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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 17242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17242/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CAPUTO LARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Villarbasse il Parte_1 Parte_2
09/10/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villarbasse (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27/06/2006 e Persona_1
il 13/04/2008. Persona_2
Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. DISPONE che la casa coniugale, sita in Villarbasse (TO), via delle Ginestre n.8, rimarrà, di comune accordo, nell'esclusivo godimento, anche con l'uso degli arredi che la compongono, della moglie, signora . Il signor si allontanerà Parte_1 Parte_2 dalla casa coniugale a far data dal 1° settembre 2024 portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali.
3. Piano genitoriale per i figli minorenni. 3.1 DISPONE che i figli, e , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo residenza anagrafica e collocazione abitativa presso la residenza della madre;
le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli saranno assunte di comune accordo dai genitori, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 3.2 DISPONE che i figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna, ovvero presso la casa familiare di Villarbasse, Via delle Ginestre n. 8 3.3 DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, ogni volta lo desideri, previo accordo con la madre, ed, in difetto d'accordo, con le seguenti modalità:
- Weekend alternato con pernottamento: a settimane alterne il signor terrà i Pt_2 propri figli dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, con accompagnamento presso la casa materna;
- Vacanze natalizie: i figli trascorreranno il periodo delle vacanze natalizie con il criterio dell'alternanza annuale e, pertanto, con la madre e con il padre rispettivamente un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che trascorrerà con i figli i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio avrà diritto di trascorrere con i figli il giorno della Vigilia oppure il giorno di Natale. Il genitore che trascorrerà con i propri figli i giorni dal 23 dicembre al 30 dicembre avrà diritto di trascorrere con loro il giorno del 31 dicembre oppure il giorno del 1° gennaio;
Nello specifico, per l'anno 2024 trascorreranno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre, trascorrendo, dunque, con il padre il giorno della Vigilia. Con il padre trascorreranno, invece, il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio 2025, mentre staranno con la madre il giorno 1 gennaio 2025.
- Vacanze pasquali: i figli trascorreranno le vacanze pasquali per metà periodo con il padre e per la restante metà con la madre, seguendo il criterio dell'alternanza annuale per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Atre festività e ricorrenze: in occasione delle altre festività e ricorrenze (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) i genitori seguiranno sempre il criterio dell'alternanza, salvi diversi accordi tra di loro, sempre nel preminente interesse dei figli;
quanto ai compleanni dei genitori, i figli staranno con il genitore che compie gli anni a prescindere dal calendario di visita prestabilito;
- Vacanze estive: durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. In difetto di accordo, i figli trascorreranno le prime due settimane di agosto con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
le ultime due settimane di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove intende condurre i figli in occasione dei periodi di vacanza o di fine settimana trascorsi lontano dalla residenza abituale, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti. 3.4 DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli quando li avrà con sé; a titolo di assegno periodico ed al fine di realizzare il principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento, il signor si obbliga a corrispondere alla Pt_2 signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Euro 450,00 Pt_1 (quattrocentocinquanta/00), sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti e due i figli, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indice ISTAT a decorrere dal mese di settembre 2024 e, comunque, dalla data in cui il signor si allontanerà dalla casa familiare, da pagarsi mediante bonifico Pt_2 bancario. 3.5 DÀ ATTO che i coniugi, di comune accordo, convengono che il predetto contributo al mantenimento non include le spese relative allo svago, ricreazione e divertimento dei figli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: feste, cene, vacanze con gli amici, uscite serali
…) che dovranno, invece, dividersi al 50% tra i coniugi. Resta, inoltre, inteso che, allorquando il padre non riuscisse a prelevare/riportare i figli presso la casa materna nei giorni di sua competenza, eventuali spese di trasporto sostenute dalla madre verranno interamente rimborsate dal signor Infine, le spese dell'autovettura XEV YO Pt_2 YO ovvero di qualsivoglia altra autovettura utilizzata dai figli, saranno divise al 50% tra i coniugi. 3.6 DISPONE che con riferimento alle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative relative ai figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Tutte le spese straordinarie dovranno essere rifuse per metà dal genitore che avrà effettuato l'esborso a semplice presentazione all'altro genitore della documentazione comprovante la spesa sostenuta. In relazione alla gestione delle spese straordinarie, i genitori si impegnano a dare attuazione al “Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” che costituisce pare integrante del presente accordo. 3.7 DÀ ATTO che come da nuova normativa, si produce piano genitoriale estratto dal CNF e debitamente compilato e sottoscritto dai coniugi (doc.17).
4. Altre disposizioni patrimoniali:
4.1. DÀ ATTO che i ricorrenti, come già illustrato, sono in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento, godendo entrambi di redditi propri, nessun contributo al mantenimento si rende necessario.
4.2. DÀ ATTO che i coniugi manterranno in essere il conto corrente cointestato n. 1000/69835 aperto presso la filiale dell'Istituto di credito INTESA SAN PAOLO di Rivoli, Piazza Martiri della Libertà n. 8, ove i coniugi si impegneranno a versare le somme necessarie per la gestione dei figli relative alle spese extra di cui al § 3.6. nonché quelle relative alle spese di svago e ricreative di cui al § 3.5. Dalla data del 1° settembre 2024 e, comunque, dalla data in cui il signor si allontanerà dalla casa familiare, i coniugi divideranno il saldo Pt_2 del predetto conto corrente al 50%, lasciando la sola somma complessiva di €.2.000,00 per il pagamento delle predette spese.
4.3. DÀ ATTO che l'Assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora . Pt_1
5. DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
6. DÀ ATTO che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
7. DÀ ATTO che i genitori si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità e per l'espatrio dei figli minori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.3.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 17242/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CAPUTO LARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Villarbasse il Parte_1 Parte_2
09/10/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villarbasse (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27/06/2006 e Persona_1
il 13/04/2008. Persona_2
Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. DISPONE che la casa coniugale, sita in Villarbasse (TO), via delle Ginestre n.8, rimarrà, di comune accordo, nell'esclusivo godimento, anche con l'uso degli arredi che la compongono, della moglie, signora . Il signor si allontanerà Parte_1 Parte_2 dalla casa coniugale a far data dal 1° settembre 2024 portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali.
3. Piano genitoriale per i figli minorenni. 3.1 DISPONE che i figli, e , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo residenza anagrafica e collocazione abitativa presso la residenza della madre;
le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli saranno assunte di comune accordo dai genitori, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 3.2 DISPONE che i figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna, ovvero presso la casa familiare di Villarbasse, Via delle Ginestre n. 8 3.3 DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, ogni volta lo desideri, previo accordo con la madre, ed, in difetto d'accordo, con le seguenti modalità:
- Weekend alternato con pernottamento: a settimane alterne il signor terrà i Pt_2 propri figli dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, con accompagnamento presso la casa materna;
- Vacanze natalizie: i figli trascorreranno il periodo delle vacanze natalizie con il criterio dell'alternanza annuale e, pertanto, con la madre e con il padre rispettivamente un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che trascorrerà con i figli i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio avrà diritto di trascorrere con i figli il giorno della Vigilia oppure il giorno di Natale. Il genitore che trascorrerà con i propri figli i giorni dal 23 dicembre al 30 dicembre avrà diritto di trascorrere con loro il giorno del 31 dicembre oppure il giorno del 1° gennaio;
Nello specifico, per l'anno 2024 trascorreranno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre, trascorrendo, dunque, con il padre il giorno della Vigilia. Con il padre trascorreranno, invece, il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio 2025, mentre staranno con la madre il giorno 1 gennaio 2025.
- Vacanze pasquali: i figli trascorreranno le vacanze pasquali per metà periodo con il padre e per la restante metà con la madre, seguendo il criterio dell'alternanza annuale per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Atre festività e ricorrenze: in occasione delle altre festività e ricorrenze (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) i genitori seguiranno sempre il criterio dell'alternanza, salvi diversi accordi tra di loro, sempre nel preminente interesse dei figli;
quanto ai compleanni dei genitori, i figli staranno con il genitore che compie gli anni a prescindere dal calendario di visita prestabilito;
- Vacanze estive: durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. In difetto di accordo, i figli trascorreranno le prime due settimane di agosto con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
le ultime due settimane di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove intende condurre i figli in occasione dei periodi di vacanza o di fine settimana trascorsi lontano dalla residenza abituale, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti. 3.4 DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli quando li avrà con sé; a titolo di assegno periodico ed al fine di realizzare il principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento, il signor si obbliga a corrispondere alla Pt_2 signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Euro 450,00 Pt_1 (quattrocentocinquanta/00), sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di tutti e due i figli, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indice ISTAT a decorrere dal mese di settembre 2024 e, comunque, dalla data in cui il signor si allontanerà dalla casa familiare, da pagarsi mediante bonifico Pt_2 bancario. 3.5 DÀ ATTO che i coniugi, di comune accordo, convengono che il predetto contributo al mantenimento non include le spese relative allo svago, ricreazione e divertimento dei figli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: feste, cene, vacanze con gli amici, uscite serali
…) che dovranno, invece, dividersi al 50% tra i coniugi. Resta, inoltre, inteso che, allorquando il padre non riuscisse a prelevare/riportare i figli presso la casa materna nei giorni di sua competenza, eventuali spese di trasporto sostenute dalla madre verranno interamente rimborsate dal signor Infine, le spese dell'autovettura XEV YO Pt_2 YO ovvero di qualsivoglia altra autovettura utilizzata dai figli, saranno divise al 50% tra i coniugi. 3.6 DISPONE che con riferimento alle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative relative ai figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Tutte le spese straordinarie dovranno essere rifuse per metà dal genitore che avrà effettuato l'esborso a semplice presentazione all'altro genitore della documentazione comprovante la spesa sostenuta. In relazione alla gestione delle spese straordinarie, i genitori si impegnano a dare attuazione al “Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” che costituisce pare integrante del presente accordo. 3.7 DÀ ATTO che come da nuova normativa, si produce piano genitoriale estratto dal CNF e debitamente compilato e sottoscritto dai coniugi (doc.17).
4. Altre disposizioni patrimoniali:
4.1. DÀ ATTO che i ricorrenti, come già illustrato, sono in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento, godendo entrambi di redditi propri, nessun contributo al mantenimento si rende necessario.
4.2. DÀ ATTO che i coniugi manterranno in essere il conto corrente cointestato n. 1000/69835 aperto presso la filiale dell'Istituto di credito INTESA SAN PAOLO di Rivoli, Piazza Martiri della Libertà n. 8, ove i coniugi si impegneranno a versare le somme necessarie per la gestione dei figli relative alle spese extra di cui al § 3.6. nonché quelle relative alle spese di svago e ricreative di cui al § 3.5. Dalla data del 1° settembre 2024 e, comunque, dalla data in cui il signor si allontanerà dalla casa familiare, i coniugi divideranno il saldo Pt_2 del predetto conto corrente al 50%, lasciando la sola somma complessiva di €.2.000,00 per il pagamento delle predette spese.
4.3. DÀ ATTO che l'Assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora . Pt_1
5. DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
6. DÀ ATTO che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
7. DÀ ATTO che i genitori si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità e per l'espatrio dei figli minori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
7.3.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.