Art. 17.
Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i, provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego.
La medesima esenzione si applica altresi' agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i, provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego.
La medesima esenzione si applica altresi' agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.