EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”.
Quanto, invece, alla revoca della posizione organizzativa, l'art. 14 del CCNL del
21.05.2018 (art. 18 del CCNL del 16.11.2022) dispone, al co. 3, che “gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale” e al co. 4 che “i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia;
la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3”.
5 Dall'analisi della normativa legislativa e negoziale testé richiamata emerge pertanto che la revoca di una posizione organizzativa prima della sua naturale scadenza possa scaturire esclusivamente da un procedimento disciplinare ovvero dal mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate e compiutamente esplicitate nel provvedimento.
Quanto, in particolare, alle indicate ragioni riorganizzative, la Suprema Corte di
Cassazione ha avuto modo di specificare che la revoca anticipata dell'incarico dirigenziale per tali esigenze, prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su precipue ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente (v. Cass. n. 2972/2017) e non può ricondursi al mero mutamento dell'organo politico d'indirizzo (v. Cass. n.
9728/2017, richiamata da Cass. n. 11353/2025) né alla semplice volontà dell'Ente di procedere ad una rotazione di incarichi (v. Cass. n. 21482/2020).
Inoltre, ai sensi della richiamata disciplina collettiva, la revoca deve necessariamente essere preceduta da un previo contraddittorio con l'interessato (art. 14 del CCNL del
21.05.2018 e art. 18 del CCNL del 16.11.2022).
Orbene, applicando tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, è evidente che il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico n.
7 dell'08.06.2023 sia stato adottato al di fuori dei presupposti che legittimano la revoca delle posizioni organizzative.
In primo luogo, infatti, la revoca dell'incarico non è stata effettuata all'esito di contraddittorio con l'interessato.
Sul punto, nulla risulta in tal senso dal provvedimento né dalla documentazione prodotta dalle resistenti. Emerge, invece, dalle risultanze istruttorie e dalle allegazioni del ricorrente – non contestate in ciò dalle controparti – che questi, essendo venuto a conoscenza della volontà dell'Ente di affidare ad altri la posizione da lui ricoperta, avesse richiesto un incontro con i rappresentanti dell'associazione di Comuni e che, dopo un iniziale riscontro (v. all. n. 7 del ricorso), l'interlocuzione richiesta gli era stata di fatto negata.
L'illegittimità della revoca contro cui oggi il ricorrente agisce risulta pertanto palese per la violazione dell'art. 14, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018 (art. 18, commi 3
e 4, del CCNL del 16.11.2022) in merito alla necessità del contradditorio (Cfr. Corte
6 d'Appello di Catanzaro, n. 100/2025; Tribunale di Cosenza, n. 507/2023; Tribunale di Cosenza, n. 44/2023).
Ma pure appaiono violati l'art. 109, co. 1, TUEL e l'art. 14, co. 3, del CCNL in relazione alle motivazioni necessarie per la revoca.
Invero, a sostegno della decisione di sostituire il ricorrente nelle funzioni di responsabile del LA, il decreto impugnato fa genericamente riferimento ad un
“progetto di una nuova riorganizzazione del servizio di polizia locale, già avviato dalla Giunta dell'Unione, finalizzato a rafforzare i presidi di legalità e garantire la sicurezza del territorio dei comuni che hanno conferito all'Unione la funzione della LA” e all'opportunità di
“redistribuire gli incarichi tra gli agenti attualmente in servizio”.
Dalle motivazioni riportate non pare ricavarsi che la revoca sia stata adottata in virtù di un reale “intervenuto mutamento organizzativo” (per come richiesto dal CCNL), atteso che il richiamo ad una “nuova riorganizzazione del servizio” non meglio qualificata e specificata non può che valutarsi alla stregua di una mera clausola di stile.
Parimenti inidoneo a giustificare la revoca sotto il profilo del mutamento organizzativo è da considerarsi il riferimento alla redistribuzione degli incarichi, ritenendo questo giudice di condividere, sul punto, quanto espresso da Cass. n.
21482/2020, secondo cui “tale scambio di incarichi […] non integra, evidentemente, quella riorganizzazione richiesta dalla disciplina pattizia per una revoca anticipata di un incarico dirigenziale”. Ed invero, per come affermato nella pronuncia appena citata, se i principi di turnazione o la rotazione degli incarichi sono motivi fondatamente invocabili a sostegno della scelta di affidamento di un determinato incarico – e quindi di mancato rinnovo di un incarico scaduto –, non possono avallarne, stanti le indicate specifiche disposizioni normative e pattizie, la revoca prima della sua scadenza naturale.
Nel decreto impugnato si riporta altresì che questo è stato adottato “tenuto conto delle attitudini, della capacità professionale e dell'esperienza acquisiti dall'agente in relazione ai Parte_1 moderni sistemi di gestione e di controllo del territorio attraverso l'installazione, nei comuni associati, di impianti di videosorveglianza a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza dell'ambiente”.
In merito a quest'ultimo passaggio motivazionale, si ritiene anche in questo caso che non si tratti di una ragione suscettibile di integrare gli specifici presupposti normativi della revoca anticipata, non potendosi scorgere, peraltro, nello sviluppo logico del provvedimento, il legame tra la valorizzazione delle competenze del dipendente nel
7 settore della videosorveglianza e la scelta di sostituirlo nella posizione organizzativa per cui è causa.
Prive di pregio sono, inoltre, le motivazioni – addotte per la prima volta nel presente giudizio – relative alla circostanza che “dopo la nomina, nel breve periodo nel quale il ricorrente ha ricoperto la posizione organizzativa, il servizio ha risentito dei contrasti con l'agente
[...] in forza alla LA” (v. pp. 5 e 6 della memoria costitutiva dell' Tes_1 [...]
). Controparte_4
Innanzitutto, che tali fossero le ragioni della revoca non risulta in alcun modo dal provvedimento;
e alla carenza motivazionale dell'atto amministrativo non può supplire l'esplicitazione, ad opera dell'amministrazione resistente, di diverse ragioni nel corso del giudizio.
Inoltre, i documenti prodotti a sostegno di tali allegazioni non dimostrano l'esistenza di conflitti tra gli agenti della LA o la riconducibilità di dissapori all'operato del ricorrente. Ed anzi, che la revoca dell'incarico non fosse dovuta alle modalità di gestione dell'ufficio è confermato dal provvedimento stesso, in cui si legge che “la suddetta revoca non scaturisce da disservizi o altre cause imputabili alla gestione della LA da parte dell'agente , il quale ha svolto il ruolo di Comandante con professionalità e serietà”. Parte_1
Per le ragioni fin qui esposte, deve dichiararsi l'illegittimità del decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico n. 7 dell'08.06.2023.
A tale declaratoria consegue, previa disapplicazione del provvedimento,
l'affermazione del diritto del ricorrente alla reintegrazione nella posizione organizzativa revocata, avendo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 9278/2017) affermato che il principio secondo il quale il dirigente generale illegittimamente rimosso va reintegrato nell'incarico per il tempo residuo di durata (come sancito da
Cass. n. 3210/2016) trova applicazione anche con riguardo alle posizioni organizzative.
Pertanto, deve dichiararsi il diritto del sig. ad essere integrato nella posizione Parte_1 organizzativa per il tempo residuo di durata dell'incarico (“per il tempo necessario ad acquisire personale di categoria D”, v. decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del
Versante Ionico n. 2 del 14.02.2023).
Venendo ora alle ulteriori pretese del ricorrente, quest'ultimo, nell'atto introduttivo, ha formulato, al punto 2) delle conclusioni, domanda di accertamento e condanna per
8 “le differenze retributive per la mancata percezione degli emolumenti legati alla posizione organizzativa” e, al punto 3), domanda di accertamento e condanna “al ristoro di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente quest'ultimi da liquidarsi in via equitativa”.
Orbene, considerato che può parlarsi di differenze retributive tecnicamente intese solo in relazione ad importi dovuti al lavoratore a seguito della sua attività lavorativa, ma che non gli sono stati integralmente corrisposti dal datore di lavoro, come accade, ad esempio, nel caso in cui il lavoratore abbia svolto mansioni relative ad un inquadramento superiore (v. Cass., ord. del 20/08/2024) ovvero in caso di orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattuale (v. Tribunale di Biella n. 139/2025) ovvero in ipotesi di mancato riconoscimento di scatti di anzianità o passaggio di qualifica (v. Tribunale di Bari n. 3113/2023), la domanda di cui al punto 2) va rigettata, non avendo parte ricorrente nel periodo in contestazione ricoperto alcun incarico.
Trova accoglimento, invece, nei termini di seguito esposti, la domanda di cui al punto
3) delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Va premesso, sul punto, che il ricorrente, rivendicando le somme che avrebbe percepito se avesse mantenuto la posizione organizzativa illegittimamente revocata, altro non pretende che il risarcimento del danno patrimoniale sub species di lucro cessante.
Ciò detto, l'illegittimità della revoca ha privato certamente il ricorrente del trattamento economico che gli sarebbe stato corrisposto se avesse mantenuto l'incarico.
Il danno dev'essere perciò quantificato nella differenza tra il trattamento economico che il sig. avrebbe percepito se avesse mantenuto la posizione organizzativa Parte_1
e quello percepito nel periodo successivo alla revoca illegittima.
Quanto al soggetto tenuto al risarcimento del danno, si evidenzia che, nel formulare le domande relative alle spettanze economiche, il ricorrente ha chiesto la condanna di entrambi gli enti convenuti.
Sul punto, l'Unione dei Comuni del Versante Ionico ha affermato che tali oneri non possono essere posti in solido tra gli enti poiché il CCNL disciplinerebbe espressamente quale dei due resistenti è tenuto al pagamento degli emolumenti.
Dall'altro lato, il ha rappresentato che, in base al disposto Controparte_2 delle convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale
9 mediante delega all'Unione dei Comuni del Versante Ionico, l'unico ente deputato alla gestione e al pagamento degli stipendi del ricorrente sarebbe l'unione di Comuni.
A ben vedere, tuttavia, la questione relativa all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento può e deve essere risolta prescindendo dal riparto degli oneri retributivi regolato dalle convenzioni citate e dal CCNL, dovendosi invece sul punto applicare i principi che regolano la responsabilità risarcitoria.
Trattandosi, infatti, di risarcimento del danno e non di emolumenti di tipo retributivo, il soggetto in capo al quale deve ricadere l'obbligo di compensare il nocumento non può che essere colui che ha cagionato il danno. Pertanto, dal momento che il pregiudizio patrimoniale, in termini di lucro cessante per come sopra esplicitato, è causalmente ricollegato all'illegittimo provvedimento di revoca dell'incarico adottato dall' , è quest'ultimo ente che dev'essere Controparte_4 condannato al relativo risarcimento, difettando, invece, in capo al Controparte_2
, la titolarità passiva del rapporto controverso.
[...]
Per le ragioni che precedono, dunque, l' deve Controparte_4 essere condannata, in favore del ricorrente, al risarcimento del danno patito, quantificato nella somma corrispondente alla differenza tra il trattamento economico da questi percepito e quello che avrebbe percepito se avesse mantenuto la posizione organizzativa per il periodo dell'incarico, decurtato l'importo già percepito sino alla data della revoca (v. Tribunale di Cosenza, n. 507/2023; Tribunale di Cosenza, n.
44/2023, confermata da Corte d'Appello di Catanzaro, n. 100/2025).
Su detta somma dovranno, altresì, essere corrisposti gli interessi dalla debenza al saldo.
La domanda risarcitoria deve invece essere rigettata nella parte in cui attiene ai danni non patrimoniali, posto che tale voce di danno, peraltro genericamente allegata, non
è stata provata (né la parte ha chiesto di provarla).
Ogni ulteriore questione assorbita.
In ordine alle spese di lite, in ragione della soccombenza, l' Controparte_4
va condannata altresì al pagamento delle spese occorse al ricorrente
[...]
– liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 in base al valore della domanda ed espunta la fase istruttoria, non espletata – al quale tuttavia va ingiunta la rifusione di quelle sostenute dal – liquidate con i medesimi criteri ma Controparte_2 con le maggiorazioni di cui all'art. 4, co. 1 bis del D.M. cit., per aver redatto gli atti
10 con tecniche informatiche che ne hanno agevolato la fruizione – in ragione dell'accertato difetto di titolarità passiva del rapporto controverso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso in relazione alle domande formulate nei confronti dell' , in persona del l.r.p.t., e, per Controparte_4
l'effetto, previa disapplicazione del decreto del Presidente dell'Unione dei
Comuni del Versante Ionico n. 7 del'08.06.2023, dichiara il diritto del sig.
alla reintegrazione nella posizione organizzativa revocata;
Parte_3
- previa disapplicazione del decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del
Versante Ionico n. 7 del'08.06.2023, condanna l'Unione dei Comuni del
Versante Ionico, in persona del l.r.p.t., a reintegrare il sig. Parte_3 nella posizione organizzativa revocata;
- condanna l'Unione Comuni del Versante Ionico al risarcimento del danno patrimoniale nei termini indicati in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta il ricorso in relazione alle domande formulate nei confronti del
[...]
; Controparte_2
- condanna l' , in persona del l.r.p.t., al Controparte_4
pagamento delle spese di lite in favore del sig. , liquidate in Parte_3 euro 3.700,00, oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA;
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore Parte_3
del , in persona del l.r.p.t., liquidate in euro 4.000,00 Controparte_2 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA, da distrarsi nei confronti dei procuratori antistatari.
Catanzaro, li 25.11.2025
Il giudice del lavoro
NE IC EU
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato Persona_1 con d.m. del 22.10.2024.
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