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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g.v.g. n. 1223/2024
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Antonio C.F._1
Laudando ed elettivamente domiciliata in RA (NA) alla via Santolo Riemma n.
4, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
E
, nato a San Felice a [...] in data [...], codice Controparte_1
fiscale difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Antonio C.F._2
Laudando ed elettivamente domiciliata in RA (NA) alla via Santolo Riemma n.
4, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza del 16.01.2025 ha emesso la seguente
1 SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore nata ad [...] il [...] dalla Persona_1
relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 16.01.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
Gli accordi prevedono:
1) La figlia risiederà stabilmente con la madre, in RA, alla via Giacomo Per_1
Puccini, n. 4 ed è affidata esclusivamente alla sig.ra , la quale Parte_1
provvederà ad esercitare in modo principale la responsabilità genitoriale assumendo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute della minore,
tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. Resta inteso che il signor , quale genitore non affidatario Controparte_1 conserverà sempre il diritto-dovere di vigilare sull'educazione ed istruzione della figlia, potendo ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria quando ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del minore;
2) Al fine di garantire che possa continuare ad avere un rapporto continuo e Per_1
stabile con il padre, il sig. potrà tenere con sé la minore tre pomeriggi Controparte_1
a settimana, da concordare con la mamma, dalle ore 15:00 alle ore 21:00, anche andando a prenderla direttamente a scuola, nonché nei fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo che venga concordato diversamente dai ricorrenti, anche in base alle esigenze della minore, tenuto conto della sua età.
3) La minore, inoltre, potrà trascorre con il signor - durante le Controparte_1 vacanze natalizie - alternativamente il giorno di Natale o quello di Capodanno;
sempre alternativamente, le rispettive vigilie, e, ad anni alterni, il giorno dell'Epifania, nonché le festività pasquali, comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua o quello del lunedì in Albis. Sempre ad anni alterni, la piccola trascorrerà con il padre il giorno dell'onomastico e quello del compleanno. Inoltre, trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, quello dell'onomastico e del compleanno. Durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi, concordando Per_2 tale periodo con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno ed impegnandosi a comunicare tempestivamente il luogo della vacanza ed a fornire i recapiti telefonici
2 delle strutture ove soggiorneranno.
4) Resta inteso che i giorni, le festività e/o le vacanze che dovessero essere “persi” per ragioni impreviste, potranno essere eventualmente recuperati solo ed unicamente su accordo dei genitori, compatibilmente con gli impegni degli stessi e quelli della minore.
5) I signori e , come sempre fatto e non Parte_1 Controparte_1
essendovi mai stati problemi di tal genere tra gli stessi, si faranno carico di tutti i costi e di tutte le spese necessario al mantenimento della figlia quando quest'ultima sarà presso la residenza dell'una o dell'altro.
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi della minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse della minore e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) affida la minore in via esclusiva alla madre con Persona_1 Parte_1 collocazione e residenza presso l'abitazione sita in RA alla Via Giacomo Puccini 4; la madre provvederà ad esercitare la responsabilità genitoriale assumendo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute della minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. Il
signor , quale genitore non affidatario, conserverà sempre il diritto- Controparte_1 dovere di vigilare sull'educazione ed istruzione della figlia, potendo ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria quando ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario in via esclusiva siano contrarie all'interesse della minore;
b) disciplina i tempi di permanenza della minore presso il padre in conformità alla parte motiva;
c) pone a carico dei signori e l'obbligo di Parte_1 Controparte_1 provvedere direttamente al mantenimento della figlia quando quest'ultima sarà presso la residenza dell'una o dell'altro.
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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