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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/12/2025, n. 4935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4935 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA PI ER, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3404/25 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Angelo Maria Lettera
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato l'11.03.2025 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 8.05.2023, la CP_1 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione richiesta;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere Per_1
l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta invalida grave senza accompagnamento.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione
(cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetta che determinano la necessità di essere assistita nel compimento degli atti quotidiani della vita. In particolare, il ctu non avrebbe valutato i certificati del 15.10.2024, del
25.10.2024 e del 17.09.2024 depositati in fase atp.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono la sig.ra
, ritenendo che “Il complesso menomativo della signora Parte_1
non permette il riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento in quanto: - ella ha un apparato locomotore compromesso, in misurata moderata, da problematiche squisitamente artrosiche. Ciò la rende un soggetto che, con difficoltà, riesce ad eseguire gli atti elementari dell'esistenza che prevedono il coinvolgimento dell'apparato locomotore (vestizione, svestizione,
l'igiene personale, gli spostamenti intra ed extramurari), ma che di certo non è impossibilitato ad eseguire gli atti elementari dell'esistenza. -Il morbo di Parkinson, come indicato nella relazione neurologica del dottor (ultima del 9-6-2023), Per_2 non genera tremori fini agli arti superiori compromettendo la capacità prensile ed in particolare di quegli atti fini complessi quali: afferrare posate, spazzole, spazzolino e piccoli oggetti di uso quotidiano. -L'encefalopatia perinatale con insufficienza mentale di grado moderato è da intendersi problematica che di certo non impedisce: l'autonoma adesione al regime terapeutico,
l'utilizzo di un telefonino in caso di necessità e la possibilità di interloquire con terze persone. -La cardiopatia, tutt'al più inquadrabile in II classe NYHA, è ininfluente in un discorso incentrato sull'autonomia personale. -L'incontinenza è una condizione necessaria, ma non sufficiente per attribuire l'indennità di accompagnamento. Non risultano documentate ulteriori patologie che possano essere oggetto di discussione per cui si ritiene corretto il giudizio di chi mi ha preceduto: soggetto invalido di grado grave, privo del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali.
Con riguardo ai certificati medici sopra menzionati, non è stata indicata la loro rilevanza al fine di dimostrare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente e di incidere sulle valutazioni già espresse dal consulente nella fase di atp.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell' e si CP_1 liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NA PI ER