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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dr.ssa Cristiana Satta Giudice
Dr. Fulvio Mastro Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7576 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Melito di Napoli Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Rose 10/A presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Di Gennaro (C.F.
dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
C.F._2
Ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
Resistente contumace
NONCHE'
Avv. Luigi Ciccarelli (C.F. ) con studio in Villaricca alla via Dante Alighieri C.F._4
n. 3-5, in qualità di curatore speciale della minore (C.F. Persona_1
), come da decreto di nomina dell'11.4.2025 C.F._5
Curatore Speciale della minore
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa. Il Pubblico Ministero ha apposto il proprio visto in data 23.4.2025.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 26 settembre 2024, premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla Controparte_1
quale era nata la figlia minore (il 10.11.2018), riconosciuta da entrambi i Persona_1
genitori; che, dopo un breve periodo di convivenza presso l'abitazione dei genitori materni, il resistente aveva abbandonato la casa familiare in seguito a litigi per incompatibilità caratteriali;
che il padre per i primi tre anni di vita della minore era stato assente sia materialmente sia moralmente, iniziando a riallacciare i rapporti con la figlia solo a partire da ottobre 2022 con frequentazioni sporadiche;
che il resistente contribuiva al mantenimento della figlia in modo incostante versando circa euro 200,00 mensili e omettendo di partecipare alle spese straordinarie, interamente sostenute da essa ricorrente;
che il resistente non incontrava la figlia da luglio 2024; tanto premesso disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e Per_1
regolamentazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
- Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza il resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
- All'udienza di comparizione del 26 marzo 2025 veniva ascoltata la sola ricorrente;
all'esito, il procuratore della ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore e il Presidente si riservava richiedendo altresì al Pubblico Ministero Sede la trasmissione di eventuale documentazione afferente a giudizi penali a carico del resistente . Controparte_1
- In data 31 marzo 2025, il Pubblico Ministero depositava gli atti ostensibili richiesti.
- Con memoria integrativa depositata in data 2 aprile 2025 la ricorrente, alla luce delle condotte violente del resistente e del totale disinteresse per la prole, modificava la domanda proposta e chiedeva, previo accertamento mediante incontri protetti padre-figlia presso i
Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di valutare le capacità genitoriali del resistente, in via principale dichiararsi la decadenza del sig. dalla responsabilità CP_1
genitoriale ex art. 330 c.c.; in subordine disporsi l'affidamento esclusivo della minore Per_1 alla madre;
stabilirsi un assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Con ordinanza dell'11 aprile 2025 il Presidente relatore, stante la richiesta di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, nominava il curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Luigi Ciccarelli, il quale si costituiva in giudizio con memoria depositata il 1 luglio 2025 chiedendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, subordinando il diritto di visita paterno al proficuo svolgimento di un percorso a sostegno della genitorialità; porsi a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e al versamento diretto dell'Assegno Unico alla madre.
- All'udienza del 1° luglio 2025 il Presidente relatore rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. all'udienza del 29 ottobre 2025, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
- All'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025 il Presidente relatore si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
######################################
- In via preliminare deve essere esaminata la domanda avanzata da parte ricorrente con la memoria integrativa del 2.4.2025, e ribadita nelle note conclusive, volta ad ottenere la pronuncia di decadenza del ER dalla responsabilità Controparte_2
genitoriale sulla figlia IA ai sensi dell'art. 330 c.c. Persona_2
- Come noto la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, prevista all'art. 330
c.c., è subordinata alla ricorrenza di due presupposti: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o caratterizzata da abuso dei relativi poteri e un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
-La decadenza dalla responsabilità genitoriale, come da affermazione consolidata della
Suprema Corte (cfr. sent. Nr. 14436/2017) postula la prognosi da parte del giudice del merito, sulla capacità del genitore di elaborare un progetto di vita, anche futuro, che preveda la assunzione di tale responsabilità – consistente nella cura, accudimento e coabitazione con il minore – anche, ove necessario, con l'aiuto della rete familiare, di terze persone o dei servizi sociali. - Ciò premesso, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda di decadenza - pur fondata su elementi di incontestabile gravità - debba essere rigettata, ritenendosi misura idonea e sufficiente a tutelare l'interesse preminente della minore l'accoglimento della domanda subordinata di affidamento esclusivo.
- Ed invero, dagli atti di atti di causa risulta che il resistente è stato condannato con sentenza penale n. 384/2021 del Tribunale di Napoli Nord depositata il 15.3.21 alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 c.p. e 582 c.p. commessi in danno della odierna ricorrente;
lo stesso è, altresì, sottoposto ad un ulteriore procedimento penale per violazione degli obblighi di assistenza ex art. 570 c.p.
-Orbene la sentenza penale n. 384/2021 - pur accertando la gravità dei fatti - ha innanzitutto escluso l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza della figlia minore in quanto “in nessuno degli episodi maltrattanti descritti, risulta sufficientemente provato che fosse presente la minore ”; in secondo luogo dalla medesima sentenza emerge Persona_1
come la persona offesa - odierna ricorrente - abbia in ogni caso dato atto di un legame affettivo e di un interesse paterno non del tutto reciso, dichiarando in quella sede che dopo un periodo di allontanamento, lei e l si erano riavvicinati perché “comunque lui ha CP_1
chiesto scusa, è stato un padre molto presente per la bambina, anche durante i Persona_3
se non in prima persona con me, tramite i parenti eccetera, comunque si è interessato alla figlia”.
- Allo stesso modo il curatore speciale della minore, pur evidenziando le attuali criticità, ha raccolto la volontà del resistente il quale: “ha precisato di voler vedere la bambina, di voler mantenere un rapporto con lei”, non aderendo alla domanda di decadenza formulata dalla ricorrente e proponendo di subordinare la ripresa degli incontri allo svolgimento proficuo di un percorso a sostegno della genitorialità, delineando così una possibile prognosi di recupero.
- Alla luce di tali elementi il Collegio ritiene non sussistenti i presupposti per la misura ablativa della responsabilità genitoriale, misura che è solo l'extrema ratio, potendo essere il pregiudizio per la minore essere adeguatamente neutralizzato con la misura dell'affidamento
"super esclusivo", della minore alla madre, misura che appare, allo stato, più proporzionata e idonea a tutelare la minore, senza recidere in modo irreversibile il legame genitoriale.
- La domanda di decadenza va pertanto rigettata. - Per quel che concerne l'affido della figlia minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola cui il giudice può derogare disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
- In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
- In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
- Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi della minore in quanto dall'istruttoria espletata è emerso che il padre non ha avuto un rapporto regolare e continuativo la figlia, disinteressandosi di quanto necessario alla sua crescita e sviluppo ed omettendo di contribuire al suo mantenimento (per cui pende procedimento per la violazione degli obblighi di assistenza ex art. 570 c.p.), così come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal resistente col proprio comportamento processuale essendo rimasto contumace. - Alla luce di quanto detto appare, pertanto, conforme agli interessi della minore disporre l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso la stessa.
- L'assenza del padre dalla vita della minore e il disinteresse materiale nei confronti della figlia in ordine al mantenimento suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli
Nord; sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016; Trib.
Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
- Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
- Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti, ad esempio, la salute della minore, vi sia un pregiudizio a causa del disinteresse del padre per i figli.
- Ritiene, dunque, il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la minore, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse delle esigenze della figlia, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione e alla salute della minore.
- Nulla va disposto per le visite in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra il padre e la minore;
il Tribunale ritiene conforme all'interesse della minore che laddove il padre intenda incontrare la figlia, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto dei desideri della minore e previo accordo con la madre. - Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della figlia minore, il
Tribunale evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc). Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
- L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
- Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160
c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148
c.c.).
- In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della figlia, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
- In primo luogo, va tenuto conto dell'età della figlia (nel caso di specie di anni 7), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273;
Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n.
10119/2006).
- In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre
(cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
- Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa. La ricorrente ha dedotto di percepire un reddito da lavoro dipendente a tempo determinato pari a circa euro 700,00 mensili (cfr. C.U. 2024 per redditi 2023 pari a euro 6.000,00 depositato in atti); con riferimento al resistente - rimasto contumace – la ricorrente ha riferito in sede di ricorso introduttivo che il resistente è titolare di una ditta che produce materassi sita in
Casoria.
- Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ritiene equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia , la somma mensile Per_1
di euro 400,00 da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
- Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
- Tenuto conto dell'affido esclusivo della minore alla madre, il Tribunale prevede che l'assegno unico per la figlia vada corrisposto interamente alla ricorrente.
- Va dichiarata la non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata da Pt_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
• affida la figlia minore , nata il [...], alla madre che può Persona_1
esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. e sospende, allo stato, il diritto di visita padre-figlia
• invita il resistente a intraprendere un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali presso i Servizi Sociali competenti per territorio;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 per il
[...]
mantenimento della figlia minore , oltre il 50%, delle spese mediche, Persona_1
non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• dispone che l'Assegno Unico Universale per la minore sia percepito integralmente dalla ricorrente;
• dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aversa, in Camera di Consiglio, il 7 novembre 2025
Il Presidente rel./est.
Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dr.ssa Cristiana Satta Giudice
Dr. Fulvio Mastro Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7576 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Melito di Napoli Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Rose 10/A presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Di Gennaro (C.F.
dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
C.F._2
Ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
Resistente contumace
NONCHE'
Avv. Luigi Ciccarelli (C.F. ) con studio in Villaricca alla via Dante Alighieri C.F._4
n. 3-5, in qualità di curatore speciale della minore (C.F. Persona_1
), come da decreto di nomina dell'11.4.2025 C.F._5
Curatore Speciale della minore
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa. Il Pubblico Ministero ha apposto il proprio visto in data 23.4.2025.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 26 settembre 2024, premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla Controparte_1
quale era nata la figlia minore (il 10.11.2018), riconosciuta da entrambi i Persona_1
genitori; che, dopo un breve periodo di convivenza presso l'abitazione dei genitori materni, il resistente aveva abbandonato la casa familiare in seguito a litigi per incompatibilità caratteriali;
che il padre per i primi tre anni di vita della minore era stato assente sia materialmente sia moralmente, iniziando a riallacciare i rapporti con la figlia solo a partire da ottobre 2022 con frequentazioni sporadiche;
che il resistente contribuiva al mantenimento della figlia in modo incostante versando circa euro 200,00 mensili e omettendo di partecipare alle spese straordinarie, interamente sostenute da essa ricorrente;
che il resistente non incontrava la figlia da luglio 2024; tanto premesso disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e Per_1
regolamentazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
- Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza il resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
- All'udienza di comparizione del 26 marzo 2025 veniva ascoltata la sola ricorrente;
all'esito, il procuratore della ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore e il Presidente si riservava richiedendo altresì al Pubblico Ministero Sede la trasmissione di eventuale documentazione afferente a giudizi penali a carico del resistente . Controparte_1
- In data 31 marzo 2025, il Pubblico Ministero depositava gli atti ostensibili richiesti.
- Con memoria integrativa depositata in data 2 aprile 2025 la ricorrente, alla luce delle condotte violente del resistente e del totale disinteresse per la prole, modificava la domanda proposta e chiedeva, previo accertamento mediante incontri protetti padre-figlia presso i
Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di valutare le capacità genitoriali del resistente, in via principale dichiararsi la decadenza del sig. dalla responsabilità CP_1
genitoriale ex art. 330 c.c.; in subordine disporsi l'affidamento esclusivo della minore Per_1 alla madre;
stabilirsi un assegno di mantenimento a carico del resistente pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Con ordinanza dell'11 aprile 2025 il Presidente relatore, stante la richiesta di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale, nominava il curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Luigi Ciccarelli, il quale si costituiva in giudizio con memoria depositata il 1 luglio 2025 chiedendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, subordinando il diritto di visita paterno al proficuo svolgimento di un percorso a sostegno della genitorialità; porsi a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e al versamento diretto dell'Assegno Unico alla madre.
- All'udienza del 1° luglio 2025 il Presidente relatore rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. all'udienza del 29 ottobre 2025, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
- All'esito dell'udienza del 29 ottobre 2025 il Presidente relatore si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
######################################
- In via preliminare deve essere esaminata la domanda avanzata da parte ricorrente con la memoria integrativa del 2.4.2025, e ribadita nelle note conclusive, volta ad ottenere la pronuncia di decadenza del ER dalla responsabilità Controparte_2
genitoriale sulla figlia IA ai sensi dell'art. 330 c.c. Persona_2
- Come noto la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, prevista all'art. 330
c.c., è subordinata alla ricorrenza di due presupposti: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o caratterizzata da abuso dei relativi poteri e un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
-La decadenza dalla responsabilità genitoriale, come da affermazione consolidata della
Suprema Corte (cfr. sent. Nr. 14436/2017) postula la prognosi da parte del giudice del merito, sulla capacità del genitore di elaborare un progetto di vita, anche futuro, che preveda la assunzione di tale responsabilità – consistente nella cura, accudimento e coabitazione con il minore – anche, ove necessario, con l'aiuto della rete familiare, di terze persone o dei servizi sociali. - Ciò premesso, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda di decadenza - pur fondata su elementi di incontestabile gravità - debba essere rigettata, ritenendosi misura idonea e sufficiente a tutelare l'interesse preminente della minore l'accoglimento della domanda subordinata di affidamento esclusivo.
- Ed invero, dagli atti di atti di causa risulta che il resistente è stato condannato con sentenza penale n. 384/2021 del Tribunale di Napoli Nord depositata il 15.3.21 alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 c.p. e 582 c.p. commessi in danno della odierna ricorrente;
lo stesso è, altresì, sottoposto ad un ulteriore procedimento penale per violazione degli obblighi di assistenza ex art. 570 c.p.
-Orbene la sentenza penale n. 384/2021 - pur accertando la gravità dei fatti - ha innanzitutto escluso l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza della figlia minore in quanto “in nessuno degli episodi maltrattanti descritti, risulta sufficientemente provato che fosse presente la minore ”; in secondo luogo dalla medesima sentenza emerge Persona_1
come la persona offesa - odierna ricorrente - abbia in ogni caso dato atto di un legame affettivo e di un interesse paterno non del tutto reciso, dichiarando in quella sede che dopo un periodo di allontanamento, lei e l si erano riavvicinati perché “comunque lui ha CP_1
chiesto scusa, è stato un padre molto presente per la bambina, anche durante i Persona_3
se non in prima persona con me, tramite i parenti eccetera, comunque si è interessato alla figlia”.
- Allo stesso modo il curatore speciale della minore, pur evidenziando le attuali criticità, ha raccolto la volontà del resistente il quale: “ha precisato di voler vedere la bambina, di voler mantenere un rapporto con lei”, non aderendo alla domanda di decadenza formulata dalla ricorrente e proponendo di subordinare la ripresa degli incontri allo svolgimento proficuo di un percorso a sostegno della genitorialità, delineando così una possibile prognosi di recupero.
- Alla luce di tali elementi il Collegio ritiene non sussistenti i presupposti per la misura ablativa della responsabilità genitoriale, misura che è solo l'extrema ratio, potendo essere il pregiudizio per la minore essere adeguatamente neutralizzato con la misura dell'affidamento
"super esclusivo", della minore alla madre, misura che appare, allo stato, più proporzionata e idonea a tutelare la minore, senza recidere in modo irreversibile il legame genitoriale.
- La domanda di decadenza va pertanto rigettata. - Per quel che concerne l'affido della figlia minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola cui il giudice può derogare disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
- In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
- In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
- Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi della minore in quanto dall'istruttoria espletata è emerso che il padre non ha avuto un rapporto regolare e continuativo la figlia, disinteressandosi di quanto necessario alla sua crescita e sviluppo ed omettendo di contribuire al suo mantenimento (per cui pende procedimento per la violazione degli obblighi di assistenza ex art. 570 c.p.), così come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal resistente col proprio comportamento processuale essendo rimasto contumace. - Alla luce di quanto detto appare, pertanto, conforme agli interessi della minore disporre l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso la stessa.
- L'assenza del padre dalla vita della minore e il disinteresse materiale nei confronti della figlia in ordine al mantenimento suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli
Nord; sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016; Trib.
Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
- Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
- Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti, ad esempio, la salute della minore, vi sia un pregiudizio a causa del disinteresse del padre per i figli.
- Ritiene, dunque, il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la minore, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse delle esigenze della figlia, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione e alla salute della minore.
- Nulla va disposto per le visite in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra il padre e la minore;
il Tribunale ritiene conforme all'interesse della minore che laddove il padre intenda incontrare la figlia, potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto dei desideri della minore e previo accordo con la madre. - Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della figlia minore, il
Tribunale evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc). Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
- L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
- Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160
c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148
c.c.).
- In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della figlia, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
- In primo luogo, va tenuto conto dell'età della figlia (nel caso di specie di anni 7), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273;
Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n.
10119/2006).
- In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre
(cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
- Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa. La ricorrente ha dedotto di percepire un reddito da lavoro dipendente a tempo determinato pari a circa euro 700,00 mensili (cfr. C.U. 2024 per redditi 2023 pari a euro 6.000,00 depositato in atti); con riferimento al resistente - rimasto contumace – la ricorrente ha riferito in sede di ricorso introduttivo che il resistente è titolare di una ditta che produce materassi sita in
Casoria.
- Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ritiene equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia , la somma mensile Per_1
di euro 400,00 da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
- Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
- Tenuto conto dell'affido esclusivo della minore alla madre, il Tribunale prevede che l'assegno unico per la figlia vada corrisposto interamente alla ricorrente.
- Va dichiarata la non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata da Pt_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
• affida la figlia minore , nata il [...], alla madre che può Persona_1
esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. e sospende, allo stato, il diritto di visita padre-figlia
• invita il resistente a intraprendere un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali presso i Servizi Sociali competenti per territorio;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 per il
[...]
mantenimento della figlia minore , oltre il 50%, delle spese mediche, Persona_1
non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• dispone che l'Assegno Unico Universale per la minore sia percepito integralmente dalla ricorrente;
• dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in Aversa, in Camera di Consiglio, il 7 novembre 2025
Il Presidente rel./est.
Dr.ssa Alessandra Tabarro