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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/06/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.8859/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 23/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...] l'[...], residente a [...], Parte_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Giulio Insalata
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Maggio CP_2
Resistente
Oggetto: Ricalcolo pensione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 16/7/2019 la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione VO con decorrenza Marzo 2004 con anzianità contributiva di 1.381 settimane fino al 31/12/1992 calcolata in sola quota A sulla base delle retribuzioni accreditate nell'ultimo quinquennio e in presenza di soli contributi antecedenti il 1993, lamenta che l' nel calcolare la media CP_2 delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro, al fine di determinare il valore retributivo di ciascuna settimana dei periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione, ha usato una retribuzione media inferiore a quella corretta, in violazione dell'art.8 L.155/1981 e lamenta, altresì, che l' nell'accreditare in suo favore cinque periodi di contribuzione CP_3 figurativa per maternità extralavorativa ha riconosciuto per i primi tre periodi soltanto 14 settimane anziché 22, conteggiando complessivamente 24 settimane in meno di contribuzione, sostiene di aver diritto al ricalcolo della pensione con il computo di 1.405 settimane contributive e sulla base di una retribuzione media settimanale di € 262,87, superiore alla retribuzione di € 258,87 considerata da e chiede: CP_2
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- Accertare e dichiarare il diritto della Sig. ra ad ottenere il ricalcolo della propria Parte_1 pensione in godimento, per corretta applicazione dell'art. 8 l. 155/1981, in relazione ai periodi di disoccupazione accreditati negli anni 1991 e 1992, nonché per accredito di ulteriori n.8 settimane per ciascuna delle prime tre maternità (per complessive 24 settimane), per un rateo mensile lordo, alla decorrenza (marzo 2004), pari ad € 568,20 o ad altra misura maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, da perequarsi sino ad oggi con i coefficienti di legge, fatte salve le future differenze.
- Conseguentemente condannare l' , in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei differenziali arretrati in favore del ricorrente, con decadenza triennale, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge, fatte salve le future differenze;
- Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.
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Si è costituito in giudizio , con memoria nella quale contesta la fondatezza CP_2 del ricorso e ne chiede la reiezione, eccependo la improponibilità del ricorso in relazione alla ricostituzione relativa ai periodi di maternità extra lavoro perché non preceduta dall'apposita domanda amministrativa e deducendo la correttezza del proprio operato, sostenendo che alla fattispecie si applichi l'art.7, comma 9,
Legge 223/1991 e affermando di aver incluso nella retribuzione pensionabile per mobilità i ratei di mensilità aggiuntive come da Modello DS 22 in passato utilizzato dai datori di lavoro per trasmettere ad i dati retributivi utili al CP_2 calcolo per determinare la indennità di mobilità, entro il limite di 40 ore settimanali previsto dall'art.2 Legge 164/1975.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione CP_2 della pensione in godimento, in quanto l'Istituto avrebbe preso a base di calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa relativi alle settimane di disoccupazione risultanti dall'estratto UNICARPE allegato al ricorso una retribuzione inferiore a quella percepita nei periodi di effettivo lavoro;
tanto avrebbe fatto in violazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n.
155/1981, per come interpretato dalla Suprema Corte, che in innumerevoli pronunce ha affermato che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità
2 sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art. 12 legge n. 153/1969
(in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente", cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, l'art. 8 legge n. 155/1981 (cfr. ex plurimis Cass. n. 16313/2004).
Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Invero, nell'estratto UNICARPE allegato al ricorso risultano periodi di disoccupazione nel 1991 e nel 1992.
Si deve tuttavia ritenere, in adesione all'orientamento espresso in altre pronunce di questo Tribunale, che la domanda, per come formulata, non possa essere accolta per il motivo che non risultano allegati gli elementi costitutivi della pretesa azionata nel presente giudizio.
Deve rilevarsi, infatti, che quando il creditore lamenta l'inesatto adempimento di un'obbligazione ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto che integrano la suddetta inesattezza (che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni.
Invero, non si ignora l'indirizzo espresso dalla Sezioni Unite della Suprema Corte
(cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001), secondo cui, in caso di inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Tuttavia, l'onere di allegazione cui la suddetta pronuncia fa riferimento (per come anche meglio specificato dalla giurisprudenza successiva, cfr., in particolare, Cass. n. 3579/2004) si sostanzia, appunto, nella necessità di dedurre tutte le circostanze che, nel caso concreto, integrano la suddetta inesattezza, sicché, qualora venga affermato, come nel caso in esame, che l'inesattezza è costituita dall'insufficiente liquidazione della prestazione, è onere del creditore indicare quale sarebbe stato l'esatto ammontare della prestazione in caso di corrette operazioni di calcolo “… E, se tale onere venga osservato, compete al debitore -"ancora una volta", secondo l'espressione usata dalle Sezioni
Unite - dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così Cass. n. 3579/2004 cit.)
; mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta (Cass. ordinanza n.23057/2017 del 3/10/17).
3 Più in dettaglio, in ragione della domanda proposta e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8 L. n. 155/81, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare: 1) la retribuzione percepita (o spettante ai sensi del CCNL) nel periodo anteriore a quello di Disoccupazione;
2) l'importo della 13° mensilità e degli altri emolumenti extra mensili spettanti;
3) l'importo della retribuzione annua pensionabile così determinata (comprensiva, ai fini della determinazione delle contribuzioni figurative accreditate in suo favore, di tutti gli emolumenti percepiti in costanza del rapporto di lavoro, anche a titolo di 13° mensilità ed ulteriori compensi extra mensili rivendicati); 4) l'importo della pensione risultante a seguito delle operazioni di calcolo effettuate con l'utilizzo dei predetti parametri, al fine di consentire il raffronto con le somme effettivamente percepite.
Il ricorso introduttivo difetta del tutto di siffatte allegazioni, in quanto la ricorrente si è limitata a richiamare la normativa che disciplina la presente fattispecie, per come interpretata dalla Corte di Cassazione, senza alcuna specifica allegazione riferita al caso concreto, utile a operare il raffronto tra le somme percepite e le somme spettanti (non è neanche indicata la attività lavorativa svolta dalla ricorrente).
Tale difetto di allegazione specifica (la cui necessità è stata ribadita dalla
Suprema Corte anche in pronunce successive a quelle sopra citate, cfr. Cass. n.
14427/2015) impedisce all' convenuto la possibilità di una altrettanto CP_3 specifica contestazione dei fatti posti a base della domanda e non appare sanabile mediante l'esercizio dei poteri officiosi del giudice.
Si rammenta, infatti che nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 c.p.c. che in un processo di tipo dispositivo non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 c.p.c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti ma semplicemente consente al primo di sostituirsi a queste nell'adempimento degli ulteriori oneri processuali, quando le medesime abbiano almeno provveduto alla deduzione di tali fatti che egli non può ricercare di ufficio (cfr. ex plurimis Cass n. 2032/2006, n. 6943/2004, n.
12477/2003).
Allo stesso modo, non appare possibile invocare nella specie una consulenza tecnica d'ufficio. Infatti, tale mezzo di indagine -non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio e avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze- non può essere utilizzato dalla parte al fine di supplire
4 alle deficienze delle proprie allegazioni o al fine di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non allegati (cfr. ex plurimis Cass. n. 3130/2011).
In mancanza delle specifiche allegazioni sopra indicate, inoltre, i conteggi prodotti da parte ricorrente -in quanto privi della specifica indicazione dei parametri di calcolo sopra individuati e in quanto riferiti all'intera posizione contributiva della parte ricorrente, senza alcuna specifica distinzione riferita ai periodi di contribuzione figurativa per cui è causa- appaiono irrilevanti ai fini del decidere, perché non consentono di stabilire se l'incremento del rateo pensionistico, ove sussistente, sia da ricondurre, o meno, alla causa petendi dedotta in giudizio.
Si deve pertanto respingere la domanda attorea volta ad ottenere la riliquidazione della pensione con applicazione dell'art.8 alla retribuzione considerata per i periodi coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione.
Per quanto attiene, poi, alla domanda attorea volta ad ottenere l'accredito di ulteriori 24 settimane di contributi figurativi per maternità, si osserva quanto segue.
L'art.56 R.D. n.1827/1935 prevede che: “Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:
1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;
2° I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi;
3° i periodi di interruzione obbligatori, e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal decreto – legge 22 marzo
1931, n.654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n.1347; ….
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L nella propria memoria sostiene che la domanda di accredito delle ulteriori CP_2 settimane di contribuzione per maternità sia inammissibile, perché non preceduta da apposita istanza amministrativa.
Infatti, l'art.443 c.p.c., intitolato “Rilevanza del procedimento amministrativo” recita: “””””””””””””
La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non
5 quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
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Ed invero, si deve osservare che parte ricorrente non soltanto non ha dimostrato di aver richiesto (prima della presente domanda di riliquidazione della pensione)
l'accredito della contribuzione figurativa per i fini sopra indicati, ma al punto n.4 del ricorso ha affermato che “nessun iter amministrativo è previsto, trattandosi di errata applicazione di norme di legge”, poiché nell'estratto
UNICARPE risultano già accreditate per gli anni 1963, 1966 e 1970 14 settimane a titolo di contribuzione figurativa per maternità extralavoro, settimane il cui numero la ricorrente ritiene errato per difetto.
Si deve a questo punto osservare che l'art.25, secondo comma, D.L. vo
151/2001 recita: “”””””””””””
In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile
1981, n.155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
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L'art.2, comma 504, Legge 244/2007 ha dettato l'interpretazione autentica dell'art.25, secondo comma, D.L.vo n.151/2001 prevedendo che:
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“504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Pertanto, l'accredito dei contributi figurativi per maternità presuppone la domanda dell'assicurata e e presuppone, altresì, che al momento della domanda
6 l'istante sia già iscritta presso l'ente previdenziale e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione.
La Corte di Cassazione con Sentenza n.23037 del 12/11/2010 ha anche chiarito che:
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La contribuzione figurativa spetta, a domanda, anche per i congedi per maternità non in costanza del rapporto di lavoro subordinato, quale che sia, all'epoca, la gestione assicurativa di iscrizione ed anche in caso di lavoratore inoccupato, a condizione che il lavoratore sia in possesso di cinque anni di contribuzione AGO in costanza di rapporto di lavoro e, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001 (27 aprile 2001), non sia pensionato e sia "iscritto in servizio" (ex art. 2, comma 504, della legge n. 244 del 2007, di interpretazione autentica dell'art. 25 del d.lgs. n. 151 del 2001), non essendo richiesto che debba svolgere anche effettiva attività lavorativa.
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Inoltre, la Corte di Cassazione con Sentenza n.18273 del 15/9/2005 ha ribadito che:
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In base all'art. 2 del d.lgs. n. 564 del 1996, poi sostanzialmente recepito nella norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 151 del 2001, il beneficio dell'accredito figurativo per maternità, per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, spetta, a domanda e nel concorso del requisito del possesso di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro, anche in relazione agli eventi antecedenti al 1° gennaio 1994, essendo venuta meno la limitazione temporale presente nella precedente norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 503 del 1992
(esplicitamente abrogata dall'art. 86 del d.lgs. n. 151 del 2001).
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Nel caso in esame parte ricorrente lamenta che non siano stati accreditati 24 contributi settimanali ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti e indicati da
, ma ammette di non aver presentato domanda di accredito dei suddetti CP_2 contributi in via amministrativa.
7 Si deve pertanto ritenere, alla luce delle norme e della giurisprudenza sopra citate, che la domanda attorea volta ad ottenere l'accredito di ulteriori 24 settimane contributive a titolo di maternità sia improponibile.
Pertanto, la domanda non può essere accolta ai fini della riliquidazione della pensione per i periodi di contribuzione figurativa.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Non essendo stata versata in atti idonea dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c. indicante il reddito della ricorrente e di ciascun componente il suo nucleo familiare, le spese processuali devono porsi a carico della parte soccombente e, avuto riguardo al valore dichiarato della causa e alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €
900,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 23 Maggio 2025 – 20 Giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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