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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/12/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 12.12.2025
PROCEDIMENTO NR. 1363/2022
Parte_1
- PARTE APPELLANTE -
Controparte_1
- PARTE APPELLATA -
All'udienza del 12.12.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 1363/2022 e compaiono:
per vv.LATTANZI CARLO GIOVANNI in sost. avv. LATTANZI LUCA Parte_1 per avv.FERRARO LUCIA anche in sost. avv. FANTONI SONIA;
Controparte_1
I procuratori insistono come in atti.
P.Q.M.
IL GIUDICE Acquisisce i documenti prodotti;
rigetta le ulteriori istanze istruttorie in quanto superflue;
invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale. Per vv. LATTANZI conclude come da atto di appello;
Parte_1 per avv. FERRARO LUCIA conclude come da comparsa. Controparte_1
I procuratori provvedono alla discussione orale. Dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e si allontanano dall'aula di udienza. Il Giudice dà lettura del dispositivo con motivazione contestuale.
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
P a g . 1 | 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 1363/2022
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra parte appellante assistita e difesa da avv. LATTANZI LUCA Parte_1
e
, parte appellata assistita e difesa da avv.ti FERRARO LUCIA e Controparte_1 FANTONI SONIA
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE Parte_1
“In accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 3/2022 del 17.01.2022 del Giudice di Pace di , accogliendo il contenuto dei motivi tutti sino ad oggi esposti nell'interesse del Sig. CP_1
Si chiede, inoltre, che questo Ecc.mo Tribunale voglia ammettere le prove per testi Parte_1 ritualmente e tempestivamente proposte indicando in tale qualità i Sigg.ri Parte_2 Parte_3 e In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, per le Parte_4 Parte_5 quali il sottoscritto Difensore si dichiara antistatario”.
PER PARTE RESISTENTE Controparte_1
“All'Ecc.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato, l'appello proposto dal Signor
[...]
confermando la sentenza di primo grado impugnata, in ogni sua parte. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze, ed ogni altra conseguente pronuncia di legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza 3/2022 del giudice di pace di , che Parte_1 CP_1 respingeva il ricorso presentato dall'appellante avverso i verbali I169909/21, I169918/21, I169919/21 e I162030/21 per violazione degli artt. 116, commi 15 e 17 c.d.s. (guida senza patente), art. 126, comma 11 C.d.S. (guida con patente scaduta di validità), 116 comma 15 bis C.d.S. (guida con patente di
P a g . 2 | 5 categoria diversa) e art. 141, commi 3 e 8 C.d.S. (velocità non regolata in particolari condizioni di strada o traffico).
Si costituiva in giudizio il chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Controparte_1
All'udienza del 12.12.2025 le parti procedevano alla discussione orale. Il Giudice, all'esito, emetteva sentenza con motivazione contestuale.
***
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, avendo ritenuto il gdp che avesse Pt_1 implicitamente concesso l'autorizzazione alla circolazione a , a cui il mezzo era stato Controparte_2 consegnato per la riparazione. Il g.d.p., inoltre, riteneva incauto l'affidamento al dal CP_2 momento che non vi era prova del fatto che costui svolgesse professionalmente l'attività di meccanico.
*** espone di aver consegnato l'8.5.2021 la propria motocicletta Kawasaki targata DP33537 a tale Pt_1
esperto in meccanica, perché vi eseguisse riparazioni, vietandogli la circolazione con Controparte_2 tale mezzo. Il 12.5.2021, tuttavia, secondo la prospettazione del ricorrente, si era comunque CP_2 posto alla guida e aveva provocato un sinistro, riportando lesioni e rendendo necessario l'intervento della Polizia Municipale, che lo aveva sanzionato per le violazioni come da verbali impugnati.
Per tale fatto, aveva sporto querela avverso Pt_1 CP_2
L'appello merita accoglimento.
È in atti la sentenza penale n. 447/2025 di condanna del per il reato p. e p. dall'art. 646 Controparte_2 c.p., pronunciata dal Tribunale di Massa il 27.6.2025.
Pur trattandosi di sentenza non definitiva, la stessa ha valenza di prova atipica (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 12/01/2023, n.764). Del resto, la ricostruzione in fatto, basata sulle prove testimoniali assunte in tale sede, ben può essere posta a fondamento della presente decisione, in applicazione del principio di economia processuale, con la precisazione che il giudizio penale si è svolto tra le stesse parti, essendosi il costituito p.c. (cfr. Cass. 20/01/2015, n. 840: “in tema di prova testimoniale, Pt_1 non si verifica rinuncia al mezzo istruttorio articolato, né, tanto meno, alla volontà di dimostrare i fatti contestati, qualora la parte, che ne abbia comunque formulato i relativi capitoli, rimetta all'apprezzamento del giudice se assumerla direttamente o avvalersi, per il proprio convincimento, anche in conformità a principi di economia processuale e di celerità procedimentale, dei verbali di un diverso giudizio tra le stesse parti, sempre che ritualmente prodotti ed offerti al contraddittorio, in cui quella medesima prova sullo specifico punto sia stata già raccolta.”)
Si evidenzia, infine, che, come confermato dal teste escusso in dibattimento), il aveva Pt_5 Pt_1 espressamente vietato al la circolazione, precisando che egli stesso avrebbe provveduto a CP_2 prelevare la moto, una volta effettuate le riparazioni, di talché vi è prova che circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario (cfr. Cass. Civ. n. 15478/2011).
Infine, non si condivide la conclusione del gdp per cui l'aver affidato la moto per eseguirvi riparazioni postula l'implicito assenso alla circolazione.
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte): per il giudizio di primo grado
P a g . 3 | 5 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 352,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 567,00
Fase decisionale, valore medio: € 746,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.090,00
RIDUZIONI ( 50 % sul compenso per art. 4 c.1 ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni €1.045,00
Per il giudizio di appello fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
RIDUZIONI (50 % sul compenso per art. 4 c.1 ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni €2.538,50
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Tenuto conto della soccombenza dell'appellante nella fase cautelare in corso di causa, deve operarsi la compensazione per un terzo relativamente al giudizio di appello.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 3/2022 del giudice di pace di così provvede: Controparte_1 CP_1 accoglie l'appello e per l'effetto annulla i verbali I169909/21, I169918/21, I169919/21 e I162030/21 emessi dalla Polizia Municipale di;
CP_1 condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte Controparte_1 appellante - operata la compensazione per un terzo relativamente al Parte_1 giudizio di appello - delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.045,00 per compenso relativamente a giudizio di primo grado e € 2.538,50, relativamente al giudizio di
P a g . 4 | 5 appello, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 21/05/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 5 | 5