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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2025, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2385/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
LD Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 2385/2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CAPOLUONGO MARCANTONIO e Parte_1 dall'avv. RECCIA ACHILLE;
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MATANO MONICA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.2.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver lavorato quale supplente dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2019/2020; che non avendo mai richiesto ferie e di aver diritto alla monetizzazione di quelle residue non godute in base all'art. 1 co. 54, 55 e 56 l. 228/2012 per circa
80 giorni;
di aver pertanto diritto all'importo di euro 4.384,39.
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento dell'importo indicato, oltre interessi alla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio il ha eccepito la prescrizione dei crediti vantati anteriori al CP_1 quinquennio e chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto
. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Questo giudicante non ignora certo l'evoluzione giurisprudenziale che portato al riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore degli insegnanti con contratto a tempo determinato.
Ed infatti “ il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
Cassazione ord. 16715/2024
Ciò non esime tuttavia il docente, quale lavoratore di un rapporto assimilabile a quello privato, dall'osservare i consueti principi in materia di allegazione in primo luogo e poi riparto dell'onere probatorio.
Resta infatti onere a carico del lavoratore la precisa e specifica allegazione dei fatti costitutivi dell'indennità sostitutiva con particolare riferimento quindi ai giorni di lavoro effettivi ed al numero di giorni di ferie e di festività maturati ed effettivamente goduti.
Se è vero infatti che, trattandosi di inadempimento contrattuale, spetta al datore di lavoro, una volta invocato il diritto, provare che il lavoratore ne ha goduto, ovvero è stato posto in grado di goderne,
è anche vero che ciò non esime l'avente diritto dall'allegare con compiutezza gli elementi costitutivi del diritto, onde porre in grado i datore di lavoro di provarne l'adempimento.
Nel caso che ci occupa invece parte ricorrente si è limitata invece a calcolare, in astratto e non in concreto, il numero di giorni di lavoro, il numero dei giorni di ferie, ed a qualificare come ferie fruite esclusivamente i periodi di sospensione delle attività didattiche e non fornisce alcuna indicazione dei giorni effettivamente lavorati, delle ferie effettivamente maturate e di quelle effettivamente godute.
Il ricorso va quindi rigettato e la statuizione rimane assorbente anche rispetto alla eccezione di Cont prescrizione sollevata dal
Le spese, tenuto conto delle ragioni della decisione, vanno compensate fra le parti
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. LD Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Aversa 3.11.2025 Il Giudice
Pres. LD Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
LD Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 2385/2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CAPOLUONGO MARCANTONIO e Parte_1 dall'avv. RECCIA ACHILLE;
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MATANO MONICA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.2.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver lavorato quale supplente dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2019/2020; che non avendo mai richiesto ferie e di aver diritto alla monetizzazione di quelle residue non godute in base all'art. 1 co. 54, 55 e 56 l. 228/2012 per circa
80 giorni;
di aver pertanto diritto all'importo di euro 4.384,39.
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento dell'importo indicato, oltre interessi alla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio il ha eccepito la prescrizione dei crediti vantati anteriori al CP_1 quinquennio e chiedeva il rigetto del ricorso infondato in fatto ed in diritto
. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Questo giudicante non ignora certo l'evoluzione giurisprudenziale che portato al riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore degli insegnanti con contratto a tempo determinato.
Ed infatti “ il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”.
Cassazione ord. 16715/2024
Ciò non esime tuttavia il docente, quale lavoratore di un rapporto assimilabile a quello privato, dall'osservare i consueti principi in materia di allegazione in primo luogo e poi riparto dell'onere probatorio.
Resta infatti onere a carico del lavoratore la precisa e specifica allegazione dei fatti costitutivi dell'indennità sostitutiva con particolare riferimento quindi ai giorni di lavoro effettivi ed al numero di giorni di ferie e di festività maturati ed effettivamente goduti.
Se è vero infatti che, trattandosi di inadempimento contrattuale, spetta al datore di lavoro, una volta invocato il diritto, provare che il lavoratore ne ha goduto, ovvero è stato posto in grado di goderne,
è anche vero che ciò non esime l'avente diritto dall'allegare con compiutezza gli elementi costitutivi del diritto, onde porre in grado i datore di lavoro di provarne l'adempimento.
Nel caso che ci occupa invece parte ricorrente si è limitata invece a calcolare, in astratto e non in concreto, il numero di giorni di lavoro, il numero dei giorni di ferie, ed a qualificare come ferie fruite esclusivamente i periodi di sospensione delle attività didattiche e non fornisce alcuna indicazione dei giorni effettivamente lavorati, delle ferie effettivamente maturate e di quelle effettivamente godute.
Il ricorso va quindi rigettato e la statuizione rimane assorbente anche rispetto alla eccezione di Cont prescrizione sollevata dal
Le spese, tenuto conto delle ragioni della decisione, vanno compensate fra le parti
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. LD Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Aversa 3.11.2025 Il Giudice
Pres. LD Pezzullo