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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/03/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso giudice nel procedimento r.g.v.g. n. 3232/2024
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa giusta Parte_1 procura in atti dall'avv.to Lucia Serra presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale isola G7;
- ricorrente -
CONTRO ato a San Giorgio a Cremano il 01.08.1980 rappresentato e CP_1
difeso dall'avv.to Concetta Aprea ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa sito in Napoli alla via M.R.Imbriani 123/A;
- resistente -
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
sulle CONCLUSIONI di cui alle note relative all'udienza del 5.03.2025 da intendersi sul punto richiamate e trascritte ha emesso la seguente
1 SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore nata ad [...] il [...] dalla Persona_1
relazione intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Ciò posto, in ordine al regime di affido della minore, se è pacifico che effettivamente il padre non vede la minore da circa due anni e che, in verità, non ha mostrato allo stato un atteggiamento particolarmente convincente al fine di riprendere un rapporto con la figlia, non è men vero che il resistente sta versando regolarmente il mantenimento ed è, comunque, definito dalla signora Pt_1
come un buon padre. Ritiene, pertanto, il tribunale che il abbia buone CP_1
capacità genitoriali (d'altronde la ricorrente nulla lamenta in merito al ruolo genitoriale svolto dal resistente nel lungo periodo in cui tra le parti vi era convivenza) ma che le vicende legate al fallimento della lunga convivenza intervenuta tra le parti, unitamente al trasferimento del in Calabria, abbiano CP_1
determinato una situazione di attrito e corto circuito che ben può essere recuperata dalle parti con impegno, sacrificio e messa in discussione dei rispettivi errori, il tutto nell'interesse della minore a godere di una bigenitorialità effettiva.
Alla stregua del sin qui detto, si ritiene di affidare la minore ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre in conformità alla situazione di fatto, tenuto conto delle richieste delle parti in tal senso e della circostanza che la minore non vede il padre da circa due anni.
Si ritiene altresì di incaricare i SS di Brusciano, come già disposto, del compito di prendere in carico il nucleo familiare al fine di consentire un riavvicinamento padre – figlia, previ colloqui con ciascun genitore e con la minore, organizzando in una prima fase, incontri padre – figlia in uno spazio neutro e indirizzando le parti, ove ritenuto opportuno, verso percorsi di sostegno alla genitorialità anche al fine di potenziare e individuare strumenti comunicativi adeguati sia tra loro sia nei confronti della minore.
Il padre potrà, in ogni caso, vedere la minore, se la predetta è a tanto favorevole, a fine settimana alterni dal venerdì alle 18,00 fino alla domenica alle 19,00, un anno il periodo dal 24 dicembre al 26 dicembre, un altro anno il periodo dal 30 dicembre al 2 gennaio;
un anno il periodo dal Venerdì Santo alla Domenica di
2 Pasqua e un altro anno il periodo dal Lunedì in Albis al mercoledì successivo;
10 gg nel periodo estivo anche non continuativi da individuarsi d'accordo tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. Compleanno della minore preferibilmente con entrambi i genitori o, ad anni alterni, con ciascun genitore.
Quanto alle questioni economiche, considerato che la ricorrente vive con la minore in abitazione per cui paga canone di locazione di 90,00 euro, ha dichiarato di guadagnare circa 2000/3000 euro al mese, laddove il ricorrente percepisce una retribuzione netta di circa 1500,00 euro ed è gravato da una certa debitoria (cfr. atto di pignoramento per euro 42.000,00 circa), che l'AU per accordo tra le parti è percepito dalla sola si stima congruo, tenuto conto del maggior Parte_1
tempo che la figlia trascorre con il padre, di porre a carico di questi l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia versando alla ricorrente entro il 20 di ogni mese l'importo mensile di euro 250,00, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 20%.
Al fine di monitorare l'andamento dei rapporti padre – figlia si dispone la trasmissione a cura della cancelleria di copia del presente provvedimento al GT ex art. 337 c.c.
Spese compensate stante la natura e l'esito del giudizio.
PQM
1) Affida la figlia ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre;
2) Incarica i SS di Brusciano dei compiti indicati in parte motiva;
3) Disciplina il diritto di visita del padre in conformità alla parte motiva;
4) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla signora Pt_1
entro il 20 di ogni mese un contributo di euro 250,00 mensili per
[...]
il mantenimento della figlia oltre il 20% delle spese straordinarie come in parte motiva;
5) dispone la trasmissione a cura della cancelleria di copia del presente provvedimento al GT;
6) Compensa le spese di lite.
3 Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 7.03.2025.
Si comunichi ai SS di Brusciano.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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