Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 24.2.2025, alle ore 12:00 compaiono i procuratori delle parti, in particolare per il ricorrente l'Avv.to Michele CARO e per NP l'Avv.to Rossella QUARTA.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'Avv.to Quarta precisa, a domanda del giudice, che, anche se nella memoria depositata il 18.2.2025 non risultano depositati i provvedimenti di sgravio relativi al novembre 2017, giugno 2018, luglio 2018, agosto 2018 e settembre 2018, gli sgravi sono stati effettivamente effettuati e dunque l' importo relativo all'AVA impugnato è decurtato della somma complessiva di €. 12.709,51 oltre che dell'ammontare della somma dei provvedimenti di sgravio allegati alla memoria: conclusivamente l'importo dovuto residuo dovuto è pari a €. 34.775,30. Relativamente all' AVAdi cui al riunito proc. n. 57/2023 insiste per la fondatezza ritenendo che riguardi inadempienze diverse e in particolare note di rettifica che si producono in automatico per DURC irregolare relativo al disconoscimento delle agevolazioni contributive. L'Avv. Caro in relazione al secondo avviso d'addedito insiste per il suo annullamento evidenziando che le nore di rettifica si sono generate per la vicenda sostanziale portata dal primo avviso di addebito e pertanto l'ava non avrebbe potuto essere essere emesso in pendenza di giudizio.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 173/2022+altro promossa da con il patrocinio dell'Avv. Michele CARO Parte_1
C o n t r o
NP, con il patrocinio dell' Avv.to Rossella QUARTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 31.3.2022 la società in persona Parte_1 del legale rappresentante si rivolgeva al Giudice del lavoro affinchè fosse dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 366 2022 00000102 21 0000, relativo al periodo compreso tra il gennaio 2017 e il settembre 2018, evidenziando che l'NP richiedeva allo stesso il pagamento di contributi inerente al personale dipendente attinente all'inquadramento dell'impresa nel settore industria in assenza dei presupposti legittimanti la pretesa.
Assumeva a tal proposito che il computo dei lavoratori svolto dall'ente previdenziale per inserire l'azienda nel settore industria non fosse corretto essendo stati computati a tal fine apprendisti, lavoratori intermittenti nonché lo stesso legale rappresentante, socio unico della ricorrente ove invece sulla base della normativa vigente e delle circolari sul punto, la società ricorrente non avrebbe mai visto superato il limite dimensionale e dunque illegittimo sarebbe stato l'inserimento nel settore industria.
Così concludeva:
- in via preliminare: dichiarare, in tesi inaudita altera parte e in ipotesi previa fissazione di apposita udienza di trattazione, la sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 366 2022 00000102 21 0000, notificato a mezzo p.e.c. in data 25.2.2022, contro cui è diretta la presente opposizione;
- nel merito: annullare e/o revocare e/o disapplicare l'avviso di addebito n. 366 2022
00000102 21 0000, notificato a mezzo p.e.c. in data 25.2.2022, e in ogni caso accertare l'inesistenza delle obbligazioni contributive ad esso sottostanti. Con vittoria di spese e di onorari.
2 Si costituiva in data 6.6.2022 NP argomentando circa la sussistenza dei presupposti per la richiesta di pagamento dei contributi alla ricorrente per superamento dei limiti dimensionali dovendosi computare anche l'attività lavorativa svolta dal titolare e la presenza di apprendisti.
Sostenendo dunque la totale infondatezza del ricorso, così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Massa, ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, anche istruttoria, reietta e disattesa:
- respingere il ricorso avversario e dichiarare obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili nella misura che risulterà comunque dovuta e di giustizia per le inadempienze oggetto di è causa, oltre le ulteriori sanzioni, le somme aggiuntive e gli accessori del credito, maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo, con condanna al relativo pagamento.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con decreto datato 5.4.2022 veniva fissata la prima udienza al 16.6.2022 previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell' avviso di addebito impugnato.
All'udienza del 10.11.2022 -a cui era stata rinviata di ufficio la causa- il giudice concedeva termine invitando NP a riformulare gli importi dovuti tenendo conto delle risultanze del
LUL e rinviava, all'uopo, all'udienza dell'11.5.2023.
Medio tempore, NP notificava al medesimo ricorrente, l'avviso di addebito n. n. 366 2022
00009526 52 000 relativo al periodo dicembre 2020/maggio 2021, anch'esso oggetto di impugnazione e iscritto al n. 57/2023 che veniva fissato in prima udienza all'11.5.2023.
Con detto ricorso la società istante eccepiva la litispendenza evidenziando che NP, pendendo una controversia relativa all'an della pretesa non avrebbe dovuto neppure procedere alla notifica del successivo avviso e comunque argomentava circa l'opportunità della riunione del procedimento.
All'udienza dell'11.5.2023 il giudice procedente disponeva la riunione e rinviava dando termine ad NP per depositare i conteggi da estendersi anche al periodo di cui al procedimento riunito n. 57/2023.
All'udienza del 21.9.2023 parte ricorrente, dando atto che NP in quella stessa giornata aveva depositato i conteggi afferenti gli anni 2017/2018, chiedeva ed otteneva termine per il loro esame.
3 All'udienza del 13.1.2025, fissata per la discussione, NP a mezzo del suo difensore, chiedeva nuovo termine e in data 18.2.2025 depositava memoria allegando i provvedimenti di annullamento parziale sino a quel momento emessi.
La causa veniva fissata per discussione all'udienza del 24.2.2025.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui infra.
Occorre premettere che con memoria da ultimo depositata, NP rideterminava l'importo finale dei contributi dovuti, provvedendo a depositare i primi provvedimenti di sgravio relativi alla rideterminazione del periodo di variazione dell'inquadramento aziendale da artigiano ad industria e riservandosi di depositare il provvedimento di sgravio relativo al conteggio del lavoratore disabile nella determinazione del superamento del limite.
Ciò premesso, si evidenzia che la causa in oggetto deve essere qualificata con un'azione di accertamento negativo del credito e dunque, secondo i principi che regolano il relativo riparto nella prova di cui all'art. 2697 c.c. Inps è attore in senso sostanziale e a lui spetta a provare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione l'odierna ricorrente alla gestione commercianti: ciò in quanto l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato in base al principio generale secondo cui la parte che assume l'esistenza di circostanza di fatto è onerata della relativa prova non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. sul punto Cass. n.12108/2010 e n.22862/2010 in materia di onere della prova gravante sull'ente previdenziale anche nel caso di azioni di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Ciò detto, occorre ancora premettere che i presupposti di legge prescritti ai fini dell'iscrizione al settore Artigianato -la l. n. 443/1985, a cui rimanda l'art. 49 lett. b) della l.
n. 88/1989 per l'inquadramento ai fini contributivi nel settore dell'artigianato, è rigorosa nella configurazione dell'impresa artigiana-, sono: l'esercizio personale e professionale dell'attività (art. 2) e la prescrizione di limiti dimensionali specifici a seconda del tipo di attività imprenditoriale (in serie o no) e del settore (art. 4).
Secondo il disposto di cui all'art. 2 della legge 443/1985 “è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
4 Quanto ai limiti dimensionali, stabilisce l'art. 4 della medesima legge che “l'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali (il dpr
288/2001 include tra queste, gli alimentaristi tra cui sono ricompresi i produttori di pane, grissini focacce e altri prodotti da forno, n.d.r.) dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge
19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Infine, la legge definisce anche i criteri per la qualificazione di impresa artigiana (art. 3):
“è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
5 È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice…..”.
Richiamata la normativa di settore, nell'analizzare la sussistenza dei presupposti di cui alle pretese avanzate da NP occorre distinguere specificatamente gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione.
a)quanto all'avviso di addebito n. n. 366 2022 00000102 21 0000, relativo al periodo compreso tra il gennaio 2017 e il settembre 2018, notificato il 25.2.2022
Nell'avviso di addebito di cui si discute (cfr. allegato al ricorso della causa 173/2022)
NP dà conto di aver proceduto a regolarizzazione di ufficio per compensazione indebita relativamente a tutte le mensilità 2017 e ai primi nove mesi del 2018 senza indicare le ragioni per le quali la rettifica è operata. Costituendosi NP ha depositato una relazione amministrativa a mezzo della quale la contestazione del superamento del limite dimensionale risulta così motivato: “l'inquadramento dell'azienda come industria è avvenuto esclusivamente per i periodi per cui è stato verificato il superamento dei limiti dimensionali;
vale a dire dal 1/6/2017 al 31/1/2018 e dal 1/6/2018 al 30/6/2018”.
Con memoria depositata il 18.2.2025 NP ha depositato i provvedimenti di sgravio relativi al 1/2017, 2/2017 e 2/2018, 3/2018, 4/2018 e 5/2018 riconoscendo per queste mensilità le note di rettifica passive compensate e precisando che il periodo in cui è stato variato l'inquadramento aziendale è quello dal 1.3.2017 al 31.1.2018 e dal 1.6.2018 al
30.9.2018 (diversamente dunque sia da quanto riportato nell'ava impugnato sia da quanto
6 riportato nella relazione amministrativa redatta da NP).
Deve poi ulteriormente evidenziarsi che è la stessa società ricorrente ad ammettere in ricorso che, relativamente ai mesi di luglio, agosto, settembre 2017 NP ha superato i limiti dimensionali.
Ebbene, al netto di tutto ciò che precede, rimangono in contestazione le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2017 nonché di gennaio, giugno, luglio, agosto e settembre 2018.
Ora, nei conteggi prodotti da NP (cfr. prod. doc. 21.9.2023) si ricava che risulta essere stato conteggiato anche il lavoro prestato dal lavoratore disabile . Parte_2
Tale conteggio, per espressa previsione di legge, non appare corretto (art. 4 comma 2 n. 5 legge 485/1985) e dunque deve essere espunto dal calcolo, come effettivamente NP procede a fare, rectius si riserva di fare con l'emissione dei relativi provvedimenti di sgravio nella memoria depositata il 18 febbraio u.s., tale dipendente.
Se si provvede ad espungere dal conteggio il lavoratore disabile, infatti non si ha superamento per il mese di novembre 2017 e anche per il mese di giugno 2018, non risultando superato per quei mesi il limite dimensionale.
In nota agli stessi conteggi NP scrive, ad onor del vero, come evidenziato da parte ricorrente, che il limite dimensionale, ove non fosse conteggiato il lavoratore disabile, non sarebbe superato “per il periodo giugno-settembre 2018”. Dunque NP andrebbe così ad escludere anche queste mensilità di luglio, agosto e settembre 2018 che infatti, nella memoria del 18.2.25 (cfr. pag. 2), e come ribadito dal difensore di NP oggi in udienza, sono indicati come già oggetto di sgravio -pur non risultando depositato il relativo provvedimento.
Sì che, conclusivamente, il superamento -e la fondatezza dell'AVA opposto- deve dirsi perdurare relativamente alle sole mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre 2017 e gennaio 2018.
Ciò in quanto I.N.P.S. conteggia anche il socio unico della società sostenendo che è richiesta la partecipazione manuale del lavoro del titolare e dunque, trattandosi nel caso di specie di una società a responsabilità limitata a socio unico, il socio deve essere computato nell'organico al fine di valutare se si sia determinato superamento.
Parte ricorrente contesta tuttavia tale conclusioni, rilevando che, trattandosi nel caso di specie di una società unipersonale -e dunque in applicazione dell'art.4 della l. 443/1985-
7 “sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana”: dunque nessuna unità può essere aggiunta al calcolo sulla base della considerazione, evidente, che uno meno uno è uguale a zero.
Non si ritiene condivisibile tale interpretazione per le caratteristiche proprie, richieste dalla legge, per la definizione di impresa artigiana. Anzitutto perché, introducendo un trattamento più favorevole (agevolazioni contributive previste dall'art. 5 legge 443/1985) deve qualificarsi quale norma di stretta interpretazione ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale (cfr. Cass. civ., sez. un. 3 giugno 2015, n. 11373) “è la centralità stessa del criterio nel sistema dell'imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui
l'imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi di cui agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. cost.
10/2015) […]» a rendere ineludibile l'osservanza di tale regula iuris”.
D'altra parte, come ha avuto modo di chiarire il giudice della nomofilachia (Cass., 22-7-
2004 n. 13648) “in tema di requisiti di identificazione della "impresa artigiana", il limite dimensionale fissato dall'art. 4 l. 8 agosto 1985 n. 443, non individua un tipo di attenzione genericamente rivolto dal legislatore al mero profilo del numero del personale concretamente di volta in volta applicato al processo produttivo - sì da ritenersi rispettato anche in presenza (purché non concretamente volta a volta impiegato) di un personale eccedente un tal numero - ma individua una perdurante attenzione, pur nell'ambito della nuova legge quadro sull'artigianato e pur in un processo di aggiornamento delle categorie classiche di inquadramento del fenomeno, al più generale profilo dimensionale dell'impresa visto quale requisito che consente di conservare un senso concreto al connotato della "prevalenza" del lavoro diretto dell'imprenditore artigiano, inteso come fattore qualificante e distintivo dello stesso fenomeno "artigiano".
Dunque poiché la legge individua quale imprenditore artigiano colui il quale “esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo” e come impresa artigiana “l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge”, oggi anche nella forma della società a responsabilità limitata, “a condizioneche la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”, non può non dedursi che, ove la società a responsabilità limitata sia costituita nella forma
8 unipersonale, il socio unico debba essere computato nella determinazione del limite dimensionale, determinandosi diversamente una interpretazione che svilisce totalmente senso e significato della normativa.
Appaiono corretti dunque i conteggi NP 2017 e 2018 ove ricomprendono anche il lavoro prestato dal socio unico.
Ciò è peraltro confermato da una giurisprudenza rigorosa anche con riguardo al computo dei lavoratori intermittenti e dei lavoratori assenti perché in malattia e dei lavoratori part- time: così, ad esempio Sez. L, Sentenza n. 7691 del 21/08/1996 “nell'impresa artigiana il previsto lavoro del titolare e dei suoi familiari comprende, oltre la produzione di beni o la prestazione di servizi, le attività accessorie (vendita, tenuta della contabilità, ecc.) necessarie per il funzionamento dell'impresa e l'accesso al mercato e correlativamente deve ritenersi ammessa l'assunzione di dipendenti anche per lo svolgimento di tali mansioni non strettamente non produttive, e agli stessi può e deve estendersi la guida e la direzione da parte del titolare personalmente. Ne consegue che nel computo dei dipendenti, rilevante ai fini della qualificazione dell'impresa come artigiana, devono essere inclusi anche gli impiegati amministrativi”. Ed anche Sez. 1, Sentenza n. 9175 del 09/04/2008 per la quale “in tema di "impresa artigiana", ai fini del rispetto del limite dimensionale fissato dall'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, non possono essere esclusi dal computo quei dipendenti in concreto non impegnati nel processo produttivo;
ciò in quanto la formulazione letterale della norma fa riferimento alla figura del lavoratore dipendente ed alla sua normale capacità produttiva, la quale non può che tenere in conto anche di quei diritti (fra cui quello di assentarsi in caso di infortunio, malattia o gravidanza) che sono parte integrante dello "status" di lavoratore dipendente”.
NP da parte sua ha specificato che il calcolo dei lavoratori part-time è stato effettuato secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero del Lavoro 41/2001 e quello relativo ai lavoratori intermittenti in base alla Circolare NP 17/2006 e al messaggio NP
1092/2017.
Dunque conclusivamente: i conteggi di NP relativamente agli anni 2017 e 2018 comportano il superamento della soglia quanto al 2017 relativamente ai mesi di marzo e aprile per una unità (33 invece di 32), di maggio per due unità, di giugno per tre unità
(luglio, agosto, settembre non in contestazione), per ottobre di due unità, di dicembre per una unità: quanto al 2018 si ha superamento della soglia relativamente a gennaio per una unità, risultando i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2018 oggetto di provvedimento di sgravio da parte di NP.
9 b)quanto all'avviso di addebito n. 366 2022 00009526 52 000, relativo al periodo compreso tra il dicembre 2020/maggio 2021, notificato il 17.12.2022
Nell'avviso di addebito di cui si discute (cfr. allegato al ricorso della causa 57/2023) NP dà conto di aver proceduto per inadempienza, quali note di rettifica da DM per DURC irregolare. Costituendosi NP ha depositato nuovamente la medesima relazione amministrativa già allegata agli atti del procedimento n. 173/2022 sì che se ne deduce che ivi trovi fondamento e legittimazione.
Ebbene, ritiene questo giudicante anzitutto che l'Ente impositore non possa dirsi aver provato, come era suo onere trattandosi di azione di accertamento negativo, la sussistenza dei presupposti della pretesa: inoltre l'operato di NP non può giudicarsi conforme a diritto in quanto la questione era sub iudice essendo, con l'impugnazione del primo AVA, in discussione di fronte al giudice l'an stesso della pretesa contributiva. A ciò si aggiunga che il primo Ava impugnato era stato -come sopra ricordato- sospeso con provvedimento del giudice procedente del 5.4.2022.
Il ricorso dunque, relativamente a questo AVA, può essere accolto.
Infine quanto alle spese, la reciproca soccombenza giustifica la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando;
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 366 2022 00009526
e dichiara l'inesistenza dell'obbligazione contributiva ad esso sottostante;
Pt_3
2. accoglie il ricorso e annulla l' avviso di addebito n. 366 2022 00000102 21 0000 impugnato accertando e dichiarando l'esistenza dell'obbligazione contributiva solo per le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e dicembre 2017 e gennaio 2018;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
4. dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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