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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/09/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 15 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato , la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 3045 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. . Parte_1 C.F._1
avv. MAZZA VITA MARIA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore , con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente
avv. CARLISI VIVIANA
RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento ed art. 3 co. 3 l. 1041/92
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento L. 18/80 E 508/88 e di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92 negatagli in sede di Accertamento Tecnico Preventivo. Con vittoria di spese di lite . A sostegno della propria tesi esponeva che le conclusioni medico- legali alle quali era pervenuto il consulente in sede di Accertamento Tecnico Preventivo non erano condivisibili in quanto viziati da diverse contraddizioni diagnostico valutative ed altresì carenti nelle motivazioni medico-legali in ordine alle prestazioni richieste. Chiedeva, quindi, disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti. La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Per_1 che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
[...]
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Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale , e rinviata per discussione decisione all'udienza del 20 novembre 2024. Con provvedimento pronunciato dal Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento dott. Alfonso Malato del 5 settembre 2024 la trattazione e decisione anche del presente procedimento veniva assegnato alla scrivente - a seguito della cessazione dalle funzioni di Giudice Onorario di Pace della dott.ssa Rosa Gerardi - che fissava udienza di prosecuzione del giudizio per l'udienza del 09 giugno 2025 e successivamente all' odierna udienza del 15 settembre 2025 ove la causa veniva discussa dalle parti come da verbale di udienza e il Giudice la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in pubblica udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto nei limiti sotto dedotti. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
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L'art. 3 co. 3 della l.104/92 sancisce che 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. Nella fattispecie in esame mentre i requisiti di carattere sanitario richiesti dalle norme sopra citate non sussistono per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono stati invece riconosciuti per lo status di handicap grave di cui all'art. 3 co.
3.L.104/92 sebbene nei limiti di cui in perizia Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dr.ssa ha accertato, previo esame dei dati Persona_2 anamnestici e della documentazione medica in atti, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che la parte ricorrente “ (…) è in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dal gennaio 2024. Lo stesso, è in possesso del requisito sanitario per essere
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riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità dal gennaio 2024…” La C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
Considerato che il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa e nella fase dell' ATP e tenuto conto dell'esito della lite , ritiene questo Giudice che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro
, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti Accoglie in parte il ricorso dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per essere riconosciuto soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 e di essere in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per avere diritto all'indennità di accompagnamento dal entrambe con decorrenza dal gennaio 2024 . Compensa tra le parti le spese di giudizio. Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, il 15 settembre 2025. Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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