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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Andrea Guarducci del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso il medesimo, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTORE CONTRO
(c.f. , CP_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ) e
[...] C.F._3 Controparte_3 (c.f. ), nella loro qualità di eredi di C.F._4 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e Persona_1 C.F._5 difesi dall'avv. Anna Bianchi del foro di Prato ed elettivamente domiciliati presso la medesim, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione risposta
CONVENUTI
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_4 C.F._6 difeso dall'Avv. Cristina Calabresi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso la medesima, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATO IN CAUSA
E
, Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e
[...] Controparte_8
CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
OGGETTO: SERVITU' PRIMA UDIENZA: 11/10/2022 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 11/9/2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “come da note scritte del 28/7/2025”1
Per i convenuti: “come da note scritte del 28/7/2025”2
Per il chiamato in causa: “come da note scritte del 28/7/2025”3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/3/2022, Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Prato, , al fine Controparte_9 di sentire accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio a carico del fondo censito ed identificato al Catasto Terreni del Comune di Cantagallo, nel foglio di mappa 70, dalla particella 388, ed in favore del fondo censito ed identificato nel medesimo foglio di mappa dalla particella 60, secondo le modalità ed il percorso indicati nell'atto di divisione del 20/5/2000, con condanna del convenuto al pagamento della metà dei costi di realizzazione dell'opera necessaria per l'attuazione di detta servitù, nonché al risarcimento del danno per mancato utilizzo del fondo, ed, in ipotesi, qualora non fosse stata ritenuta già costituita la citata servitù, ottenere la concessione giudiziale
1“ come in atto di citazione per chiamata di terzo e, in caso di accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 1052 c.c., affinchè il Tribunale costituisca e quindi determini il passaggio della servitù sul percorso indicato dal CTU nella prima ipotesi, oltre al risarcimento del danno per mancato utilizzo del fondo a partire dal 1/10/2019 e vittoria di spese di lite (anche del CTP). In relazione a queste ultime piaccia al Tribunale condannare parte convenuta a rifondere le spese anche al terzo chiamato e costituito, , la cui chiamata in causa è dipesa dalle Controparte_4 difese degli eredi del sig. implicando così l'operatività dei principi enunciati dalla sent. CP_2 cass. a S.S. U.U. n. 1900 del 27/1/2025.
2“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa e respinta IN VIA ISTRUTTORIA: in via principale: 1) ammettere, perché ammissibile e rilevante ai fini del decidere, la prova testimoniale dedotta da questa difesa nella propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 Vi comma n. 2 n data 24/27.11.2023 e sulla cui ammissione l?ill.mo sig. Giudice si era riservato di decidere;
2) in accoglimento dell'istanza formulata da questa difesa all'udienza del 28 gennaio 2025, disporre l'integrale rinnovazione della CTU, in ragione delle gravi incongruenze, errori ed omissioni in cui il Consulente d'Ufficio è incorso e così come tutti esposti nelle osservazioni del CTP di parte convenuta geom. Persona_2 qui integralmente richiamate;
In via subordinata 3) disporre, per i motivi sopra dedotti, la chiamata a chiarimenti del CTU geom. sui punti evidenziati sempre nelle Persona_3 osservazioni del CTP di parte convenuta, geom. NEL MERITO: 1) rigettare Persona_2 integralmente le domande formulate dal sig. , perché tutte infondate in fatto ed in Parte_1 diritto;
2) condannare parte attrice alla refusione di spese e compensi legali del presente giudizio e della precedente fare di mediazione, nonché delle spese di CTU e CTP”. 3 “per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti e quindi affinché, anche all'esito di quanto accertato dal CTU l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza e eccezione disattesa, anche in via istruttoria, Voglia - accertata e dichiarata la totale estraneità della proprietà afferente il sig. ai fatti per cui è causa, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del CP_4 comparente e in ogni caso rigettare tutte le domande svolte nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa, ivi comprese quelle anticipate a titolo di compenso del CTU di cui si chiede la restituzione.”
Pag. 2 di 15 di passaggio coattivo con indicazione del percorso e delle modalità di esercizio ex art. 1051, 2 c.c.
A fondamento delle domande premetteva: - che , padre di Persona_4
e , è deceduto il 25/9/1993, lasciando i propri averi Pt_1 Persona_1 ai predetti figli i quali ebbero a dividerli con atto di divisione del 19/5/2000 autenticato nelle sottoscrizioni dal notaio in Firenze;
- che con tale Persona_5 atto di divisione venivano assegnati al figlio , inter alios, i fabbricati Pt_1 identificati nel Catasto Fabbricati del Comune di Cantagallo dalle particelle catastali n. 31 e 37 del foglio di mappa 70, nonché i terreni identificati al
Catasto Terreni del predetto Comune dalla particella 103 del foglio di mappa
69 e dalle particelle 60 e 387 (oggi 458) del foglio di mappa 70 mentre il terreno identificato dalla particella n. 388 del Foglio 70 veniva assegnato, anch'esso inter alios, all'altro figlio;
- che, con riferimento quest'ultima Per_1 particella, nell'atto di divisione veniva così stabilito: “sul terreno da segnare a
e contraddistinto dalla particella 388 nel foglio 70, insiste Persona_1 una strada privata di proprietà esclusiva che fino ad oggi serviva quale accesso ai fabbricati oggetto della divisione. I detti fratelli e Pt_1 Persona_1 stabiliscono di mantenere in comune quella parte di strada, allargandola di 1 m, che attualmente parte dalla nuova via comunale di Migliana fino all'innesto della futura strada che sarà costruita per accedere ai fabbricati assegnati a
. Ogni spesa necessaria per la manutenzione del tratto Controparte_10 comune della strada sarà a carico per metà ciascuno dei fratelli o di CP_2 chi a loro subentrerà. Le spese per la costruzione del nuovo tratto di strada ricadente sul terreno di proprietà di saranno a metà, ma tutte le Pt_1 successive spese ed operazioni per la manutenzione della stessa saranno a carico di . La parte di strada esistente che raggiunge il fabbricato Pt_1 assegnato a diverrà di sua proprietà esclusiva e tutte le spese di Per_1 operazioni per la manutenzione della stessa saranno a suo carico”; - che tale pattuizione, contenuta nell'atto di divisione, era funzionale a consentire a
(e suoi aventi causa) di accedere ai propri suddetti immobili e terreni, Pt_1 perché la confinante particella 388 assegnata al fratello , era l'unica Per_1 attraversata dalla via pubblica;
-che, dunque, quando prima , poi i suoi Pt_1 eredi, avevano disposto dei beni sopra descritti, ne avevano indicato l'accesso
Pag. 3 di 15 (agli acquirenti) facendo riferimento ai patti contenuti nell'atto di divisione, sopra riportati: - che, in particolare, , in data 27 giugno 2003 Controparte_10 aveva stipulato con l'attore un preliminare di compravendita avente ad oggetto le particelle di terreno n.103 del foglio 69 e n. 60 del foglio 70, espressamente prevedendo che, la parte promitttente acquirente avrebbe avuto 'diritto di transito, sia pedonale che con qualsiasi mezzo meccanico per sé o aventi causa sulla strada a confine fra i fratelli e e accesso al Pt_1 Persona_1 lotto di terreno mediante la nuova strada che avrebbero dovuto realizzare a proprie cure e spese i medesimi e come Pt_1 Persona_1 evidenziato nella planimetria (allegata al preliminare sotto la lettera B in coloratura azzurra)', in conformità a quanto previsto nel citato atto di divisione del 2000; - che il prezzo dei terreni era stato fissato in € Per_5
12.911,42 dei quali, 2.911€, erano stati corrisposti alla sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra penitenziale, mentre i restanti 10.000 € avrebbero dovuto essere versati alla stipula del rogito;
- che in data 12 agosto
2003 il sig. era deceduto e gli erano succeduti i suoi figli, Controparte_10
, e i quali, avevano chiesto ed ottenuto dal CP_7 CP_8 CP_6 promittente acquirente, prima della stipula del contratto definitivo, il saldo prezzo di € 10.000,00 salvo poi rifiutare di concludere il rogito;
- che Pt_1 era quindi stato costretto a adire il Tribunale ex art. 2932 c.c. al fine di
[...] vedersi trasferita la proprietà di detto terreno;
-che il Tribunale di Prato, con sentenza n. 380/2012 del 12/3/12 ha accolto la domanda trasferendogli la suddetta proprietà; -che in data 30/5/19, con sentenza n. 1315/2019, la Corte
d'Appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto dai fratelli;
- CP_2 che a detta sentenza non ha fatto seguito il ricorso per Cassazione, divenendo così definitiva la sentenza del Tribunale di Prato;
- che, pertanto, l'odierno attore risulta proprietario dell'appezzamento di terreno ubicato in Comune di
Cantagallo frazione di Migliana località Masseto, censito al NCT di detto comune al foglio 70 particella 60 e al foglio 69 particella 103, confinante con
, , , ed eredi di Persona_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_10
( , e ); che in data 27/9/2019, con
[...] Controparte_8 CP_6 CP_7 raccomandata del proprio procuratore, l'attore informava i sigg.ri
[...]
(in quanto avente causa di ) e CP_5 Controparte_10 Persona_1
Pag. 4 di 15 di essere diventato il proprietario delle particelle n. 60 del foglio 70 e n. Per_1
103 del foglio 69, invitandoli a dare esecuzione agli accordi presi negli atti sopra richiamati utili alla realizzazione della servitù costituita in sede di divisione dai fratelli nell'atto del notaio;
- che il proprio CP_2 Per_5 fondo, senza la servitù di passo convenuta nell'atto di divisione (e riportata anche nei precedenti passaggi di proprietà e Parte_2 [...]
non avrebbe alcun accesso alla pubblica via in quanto intercluso, Per_6 sui tre lati, dai fondi circostanti di proprietà altrui e confinante sul retro con una impervia area boschiva di proprietà dei propri danti causa (gli eredi di
) e che la via più agevole e diretta per l'accesso alla pubblica Controparte_10 via è quella di attraversare il fondo del sig. e del Sig. Persona_1
, e infine che il costo per la realizzazione della suddetta Controparte_5 strada, limitatamente alla parte che deve insistere sul fondo servente, è pari ad
€ 6.818,12 (oltre IVA).
Con atto depositato in data 20/9/2022, il procuratore del convenuto comunicava che era deceduto in data 19/9/2022 prima Persona_1 della sua costituzione in giudizio e prima ancora della scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c.
Alla prima udienza, il procuratore di parte attrice depositava certificato attestante l'avvenuto decesso del convenuto ed il Giudice dichiarava l'avvenuta interruzione del processo.
L'attore riassumeva il processo nei confronti degli eredi del convenuto con ricorso ex art. 303 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/1/2023, si costituivano in giudizio , e CP_1 Controparte_2 CP_3
, nella loro qualità di eredi di , contestando le
[...] Persona_1 domande proposte da parte attrice, sia in via principale che subordinata in quanto da ritenersi peregrine ed infondate e, come tali, meritevoli di integrale rigetto. In particolare argomentavano in fatto ed in diritto: - che la volontà espressa nell'atto di divisione stipulato fra e il fratello Persona_1
, dante causa dell'attore, ai rogiti del Notaio del 19/5/2000, Pt_1 Persona_5 era quella di mantenere a comune il tratto di strada che iniziava dalla pubblica via e terminava in corrispondenza con l'innesto del tratto di strada, che le parti
Pag. 5 di 15 si impegnavano a realizzare, al solo fine di accedere ai fabbricati (e non terreni!) assegnati a , tanto che era stato anche individuato il Controparte_10 percorso che il tratto di strada realizzando avrebbe dovuto seguire;
- che nessun diritto di passo servente il terreno poi acquistato dal sig. Pt_1
era, dunque, mai stata costituita;
- che i fabbricati (con relative aree di
[...] pertinenza) a vantaggio dei quali i fratelli avevano previsto la CP_2 costituzione del predetto accesso (costituito per il primo tratto da strada a comune e per il secondo tratto con la strada realizzando) erano esclusivamente quelli identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Cantagallo al foglio 70, mappali 31, 457 sub 1, 457 sub. 2 e al Catasto Terreni del medesimo comune al foglio 70, mappale 458 (ex. 387), di proprietà di - che, Controparte_5 nessuna rilevanza aveva il diritto di transito previsto nel preliminare di compravendita sottoscritto fra il e ed avente ad Pt_1 Controparte_10 oggetto i noti terreni, in quanto gli accordi tra costoro intercorsi non erano opponibili e vincolanti per il sig. ed, oggi, per i suoi aventi Persona_1 causa;
- che , proprietario esclusivo della particella 388 Persona_1 sulla quale insisteva il tratto di strada a comune di cui all'atto di divisione, mai aveva prestato il suo assenso alla costituzione su tale particella di una servitù di passo in favore delle particelle di terreno oggi acquistate dall'attore, neppure quale comproprietario del primo tratto di strada;
- che relativamente alla domanda di costituzione della servitù, la stessa è inammissibile e/o improcedibile, essendo legittimati passivi e litisconsorti necessari di una tale domanda tutti i proprietari dei fondi che si assumono essere intercludenti e che già parte attrice aveva convocato davanti al tavolo della mediazione;
- che la domanda era comunque infondata, in quanto non ricorrenti i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, ai sensi degli articoli 1051 e 1052
c.c., avendo le particelle di terreno acquistate dall'attore ben due accessi alla strada pubblica, con la conseguenza che il fondo dell'attore non era assolutamente intercluso. Concludeva, pertanto per il rigetto delle domande spiegate in quanto infondate e relativamente per quella di cui al capo III, per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità.
Pag. 6 di 15 All'udienza del 14/2/2023, chiedeva di essere autorizzato alla Parte_1 chiamata in causa dei confinanti ai fini dell'eventuale accoglimento della domanda proposta in via subordinata.
Autorizzata la chiamata in causa, e notificato l'atto di citazione, in data
22/9/2023 si costituiva in giudizio il solo depositando Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta, con la quale contestava ogni responsabilità o coinvolgimento nella presente controversia, deducendo: - di essere proprietario, tra l'altro, delle particelle 786 e 787 del foglio 70 del
Comune di Cantagallo che confinano con la particella 60 del sig. - che Pt_1 la particella 786, di sua proprietà, aveva affaccio sulla strada vicinale delle
Macchiarelle, circostanza comune anche alla particella 60 appartenente al Sig.
che non era pertanto da detto lato interclusa;
- che dunque una servitù Pt_1
a carico della proprietà dell'attore non avrebbe pertanto alcun senso in quanto anche la proprietà del sig. dispone già dell'accesso sulla strada vicinale Pt_1 alla quale si affaccia anche la proprietà del sig. - che, inoltre, la servitù CP_4 reclamata dal Sig. non potrebbe pertanto in nessun modo coinvolgere Pt_1 la proprietà di esso chiamato in causa, in quanto le particelle 786 e 388 non sono confinanti fra loro;
- che, in ogni caso, tenuto conto del “criterio di scelta” disposto dall'art. 1051, 4 comma, c.c., la proprietà di esso comparente sarebbe comunque da escludersi trattandosi di casa e relative pertinenze. Concludeva, pertanto, per l'accertamento e declaratoria della totale estraneità della proprietà afferente il sig. rispetto alle pretese dell'attore, la carenza di CP_4 legittimazione passiva di esso comparente ed in ogni caso per il rigetto delle domande attoree svolte nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nessuno si costituiva in giudizio per , , Controparte_7 Controparte_6
e malgrado la rituale notifica Controparte_8 Controparte_5 dell'atto di citazione per chiamata in causa.
Depositate le memorie ex art. 186 comma 6) c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e consulenza tecnica.
Infine, conclusa l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11/9/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con
Pag. 7 di 15 assegnazione di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 28 del 2010, avendo le parti esperito il tentativo di mediazione, attivato dall'attrice, con esito negativo, come da verbale dell'Organismo di Conciliazione Forense di Prato datato 22/07/2020.
Nel merito, il Giudice osserva.
Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti di chiedendo Persona_1
l'accoglimento di tre diverse domande e precisamente: 1) l'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio a carico della proprietà del fondo censito al catasto terreni del Comune di Cantagallo, distinto al foglio di mappa
70 numero particella 388, ed in favore della proprietà del fondo distinto al foglio di mappa 70 particella 60 stesso Comune, secondo le modalità ed il percorso indicati nell'atto di divisione del 20/5/2000 a rogiti notaio Per_5 rep.26142 racc.10349; 2) la condanna del convenuto al pagamento della metà dei costi di realizzazione dell'opera necessaria per l'attuazione di detta servitù ed al risarcimento del danno per il mancato utilizzo del fondo dell'attore nella misura di € 500,00 per ogni anno di mancato utilizzo a partire dal 1/10/2019 e
3) in subordine, per il caso in cui non dovesse essere ritenuta già costituita la predetta servitù in forza del predetto titolo, la declaratoria di costituzione di una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 o 1052 c.c., sui medesimi fondi.
La domanda formulata dall'attore in via principale (sopra numerata sub 1) non può essere accolta.
L'atto di divisione del Notaio rep.26142 racc.10349 del 19/05/2002, Per_5 comprendeva, fra le altre, le particelle (tutte censite al catasto terreni del
Comune di Cantagallo) nn. 31 e 37 del foglio di mappa 70, nonché le adiacenti particelle di terreno distinte nel foglio di mappa 69, dalla particella 103 e quelle distinte nel foglio di mappa 70 ai nn. 60, 387 (oggi 458) e 388.
Quest'ultima veniva assegnata al sig. dandosi Persona_1 contestualmente atto della esistenza (sulla stessa) di una strada privata di
Pag. 8 di 15 proprietà esclusiva, quale accesso ai fabbricati oggetto di divisione, e prevedendosi che la tale strada privata venisse attribuita ai due condividenti 'a comune', con impegno ad allargarla di un metro nel tratto esistente
(dipartentesi dalla nuova via comunale di Migliana) ed a costruirne il prolungamento necessario per accedere ai fabbricati assegnati a CP_10
, con attribuzione delle spese per la costruzione del nuovo tratto e della
[...] manutenzione del tratto esistente in ragione della metà per ciascuno.
La suddetta pattuizione individuava espressamente, quindi, come 'fondo dominante' i fabbricati assegnati a e non anche i terreni, Persona_1 per cui non può ritenersi che la servitù (costituita o costituenda, che voglia intendersi) possa estendersi anche a questi, essendo stata dalle parti posta e voluta esclusivamente a vantaggio dei 'fabbricati'.
Né tale servitù può dirsi costituita in virtù del contratto preliminare di compravendita del 27 giugno 2003, con il quale prometteva Controparte_10 di vendere a l'appezzamento di terreno ubicato in località Persona_7
Masseto, identificato dalla particella 103 del foglio 69 e dalla particella 60 del foglio 70, riconoscendo al promittente acquirente 'il diritto di transito sia pedonale che con qualsiasi mezzo meccanico sulla strada a comune fra i fratelli
e , con la previsione di avere accesso al Controparte_10 Persona_1 lotto di terreno acquisito in seguito alla realizzazione della nuova strada che avrebbero dovuto costruire i due fratelli , meglio evidenziata in CP_2 coloritura azzurra, come previsto dall'atto di divisione del 2000'.
Infatti, in primo luogo, tale contratto preliminare non ha avuto spontaneo adempimento, in quanto è stato costretto ad agire in giudizio Parte_1 ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento della proprietà del terreno oggetto di promessa di vendita e, quindi, deve ritenersi che la sentenza che ha definito il giudizio abbia prodotto gli effetti del contratto non concluso in relazione soltanto al trasferimento della proprietà, ma non anche in relazione al promesso diritto di transito che, dovendo insistere su una proprietà a comune con terzi, richiede il necessario consenso di tutti i comproprietari e quindi non può essere oggetto di esecuzione in forma specifica rispetto ad un soggetto che non ha preso parte all'accordo e non si è assunto alcun obbligo.
Pag. 9 di 15 Inoltre non risulta che abbia in altro modo prestato il suo Persona_1 consenso, pertanto nessuna servitù può ritenersi costituita.
A ciò consegue che anche la domanda numerata sub 2) vada respinta, in quanto collegata e dipendente dall'accoglimento di quella sub 1).
Va, quindi, esaminata la domanda numerata sub. 3) e volta alla costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore del terreno di proprietà del terreno.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, ha permesso di accertare che l'appezzamento di terreno di proprietà dell'attore e per cui è causa (distinto nel CT del comune di Cantagallo nel foglio di mappa 70 dalla particella 60) non risulta avere, quantomeno ai fini dello sfruttamento per usi agricoli, accesso da pubblica via.
A tali conclusioni il CTU è giunto avendo ritenuto inidonei gli accessi esistenti dalla pubblica via. Ha spiegato che i due possibili percorsi per accedere, al terreno dell'attore, infatti, sarebbero la “strada vicinale di Masseto” e la “strada comunale delle svolte”, ma, la prima, classificata ad uso pubblico, non asfaltata, presenta, in alcuni punti una limitata larghezza dovuta alla presenza di fabbricati di proprietà di terzi che si fronteggiano (con distanza fra i fabbricati di circa 1,90 ml) che determinerebbe difficoltà di manovra ai mezzi e che consentirebbe il solo passaggio pedonale impedendone il transito veicolare ai mezzi agricoli, adatto ai fabbisogni del fondo in oggetto e, la seconda, strada privata non di competenza comunale, asfaltata con carreggiata di adeguate dimensioni per il transito veicolare, presenta una differenza di quota fra il terreno de quo e la strada di proprietà e richiederebbe il CP_4 passaggio attraverso un'ulteriore proprietà di terzi e attraverso un fosso di raccolta acque, per cui sussite un'evidente impossibilità all'accesso dovuta alla morfologia dei luoghi e alla presenza di un fosso di raccolta acqua.
Nelle risposte alle osservazioni proposte dai rispettivi consulenti tecnici di parte, il CTU ha confermato l'esito delle sue indagini, ovvero che la strada comunale “delle svolte” non è da considerarsi accesso pubblico al terreno in oggetto in quanto l'ultimo tratto che porta in prossimità del terreno è di proprietà privata e non di competenza comunale e comunque l'accessibilità è impedita dalla presenza di un fosso di raccolta acque e dal dislivello fra strada
Pag. 10 di 15 e terreno, mentre la strada vicinale di Masseto non consente il transito veicolare ai mezzi agricoli, adatto ai fabbisogni del fondo in oggetto, sulla premessa che il terreno, oltre alle necessarie manutenzioni, pulitura e disboscamento, ha la potenzialità di sfruttamento ad uso coltivativo ed i mezzi che comunemente in agricoltura vengono usati per la coltivazione sono macchine per la lavorazione del terreno, macchine motrici, rimorchi agricoli e simili.
Escluse per i suddetti motivi tali due vie d'accesso, il CTU ha concluso affermando che il fondo oggetto di causa è da ritenersi intercluso in relazione ai bisogni del fondo medesimo.
Pertanto, alla luce delle conclusioni del consulente, che il Giudice condivide pienamente, ritenendole logiche ed esaustative, il fondo va considerato -di fatto- intercluso, stante l'inidoneità dei due accessi individuati e, quindi va respinta l'eccezione dei convenuti, volta a negare l'interclusione e la sussistenza dei presupposti per il passaggio coattivo di cui all'art. 1051 c.c.
Posto che l'art. 1052 c.c., prevede che le disposizioni dell'articolo 1051 c.c., si possano applicare anche qualora il proprietario del fondo abbia un accesso alla via pubblica, ma questo sia inadatto o insufficiente per i bisogni del fondo e non possa essere ampliato e che il passaggio possa essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, è stata sottoposta al
CTU la valutazione della sussistenza di questi ulteriori presupposti e, se del caso, la individuazione del tracciato 'in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minor danno al fondo sul quale è consentito'
(art. 1051,2 c.c.).
Ritiene il giudicante, sempre aderendo alle conclusioni della Consulenza
d'Ufficio (corredata di immagini ben raffiguranti lo stato dei luoghi) che la domanda dell'attore risponda 'ad esigenze dell'agricoltura'.
Secondo il CTU, infatti, il terreno, pur risultando incolto -alla data del sopralluogo-, con presenza di vegetazione anche di alto fusto aveva le potenzialità per essere sfruttato ai fini agricoli;
l'area infatti è di 4840 mq. catastali ai quali si aggiungono 1540 mq. (anch'essi di proprietà della parte attrice), è censita con la cultura di seminativo di classe 3, mentre nello
Pag. 11 di 15 strumento urbanistico vigente del comune di Cantagallo è classificata come area a prevalente funzione agricola, per cui, per l'utilizzo ai fini agricoli del bene de quo e -dunque- per un suo sfruttamento ai fini economici, si rende necessaria la realizzazione di un accesso carrabile della larghezza di ml. 3,00.
Il CTU ha confermato le proprie conclusioni, anche rispondendo alle osservazioni del CTP di parte (secondo cui l'utilizzo agricolo del CP_4 terreno in oggetto può avvenire ai soli fini amatoriali e non imprenditoriali, sul presupposto che le normative urbanistiche vigenti consentono la realizzazione di un manufatto agricolo della superficie non superiore a 16 mq.
e dunque non idoneo per un'attivita di tipo imprenditoriale-economico), facendo notare, con ragionamento pienamente condivisibile che tale sola limitazione non può impedire lo sfruttamento agricolo ai fini imprenditoriali (e dunque economici), in quanto non tutte le attività agricole necessitano, infatti, di ampi manufatti o strutture particolari e ribadendo che il passaggio coattivo
è concedibile in quanto deve ritenersi che esso comunque risponderebbe ad
'esigenze dell'agricoltura'.
Come richiesto dal Giudice, il CTU ha quindi individuato due possibili alternative di tracciato del passaggio coattivo, escludendo altre soluzioni, principalmente perché di difficile realizzazione per la morfologia del terreno.
La prima ipotesi sarebbe quella di realizzare un accesso attraverso la strada privata asfaltata che si dirama dalla via comunale di Migliana. Tale strada insiste sul terreno distinto nel foglio di mappa 60 dalla particella 544 di proprietà della parte convenuta. Da tale strada è possibile realizzare, in diramazione dalla stessa, un accesso che porta direttamente al terreno di proprietà della parte attrice insistendo anche, seppur in minima parte, sulla particella 61 del foglio di mappa 70 anch'essa di proprietà della parte convenuta. Tale accesso avrebbe la lunghezza di circa 17 ml.
La seconda ipotesi sarebbe quella di realizzare una strada in diramazione della via comunale di Migliana sfruttando un accesso sterrato esistente, prolungandolo e creando una strada di penetrazione fino al terreno di proprietà della parte attrice. Tale accesso insisterebbe sulle particelle 544, 61 e 62 del foglio di mappa 70 di proprietà della parte convenuta.
Pag. 12 di 15 La prima ipotesi sarebbe -tecnicamente- di più semplice realizzazione. La pendenza della strada risulterebbe, infatti, contenuta, il tracciato rettilineo e la sua lunghezza al di sotto dei 20 ml. Il nuovo accesso andrebbe ad interrompere fisicamente la continuità del terreno di proprietà della parte convenuta, non inibendone tuttavia il suo utilizzo. Comprenderebbe una porzione della strada privata già esistente, anch'essa di proprietà della parte convenuta.
La seconda ipotesi comporterebbe un tracciato più lungo (circa 50 ml) e dunque l'occupazione di una maggiore superficie del fondo servente, anche se, poichè il tracciato sarebbe posto lateralmente ai terreni di proprietà della parte convenuta, ne deriverebbe un un minor danno al fondo servente stesso.
Entrambe le soluzioni ipotizzate dal CTU sono state contestate dai convenuti per molteplici motivi, tra cui, -in quanto il fondo dominante avrebbe uno sfruttamento agricolo soltanto ipotetico e comunque amatoriale, mentre al fondo servente sarebbe causato un grave sacrificio, in particolare all'attività agricola imprenditoriale già in essere, ad opera del , Controparte_2 titolare dell'impresa agricola “Podere il Masseto di Dalla Porta Emiliano” dal
01.11.1006 , n. REA PO 494894, a cui deriverebbe la diminuzione del valore di mercato nonché della sua capacità economica e funzionalità all'attività agricola e produttiva, in essere da anni;
-che entrambe le soluzioni prospettate dal CTU non sono fattibili, in quanto le norme urbanistiche vigenti, non consentono la formazione di nuova viabilità.
Quanto alla prima osservazione la stessa non risulta fondata: che il fondo dell'attore non sia oggetto di coltivazione non smentisce ma, anzi, conferma l'impossibilità del suo sfruttamento agricolo, in assenza di un idoneo accesso;
vi è carenza di prova in relazione alla sussistenza di un'attività imprenditoriale già avviata e, inoltre, la documentazione fotografica allegata alla CTU dimostra che il passaggio coattivo andrebbe ad interessare un'area altrettanto incolta e priva di manufatti.
Rispetto alla seconda , come esposto dal CTU, l'area in oggetto ricade in zona
AF1- aree filtro boscate sistema ambientale- normate dall'art. 32, nella quale “è ammessa la realizzazione di nuovi sentieri pedonali, piste ciclabili o equitabili”, ma la realizzazione di nuovi tracciati viari è proponibile
Pag. 13 di 15 all'amministrazione comunale su comprovate esigenze di natura agricola, pertanto non è possibile affermarne la non fattibilità.
In conclusione, ritenuto accertato che gli attuali accessi di cui può godere il fondo di proprietà dell'attore non sono accessi idonei in relazione ai fabbisogni del fondo con particolare riferimento al transito veicolare ai mezzi agricoli, che il fondo è idoneo allo sfruttamento agricolo ai fini imprenditoriali e dunque economici, che la soluzione prospettata dal CTU come prima ipotesi
è quella tecnicamente di più semplice realizzazione e che, pertanto, sono da ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 1052 c.c., va concesso il passaggio coattivo mediante costituzione di servitù ai sensi dell'art. 1052 c.c., a favore del fondo di proprietà di , contraddistinto al NCT del Comune di Parte_1
Cantagallo al foglio di mappa 70, particella 60 ed a carico del fondo di proprietà di , e , nella CP_1 Controparte_2 Controparte_3 loro qualità di eredi di , contraddistinto al NCT del Comune Persona_1 di Cantagallo al Foglio 70 particelle 544 (ex 388), 61 e 62 con accesso attraverso la strada privata asfaltata che si dirama dalla via Comunale di
Migliana, della lunghezza di circa 17 metri lineari, secondo il tracciato delineato dal CTU nell'ipotesi n. 1.
Quanto spese di lite, se ne dispone la integrale compensazione tra parte attrice e parte convenuta, stante la reciproca soccombenza;
così come tra parte attrice e terzo chiamato, la cui citazione in giudizio, come quella svolta nei confronti degli altri confinanti del terreno rimasti contumaci, era necessaria4 rispetto alla domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva che richiede l'esame dei possibili percorsi di accesso al fondo intercluso, non avendo alcun rilievo il fatto che il tracciato della servitù coattivamente costituita non interessi il terzo chimato medesimo.
Le spese di CTU vanno divise tra attore e convenuti.
P.Q.M.
Pag. 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva:
-rigetta le domande attoree proposte in via principale;
- accoglie la domanda proposta in via subordinata e, quindi, accertato il diritto dell'attore al passaggio coattivo per accedere alla sua proprietà, costituisce, ai sensi dell'art. 1052 c.c., servitù di passo -pedonale e veicolare- a favore del fondo di proprietà di , contraddistinto al NCT del Comune di Parte_1
Cantagallo al foglio di mappa 70, particella 60 ed a carico, -per la lunghezza di circa 17 metri lineari e larghezza massima di metri 3- del fondo di proprietà di
, e (nella loro qualità di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi di ), contraddistinto al NCT del Comune di Cantagallo Persona_1 al Foglio 70 particelle 544 (ex 388), 61 e 62 ed altresì a carico della strada privata asfaltata che si dirama dalla via Comunale di Migliana, anch'essa di proprietà dei convenuti, secondo il tracciato delineato dal CTU nell'ipotesi n. 1;
-compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'attore e dei convenuti, in ragione di un mezzo per ciascuno.
Ordina al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione in favore dell'attore.
Così deciso
Prato, 24/12/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 In applicazione del principio di diritto ennuncitao dalle SS.UU nella sentenza n1900/2025: "L'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto”.
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Andrea Guarducci del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso il medesimo, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTORE CONTRO
(c.f. , CP_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ) e
[...] C.F._3 Controparte_3 (c.f. ), nella loro qualità di eredi di C.F._4 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e Persona_1 C.F._5 difesi dall'avv. Anna Bianchi del foro di Prato ed elettivamente domiciliati presso la medesim, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione risposta
CONVENUTI
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_4 C.F._6 difeso dall'Avv. Cristina Calabresi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso la medesima, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATO IN CAUSA
E
, Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e
[...] Controparte_8
CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI
OGGETTO: SERVITU' PRIMA UDIENZA: 11/10/2022 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 11/9/2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “come da note scritte del 28/7/2025”1
Per i convenuti: “come da note scritte del 28/7/2025”2
Per il chiamato in causa: “come da note scritte del 28/7/2025”3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/3/2022, Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Prato, , al fine Controparte_9 di sentire accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio a carico del fondo censito ed identificato al Catasto Terreni del Comune di Cantagallo, nel foglio di mappa 70, dalla particella 388, ed in favore del fondo censito ed identificato nel medesimo foglio di mappa dalla particella 60, secondo le modalità ed il percorso indicati nell'atto di divisione del 20/5/2000, con condanna del convenuto al pagamento della metà dei costi di realizzazione dell'opera necessaria per l'attuazione di detta servitù, nonché al risarcimento del danno per mancato utilizzo del fondo, ed, in ipotesi, qualora non fosse stata ritenuta già costituita la citata servitù, ottenere la concessione giudiziale
1“ come in atto di citazione per chiamata di terzo e, in caso di accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 1052 c.c., affinchè il Tribunale costituisca e quindi determini il passaggio della servitù sul percorso indicato dal CTU nella prima ipotesi, oltre al risarcimento del danno per mancato utilizzo del fondo a partire dal 1/10/2019 e vittoria di spese di lite (anche del CTP). In relazione a queste ultime piaccia al Tribunale condannare parte convenuta a rifondere le spese anche al terzo chiamato e costituito, , la cui chiamata in causa è dipesa dalle Controparte_4 difese degli eredi del sig. implicando così l'operatività dei principi enunciati dalla sent. CP_2 cass. a S.S. U.U. n. 1900 del 27/1/2025.
2“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa e respinta IN VIA ISTRUTTORIA: in via principale: 1) ammettere, perché ammissibile e rilevante ai fini del decidere, la prova testimoniale dedotta da questa difesa nella propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 Vi comma n. 2 n data 24/27.11.2023 e sulla cui ammissione l?ill.mo sig. Giudice si era riservato di decidere;
2) in accoglimento dell'istanza formulata da questa difesa all'udienza del 28 gennaio 2025, disporre l'integrale rinnovazione della CTU, in ragione delle gravi incongruenze, errori ed omissioni in cui il Consulente d'Ufficio è incorso e così come tutti esposti nelle osservazioni del CTP di parte convenuta geom. Persona_2 qui integralmente richiamate;
In via subordinata 3) disporre, per i motivi sopra dedotti, la chiamata a chiarimenti del CTU geom. sui punti evidenziati sempre nelle Persona_3 osservazioni del CTP di parte convenuta, geom. NEL MERITO: 1) rigettare Persona_2 integralmente le domande formulate dal sig. , perché tutte infondate in fatto ed in Parte_1 diritto;
2) condannare parte attrice alla refusione di spese e compensi legali del presente giudizio e della precedente fare di mediazione, nonché delle spese di CTU e CTP”. 3 “per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti e quindi affinché, anche all'esito di quanto accertato dal CTU l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza e eccezione disattesa, anche in via istruttoria, Voglia - accertata e dichiarata la totale estraneità della proprietà afferente il sig. ai fatti per cui è causa, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del CP_4 comparente e in ogni caso rigettare tutte le domande svolte nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa, ivi comprese quelle anticipate a titolo di compenso del CTU di cui si chiede la restituzione.”
Pag. 2 di 15 di passaggio coattivo con indicazione del percorso e delle modalità di esercizio ex art. 1051, 2 c.c.
A fondamento delle domande premetteva: - che , padre di Persona_4
e , è deceduto il 25/9/1993, lasciando i propri averi Pt_1 Persona_1 ai predetti figli i quali ebbero a dividerli con atto di divisione del 19/5/2000 autenticato nelle sottoscrizioni dal notaio in Firenze;
- che con tale Persona_5 atto di divisione venivano assegnati al figlio , inter alios, i fabbricati Pt_1 identificati nel Catasto Fabbricati del Comune di Cantagallo dalle particelle catastali n. 31 e 37 del foglio di mappa 70, nonché i terreni identificati al
Catasto Terreni del predetto Comune dalla particella 103 del foglio di mappa
69 e dalle particelle 60 e 387 (oggi 458) del foglio di mappa 70 mentre il terreno identificato dalla particella n. 388 del Foglio 70 veniva assegnato, anch'esso inter alios, all'altro figlio;
- che, con riferimento quest'ultima Per_1 particella, nell'atto di divisione veniva così stabilito: “sul terreno da segnare a
e contraddistinto dalla particella 388 nel foglio 70, insiste Persona_1 una strada privata di proprietà esclusiva che fino ad oggi serviva quale accesso ai fabbricati oggetto della divisione. I detti fratelli e Pt_1 Persona_1 stabiliscono di mantenere in comune quella parte di strada, allargandola di 1 m, che attualmente parte dalla nuova via comunale di Migliana fino all'innesto della futura strada che sarà costruita per accedere ai fabbricati assegnati a
. Ogni spesa necessaria per la manutenzione del tratto Controparte_10 comune della strada sarà a carico per metà ciascuno dei fratelli o di CP_2 chi a loro subentrerà. Le spese per la costruzione del nuovo tratto di strada ricadente sul terreno di proprietà di saranno a metà, ma tutte le Pt_1 successive spese ed operazioni per la manutenzione della stessa saranno a carico di . La parte di strada esistente che raggiunge il fabbricato Pt_1 assegnato a diverrà di sua proprietà esclusiva e tutte le spese di Per_1 operazioni per la manutenzione della stessa saranno a suo carico”; - che tale pattuizione, contenuta nell'atto di divisione, era funzionale a consentire a
(e suoi aventi causa) di accedere ai propri suddetti immobili e terreni, Pt_1 perché la confinante particella 388 assegnata al fratello , era l'unica Per_1 attraversata dalla via pubblica;
-che, dunque, quando prima , poi i suoi Pt_1 eredi, avevano disposto dei beni sopra descritti, ne avevano indicato l'accesso
Pag. 3 di 15 (agli acquirenti) facendo riferimento ai patti contenuti nell'atto di divisione, sopra riportati: - che, in particolare, , in data 27 giugno 2003 Controparte_10 aveva stipulato con l'attore un preliminare di compravendita avente ad oggetto le particelle di terreno n.103 del foglio 69 e n. 60 del foglio 70, espressamente prevedendo che, la parte promitttente acquirente avrebbe avuto 'diritto di transito, sia pedonale che con qualsiasi mezzo meccanico per sé o aventi causa sulla strada a confine fra i fratelli e e accesso al Pt_1 Persona_1 lotto di terreno mediante la nuova strada che avrebbero dovuto realizzare a proprie cure e spese i medesimi e come Pt_1 Persona_1 evidenziato nella planimetria (allegata al preliminare sotto la lettera B in coloratura azzurra)', in conformità a quanto previsto nel citato atto di divisione del 2000; - che il prezzo dei terreni era stato fissato in € Per_5
12.911,42 dei quali, 2.911€, erano stati corrisposti alla sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra penitenziale, mentre i restanti 10.000 € avrebbero dovuto essere versati alla stipula del rogito;
- che in data 12 agosto
2003 il sig. era deceduto e gli erano succeduti i suoi figli, Controparte_10
, e i quali, avevano chiesto ed ottenuto dal CP_7 CP_8 CP_6 promittente acquirente, prima della stipula del contratto definitivo, il saldo prezzo di € 10.000,00 salvo poi rifiutare di concludere il rogito;
- che Pt_1 era quindi stato costretto a adire il Tribunale ex art. 2932 c.c. al fine di
[...] vedersi trasferita la proprietà di detto terreno;
-che il Tribunale di Prato, con sentenza n. 380/2012 del 12/3/12 ha accolto la domanda trasferendogli la suddetta proprietà; -che in data 30/5/19, con sentenza n. 1315/2019, la Corte
d'Appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto dai fratelli;
- CP_2 che a detta sentenza non ha fatto seguito il ricorso per Cassazione, divenendo così definitiva la sentenza del Tribunale di Prato;
- che, pertanto, l'odierno attore risulta proprietario dell'appezzamento di terreno ubicato in Comune di
Cantagallo frazione di Migliana località Masseto, censito al NCT di detto comune al foglio 70 particella 60 e al foglio 69 particella 103, confinante con
, , , ed eredi di Persona_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_10
( , e ); che in data 27/9/2019, con
[...] Controparte_8 CP_6 CP_7 raccomandata del proprio procuratore, l'attore informava i sigg.ri
[...]
(in quanto avente causa di ) e CP_5 Controparte_10 Persona_1
Pag. 4 di 15 di essere diventato il proprietario delle particelle n. 60 del foglio 70 e n. Per_1
103 del foglio 69, invitandoli a dare esecuzione agli accordi presi negli atti sopra richiamati utili alla realizzazione della servitù costituita in sede di divisione dai fratelli nell'atto del notaio;
- che il proprio CP_2 Per_5 fondo, senza la servitù di passo convenuta nell'atto di divisione (e riportata anche nei precedenti passaggi di proprietà e Parte_2 [...]
non avrebbe alcun accesso alla pubblica via in quanto intercluso, Per_6 sui tre lati, dai fondi circostanti di proprietà altrui e confinante sul retro con una impervia area boschiva di proprietà dei propri danti causa (gli eredi di
) e che la via più agevole e diretta per l'accesso alla pubblica Controparte_10 via è quella di attraversare il fondo del sig. e del Sig. Persona_1
, e infine che il costo per la realizzazione della suddetta Controparte_5 strada, limitatamente alla parte che deve insistere sul fondo servente, è pari ad
€ 6.818,12 (oltre IVA).
Con atto depositato in data 20/9/2022, il procuratore del convenuto comunicava che era deceduto in data 19/9/2022 prima Persona_1 della sua costituzione in giudizio e prima ancora della scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c.
Alla prima udienza, il procuratore di parte attrice depositava certificato attestante l'avvenuto decesso del convenuto ed il Giudice dichiarava l'avvenuta interruzione del processo.
L'attore riassumeva il processo nei confronti degli eredi del convenuto con ricorso ex art. 303 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/1/2023, si costituivano in giudizio , e CP_1 Controparte_2 CP_3
, nella loro qualità di eredi di , contestando le
[...] Persona_1 domande proposte da parte attrice, sia in via principale che subordinata in quanto da ritenersi peregrine ed infondate e, come tali, meritevoli di integrale rigetto. In particolare argomentavano in fatto ed in diritto: - che la volontà espressa nell'atto di divisione stipulato fra e il fratello Persona_1
, dante causa dell'attore, ai rogiti del Notaio del 19/5/2000, Pt_1 Persona_5 era quella di mantenere a comune il tratto di strada che iniziava dalla pubblica via e terminava in corrispondenza con l'innesto del tratto di strada, che le parti
Pag. 5 di 15 si impegnavano a realizzare, al solo fine di accedere ai fabbricati (e non terreni!) assegnati a , tanto che era stato anche individuato il Controparte_10 percorso che il tratto di strada realizzando avrebbe dovuto seguire;
- che nessun diritto di passo servente il terreno poi acquistato dal sig. Pt_1
era, dunque, mai stata costituita;
- che i fabbricati (con relative aree di
[...] pertinenza) a vantaggio dei quali i fratelli avevano previsto la CP_2 costituzione del predetto accesso (costituito per il primo tratto da strada a comune e per il secondo tratto con la strada realizzando) erano esclusivamente quelli identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Cantagallo al foglio 70, mappali 31, 457 sub 1, 457 sub. 2 e al Catasto Terreni del medesimo comune al foglio 70, mappale 458 (ex. 387), di proprietà di - che, Controparte_5 nessuna rilevanza aveva il diritto di transito previsto nel preliminare di compravendita sottoscritto fra il e ed avente ad Pt_1 Controparte_10 oggetto i noti terreni, in quanto gli accordi tra costoro intercorsi non erano opponibili e vincolanti per il sig. ed, oggi, per i suoi aventi Persona_1 causa;
- che , proprietario esclusivo della particella 388 Persona_1 sulla quale insisteva il tratto di strada a comune di cui all'atto di divisione, mai aveva prestato il suo assenso alla costituzione su tale particella di una servitù di passo in favore delle particelle di terreno oggi acquistate dall'attore, neppure quale comproprietario del primo tratto di strada;
- che relativamente alla domanda di costituzione della servitù, la stessa è inammissibile e/o improcedibile, essendo legittimati passivi e litisconsorti necessari di una tale domanda tutti i proprietari dei fondi che si assumono essere intercludenti e che già parte attrice aveva convocato davanti al tavolo della mediazione;
- che la domanda era comunque infondata, in quanto non ricorrenti i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, ai sensi degli articoli 1051 e 1052
c.c., avendo le particelle di terreno acquistate dall'attore ben due accessi alla strada pubblica, con la conseguenza che il fondo dell'attore non era assolutamente intercluso. Concludeva, pertanto per il rigetto delle domande spiegate in quanto infondate e relativamente per quella di cui al capo III, per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità.
Pag. 6 di 15 All'udienza del 14/2/2023, chiedeva di essere autorizzato alla Parte_1 chiamata in causa dei confinanti ai fini dell'eventuale accoglimento della domanda proposta in via subordinata.
Autorizzata la chiamata in causa, e notificato l'atto di citazione, in data
22/9/2023 si costituiva in giudizio il solo depositando Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta, con la quale contestava ogni responsabilità o coinvolgimento nella presente controversia, deducendo: - di essere proprietario, tra l'altro, delle particelle 786 e 787 del foglio 70 del
Comune di Cantagallo che confinano con la particella 60 del sig. - che Pt_1 la particella 786, di sua proprietà, aveva affaccio sulla strada vicinale delle
Macchiarelle, circostanza comune anche alla particella 60 appartenente al Sig.
che non era pertanto da detto lato interclusa;
- che dunque una servitù Pt_1
a carico della proprietà dell'attore non avrebbe pertanto alcun senso in quanto anche la proprietà del sig. dispone già dell'accesso sulla strada vicinale Pt_1 alla quale si affaccia anche la proprietà del sig. - che, inoltre, la servitù CP_4 reclamata dal Sig. non potrebbe pertanto in nessun modo coinvolgere Pt_1 la proprietà di esso chiamato in causa, in quanto le particelle 786 e 388 non sono confinanti fra loro;
- che, in ogni caso, tenuto conto del “criterio di scelta” disposto dall'art. 1051, 4 comma, c.c., la proprietà di esso comparente sarebbe comunque da escludersi trattandosi di casa e relative pertinenze. Concludeva, pertanto, per l'accertamento e declaratoria della totale estraneità della proprietà afferente il sig. rispetto alle pretese dell'attore, la carenza di CP_4 legittimazione passiva di esso comparente ed in ogni caso per il rigetto delle domande attoree svolte nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nessuno si costituiva in giudizio per , , Controparte_7 Controparte_6
e malgrado la rituale notifica Controparte_8 Controparte_5 dell'atto di citazione per chiamata in causa.
Depositate le memorie ex art. 186 comma 6) c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e consulenza tecnica.
Infine, conclusa l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11/9/2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con
Pag. 7 di 15 assegnazione di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 28 del 2010, avendo le parti esperito il tentativo di mediazione, attivato dall'attrice, con esito negativo, come da verbale dell'Organismo di Conciliazione Forense di Prato datato 22/07/2020.
Nel merito, il Giudice osserva.
Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti di chiedendo Persona_1
l'accoglimento di tre diverse domande e precisamente: 1) l'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio a carico della proprietà del fondo censito al catasto terreni del Comune di Cantagallo, distinto al foglio di mappa
70 numero particella 388, ed in favore della proprietà del fondo distinto al foglio di mappa 70 particella 60 stesso Comune, secondo le modalità ed il percorso indicati nell'atto di divisione del 20/5/2000 a rogiti notaio Per_5 rep.26142 racc.10349; 2) la condanna del convenuto al pagamento della metà dei costi di realizzazione dell'opera necessaria per l'attuazione di detta servitù ed al risarcimento del danno per il mancato utilizzo del fondo dell'attore nella misura di € 500,00 per ogni anno di mancato utilizzo a partire dal 1/10/2019 e
3) in subordine, per il caso in cui non dovesse essere ritenuta già costituita la predetta servitù in forza del predetto titolo, la declaratoria di costituzione di una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1051 o 1052 c.c., sui medesimi fondi.
La domanda formulata dall'attore in via principale (sopra numerata sub 1) non può essere accolta.
L'atto di divisione del Notaio rep.26142 racc.10349 del 19/05/2002, Per_5 comprendeva, fra le altre, le particelle (tutte censite al catasto terreni del
Comune di Cantagallo) nn. 31 e 37 del foglio di mappa 70, nonché le adiacenti particelle di terreno distinte nel foglio di mappa 69, dalla particella 103 e quelle distinte nel foglio di mappa 70 ai nn. 60, 387 (oggi 458) e 388.
Quest'ultima veniva assegnata al sig. dandosi Persona_1 contestualmente atto della esistenza (sulla stessa) di una strada privata di
Pag. 8 di 15 proprietà esclusiva, quale accesso ai fabbricati oggetto di divisione, e prevedendosi che la tale strada privata venisse attribuita ai due condividenti 'a comune', con impegno ad allargarla di un metro nel tratto esistente
(dipartentesi dalla nuova via comunale di Migliana) ed a costruirne il prolungamento necessario per accedere ai fabbricati assegnati a CP_10
, con attribuzione delle spese per la costruzione del nuovo tratto e della
[...] manutenzione del tratto esistente in ragione della metà per ciascuno.
La suddetta pattuizione individuava espressamente, quindi, come 'fondo dominante' i fabbricati assegnati a e non anche i terreni, Persona_1 per cui non può ritenersi che la servitù (costituita o costituenda, che voglia intendersi) possa estendersi anche a questi, essendo stata dalle parti posta e voluta esclusivamente a vantaggio dei 'fabbricati'.
Né tale servitù può dirsi costituita in virtù del contratto preliminare di compravendita del 27 giugno 2003, con il quale prometteva Controparte_10 di vendere a l'appezzamento di terreno ubicato in località Persona_7
Masseto, identificato dalla particella 103 del foglio 69 e dalla particella 60 del foglio 70, riconoscendo al promittente acquirente 'il diritto di transito sia pedonale che con qualsiasi mezzo meccanico sulla strada a comune fra i fratelli
e , con la previsione di avere accesso al Controparte_10 Persona_1 lotto di terreno acquisito in seguito alla realizzazione della nuova strada che avrebbero dovuto costruire i due fratelli , meglio evidenziata in CP_2 coloritura azzurra, come previsto dall'atto di divisione del 2000'.
Infatti, in primo luogo, tale contratto preliminare non ha avuto spontaneo adempimento, in quanto è stato costretto ad agire in giudizio Parte_1 ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento della proprietà del terreno oggetto di promessa di vendita e, quindi, deve ritenersi che la sentenza che ha definito il giudizio abbia prodotto gli effetti del contratto non concluso in relazione soltanto al trasferimento della proprietà, ma non anche in relazione al promesso diritto di transito che, dovendo insistere su una proprietà a comune con terzi, richiede il necessario consenso di tutti i comproprietari e quindi non può essere oggetto di esecuzione in forma specifica rispetto ad un soggetto che non ha preso parte all'accordo e non si è assunto alcun obbligo.
Pag. 9 di 15 Inoltre non risulta che abbia in altro modo prestato il suo Persona_1 consenso, pertanto nessuna servitù può ritenersi costituita.
A ciò consegue che anche la domanda numerata sub 2) vada respinta, in quanto collegata e dipendente dall'accoglimento di quella sub 1).
Va, quindi, esaminata la domanda numerata sub. 3) e volta alla costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore del terreno di proprietà del terreno.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, ha permesso di accertare che l'appezzamento di terreno di proprietà dell'attore e per cui è causa (distinto nel CT del comune di Cantagallo nel foglio di mappa 70 dalla particella 60) non risulta avere, quantomeno ai fini dello sfruttamento per usi agricoli, accesso da pubblica via.
A tali conclusioni il CTU è giunto avendo ritenuto inidonei gli accessi esistenti dalla pubblica via. Ha spiegato che i due possibili percorsi per accedere, al terreno dell'attore, infatti, sarebbero la “strada vicinale di Masseto” e la “strada comunale delle svolte”, ma, la prima, classificata ad uso pubblico, non asfaltata, presenta, in alcuni punti una limitata larghezza dovuta alla presenza di fabbricati di proprietà di terzi che si fronteggiano (con distanza fra i fabbricati di circa 1,90 ml) che determinerebbe difficoltà di manovra ai mezzi e che consentirebbe il solo passaggio pedonale impedendone il transito veicolare ai mezzi agricoli, adatto ai fabbisogni del fondo in oggetto e, la seconda, strada privata non di competenza comunale, asfaltata con carreggiata di adeguate dimensioni per il transito veicolare, presenta una differenza di quota fra il terreno de quo e la strada di proprietà e richiederebbe il CP_4 passaggio attraverso un'ulteriore proprietà di terzi e attraverso un fosso di raccolta acque, per cui sussite un'evidente impossibilità all'accesso dovuta alla morfologia dei luoghi e alla presenza di un fosso di raccolta acqua.
Nelle risposte alle osservazioni proposte dai rispettivi consulenti tecnici di parte, il CTU ha confermato l'esito delle sue indagini, ovvero che la strada comunale “delle svolte” non è da considerarsi accesso pubblico al terreno in oggetto in quanto l'ultimo tratto che porta in prossimità del terreno è di proprietà privata e non di competenza comunale e comunque l'accessibilità è impedita dalla presenza di un fosso di raccolta acque e dal dislivello fra strada
Pag. 10 di 15 e terreno, mentre la strada vicinale di Masseto non consente il transito veicolare ai mezzi agricoli, adatto ai fabbisogni del fondo in oggetto, sulla premessa che il terreno, oltre alle necessarie manutenzioni, pulitura e disboscamento, ha la potenzialità di sfruttamento ad uso coltivativo ed i mezzi che comunemente in agricoltura vengono usati per la coltivazione sono macchine per la lavorazione del terreno, macchine motrici, rimorchi agricoli e simili.
Escluse per i suddetti motivi tali due vie d'accesso, il CTU ha concluso affermando che il fondo oggetto di causa è da ritenersi intercluso in relazione ai bisogni del fondo medesimo.
Pertanto, alla luce delle conclusioni del consulente, che il Giudice condivide pienamente, ritenendole logiche ed esaustative, il fondo va considerato -di fatto- intercluso, stante l'inidoneità dei due accessi individuati e, quindi va respinta l'eccezione dei convenuti, volta a negare l'interclusione e la sussistenza dei presupposti per il passaggio coattivo di cui all'art. 1051 c.c.
Posto che l'art. 1052 c.c., prevede che le disposizioni dell'articolo 1051 c.c., si possano applicare anche qualora il proprietario del fondo abbia un accesso alla via pubblica, ma questo sia inadatto o insufficiente per i bisogni del fondo e non possa essere ampliato e che il passaggio possa essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, è stata sottoposta al
CTU la valutazione della sussistenza di questi ulteriori presupposti e, se del caso, la individuazione del tracciato 'in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minor danno al fondo sul quale è consentito'
(art. 1051,2 c.c.).
Ritiene il giudicante, sempre aderendo alle conclusioni della Consulenza
d'Ufficio (corredata di immagini ben raffiguranti lo stato dei luoghi) che la domanda dell'attore risponda 'ad esigenze dell'agricoltura'.
Secondo il CTU, infatti, il terreno, pur risultando incolto -alla data del sopralluogo-, con presenza di vegetazione anche di alto fusto aveva le potenzialità per essere sfruttato ai fini agricoli;
l'area infatti è di 4840 mq. catastali ai quali si aggiungono 1540 mq. (anch'essi di proprietà della parte attrice), è censita con la cultura di seminativo di classe 3, mentre nello
Pag. 11 di 15 strumento urbanistico vigente del comune di Cantagallo è classificata come area a prevalente funzione agricola, per cui, per l'utilizzo ai fini agricoli del bene de quo e -dunque- per un suo sfruttamento ai fini economici, si rende necessaria la realizzazione di un accesso carrabile della larghezza di ml. 3,00.
Il CTU ha confermato le proprie conclusioni, anche rispondendo alle osservazioni del CTP di parte (secondo cui l'utilizzo agricolo del CP_4 terreno in oggetto può avvenire ai soli fini amatoriali e non imprenditoriali, sul presupposto che le normative urbanistiche vigenti consentono la realizzazione di un manufatto agricolo della superficie non superiore a 16 mq.
e dunque non idoneo per un'attivita di tipo imprenditoriale-economico), facendo notare, con ragionamento pienamente condivisibile che tale sola limitazione non può impedire lo sfruttamento agricolo ai fini imprenditoriali (e dunque economici), in quanto non tutte le attività agricole necessitano, infatti, di ampi manufatti o strutture particolari e ribadendo che il passaggio coattivo
è concedibile in quanto deve ritenersi che esso comunque risponderebbe ad
'esigenze dell'agricoltura'.
Come richiesto dal Giudice, il CTU ha quindi individuato due possibili alternative di tracciato del passaggio coattivo, escludendo altre soluzioni, principalmente perché di difficile realizzazione per la morfologia del terreno.
La prima ipotesi sarebbe quella di realizzare un accesso attraverso la strada privata asfaltata che si dirama dalla via comunale di Migliana. Tale strada insiste sul terreno distinto nel foglio di mappa 60 dalla particella 544 di proprietà della parte convenuta. Da tale strada è possibile realizzare, in diramazione dalla stessa, un accesso che porta direttamente al terreno di proprietà della parte attrice insistendo anche, seppur in minima parte, sulla particella 61 del foglio di mappa 70 anch'essa di proprietà della parte convenuta. Tale accesso avrebbe la lunghezza di circa 17 ml.
La seconda ipotesi sarebbe quella di realizzare una strada in diramazione della via comunale di Migliana sfruttando un accesso sterrato esistente, prolungandolo e creando una strada di penetrazione fino al terreno di proprietà della parte attrice. Tale accesso insisterebbe sulle particelle 544, 61 e 62 del foglio di mappa 70 di proprietà della parte convenuta.
Pag. 12 di 15 La prima ipotesi sarebbe -tecnicamente- di più semplice realizzazione. La pendenza della strada risulterebbe, infatti, contenuta, il tracciato rettilineo e la sua lunghezza al di sotto dei 20 ml. Il nuovo accesso andrebbe ad interrompere fisicamente la continuità del terreno di proprietà della parte convenuta, non inibendone tuttavia il suo utilizzo. Comprenderebbe una porzione della strada privata già esistente, anch'essa di proprietà della parte convenuta.
La seconda ipotesi comporterebbe un tracciato più lungo (circa 50 ml) e dunque l'occupazione di una maggiore superficie del fondo servente, anche se, poichè il tracciato sarebbe posto lateralmente ai terreni di proprietà della parte convenuta, ne deriverebbe un un minor danno al fondo servente stesso.
Entrambe le soluzioni ipotizzate dal CTU sono state contestate dai convenuti per molteplici motivi, tra cui, -in quanto il fondo dominante avrebbe uno sfruttamento agricolo soltanto ipotetico e comunque amatoriale, mentre al fondo servente sarebbe causato un grave sacrificio, in particolare all'attività agricola imprenditoriale già in essere, ad opera del , Controparte_2 titolare dell'impresa agricola “Podere il Masseto di Dalla Porta Emiliano” dal
01.11.1006 , n. REA PO 494894, a cui deriverebbe la diminuzione del valore di mercato nonché della sua capacità economica e funzionalità all'attività agricola e produttiva, in essere da anni;
-che entrambe le soluzioni prospettate dal CTU non sono fattibili, in quanto le norme urbanistiche vigenti, non consentono la formazione di nuova viabilità.
Quanto alla prima osservazione la stessa non risulta fondata: che il fondo dell'attore non sia oggetto di coltivazione non smentisce ma, anzi, conferma l'impossibilità del suo sfruttamento agricolo, in assenza di un idoneo accesso;
vi è carenza di prova in relazione alla sussistenza di un'attività imprenditoriale già avviata e, inoltre, la documentazione fotografica allegata alla CTU dimostra che il passaggio coattivo andrebbe ad interessare un'area altrettanto incolta e priva di manufatti.
Rispetto alla seconda , come esposto dal CTU, l'area in oggetto ricade in zona
AF1- aree filtro boscate sistema ambientale- normate dall'art. 32, nella quale “è ammessa la realizzazione di nuovi sentieri pedonali, piste ciclabili o equitabili”, ma la realizzazione di nuovi tracciati viari è proponibile
Pag. 13 di 15 all'amministrazione comunale su comprovate esigenze di natura agricola, pertanto non è possibile affermarne la non fattibilità.
In conclusione, ritenuto accertato che gli attuali accessi di cui può godere il fondo di proprietà dell'attore non sono accessi idonei in relazione ai fabbisogni del fondo con particolare riferimento al transito veicolare ai mezzi agricoli, che il fondo è idoneo allo sfruttamento agricolo ai fini imprenditoriali e dunque economici, che la soluzione prospettata dal CTU come prima ipotesi
è quella tecnicamente di più semplice realizzazione e che, pertanto, sono da ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 1052 c.c., va concesso il passaggio coattivo mediante costituzione di servitù ai sensi dell'art. 1052 c.c., a favore del fondo di proprietà di , contraddistinto al NCT del Comune di Parte_1
Cantagallo al foglio di mappa 70, particella 60 ed a carico del fondo di proprietà di , e , nella CP_1 Controparte_2 Controparte_3 loro qualità di eredi di , contraddistinto al NCT del Comune Persona_1 di Cantagallo al Foglio 70 particelle 544 (ex 388), 61 e 62 con accesso attraverso la strada privata asfaltata che si dirama dalla via Comunale di
Migliana, della lunghezza di circa 17 metri lineari, secondo il tracciato delineato dal CTU nell'ipotesi n. 1.
Quanto spese di lite, se ne dispone la integrale compensazione tra parte attrice e parte convenuta, stante la reciproca soccombenza;
così come tra parte attrice e terzo chiamato, la cui citazione in giudizio, come quella svolta nei confronti degli altri confinanti del terreno rimasti contumaci, era necessaria4 rispetto alla domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva che richiede l'esame dei possibili percorsi di accesso al fondo intercluso, non avendo alcun rilievo il fatto che il tracciato della servitù coattivamente costituita non interessi il terzo chimato medesimo.
Le spese di CTU vanno divise tra attore e convenuti.
P.Q.M.
Pag. 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva:
-rigetta le domande attoree proposte in via principale;
- accoglie la domanda proposta in via subordinata e, quindi, accertato il diritto dell'attore al passaggio coattivo per accedere alla sua proprietà, costituisce, ai sensi dell'art. 1052 c.c., servitù di passo -pedonale e veicolare- a favore del fondo di proprietà di , contraddistinto al NCT del Comune di Parte_1
Cantagallo al foglio di mappa 70, particella 60 ed a carico, -per la lunghezza di circa 17 metri lineari e larghezza massima di metri 3- del fondo di proprietà di
, e (nella loro qualità di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi di ), contraddistinto al NCT del Comune di Cantagallo Persona_1 al Foglio 70 particelle 544 (ex 388), 61 e 62 ed altresì a carico della strada privata asfaltata che si dirama dalla via Comunale di Migliana, anch'essa di proprietà dei convenuti, secondo il tracciato delineato dal CTU nell'ipotesi n. 1;
-compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico dell'attore e dei convenuti, in ragione di un mezzo per ciascuno.
Ordina al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione in favore dell'attore.
Così deciso
Prato, 24/12/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 In applicazione del principio di diritto ennuncitao dalle SS.UU nella sentenza n1900/2025: "L'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto”.