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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4070/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4070/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Celletta n. 46B (avv. Andrea Baldrati)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
Faenza (RA), via Celletta n. 46B (avv. Andrea Baldrati)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
13/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Roma il 21.09.2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 00355, Parte 1, serie 09, anno 2013;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Roma per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, dichiarano pertanto di rinunciare come di fatto rinunciano a qualsiasi reciproco assegno di mantenimento o alimentare;
2. ciascuno dei coniugi ha proprio conto corrente intestato e personale;
3. l'autovettura Fiat Panda tg. FM638EG di proprietà della Sig.ra esterà assegnata alla stessa, Pt_1 mentre il motoveicolo KTM tg. EK12829, di proprietà della Sig.ra verrà trasferito a Parte_1 titolo gratuito al Sig. , che sosterrà i costi del passaggio di proprietà; Parte_2
4. le parti dichiarano di aver già provveduto a dividere ogni conto corrente;
5. la casa coniugale sita in Faenza (RA), via Celletta n. 46b, di proprietà del Sig. rimarrà Pt_2 assegnata allo stesso, con tutti gli arredi, pertinenze e accessori;
il curerà integralmente la Pt_2 manutenzione ordinaria e straordinaria, il pagamento delle utenze e le spese di proprietà, previa opportuna voltura di esse, qualora non fosse già stata effettuata;
6. la Sig.ra viene autorizzata ad asportare tutti i propri beni personali (vestiario, gioielli Parte_1 ecc.);
7. La ha già provveduto a trasferire altrove il proprio domicilio, momentaneamente Parte_1 presso la di lei madre e si impegna a trasferire altrove la propria residenza. Qualora Parte_1 dovesse condurre in locazione un immobile, il marito si impegna, ora per allora, a Parte_2 corrispondere alla del canone mensile, ivi compresi eventuali aggiornamenti Parte_3
ISTAT, impegnandosi a tale contributo entro e non oltre la data di pagamento del canone mensile indicato sul contratto di locazione, fino al momento in cui il figlio minore non diverrà Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
8. le parti convengono che La Sig.ra potrà godere dell'assegno unico universale e/o Parte_1 trattamento previdenziale equipollente, come nei limiti previsti dalla legge, nella misura del 100%, con rinuncia espressa del Sig. della quota allo stesso eventualmente spettante. Ogni Parte_2 coniuge provvederà a propria cura e spese presso l'ente erogatore competente. Qualora l'AUU (o trattamento equipollente) a favore della sig.ra dovesse venir meno totalmente, per Parte_1 fattori diversi dalla redditualità e/o ISEE della stessa, il Sig. si impegna a versare il contributo Pt_2 al mantenimento del figlio maggiorato della somma di € 50,00 mensili, nei modi e nelle Per_1 forme di cui al punto 14 del presente atto, fino alla maggior età e alla completa indipendenza economica del figlio;
Per_1
9. i coniugi danno atto che ogni altra questione patrimoniale è già stata divisa di comune accordo tra le parti e che quindi non vi sono altri rapporti economici e patrimoniali da regolare oltre quelli espressamente indicati nel presente atto, rinunciando reciprocamente ad ogni altro tipo di pretesa al mantenimento, salvo quanto espressamente previsto nel presente atto;
10. i genitori convengono l'affido condiviso ex art. 155 c.c. del figlio minore , con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre , nella casa che ella sceglierà come residenza Pt_1 propria e per il figlio;
11. le parti convengono che il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due giorni alla settimana, anche non consecutivi, quando il minore trascorrerà il Weekend con la madre, mentre si impegna a tenere un giorno a settimana il figlio quando quest'ultimo trascorrerà il weekend col padre;
i weekend con ciascuno dei genitori saranno alternati, tenendo conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi del minore;
12. le parti convengono che il figlio trascorrerà le festività Natalizie per sette giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, con alternanza dei periodi e le vacanze Pasquali, starà tre giorni Per_1 consecutivi con ciascuno dei genitori ad anni alterni, salvo diversi accordi presi fra le parti di volta in volta;
13. per quel che attiene al periodo feriale estivo le parti concordano che il padre potrà tenere con sé due settimane, anche non consecutive, il figlio;
Per_1
14. Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio, fino al raggiungimento Parte_2 della maggior età e della totale indipendenza economica, mediante versamento entro il giorno 12
(dodici) di ogni mese alla Sig.ra della somma di € 300,00 mensili, rivalutabili Parte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT. Lo stesso si impegna a corrispondere mediante Parte_2 versamento alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie, mediche, protesiche, scolastiche, Pt_1 ricreative e sportive inerenti al figlio . L'elenco delle spese non è da considerarsi esaustivo, Per_1 ma per ogni precisa specificazione le parti richiamano e dichiarano che verrà applicato il Protocollo in vigore presso il Tribunale adito, che le parti danno per visionato ed accettato. Il contributo alle spese “straordinarie” dovrà essere versato dal Sig. alla Sig.ra ntro, ma non oltre il giorno Pt_2 Pt_1
12 (dodici) di ogni mese, dietro esibizione di opportuna e necessaria documentazione di spesa.
Entrambi i versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati dal in favore della Parte_2 [...]
mediante bonifico bancario al seguente IBAN: [...]; Pt_1
15. ciascun genitore sosterrà in proprio i costi e la cura dei viaggi e delle vacanze che intenderà intraprendere con il figlio;
16. le parti si impegnano a concordare le scelte scolastiche, ricreative e sportive del minore , Per_1 avendo riguardo alle aspirazioni e alle tendenze dello stesso, tenendo altresì nel dovuto conto le effettive e reali potenzialità economiche e contributive di ciascuno dei genitori. Ciascuna delle parti si impegna a farsi personalmente carico delle attività ricreative e sportive di particolare impegno economico, qualora vi fosse opposizione dell'altro genitore;
17. i coniugi - per quanto occorrer possa – si impegnano a mantenere un comportamento volto al rispetto reciproco e si danno fin da ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per il minore , impegnandosi a sottoscrivere Per_1 tutti gli atti all'uopo necessari, su semplice richiesta dell'uno all'altro;
18. si dà atto che entrambi i coniugi sono al loro primo matrimonio;
19. le spese relative al presente procedimento verranno sostenute al 50% da ciascuna delle parti;
20. con richiesta al Tribunale adito di voler provvedere alle comunicazioni di legge al Comune di residenza dei coniugi e al Comune di celebrazione del matrimonio (Roma – VII) per le annotazioni previste ex lege.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4070/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Celletta n. 46B (avv. Andrea Baldrati)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
Faenza (RA), via Celletta n. 46B (avv. Andrea Baldrati)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
13/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Roma il 21.09.2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 00355, Parte 1, serie 09, anno 2013;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Roma per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, dichiarano pertanto di rinunciare come di fatto rinunciano a qualsiasi reciproco assegno di mantenimento o alimentare;
2. ciascuno dei coniugi ha proprio conto corrente intestato e personale;
3. l'autovettura Fiat Panda tg. FM638EG di proprietà della Sig.ra esterà assegnata alla stessa, Pt_1 mentre il motoveicolo KTM tg. EK12829, di proprietà della Sig.ra verrà trasferito a Parte_1 titolo gratuito al Sig. , che sosterrà i costi del passaggio di proprietà; Parte_2
4. le parti dichiarano di aver già provveduto a dividere ogni conto corrente;
5. la casa coniugale sita in Faenza (RA), via Celletta n. 46b, di proprietà del Sig. rimarrà Pt_2 assegnata allo stesso, con tutti gli arredi, pertinenze e accessori;
il curerà integralmente la Pt_2 manutenzione ordinaria e straordinaria, il pagamento delle utenze e le spese di proprietà, previa opportuna voltura di esse, qualora non fosse già stata effettuata;
6. la Sig.ra viene autorizzata ad asportare tutti i propri beni personali (vestiario, gioielli Parte_1 ecc.);
7. La ha già provveduto a trasferire altrove il proprio domicilio, momentaneamente Parte_1 presso la di lei madre e si impegna a trasferire altrove la propria residenza. Qualora Parte_1 dovesse condurre in locazione un immobile, il marito si impegna, ora per allora, a Parte_2 corrispondere alla del canone mensile, ivi compresi eventuali aggiornamenti Parte_3
ISTAT, impegnandosi a tale contributo entro e non oltre la data di pagamento del canone mensile indicato sul contratto di locazione, fino al momento in cui il figlio minore non diverrà Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
8. le parti convengono che La Sig.ra potrà godere dell'assegno unico universale e/o Parte_1 trattamento previdenziale equipollente, come nei limiti previsti dalla legge, nella misura del 100%, con rinuncia espressa del Sig. della quota allo stesso eventualmente spettante. Ogni Parte_2 coniuge provvederà a propria cura e spese presso l'ente erogatore competente. Qualora l'AUU (o trattamento equipollente) a favore della sig.ra dovesse venir meno totalmente, per Parte_1 fattori diversi dalla redditualità e/o ISEE della stessa, il Sig. si impegna a versare il contributo Pt_2 al mantenimento del figlio maggiorato della somma di € 50,00 mensili, nei modi e nelle Per_1 forme di cui al punto 14 del presente atto, fino alla maggior età e alla completa indipendenza economica del figlio;
Per_1
9. i coniugi danno atto che ogni altra questione patrimoniale è già stata divisa di comune accordo tra le parti e che quindi non vi sono altri rapporti economici e patrimoniali da regolare oltre quelli espressamente indicati nel presente atto, rinunciando reciprocamente ad ogni altro tipo di pretesa al mantenimento, salvo quanto espressamente previsto nel presente atto;
10. i genitori convengono l'affido condiviso ex art. 155 c.c. del figlio minore , con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre , nella casa che ella sceglierà come residenza Pt_1 propria e per il figlio;
11. le parti convengono che il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due giorni alla settimana, anche non consecutivi, quando il minore trascorrerà il Weekend con la madre, mentre si impegna a tenere un giorno a settimana il figlio quando quest'ultimo trascorrerà il weekend col padre;
i weekend con ciascuno dei genitori saranno alternati, tenendo conto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi del minore;
12. le parti convengono che il figlio trascorrerà le festività Natalizie per sette giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, con alternanza dei periodi e le vacanze Pasquali, starà tre giorni Per_1 consecutivi con ciascuno dei genitori ad anni alterni, salvo diversi accordi presi fra le parti di volta in volta;
13. per quel che attiene al periodo feriale estivo le parti concordano che il padre potrà tenere con sé due settimane, anche non consecutive, il figlio;
Per_1
14. Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio, fino al raggiungimento Parte_2 della maggior età e della totale indipendenza economica, mediante versamento entro il giorno 12
(dodici) di ogni mese alla Sig.ra della somma di € 300,00 mensili, rivalutabili Parte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT. Lo stesso si impegna a corrispondere mediante Parte_2 versamento alla Sig.ra il 50% delle spese straordinarie, mediche, protesiche, scolastiche, Pt_1 ricreative e sportive inerenti al figlio . L'elenco delle spese non è da considerarsi esaustivo, Per_1 ma per ogni precisa specificazione le parti richiamano e dichiarano che verrà applicato il Protocollo in vigore presso il Tribunale adito, che le parti danno per visionato ed accettato. Il contributo alle spese “straordinarie” dovrà essere versato dal Sig. alla Sig.ra ntro, ma non oltre il giorno Pt_2 Pt_1
12 (dodici) di ogni mese, dietro esibizione di opportuna e necessaria documentazione di spesa.
Entrambi i versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati dal in favore della Parte_2 [...]
mediante bonifico bancario al seguente IBAN: [...]; Pt_1
15. ciascun genitore sosterrà in proprio i costi e la cura dei viaggi e delle vacanze che intenderà intraprendere con il figlio;
16. le parti si impegnano a concordare le scelte scolastiche, ricreative e sportive del minore , Per_1 avendo riguardo alle aspirazioni e alle tendenze dello stesso, tenendo altresì nel dovuto conto le effettive e reali potenzialità economiche e contributive di ciascuno dei genitori. Ciascuna delle parti si impegna a farsi personalmente carico delle attività ricreative e sportive di particolare impegno economico, qualora vi fosse opposizione dell'altro genitore;
17. i coniugi - per quanto occorrer possa – si impegnano a mantenere un comportamento volto al rispetto reciproco e si danno fin da ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, anche per il minore , impegnandosi a sottoscrivere Per_1 tutti gli atti all'uopo necessari, su semplice richiesta dell'uno all'altro;
18. si dà atto che entrambi i coniugi sono al loro primo matrimonio;
19. le spese relative al presente procedimento verranno sostenute al 50% da ciascuna delle parti;
20. con richiesta al Tribunale adito di voler provvedere alle comunicazioni di legge al Comune di residenza dei coniugi e al Comune di celebrazione del matrimonio (Roma – VII) per le annotazioni previste ex lege.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè