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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 2236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2236/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo Paolo Brevi, elettivamente domiciliata in Torino, via Caprie n. 12 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado 9 - presso l'Ufficio Legale
Distrettuale dell'Istituto;
CONVENUTO
e contro
(C.F./P.I. n. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giuseppe Tammaro, elettivamente domicilia in
Nocera Inferiore (SA), alla via Giuseppe Atzori, n. 233 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: accertamento negativo - contributi
CONCLUSIONI come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 la sig.ra a esposto di Parte_1 avere ricevuto comunicazione ex art. 28 ter d.P.R. n. 602/1973 recante la proposta di 1 compensazione di un credito d'imposta di euro 133,00 con un proprio debito di euro
136.592,29 nei confronti dell'erario, di cui euro 29.606,38 per contributi non versati nel periodo 2004-2009 e riferiti ai seguenti avvisi di addebito/cartelle di pagamento:
- AVA 4102012000698731600, notificato il 22.11.2012;
- Cartella di pagamento n. 11020110003467187000 notificata l'11.3.2011;
- Cartella di pagamento n. 11020110021501713000 notificata il 28.6.2011.
La ricorrente si oppone alla proposta di compensazione, deducendo la prescrizione di tutti i crediti contributivi e sostenendo, quindi, l'illegittimità della proposta di compensazione del proprio credito con il debito contributivo ormai prescritto.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , deducendo la decadenza della ricorrente CP_1 dal diritto di contestare il merito delle pretese contributive e rilevando che degli eventuali atti interruttivi della prescrizione risponde l'agente della riscossione.
Si è ritualmente costituita anche l' invocando la Controparte_2 sospensione della prescrizione per la durata del fallimento della
[...]
e per il periodo della Parte_2 normativa emergenziale in periodo COVID di 341 giorni.
In replica a quest'ultima difesa, la ricorrente ha invocato all'udienza del 9.7.2025 gli effetti dell'esdebitazione, chiedendo altresì termine per il deposito del decreto di esdebitazione e il piano di riparto finale.
Nel termine assegnato, la difesa di parte ricorrente ha depositato il decreto di esdebitazione della sig.ra ai sensi dell'art. 142 R.D. n. 267/1942, nonché le Pt_1 insinuazioni al passivo presentate da le quali Controparte_2 evidenziano che non sono stati oggetto di insinuazione nel fallimento i crediti di cui alle cartelle oggetto dell'odierno giudizio.
1.
Il ricorso è ammissibile, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 co. D.P.R. n.
602/1973 secondo cui “Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota”.
Trattandosi di imputazione ex lege (Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 11/07/2022,
n.1984), la compensazione proposta dall'agente della riscossione produrrebbe l'effetto di estinguere l'obbligazione di pagamento più risalente (in assenza di indicazione circa
2 la diversa garanzia dei debiti contributivi scaduti), con conseguente diritto della contribuente a far valere la prescrizione maturata successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito/cartelle di pagamento.
2.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Ritenendo pacifiche, perché non contestate, la data di invio della lettera ex art. 28 ter d.P.R. n. 602/1973 (28.2.2025) e la data di notificazione delle cartelle riportate nell'avviso stesso, deve darsi atto che:
- secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “La dichiarazione di fallimento non sospende ne' interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie;
soltanto la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio (art. 94 r.d. 16 marzo 1942, n. 267) determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c. (Cass., 11 settembre 1997, n. 8990; 8 aprile 1992, n. 4304; vedi anche Cass., 7 aprile 1983,
n. 2449; 19 giugno 1981, n. 4014, secondo cui tale interruzione opera anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. il quale riguarda ogni atto interruttivo, tanto ad effetti istantanei, quanto ad effetti permanenti)” (Cass. civ. sez. Lav., 20/11/2002 n. 16380); nel caso di specie né
, né l' hanno dedotto e documentato la Controparte_2 CP_1 presentazione dell'insinuazione al passivo del fallimento;
le insinuazioni depositate dalla ricorrente evidenziano che ha Controparte_2 proposto istanze di insinuazione per crediti diversi da quelli oggetto dell'odierno giudizio;
con la memoria autorizzata Controparte_2 depositata il 15.10.2025 nulla ha dedotto circa l'esistenza di ulteriori insinuazioni aventi ad oggetto i crediti per cui è causa;
- la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi è ampiamente maturata prima dell'inizio del periodo di sospensione covid, tenuto conto della data di notificazione delle cartelle riportata nel documento ex art. 28 ter in atti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i crediti di cui agli AVA/alle cartelle di pagamento n. 4102012000698731600, n. 11020110003467187000 e n.
3 11020110021501713000 sono prescritti e pertanto l'Agente della Riscossione e l' CP_1 non possono procedere alla compensazione del credito della ricorrente con tali importi.
L'accoglimento della domanda di accertamento della prescrizione dei crediti di cui al ricorso, consente di ritenere assorbito l'ulteriore motivo sollevato in udienza, concernente gli effetti dell'esdebitazione.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda prossimo al limite inferiore dello scaglione, omesso il compenso per la fase istruttoria.
Le spese di lite vengono poste a carico solidale delle convenute, avendo entrambi, con i loro comportamenti, determinato l'insorgenza della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'AVA n.
4102012000698731600 e di cui alle cartelle n. 11020110003467187000 e n.
11020110021501713000 e, per l'effetto;
2. dichiara che il credito di euro 133,00 della ricorrente non può essere compensato con alcuno dei debiti di cui alle cartelle di cui al punto che precede;
3. condanna e , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 rimborsare alla sig.ra e spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e oltre euro
43,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv.
Brevi, antistatario.
Torino, 29/10/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2236/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo Paolo Brevi, elettivamente domiciliata in Torino, via Caprie n. 12 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado 9 - presso l'Ufficio Legale
Distrettuale dell'Istituto;
CONVENUTO
e contro
(C.F./P.I. n. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giuseppe Tammaro, elettivamente domicilia in
Nocera Inferiore (SA), alla via Giuseppe Atzori, n. 233 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: accertamento negativo - contributi
CONCLUSIONI come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.3.2025 la sig.ra a esposto di Parte_1 avere ricevuto comunicazione ex art. 28 ter d.P.R. n. 602/1973 recante la proposta di 1 compensazione di un credito d'imposta di euro 133,00 con un proprio debito di euro
136.592,29 nei confronti dell'erario, di cui euro 29.606,38 per contributi non versati nel periodo 2004-2009 e riferiti ai seguenti avvisi di addebito/cartelle di pagamento:
- AVA 4102012000698731600, notificato il 22.11.2012;
- Cartella di pagamento n. 11020110003467187000 notificata l'11.3.2011;
- Cartella di pagamento n. 11020110021501713000 notificata il 28.6.2011.
La ricorrente si oppone alla proposta di compensazione, deducendo la prescrizione di tutti i crediti contributivi e sostenendo, quindi, l'illegittimità della proposta di compensazione del proprio credito con il debito contributivo ormai prescritto.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , deducendo la decadenza della ricorrente CP_1 dal diritto di contestare il merito delle pretese contributive e rilevando che degli eventuali atti interruttivi della prescrizione risponde l'agente della riscossione.
Si è ritualmente costituita anche l' invocando la Controparte_2 sospensione della prescrizione per la durata del fallimento della
[...]
e per il periodo della Parte_2 normativa emergenziale in periodo COVID di 341 giorni.
In replica a quest'ultima difesa, la ricorrente ha invocato all'udienza del 9.7.2025 gli effetti dell'esdebitazione, chiedendo altresì termine per il deposito del decreto di esdebitazione e il piano di riparto finale.
Nel termine assegnato, la difesa di parte ricorrente ha depositato il decreto di esdebitazione della sig.ra ai sensi dell'art. 142 R.D. n. 267/1942, nonché le Pt_1 insinuazioni al passivo presentate da le quali Controparte_2 evidenziano che non sono stati oggetto di insinuazione nel fallimento i crediti di cui alle cartelle oggetto dell'odierno giudizio.
1.
Il ricorso è ammissibile, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 co. D.P.R. n.
602/1973 secondo cui “Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota”.
Trattandosi di imputazione ex lege (Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 11/07/2022,
n.1984), la compensazione proposta dall'agente della riscossione produrrebbe l'effetto di estinguere l'obbligazione di pagamento più risalente (in assenza di indicazione circa
2 la diversa garanzia dei debiti contributivi scaduti), con conseguente diritto della contribuente a far valere la prescrizione maturata successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito/cartelle di pagamento.
2.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Ritenendo pacifiche, perché non contestate, la data di invio della lettera ex art. 28 ter d.P.R. n. 602/1973 (28.2.2025) e la data di notificazione delle cartelle riportate nell'avviso stesso, deve darsi atto che:
- secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “La dichiarazione di fallimento non sospende ne' interrompe il termine per l'esercizio delle azioni creditorie;
soltanto la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio (art. 94 r.d. 16 marzo 1942, n. 267) determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c. (Cass., 11 settembre 1997, n. 8990; 8 aprile 1992, n. 4304; vedi anche Cass., 7 aprile 1983,
n. 2449; 19 giugno 1981, n. 4014, secondo cui tale interruzione opera anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. il quale riguarda ogni atto interruttivo, tanto ad effetti istantanei, quanto ad effetti permanenti)” (Cass. civ. sez. Lav., 20/11/2002 n. 16380); nel caso di specie né
, né l' hanno dedotto e documentato la Controparte_2 CP_1 presentazione dell'insinuazione al passivo del fallimento;
le insinuazioni depositate dalla ricorrente evidenziano che ha Controparte_2 proposto istanze di insinuazione per crediti diversi da quelli oggetto dell'odierno giudizio;
con la memoria autorizzata Controparte_2 depositata il 15.10.2025 nulla ha dedotto circa l'esistenza di ulteriori insinuazioni aventi ad oggetto i crediti per cui è causa;
- la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi è ampiamente maturata prima dell'inizio del periodo di sospensione covid, tenuto conto della data di notificazione delle cartelle riportata nel documento ex art. 28 ter in atti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i crediti di cui agli AVA/alle cartelle di pagamento n. 4102012000698731600, n. 11020110003467187000 e n.
3 11020110021501713000 sono prescritti e pertanto l'Agente della Riscossione e l' CP_1 non possono procedere alla compensazione del credito della ricorrente con tali importi.
L'accoglimento della domanda di accertamento della prescrizione dei crediti di cui al ricorso, consente di ritenere assorbito l'ulteriore motivo sollevato in udienza, concernente gli effetti dell'esdebitazione.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda prossimo al limite inferiore dello scaglione, omesso il compenso per la fase istruttoria.
Le spese di lite vengono poste a carico solidale delle convenute, avendo entrambi, con i loro comportamenti, determinato l'insorgenza della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'AVA n.
4102012000698731600 e di cui alle cartelle n. 11020110003467187000 e n.
11020110021501713000 e, per l'effetto;
2. dichiara che il credito di euro 133,00 della ricorrente non può essere compensato con alcuno dei debiti di cui alle cartelle di cui al punto che precede;
3. condanna e , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 rimborsare alla sig.ra e spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e oltre euro
43,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv.
Brevi, antistatario.
Torino, 29/10/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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