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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
RG 3720 /2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3720/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
nata a [...] il [...] ,elettivamente domiciliata in Palermo,Via Isidoro Parte_1
Carini n. 18, presso lo studio dell'Avv. Daniele Raffa (c.f. – PEC C.F._1
– FAX 091.329996) e dell'Abogado Amodeo Giuseppe dell'Ilustre Email_1 colegio de abogados de Madrid (n. Colegiado C136568) nonché iscritto nella sezione speciale avvocati comunitari presso il Foro di Palermo (Tess. n.168/22 iscr. Albo n.9214), codice fiscale:
, p.e.c.: i quali agiscono d'intesa, ai C.F._2 Email_2 sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 96/2001,che la rappresentano e difendono per mandato depositato con comparsa di costituzione di nuovo procuratore datata 08.06.2023
attrice
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 per la carica in Piazza Marina n.39, sede dell'Avvocatura Comunale, convenuto
Oggetto: responsabilità ex art.2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale il , chiedendone la condanna al risarcimento per i danni patiti Controparte_1 in conseguenza della caduta occorsa a Palermo il 25.05.2021.
In particolare, l'attrice esponeva che:
- in data 25.05.2021 , alle ore 09:45 circa, mentre stava percorrendo a piedi la via Andrea
Cirrincione, giunta all'altezza del civico 18, in prossimità della via V. Fuxa, era caduta a
2 causa di un dissesto - buca - presente sul marciapiede, non visibile e non segnalato, rovinando a terra;
- veniva, quindi, soccorsa ed accompagnata al Punto di Primo Intervento del PTA di Pt_2
Palermo, ove, a seguito di esame clinico, le veniva consigliata crioterapia, con conseguente rinvio alle cure del medico di medicina generale;
- in data 26.05.2021, ella si era rivolta ad un medico specialista in Medicina dello Sport, dott.
che aveva certificato la presenza di dolore e limitazione funzionale Per_1 dell'avampiede sinistro e nel sospetto di una frattura, prescrivendo l'uso di stampelle ed una radiografia in due proiezioni del piede sinistro. Nella stessa giornata, ella si era recata presso il Centro di Diagnostica Finazzo per esperire l'esame indicato, con riscontro di
“frattura a decorso spiroide del terzo distale del IV metatarso, con modica diastasi dei frammenti. Frattura a decorso obliquo, composta, del terzo distale del III metatarso ...”;
- alla luce di tale rilievo, in data 27.05.2021 ella si era recata presso il P.S. dell'ARNAS
Ospedale Civico di Palermo, dove le veniva diagnosticata “frattura III e IV metatarso del piede sinistro” ; previa visione degli esami eseguiti privatamente, veniva sottoposta a visita ortopedica per le cure del caso. In particolare, a seguito della consulenza ortopedica, si era provveduto alla immobilizzazione del piede con un tutore e rinvio ai successivi controlli;
- al controllo ambulatoriale del 03/06/21, l'ortopedico aveva disposto che si procedesse alla sostituzione del tutore con l'apparecchio gessato che, successivamente, stante il ritardo di consolidamento della frattura, veniva rimosso e sostituito nuovamente con tutore fino al 12 luglio 2021;
- in data 10.12.2021, ella si era sottoposta a visita del proprio consulente di parte, dott.
, che aveva riscontrato una lieve riduzione dei movimenti del piede Persona_2 sinistro con difficoltà nella deambulazione sulle punte e sui talloni, formulando diagnosi di
“esiti stabilizzati di valido trauma contusivo distorsivo dell'avampiede sinistro con frattura spiroide del III distale del IV metatarso e frattura a decorso obliquo, composta, del terzo distale del III metatarso” riconoscendo giorni 40 di ITA, giorni 30 di ITP al 50% e postumi valutabili nella misura del 6% in termini di danno biologico permanente”,
- a causa della caduta, ella aveva patito, quindi ., un danno biologico, oltre a inabilità temporanea assoluta e relativa.
Parte attrice, sulla base di tali premesse, deducendo la responsabilità del convenuto, CP_1 proprietario e custode della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in complessivi euro 12.525,04 ovvero nella maggiore o minore somma accertata oltre
3 interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino al soddisfo;
con vittoria di spese e distrazione.
Con comparsa del 16.06.2022 si costituiva il eccependo in via preliminare la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione per “carenza dei requisiti di legge ed assoluta indeterminatezza della dinamica del fatto”.
Sempre, in via preliminare, l'ente convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'unico soggetto civilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dall'omessa Contr manutenzione della sete stradale era giusta del contratto di servizio del 6 agosto 2014.
Nel merito, deduceva, l'infondatezza della domanda o comunque il concorso di colpa del danneggiato ex art.1227 c.c..
La causa, istruita a mezzo prove orali e CTU medico legale, all'udienza del 10.7.2025 veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
La domanda è fondata .
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione posto che l'atto introduttivo
è sufficientemente determinato sia sotto il profilo della descrizione del fatto generatore del danno che della causa petendi – appunto risarcitoria - fondata sull'omessa custodia del bene pubblico. Cont Ciò premesso occorre preliminarmente esaminare l'eccezione del tesa a indicare in CP_1
l'unico soggetto titolare dell'obbligo di custodia e la pedissequa istanza di estromissione.
L'eccezione è infondata.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.. a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass.
n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009,
24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass.
n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
4 Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Ora, assodato che il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_1 provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.., il contratto di appalto/servizio stipulato dall'amministrazione comunale con altre imprese costituisce soltanto uno strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto del suo compito istituzionale.
Pertanto, l'affidamento del servizio di manutenzione stradale a dette imprese non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo all'impresa appaltatrice del CP_1 servizio nè vale ad escludere la responsabilità del nei confronti degli utenti delle singole CP_1 strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009). Cont Ne consegue che la stipula del contratto di servizio tra il e la non fa Controparte_1 comunque venire meno la relazione di custodia con il bene da parte del che ne Controparte_1
è proprietario, rientrando l'affidamento del servizio in una scelta di gestione organizzativa da parte dell'ente territoriale.
Il , in quanto custode, deve quindi rispondere direttamente ed in via esclusiva Controparte_1 dei danni subiti da Pt_1
Il Contratto di servizio potrebbe invece essere utilmente invocato al fine della manleva;
tuttavia,
l'ente comunale che si è costituita in giudizio tardivamente e non ha chiesto ritualmente di chiamare in causa a CP_2
Passando al merito della domanda, va ricordato che dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n.
24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c
5 Invero, come è noto “ il comportamento colposo del danneggiato, anche se non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato” (cfr. cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica. (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi come le allegazioni di parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro abbiano trovato conferma nelle dichiarazioni del teste escusso in corso di causa, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, essendo il suo racconto preciso, dettagliato e lineare.
in particolare , testimone oculare della caduta , escussa in corso di causa , ha Testimone_1 confermato la dinamica dei fatti così come prospettata dall'attore dichiarando: “ Premetto che io mi stavo recando da via Cirrincione a via Fuxa , a piedi, e di fronte a me camminava una signora che ad un certo punto ha messo un piede, il sinistro, dentro una buca sul marciapiede, ed è caduta
a terra con la faccia a terra. Preciso che la buca in questione non era segnalata, e grande poco più di un piede. Quel giorno c'era sole ed era una bella giornata. Io l'ho soccorsa, facendola sedere su una sediolina del fruttivendolo vicino, ed ho chiesto alla signora se potessi chiamare i soccorsi o un familiare, e la stessa mi ha rassicurato dicendomi che abitava all'incirca di fronte il luogo della caduta. Aggiungo che la signora presentava subito il piede molto gonfio e dolente”.
Le dichiarazioni rese dalla teste hanno trovato riscontro:
- nella documentazione fotografica in atti che ritrae il marciapiedi dissestato per la presenza di una buca sul manto;
- nel verbale di PS, ove si legge “ giunge al PS a seguito di caduta accidentale a causa di una buca del marciapiede”.
Parte attrice, dunque, in adempimento dell'onere probatorio sulla stessa incombente, ha provato innanzitutto il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa ed, inoltre, il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate, da ritenersi senz'altro sussistente (secondo la teoria del “più probabile che non”), come peraltro accertato dal CTU dott.ssa (cfr consulenza tecnica di ufficio depositata Persona_3 il 18.12.23, sussiste “nesso di causa tra dinamica del sinistro e lesioni”.
Non è stato – di contro – provato da parte dell'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”,
6 imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode).
Tuttavia, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, si debba affermare il concorso di colpa dell'attrice (danneggiata), nella misura del 30 % , a dispetto della circostanza che la buca non fosse segnalata.
Ed invero occorre valorizzare ai fini del concorso di colpa:
1) le caratteristiche del marciapiede ove si trovava la buca;
marciapiede che presentava evidenti segni di cattiva manutenzione (cfr. fotoproduzione attore), tali da imporre all'attore particolare cautela nel passare a piedi da quella zona;
2) la circostanza che la caduta è avvenuta in pieno giorno, alle 09:45 circa nei pressi dell'abitazione della sicché ella certamente era a conoscenza del cattivo stato di Pt_1 manutenzione del marciapiedi e, dunque, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nel percorrerlo .
****
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attrice, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che la ha riportato in esito alla caduta un danno biologico Pt_1 permanente del 4% , oltre a inabilità temporanea al 75% di giorni 45, inabilità temporanea al 50% di giorni 20.
Quanto alle spese sostenute dalla ed indicate dalla stessa in euro 366,00, l la CTU , Pt_1 trattandosi di compensi del CTP ha rimesso il giudizio di congruità al prudente apprezzamento di questo giudice.
Ora, circa i criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di Cassazione, - condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa
7 area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione
, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamicorelazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di
Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022.
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito
8 del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano del 2024. Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del
Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass.
n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati (Tabelle di Milano) , con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 5.031,25 per i giorni di inabilità temporanea parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (anni 43) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad €
5.228,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € 1.654,52, da moltiplicare per il grado di invalidità (4) e per il coefficiente (0.795) corrispondente all'età della persona danneggiata (43 anni).
Si ritiene, altresì, di non applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte attrice e prova in ordine a condizioni soggettive che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Del pari in assenza di specifiche allegazioni e prova non va risarcito il danno morale, tenuto conto pr altro della lieve entità delle lesiono e del decorso post frattura non particolarmente complesso né doloroso.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro € 10.259,25 (€ 5.031,25 + 5.228,00, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Dal predetto importo va detratta la percentuale del 30% per concorso colposo dell'attore ( - 3077, arrotondato) per un totale di euro 7.182,25 .
9 Quanto al danno patrimoniale va riconosciuta la somma corrisposta a titolo di compenso pagato al dott. maniscalco per visite e la relazione in vista del giudizio – che costituisce voce di danno emergente . per l'importo di Euro 366,00 - da ritenersi del tutto congruo , da ridursi anch'esso del
30% ( -109,80) per un totale di euro 256,20
Per converso non risulta affatto provato l'ulteriore danno patrimoniale emergente asseritamente patito dalla la quale “ a causa del sinistro occorsole abbia avuto necessità, ad oggi peraltro Pt_1 permanente, di un'assistenza continua anche solo per le più basilari comuni attività della vita di tutti i giorni, necessitava, difatti, come ancora oggi in parte necessita, di un costante aiuto anche semplicemente nel vestirsi ovvero compiere le attività quotidiane.
Sull'importo riconosciuto poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 25.5.21 (€ 6.138,68) quindi il capitale di : € 6.138,68 si somma l'importo corrisposto al CTP, che si assume per semplificazione nella stessa data del 25.5.21 (€ 256,20 ) e il risultato (€ 6.394,88 ) viene rivalutato dal 7.4.2021 alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi maturati, calcolati secondo quanto sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attore, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 8.187,53 (di cui euro 1.792,65 per Rivalutazione + Interessi) .
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia entro 26.000, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri contenuti nel novellato DM 55/2014, abbattuti del 40% in considerazione della assoluta semplicità delle questioni trattate e per adeguare le spese all'importo riconosciuto
Parimenti le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico del . Controparte_1
PQM
IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia del , in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 contro il : Parte_1 Controparte_1
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro € 8.187,53 oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1 pronuncia fino al soddisfo;
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro € 3.046.20 oltre spese generali al 15%, Parte_1
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario,
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Palermo,
Il giudice
Cristina Denaro
Minuta redatta dalla dott.ssa Martina Polizzotto
Magistrato Ordinario in Tirocinio
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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