Articolo 487 del Codice penale
Articolo 479Articolo 416 ter
Versione
1 luglio 1931
Art. 487.

(Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facolta' di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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