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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/02/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
-ricorrente -
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Battiato
-convenuto-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'8 agosto 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio asserendo di aver ottenuto giudizialmente, con sentenza n. 899/2024 del Tribunale di Taranto,
l'annullamento dell'indebito e la condanna alla restituzione di quanto nelle more trattenuto
CP_ dall' La ricorrente sostiene altresì di non aver ricevuto la restituzione delle somme recuperate sino ad aprile 2024, quantificate in € 766,35. Ha avanzato pertanto le seguenti conclusioni:
CP_
“A) accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare l' alla condanna in favore di
della soma di € 766,35, ovvero di quell'altra, maggiore o minore che dovesse essere Persona_1
ritenuta di giustizia;
CP_ B) condannare l' alla rifusione delle competenze di giudizio e totale distrazione in favore del
procuratore costituito per fattane anticipazione”.
1
L' si è costituito in giudizio contestando gli avversi assunti e deducendo l'avvenuto pagamento CP_2
(in data anteriore al deposito del ricorso giudiziale) della somma spettante alla parte ricorrente in conseguenza del provvedimento giudiziale decisorio. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 26 novembre 2024, il procuratore della parte ricorrente rilevava l'intervenuta liquidazione della somma, ma non degli interessi legali. Chiedeva quindi la condanna dell' al CP_2
pagamento degli stessi e che fosse dichiarata, per la restante parte la cessazione della materia del contendere.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa.
*
Va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere in ordine alla sorte capitale essendo
CP_ pacifica l'avvenuta restituzione da parte dell' di quanto dovuto in conseguenza della sentenza n. 899 del 05.04.2024.
Pertanto l' va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, degli interessi legali CP_2
maturati a partire dal 28.04.2023, data della domanda giudiziale accolta con la predetta sentenza.
In ordine alle spese di lite, considerato che il pagamento da parte dell' risale a data anteriore CP_2
all'instaurazione del presente giudizio e che tuttavia lo stesso non è stato integralmente satisfattivo,
configurandosi una ipotesi di soccombenza reciproca, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara parzialmente cessata tra le parti la materia del contendere e condanna l' al CP_2
pagamento in favore della ricorrente, degli interessi legali sulla somma pagata a titolo di sorte capitale maturati a partire dal 28.04.2023, come indicato in parte motiva;
2. Spese compensate.
Taranto, 25 febbraio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
2
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunciato, dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
-ricorrente -
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Battiato
-convenuto-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'8 agosto 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio asserendo di aver ottenuto giudizialmente, con sentenza n. 899/2024 del Tribunale di Taranto,
l'annullamento dell'indebito e la condanna alla restituzione di quanto nelle more trattenuto
CP_ dall' La ricorrente sostiene altresì di non aver ricevuto la restituzione delle somme recuperate sino ad aprile 2024, quantificate in € 766,35. Ha avanzato pertanto le seguenti conclusioni:
CP_
“A) accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare l' alla condanna in favore di
della soma di € 766,35, ovvero di quell'altra, maggiore o minore che dovesse essere Persona_1
ritenuta di giustizia;
CP_ B) condannare l' alla rifusione delle competenze di giudizio e totale distrazione in favore del
procuratore costituito per fattane anticipazione”.
1
L' si è costituito in giudizio contestando gli avversi assunti e deducendo l'avvenuto pagamento CP_2
(in data anteriore al deposito del ricorso giudiziale) della somma spettante alla parte ricorrente in conseguenza del provvedimento giudiziale decisorio. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 26 novembre 2024, il procuratore della parte ricorrente rilevava l'intervenuta liquidazione della somma, ma non degli interessi legali. Chiedeva quindi la condanna dell' al CP_2
pagamento degli stessi e che fosse dichiarata, per la restante parte la cessazione della materia del contendere.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa.
*
Va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere in ordine alla sorte capitale essendo
CP_ pacifica l'avvenuta restituzione da parte dell' di quanto dovuto in conseguenza della sentenza n. 899 del 05.04.2024.
Pertanto l' va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, degli interessi legali CP_2
maturati a partire dal 28.04.2023, data della domanda giudiziale accolta con la predetta sentenza.
In ordine alle spese di lite, considerato che il pagamento da parte dell' risale a data anteriore CP_2
all'instaurazione del presente giudizio e che tuttavia lo stesso non è stato integralmente satisfattivo,
configurandosi una ipotesi di soccombenza reciproca, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara parzialmente cessata tra le parti la materia del contendere e condanna l' al CP_2
pagamento in favore della ricorrente, degli interessi legali sulla somma pagata a titolo di sorte capitale maturati a partire dal 28.04.2023, come indicato in parte motiva;
2. Spese compensate.
Taranto, 25 febbraio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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