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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8336 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 26805/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 26805/2020 r.g.a.c.
. (C.F. Parte_1 C.F._1 Pt_2
), p. iva C.F._2 Parte_3 ettiv lla Via P.IVA_1
, presso lo studio dell'Avv. Daniela Marone OPPONENTI E persona legale rappresentante pro tempore, P. IVA CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a P.IVA_2 icorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Antonio Iannone OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 25/09/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. I F La e la hanno Parte_4 Parte_3 proposto /2020, chiesto ed ottenuto da con il quale veniva intimato il CP_1 pagamento della som 28,85 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le forniture di servizi di trasporto di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio. Premessi taluni rilievi relativi alla formulazione del ricorso avverso, ed eccepita la carenza del requisito della certezza, liqui- dità ed esigibilità del credito, hanno dedotto a sostegno della pro- pria domanda l'avvenuta parziale compensazione del credito azionato con altre ragioni creditorie da essa opponente vantate nei confronti dell'opposta. Sottolineavano, inoltre, che era bensì vero che, come affer-
1 mato nel ricorso monitorio, la aveva Parte_3 versato, in data 18.11.2019, euro 27.731,90, ma ciò era avvenuto ad estinzione del debito di cui al- le fatture n. 1900077 del 28.02.2019, n. 1900184 del 31.05.2019 e n. 1900214 del 30 ome risultante dagli atti, e, pertan- to, erroneamente la aveva imputato tale pagamento al- CP_1 le fatture azionate i Eccepivano, poi, che la pure destina- Controparte_2 taria dell'ordine di pagament assiva ai sen- si dell'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005. Sul presupposto, infine, di vantare nei confronti dell'oppo- sta un credito complessivo di € 25.556,55, spiegavano domanda riconvenzionale, così testualmente concludendo:
“a) in via preliminare, accertare e dichiarare che trattasi di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e, per l'effetto, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecu- zione del decreto ingiuntivo opposto, perché assolutamente in- fondato;
b) accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto, di- sporre la revoca dello stesso;
c) ancora in via preliminare, ed in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare il decreto monitorio n. 4691/2020 nullo in quanto viziato come evidenziato al punto 1) della premessa in diritto;
d) in via gradata, nella denegata ipotesi di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, si voglia con- cederla solo parzialmente in considerazione di quanto dedotto dalla opponente al capo 4); e) in accogli lla spiegata domanda riconven- zionale, condannare la al pagamento della somma di € CP_1
25.556,55, portata dalle gate”; con vittoria di spese. Si è costituita la , che ha contestato le avverse CP_1 deduzioni, concludend etto sia dell'opposizione che della domanda riconvenzionale di controparte. Nelle dizio, interveniva l'estinzione dell'opponente in ragione della quale la causa era Parte_4 interrotta. Ricorrevano in riassunzione sia la Parte_3
che l'opposta, ed il G.I., con pedi
[... dienza per la prosecuzione del giudizio.
2 All'e sunzione, si costituivano i soci dell'estinta nominati in epigrafe, che eccepivano Parte_4 la propria c mazione passiva, stante la limitazione di responsabilità, e tenuto conto del disposto dell'art. 2495 com- ma 3 c.c. La a sua volta resisteva alle pre- Parte_3 tese dell' ll'esito della riassunzione, la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti. L'opposta insisteva invece per l anche nei confronti dei costituiti soci dell'estinta della do- Parte_4 manda azionata in sede monitoria. Indi, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. __________________________________________
L'opposizione va acco Ed invero, quanto alla si osser- Parte_3 va che la stessa è estranea al to in giu- dizio. Pacifico è, infatti, che i servizi di trasporto di cui l'opposta amento siano stati resi in favore dell'estinta ciò che comporta che la relativa obbligazione ce- Parte_4 carico di tale ultima società. Al orrente) responsabilità della predetta l'opposta invoca l'avvenuto Parte_3 tà, del ramo di azienda della afferente le attività di trasp Parte_4 ata qualità di cessionaria la Controparte_3 rovvedeva ad effettuare un pag
[...] di euro 27.23 to sull'importo comples- CP_1
a debito della . Parte_4
Va a questo punto cessione di azienda è di- sciplinata dall'art.2560 c.c., che, per quanto qui di interesse, pre- cisa, al comma secondo, che l'acquirente dell'azienda è solidal- mente responsabile nei confronti dei creditori dei debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento “se essi risultano dai libri contabili obbligatori”, presupposto, quest'ulti- mo, ritenuto dalla prevalente Giurisprudenza di legittimità indi- spensabile ai fini della corresponsabilità del cessionario nei con-
3 fronti dei creditori aziendali (ex plurimis v. Cass. Sez.II, Ordi- nanza n. 24101 del 26/09/2019). L'opposta, su cui gravava il relativo onere probatorio ex art.2697 c.c., non ha neppure meramente allegato che tale presup- posto si sarebbe verificato, l già in precedenza ricordato - che la avreb- Parte_3 be effettuato paga ssiva- mente a debito della . Parte_4
Tale circostan nta, di per sé, ra are la responsabilità solidale della
[...]
e ciò tanto più ove si consideri che Parte_3 entazione prodotta dall'opposta che i pagamenti in questione furono effettuati in relazione a specifici rapporti, e con espressa precisazione dell'ine o co e/o giuridico” tra la e Parte_3 la atteggiandosi così a Pt_4
costituire prova del subentro della
[...] anche in relazione ai debiti per c Parte_3
ta in sede monitoria in danno della
[...] va quindi rigettata, ed analoga sorte Parte_3 ra stata proposta nei confronti della e proseguita nei con essa. Parte_4 iti soci dell'estinta infatti, sono Parte_4 chiamati a rispondere dei debiti de , al ricorrere di precise condizioni. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Giuri- sprudenza di legittimità (di cui anche l'opposta si è mostrata con- sapevole): “Perché il socio della società di capitali possa essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale non soddisfatto, occorre, e ad un tempo basta, che lo stesso creditore dia prova della distribuzione dell'attivo e della riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi del fatto costitutivo della responsabilità di quest'ulti- mo” (cfr. Cass. n.10752 del 2023; n. 15474 del 2017; n. 23916 del 2016; Cass. n. 19732 del 2005). Orbene, correttamente l'opposta afferma la (peraltro, per certi versi ca) legitimatio ad processum dei costituiti (ex) soci della , ma nulla ha anche solo meramente allegato in Pt_4 relazione detto presupposto della riscossione dell'attivo della liquidazione da parte dei soci convenuti.
4 Anche la domanda indirizzata in danno di questi ultimi va quindi rigettata. Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra gli e Pt_1
l'opponente va osservato che, sebbene la domanda pro ei loro confronti vada rigettata, cionondimeno l'evocazione in giu- dizio degli stessi è apparsa giustificata (anche) dalla sussistenza di una domanda riconvenzionale proposta dalla società estinta, e dal conseguente interesse dell'opposta a sentirne pronunciare il rigetto. Ancorchè tale ultima pronuncia non debba essere adottata, non essendo stata la riconvenzionale riproposta all'esito della riassunzione, si ritiene tuttavia – stante l'infondatezza della enzionale stessa – che le spese di lite tra l'opposta e gli
[...] vadano interamente compensate. Pt_5
L'opp nnata alla rifusione, in favore della delle spese di lite, che Parte_3 si liquidano tribuzione al costituito avv.MARONE DANIELA per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
sta al pagamento in favore della
[...]
delle spese di lite, che si liquid Parte_3
d Euro 4.500,00 per compenso, oltre spese for- fettarie, CPA ed IVA come per legge con attribuzione all'avv.- MARONE DANIELA per dichiarato anticipo;
compensa interamente le spese di lite in relazione ai residui rap- porti processuali. Napoli, 25/09/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
5
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 26805/2020 r.g.a.c.
. (C.F. Parte_1 C.F._1 Pt_2
), p. iva C.F._2 Parte_3 ettiv lla Via P.IVA_1
, presso lo studio dell'Avv. Daniela Marone OPPONENTI E persona legale rappresentante pro tempore, P. IVA CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a P.IVA_2 icorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Antonio Iannone OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 25/09/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. I F La e la hanno Parte_4 Parte_3 proposto /2020, chiesto ed ottenuto da con il quale veniva intimato il CP_1 pagamento della som 28,85 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le forniture di servizi di trasporto di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio. Premessi taluni rilievi relativi alla formulazione del ricorso avverso, ed eccepita la carenza del requisito della certezza, liqui- dità ed esigibilità del credito, hanno dedotto a sostegno della pro- pria domanda l'avvenuta parziale compensazione del credito azionato con altre ragioni creditorie da essa opponente vantate nei confronti dell'opposta. Sottolineavano, inoltre, che era bensì vero che, come affer-
1 mato nel ricorso monitorio, la aveva Parte_3 versato, in data 18.11.2019, euro 27.731,90, ma ciò era avvenuto ad estinzione del debito di cui al- le fatture n. 1900077 del 28.02.2019, n. 1900184 del 31.05.2019 e n. 1900214 del 30 ome risultante dagli atti, e, pertan- to, erroneamente la aveva imputato tale pagamento al- CP_1 le fatture azionate i Eccepivano, poi, che la pure destina- Controparte_2 taria dell'ordine di pagament assiva ai sen- si dell'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005. Sul presupposto, infine, di vantare nei confronti dell'oppo- sta un credito complessivo di € 25.556,55, spiegavano domanda riconvenzionale, così testualmente concludendo:
“a) in via preliminare, accertare e dichiarare che trattasi di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e, per l'effetto, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecu- zione del decreto ingiuntivo opposto, perché assolutamente in- fondato;
b) accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto, di- sporre la revoca dello stesso;
c) ancora in via preliminare, ed in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare il decreto monitorio n. 4691/2020 nullo in quanto viziato come evidenziato al punto 1) della premessa in diritto;
d) in via gradata, nella denegata ipotesi di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, si voglia con- cederla solo parzialmente in considerazione di quanto dedotto dalla opponente al capo 4); e) in accogli lla spiegata domanda riconven- zionale, condannare la al pagamento della somma di € CP_1
25.556,55, portata dalle gate”; con vittoria di spese. Si è costituita la , che ha contestato le avverse CP_1 deduzioni, concludend etto sia dell'opposizione che della domanda riconvenzionale di controparte. Nelle dizio, interveniva l'estinzione dell'opponente in ragione della quale la causa era Parte_4 interrotta. Ricorrevano in riassunzione sia la Parte_3
che l'opposta, ed il G.I., con pedi
[... dienza per la prosecuzione del giudizio.
2 All'e sunzione, si costituivano i soci dell'estinta nominati in epigrafe, che eccepivano Parte_4 la propria c mazione passiva, stante la limitazione di responsabilità, e tenuto conto del disposto dell'art. 2495 com- ma 3 c.c. La a sua volta resisteva alle pre- Parte_3 tese dell' ll'esito della riassunzione, la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti. L'opposta insisteva invece per l anche nei confronti dei costituiti soci dell'estinta della do- Parte_4 manda azionata in sede monitoria. Indi, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. __________________________________________
L'opposizione va acco Ed invero, quanto alla si osser- Parte_3 va che la stessa è estranea al to in giu- dizio. Pacifico è, infatti, che i servizi di trasporto di cui l'opposta amento siano stati resi in favore dell'estinta ciò che comporta che la relativa obbligazione ce- Parte_4 carico di tale ultima società. Al orrente) responsabilità della predetta l'opposta invoca l'avvenuto Parte_3 tà, del ramo di azienda della afferente le attività di trasp Parte_4 ata qualità di cessionaria la Controparte_3 rovvedeva ad effettuare un pag
[...] di euro 27.23 to sull'importo comples- CP_1
a debito della . Parte_4
Va a questo punto cessione di azienda è di- sciplinata dall'art.2560 c.c., che, per quanto qui di interesse, pre- cisa, al comma secondo, che l'acquirente dell'azienda è solidal- mente responsabile nei confronti dei creditori dei debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento “se essi risultano dai libri contabili obbligatori”, presupposto, quest'ulti- mo, ritenuto dalla prevalente Giurisprudenza di legittimità indi- spensabile ai fini della corresponsabilità del cessionario nei con-
3 fronti dei creditori aziendali (ex plurimis v. Cass. Sez.II, Ordi- nanza n. 24101 del 26/09/2019). L'opposta, su cui gravava il relativo onere probatorio ex art.2697 c.c., non ha neppure meramente allegato che tale presup- posto si sarebbe verificato, l già in precedenza ricordato - che la avreb- Parte_3 be effettuato paga ssiva- mente a debito della . Parte_4
Tale circostan nta, di per sé, ra are la responsabilità solidale della
[...]
e ciò tanto più ove si consideri che Parte_3 entazione prodotta dall'opposta che i pagamenti in questione furono effettuati in relazione a specifici rapporti, e con espressa precisazione dell'ine o co e/o giuridico” tra la e Parte_3 la atteggiandosi così a Pt_4
costituire prova del subentro della
[...] anche in relazione ai debiti per c Parte_3
ta in sede monitoria in danno della
[...] va quindi rigettata, ed analoga sorte Parte_3 ra stata proposta nei confronti della e proseguita nei con essa. Parte_4 iti soci dell'estinta infatti, sono Parte_4 chiamati a rispondere dei debiti de , al ricorrere di precise condizioni. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Giuri- sprudenza di legittimità (di cui anche l'opposta si è mostrata con- sapevole): “Perché il socio della società di capitali possa essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale non soddisfatto, occorre, e ad un tempo basta, che lo stesso creditore dia prova della distribuzione dell'attivo e della riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi del fatto costitutivo della responsabilità di quest'ulti- mo” (cfr. Cass. n.10752 del 2023; n. 15474 del 2017; n. 23916 del 2016; Cass. n. 19732 del 2005). Orbene, correttamente l'opposta afferma la (peraltro, per certi versi ca) legitimatio ad processum dei costituiti (ex) soci della , ma nulla ha anche solo meramente allegato in Pt_4 relazione detto presupposto della riscossione dell'attivo della liquidazione da parte dei soci convenuti.
4 Anche la domanda indirizzata in danno di questi ultimi va quindi rigettata. Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra gli e Pt_1
l'opponente va osservato che, sebbene la domanda pro ei loro confronti vada rigettata, cionondimeno l'evocazione in giu- dizio degli stessi è apparsa giustificata (anche) dalla sussistenza di una domanda riconvenzionale proposta dalla società estinta, e dal conseguente interesse dell'opposta a sentirne pronunciare il rigetto. Ancorchè tale ultima pronuncia non debba essere adottata, non essendo stata la riconvenzionale riproposta all'esito della riassunzione, si ritiene tuttavia – stante l'infondatezza della enzionale stessa – che le spese di lite tra l'opposta e gli
[...] vadano interamente compensate. Pt_5
L'opp nnata alla rifusione, in favore della delle spese di lite, che Parte_3 si liquidano tribuzione al costituito avv.MARONE DANIELA per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
sta al pagamento in favore della
[...]
delle spese di lite, che si liquid Parte_3
d Euro 4.500,00 per compenso, oltre spese for- fettarie, CPA ed IVA come per legge con attribuzione all'avv.- MARONE DANIELA per dichiarato anticipo;
compensa interamente le spese di lite in relazione ai residui rap- porti processuali. Napoli, 25/09/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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