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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14803/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: contratti di finanziamento – inadempimento contrattuale, vertente
TRA
CP_
quale curatore fallimentare della elettivamente Parte_1 Controparte_1 domiciliato in Roma presso lo studio degli avv. Stefano Maria Zappalà e Maria Cristina Fonti, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona dei rispettivi Controparte_3 Controparte_4 legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio degli avv. Emanuele e Saverio Occhipinti, che le rappresentano e difendono come da delega allegata al fascicolo telematico;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice: in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...] all'obbligo di rimborso del finanziamento oggetto del Facility Agreement, come CP_3 sopra indicato, nonché́ della garante per il suo obbligo di rimborso Controparte_4 dello stesso finanziamento in qualità̀ di garante, e, per l'effetto, condannare in CP_3 solido con la garante e controllante al pagamento di ogni importo Controparte_4 dovuto all'odierna attrice per capitale, pari a Euro 85.715.271,00, ed interessi di mora maturati” fino al 31 luglio 2025 pari ad euro 14,967,252.98 (come da calcolo contenuto nelle note difensive finali, pag. 7), nonché́ gli ulteriori interessi di mora decorrenti dal 1 agosto 2025 – “nella misura convenuta contrattualmente (ex art. 8.3.(a) del Facility Agreement), ossia ad un tasso pari all'EURIBOR 1m [n.d.r., 1 mese] oltre al Margine (come definito nel Facility Agreement) del 3% e l'incremento di mora pari al 2% - fino all'effettivo soddisfo, oltre il risarcimento dei danni (ex art. 8.3.(b) del Facility Agreement) e il rimborso delle spese sostenute dall'attrice in conseguenza dell'inadempimento della convenuta o alla diversa somma di giustizia e/o di equità̀.
1 Per le parti convenute: in via preliminare dichiarare ex art. 38 C.p.c. l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Francoforte sul Meno (Germania), come espressamente pattuito dalle parti nel "Facility Agreement", section 11. Nel merito rigettare la domanda poiché infondata. In via riconvenzionale e subordinata, qualora riconosciuto il diritto della parte attrice alla restituzione della somma in questione, condannare la attrice al risarcimento dei danni subiti dalla parte debitrice a causa della violazione dei principi di buona fede e correttezza, quantificati in almeno 85.715.271,00 euro oltre interessi, o in un importo maggiore o minore determinato a seguito di adeguata istruttoria o, in subordine, per equità, nonché la conseguente eventuale compensazione totale o parziale della pretesa creditoria avanzata con i danni riconosciuti alla parte convenuta a causa del comportamento strumentale e abusivo dell'attrice; con condanna alle spese di lite in favore di parte convenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il soggetto sopra indicato, nella qualità, allegava che nell'agosto del 2020 , all'epoca in bonis, aveva concluso con Parte_2 Controparte_3
quale soggetto finanziato e con in qualità di garante, un
[...] Controparte_4 contratto di finanziamento denominato “facility Aagreement”, di importo capitale pari a € 85.715.271,00 oltre interessi, da rimborsare in un'unica soluzione in data 30 giugno 2023.
La conclusione del contratto era avvenuta per effetto scambio di corrispondenza e il finanziamento era stato erogato in un'unica soluzione per € 85.715.271,00, importo accreditato in data 28/8/2020 sul c/c dedicato acceso da presso Intesa San Paolo. Il finanziamento era assistito altresì dalla CP_4 garanzia SACE S.p.A., attraverso il programma denominato garanzia Italia.
, fino alla scadenza del finanziamento, aveva adempiuto al pagamento degli interessi, salvo CP_4
l'ultimo rateo pagato in ritardo il 31/07/2023, non avendo tuttavia alla scadenza rimborsato il capitale dovuto.
Instaurata la procedura d'insolvenza il 16 marzo 2021, era stata dichiarata fallita Parte_2
e, nel contempo, era stato nominato in qualità di curatore investito, secondo il diritto Parte_1 tedesco, di tutti i diritti e pretese della massa fallimentare. Accertato che, in base al facility agreement, non era stato effettuato il rimborso della quota capitale del finanziamento, che doveva avvenire al più tardi in data 5/07/2023, tra il novembre e il dicembre 2023 era stato inviata a mezzo PEC una diffida ad adempiere, intimando il pagamento dell'importo di € 88.929.942,07, rimasta senza esito.
La società finanziata era parte del gruppo societario detenuto dall'imprenditore Persona_1
(Gupta family group) e la attrice vantava crediti anche nei confronti di altre società del gruppo. Non essendo chiaro se fosse possibile trovare una soluzione complessiva, si era resa dunque necessaria la proposizione della presente azione giudiziaria.
Evidenziava, in rito, la corretta instaurazione del giudizio innanzi all'intestato Tribunale, in base al combinato disposto dell'art. 45 lett. b) del contratto e dell'art. 4 regolamento UE 1215/2012, mentre la competenza era stata radicata in base all'art. 19 c.p.c..
2 Essendo provata documentalmente la fonte negoziale del diritto, nonché l'inadempimento delle controparti, esse avrebbero dovuto dunque essere condannate in solido al pagamento della somma capitale sopra indicata, oltre interessi e risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio e chiedendo, Controparte_3 Controparte_4 considerato che controparte aveva prodotto il contratto di finanziamento solo in lingua inglese, la nomina ai sensi dell'art. 123 c.p.c. di un perito esperto che potesse procedere alla traduzione giurata del contratto e degli altri allegati depositati. Infatti, la documentazione prodotta in lingua straniera, impediva una piena ed intellegibile conoscenza ed interpretabilità del suo contenuto e ai fini della certezza del diritto sarebbe stato preferibile avere come unico punto di riferimento un solo documento tradotto in lingua italiana, al fine di limitare il più possibile vizi e/o difetti interpretativi dovuti al differente grado di conoscenza della lingua straniera dei singoli operatori.
Eccepiva, in rito ex art. 38 c.p.c., il difetto di competenza del Tribunale di Firenze a decidere la controversia. Infatti, per espressa previsione contrattuale di cui all'art. 45.1 le parti avevano pattuito il foro speciale di Francoforte sul Meno (Germania), come esclusivamente competente per le controversie derivanti dal contratto.
Rilevava, sempre in rito, che le parti avevano individuato contrattualmente, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Roma del 1980, che il contratto sarebbe stato regolato dalle leggi della Repubblica Federale Tedesca indipendentemente dal foro adito. Ciò posto sarebbe stato onere dell'attore procedere alla produzione della documentazione normativa, interpretazioni giuridiche e giurisprudenza pertinenti, tradotte e contestualizzate, per consentire al giudice italiano un'adeguata valutazione delle ragioni di diritto invocate. In mancanza, l'attore sarebbe incorso nella violazione dell'art. 2697 c.c., limitandosi solo a richiamare l'inconferente normativa e giurisprudenza italiana, omettendo di produrre i riferimenti normativi e giurisprudenziali attinenti alla legge tedesca, che avrebbe dovuto costituire il fondamento giuridico della propria domanda.
Nel merito evidenziava che, come anche ammesso dallo stesso attore, dopo l'assoggettamento di alla procedura di insolvenza le parti avevano cominciato a trattare in buona Parte_2 fede e correttezza la rinegoziazione del debito complessivo di gruppo e le modalità di rientro dell'esposizione debitoria. Con lettera del 18 aprile 2023 l'amministrazione fallimentare, infatti, aveva rinunciato a far valere le proprie istanze verso le singole società del gruppo e, in particolare, a richiedere il pagamento di importi che il singolo membro non era in grado di pagare. Esisteva, in pratica, un accordo preliminare di ristrutturazione del debito denominato “delta restructuring and settlement”, cui le convenute si erano scrupolosamente attenute e che vedeva espressamente incluso il debito oggetto di causa.
Lamentava quindi la violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. evidenziando che, in presenza di un abuso, era facoltà del debitore sollevare la c.d. exceptio doli, quale possibilità di opporsi ad un altrui pretesa in astratto fondata, ma in realtà espressione di un esercizio doloso o scorretto di un diritto.
Nel caso di specie era vigente un accordo preliminare per la ristrutturazione del debito, riconosciuto da parte attrice. Nonostante ciò essa aveva agito in giudizio chiedendo l'immediata restituzione del finanziamento, senza dimostrare la sopravvenienza di elementi nuovi tali da far dubitare dell'affidabilità del gruppo quanto ad onorare gli accordi di rinegoziazione in essere tra le parti e 3 senza fornire una giustificazione valida e/o un effettivo mutamento delle circostanze determinanti dell'accordo stesso. Tra le condizioni sospensive negoziate vi era la necessità di ottenere l'approvazione del comitato dei creditori dell'attore.
Osservava, inoltre, che con il creditore aveva richiesto il pagamento dell'intero debito aumentato degli interessi, senza considerare che l'accordo preliminare negoziato tra le parti prevedeva uno sconto significativo sul debito.
Sotto altro profilo evidenziava come la condotta illegittima dell'attore avesse cagionato seri danni alle prospettive economiche delle convenute, posto che esse conservavano legittime aspettative di veder estinto il debito pregresso, affidamento che non si basava su mere attese infondate ma su un accordo specifico e cogente. Ne derivava, alla luce dell'art. 1218 c.c., l'inadempimento dell'accordo transattivo e il conseguente diritto al risarcimento del danno per la parte lesa, quantificato in misura corrispondente alla cifra richiesta dall'attore, in relazione al quale formulava domanda riconvenzionale.
Infine, quanto alla richiesta di pagamento degli interessi, lamentava la mancanza di una dettagliata esposizione delle modalità di calcolo, che precludeva alla parte debitrice la possibilità di una verifica circa l'adeguatezza e correttezza dei calcoli proposti.
Con provvedimento del 10 agosto 2024, in accoglimento della richiesta di emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento esecutiva, ex art. 186 ter c.p.c., veniva ordinato alle parti convenute, in solido tra di loro, l'immediato pagamento in favore della parte attrice della somma di € 85.715.271,00, oltre spese legali.
Sulla scorta di un'istruttoria documentale, all'udienza del 01/10/2025 la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Tanto premesso la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La richiesta di nomina di un perito traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c..
Parte convenuta ha richiesto la nomina di un perito traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c., al fine di ottenere una traduzione giurata della documentazione prodotta dalle parti, redatta in lingua straniera.
Come è noto il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti allegati dalle parti,
“...relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice...” (Cass. n. 12525 del 2015). Tali principi sono stati di recente ribaditi con ordinanza n. 17195 del 2024, laddove si è precisato che non è necessaria la nomina di un traduttore, allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori (Cfr. anche Cass. n. 2331/2019).
4 Orbene nel caso in esame le doglianze della parte convenuta sul punto sono di carattere generale e di principio, senza una precisa indicazione di parti di documenti rilevanti relativamente alle quali vi sarebbe contrasto in merito alla trasposizione in lingua italiana, o comunque vi sarebbero errori o possibilità di diverse interpretazioni. Il Tribunale ritiene dunque non indispensabile in concreto la nomina di un perito, nessuna compromissione del diritto di difesa delle parti discendendo da tale mancata nomina.
La competenza giurisdizionale.
In questo caso non può affermarsi che vi sia un accordo tra le parti in merito alla sussistenza della giurisdizione del giudice tedesco, ed in merito alla competenza esclusiva del Tribunale di Francoforte sul Meno.
L'art. 45 punto 1 lett. a) del facility agreement prevede in effetti che “i Tribunali di Francoforte sul Meno hanno giurisdizione esclusiva per risolvere qualsiasi controversia derivante o in connessione con il presente contratto”. Tuttavia la successiva lett. b) precisa che “nonostante il paragrafo (a) di cui sopra, a nessuna Parte Finanziaria sarà impedito di avviare procedimenti relativi a una Controversia in qualsiasi altro tribunale competente...” (la parola utilizzata in entrambi i casi è, in particolare, “jurisdiction”, per cui non è possibile dar adito a fraintendimenti. Dall'esame complessivo del testo, dunque, emerge in modo chiaro l'intento delle parti di non escludere tutti gli altri fori potenzialmente competenti e, in ogni caso, nel dubbio, il complesso delle clausole dovrebbe comunque essere interpretato nel senso di non limitare la facoltà delle parti di adire altri fori, dovendo una simile limitazione risultare in modo inequivoco, il che non è certamente, nel caso di specie.
La giurisdizione del giudice italiano, quindi, si radica in forza sia dell'art. 4 reg. UE n. 1215/2012 che enuncia il principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto, sia dell'art. 3 della legge n. 218/1995, che radica al comma 1 la giurisdizione italiana ai casi in cui il convenuto è domiciliato o residente in Italia.
La competenza del Tribunale di Firenze trova, poi, il suo fondamento nel disposto di cui all'art. 19 c.p.c., avendo le società convenute la loro sede sociale in Firenze.
L'inadempimento contrattuale.
È documentale, e pacifico tra le parti, che la scelta convenzionale operata nel contratto di finanziamento (facility agreement), per quanto attiene al diritto sostanziale da applicare alle questioni di merito, sia quella della legge tedesca (mentre per quanto attiene alle regole processuali trova applicazione la disciplina procedurale del diritto italiano).
Occorre sul punto disattendere le doglianze di parte convenuta circa la mancata allegazione, da parte attrice, delle previsioni normative di diritto tedesco applicabili alla fattispecie. Innanzitutto, l'individuazione e interpretazione della norma straniera, che il giudice interno reputi regolare la materia, soggiacciono al principio iura novit curia (Cass., n. 27365/2019; Cass., n. 19428/2017), per cui spetta allo stesso il compito di individuare quale tra le norme dell'ordinamento straniero sia applicabile nel caso di specie. Si ha, infatti, un principio di parità di trattamento rispetto alle leggi dello Stato, di modo che di fronte alla conoscenza della legge straniera il giudice italiano si pone
5 nella stessa posizione che assume nei confronti della normativa italiana, trovando in conseguenza piena applicazione l'art. 113 c.p.c., che attribuisce in via esclusiva al giudice il potere di individuare le norme applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio, ricorrendo a qualsiasi canale di informazione e utilizzando anche le sue conoscenze personali o la collaborazione delle parti (Cass. n. 10549/2007). Il principio è del resto espressamente richiamato anche dall'art. 14 legge n. 218/1995: “l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia;
può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate”.
Corollario a quanto sopra affermato, è che non sussiste in capo alle parti alcun onere di allegazione delle fonti normative straniere. Ma la doglianza di parte convenuta non merita apprezzamento anche perché, in realtà, le norme di diritto tedesco applicabili al caso concreto sono state, come già rilevato, indicate nella prima memoria istruttoria di parte attrice. Ed in ogni caso la normativa del codice tedesco è di facile reperibilità tramite strumenti informatici.
Neppure occorre, nel caso di specie, richiedere gli ausili interpretativi dall'art. 14 legge n. 218/1995 attesa la semplicità del caso in esame, caratterizzato dal mancato rimborso di un finanziamento alla scadenza.
In particolare, i paragrafi 130 e seguenti del c.c. tedesco disciplinano i modi di conclusione dei contratti che, salvo casi peculiari, prevedono ai fini del perfezionamento l'incontro tra offerta e accettazione debitamente ricevute dalle parti, come del resto previsto anche nel codice italiano.
Più nello specifico, i paragrafi 488 e seguenti, ai fini della conclusione di un contratto di finanziamento, prevedono che il finanziatore metta effettivamente a disposizione la somma erogata e, una volta perfezionato l'accordo, il prenditore rimane obbligato a rimborsare la somma alla scadenza pattuita, oltre agli interessi corrispettivi.
Il paragrafo 286 prevede che il prenditore diviene formalmente inadempiente, se non ottempera ai propri obblighi a seguito di notifica di missiva di sollecito, che, tra l'altro, non è prevista come necessaria se l'adempimento è dovuto in una data prefissata.
Nel caso di specie, risulta provato e mai contestato che in data 26 agosto 2020 è stato stipulato tra la e un contratto di finanziamento per un importo pari a € Parte_2 Controparte_3
85.715.271,00, che vedeva come garante Inoltre, queste ultime non CP_4 CP_4 hanno contestato la ricezione dell'intero importo finanziato. Ai sensi dell'art.
6.1 del contratto (doc. 1), il soggetto finanziato era obbligato a rimborsare la somma alla data del 30 giugno 2023.
È pacifico che la somma capitale non sia stata rimborsata e, tra l'altro, la debenza delle somme risulta nella sostanza ammessa dalle parti convenute, le quali come si dirà in seguito affermano di aver stipulato, a questo riguardo, un piano di ristrutturazione del debito.
L'accordo di moratoria per la ristrutturazione del debito.
Le parti convenute lamentano che in data 25/04/2023 era stato stipulato un più complesso e articolato accordo tra la curatela fallimentare e le altre società del gruppo (delta settlement agreement), con cui erano state pattuite le modalità di rientro dal debito, prevedendosi che fino alla
6 realizzazione di tutte le condizioni ivi previste, il credito rimaneva inesigibile sia in conto capitale che di interessi di mora. La parte attrice non avrebbe fornito prove che sia gruppo, sia le convenute, non fossero in grado di onorare gli impegni contrattuali assunti.
L'accordo di moratoria, secondo il diritto tedesco, è un contratto atipico in forza del quale le parti si impegnano a non far valere un diritto per un certo periodo di tempo, senza che ciò abbia ripercussioni sull'esistenza del credito. Nel caso in esame, tuttavia, esso non è mai divenuto vincolante ed esecutivo. Ciò viene confermato dalle stesse convenute nella comparsa di costituzione, in cui si afferma che il piano “...sarebbe divenuto definitivo ed esecutivo, non appena si sarebbero verificate tutte le condizioni sospensive ivi previste, come negoziate dalle stesse parti” (pag. 18). Da ciò si evince che si trattava di un accordo solo programmatico, senza previsione di alcun obbligo vincolante in capo alla parte attrice, e comunque con durata fino al settembre 2023. Come precisato nella introduzione all'accordo “...il presente documento non è giuridicamente vincolante, non crea alcun obbligo legale in capo a nessuna delle parti che lo sottoscrivono e non costituisce un'offerta, un accordo o un impegno a sottoscrivere tale proposta né, per quanto riguarda qualsiasi creditore esistente, a predisporre, sottoscrivere o sottoscrivere qualsiasi forma di finanziamento o strumento di debito o a fornire o partecipare a qualsiasi forma di ristrutturazione, standstill, compromesso o rinuncia rispetto ai propri diritti e crediti esistenti (tutti i quali diritti e crediti sono espressamente riservati)” (doc. 19).
La lettera del primo di agosto 2023 inviata dalla attrice a precisava Controparte_3 ulteriormente che “...la fino al 30 settembre 2023, ma soggetta a revoca da parte della Banca CP_5 in qualsiasi momento prima di tale data, non ha alcun interesse a far valere le pretese di pagamento scadute della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento - cosa che è anche nell'interesse di (i) di beneficiare della transazione prevista e (ii) SACE di evitare la necessità di un immediato CP_3 escutere della garanzia emessa da SACE da parte della Per completezza, quanto sopra non CP_5 costituisce, in nessun caso, una novazione o modifica dei termini e condizioni del Contratto di Finanziamento. Non assumiamo alcuna garanzia o responsabilità che il Controparte_6 venga concluso o attuato, il che in ogni caso rimane soggetto all'approvazione del
[...] nostro comitato dei creditori e all'esito delle discussioni con SACE. Pertanto, ci riserviamo espressamente il diritto, in qualsiasi momento e a nostra unica discrezione, di far valere le pretese di pagamento scadute della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento;
in particolare, senza limitazioni, se, a nostro avviso, la conclusione o l'attuazione del non Controparte_6 può più essere attesa...” (doc. 9).
Inoltre, in ogni caso, non è stata provata dalle parti convenute la realizzazione delle condizioni ivi previste all'atto dell'instaurazione del presente giudizio, avvenuta a distanza di molti mesi dalla conclusione dell'accordo dell'aprile 2023 e dopo la scadenza del 30.9.23, e il delta settlement agreement prevedeva, comunque, che se l'attrice avesse avuto il fondato timore sulla concreta realizzabilità dell'accordo, ciò le avrebbe consentito di far valere le sue pretese senza limitazioni.
Non sussistevano, dunque, limiti giuridicamente vincolanti alla possibilità di parte attrice di far valere giudizialmente il suo credito.
La dedotta violazione dei principi di buona fede e correttezza e la domanda riconvenzionale.
7 Le parti convenute richiedono, in via riconvenzionale, di condannare parte attrice al risarcimento dei danni subiti a causa del violazione dei principi di buona fede e correttezza, quantificati nella cifra in conto capitale richiesta dall'attrice, oltre interessi (importi in subordine da compensare con il credito eventualmente riconosciuto alla attrice). Ciò in virtù del legittimo affidamento posto nella possibilità di ristrutturazione del loro debito. Infatti, affermano, le trattative per rinegoziare il debito erano già iniziate nel 2021, attraverso una serie di comunicazioni intercorse regolarmente fino a giungere, nell'aprile 2023, alla firma dell'accordo di moratoria ancora in vigore tra le parti. Pertanto, la richiesta di pagamento dell'intero debito alla scadenza del 30 giugno 2023, integrerebbe la violazione dei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., producendo in capo alla società finanziata ingenti danni economici.
Sebbene i riferimenti alle norme del diritto italiano siano non appropriati, data l'applicazione alla presente causa del diritto sostanziale tedesco, le doglianze delle convenute sono, comunque, infondate. Come sopra rilevato, i documenti sottoscritti dalle parti successivi al finanziamento non prevedevano impegni vincolanti alla ristrutturazione del debito.
Ma, anche a prescindere dall'inesistenza di un vincolo giuridico, non si rinviene al riguardo, nell'interruzione delle trattative in corso e nella proposizione del presente giudizio, una violazione dei canoni di buona fede e correttezza (certamente presenti anche nel diritto sostanziale tedesco), invocati dalla parte convenuta. Nessun pagamento risulta essere stato mai effettuato e, neppure, sono state mai indicate le concrete possibilità di ristrutturazione dei debiti e quindi di pagamento attuabili tali da rendere appunto ingiustificata, secondo buona fede, l'interruzione delle pur lunghe, e fino a quel momento infruttuose, trattative in corso.
All'opposto, la necessità di agire in giudizio derivava per l'attrice dal fatto che il prestito era assistito anche da una garanzia pubblica da parte di SACE s.p.a., per cui essa era tenuta ad agire per il recupero nel termine di sei mesi dalla scadenza del contratto, pena la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (applicabile al caso concreto in quanto la garanzia SACE era sottoposta al diritto italiano).
Dato quanto sopra riportato, la domanda riconvenzionale va respinta.
Il pagamento degli interessi.
Il paragrafo 288, punto 1, del c.c. tedesco prevede che “qualsiasi debito monetario deve produrre interessi durante il periodo di inadempienza”. Il punto 2 del paragrafo 286 prevede che “non è necessaria una lettera di sollecito se...è stato specificato un periodo di tempo definito in termini di calendario”. Ai sensi della sezione 8.3, punto a) “se un obbligato non paga un qualsiasi importo (diverso dagli interessi) dovuto ai sensi di un Documento Finanziario alla data di scadenza, gli interessi matureranno sull'importo scaduto dalla data di scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento (sia prima che dopo la sentenza) ...”.
Poiché, la prenditrice e la sua garante sono pacificamente inadempienti, vanno condannate anche al pagamento degli interessi di mora. Essendo prevista una data precisa per il rimborso della quota capitale, non è necessaria una formale lettera di messa in mora, per cui gli interessi decorrono a partire dal 1.10.2023 (dato che sino a quella data la creditrice ha deciso, sia pure volontariamente, di non richiedere il pagamento del dovuto), sulla base del tasso di mora convenzionale.
8 Il risarcimento del danno ex art.
8.3 lett. b) del facility agreement
L'attore negli scritti difensivi finali chiede anche la condanna delle convenute al risarcimento del danno previsto dalla sezione 8.3 lett. b) del contratto di finanziamento (facility agreement), che recita: “se un obbligato non paga gli interessi dovuti ai sensi dei Documenti Finanziari alla data di scadenza, il risarcimento forfettario (pauschalierter Schadensersatz) maturerà sull'importo scaduto dalla data di scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento...”.
Tale domanda è formulata in modo generico e indeterminato, ed è dunque irricevibile, non essendo neppure chiaro se ci si riferisca agli interessi corrispettivi (che sono stati pagati) o moratori, per il caso di inadempimento.
La domanda ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c.
Tale domanda va respinta, in mancanza di compiuta allegazione e prova del danno subito. Non si ritiene inoltre che le parti convenute abbiano resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Le spese di lite
Le parti convenute vanno condannate al pagamento, in solido tra di loro, delle spese di lite in favore di parte attrice, in applicazione del principio di soccombenza. Le spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria e considerando le convenute come unica parte, stante l'identità delle posizioni e dunque delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_3 Controparte_4
in solido tra di loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 85.715.271,00,
[...] oltre interessi di mora convenzionali sul solo capitale dal 1.10.23 fino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta;
- condanna e al pagamento in favore di parte Controparte_3 Controparte_4 attrice delle spese di lite, che liquida in € 80.000,00 (di cui € 1.700,00 per esborsi), oltre RGS, IVA e CPA come per legge.
Firenze, il 9/10/2025
Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
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