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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10361 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza di data 25.9.2025, ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 32106/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
avv. Patrizia Bisogno
e
(già ) convenuta contumace CP_1 CP_2
e convenuto contumace CP_3
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede:
“1) Accertare e dichiarare che l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato a far data dal
01.01.2017 fino al 31.07.2024 presso il ON EN , in forza del rapporto di lavoro CP_3
intercorso tra il Sig. e la società in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_2
pro tempore, è pari complessivamente ad 21.063,23 oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al
versamento in favore del ON PRIAMO – ON Pensione EN a capitalizzazione per i
lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - delle quote di TFR
maturate dal 01.01.2017 sino al 31.07.2024 pari complessivamente ad €. 21.063,23; 3) Accertare e
dichiarare il mancato versamento al ON da parte della della somma di € CP_3 CP_2
13.312,74 per il periodo dal 01.01.2017 sino al 31.07.2024 e pertanto accertare e dichiarare
l'inadempimento della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
all'obbligo di versare al gli emolumenti prelevati mensilmente dalla retribuzione del Sig. CP_3 CP_3
con decorrenza dal 01.01.2017 sino al 31.07.2024 pari ad €. 13.312,74; 4) Accertare e Parte_1
dichiarare la perdita patrimoniale subita dal Sig. 5) accertare e dichiarare la persistenza Parte_1
ancora ad oggi e sino alla pronuncia della sentenza del descritto inadempimento;
6) per l'effetto degli
accertamenti che precedono, anche in applicazione degli artt. 1218 e 1223 ss c.c, condannare la CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ON Priamo
[...]
della somma di €. 13.312,74 o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia (maturata dal
01.01.2017 sino al 31.07.2024), e delle somme non versate per il periodo successivo al 31.07.2024 ed al
pagamento per il futuro in favore del ON delle quote maturande, oltre interessi e rivalutazione CP_3
monetaria; 7) In ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, all'applicazione sulle somme dovute degli incrementi previsti per legge e con modalità tali da
garantire al ricorrente la medesima posizione che avrebbe conseguito ove i versamenti fossero stati di volta
in volta regolarmente effettuati;
8) Condannare la a risarcire il danno da ritardo pari agli CP_2
incrementi che la somma di € 13.312,74 avrebbe generato se fosse stata tempestivamente versata da
quantificarsi anche in separata sede. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Premette di avere lavorato per la società dal 17.09.2001; che il suo contratto è stato ceduto alla Parte_2
(già , con contratto del 19.12.2016, sicché la cessionaria è subentrata in CP_1 CP_2
tutti gli obblighi del contratto;
che ha sempre svolto mansioni di conducente autobus/pullman; che in data
27.06.2007 ha optato per la destinazione del proprio TFR al fondo di previdenza integrativa denominato
“ON ”, con conseguente trattenuta mensile della contribuzione volontaria che avrebbe dovuto CP_3 essere versata al fondo da parte datoriale, come da buste paga allegate al ricorso;
che in data 12.01.2018, in relazione al mancato versamento da parte del datore di lavoro delle somme dovute in favore del ON
ha adito il Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al versamento in favore del CP_3
ON di previdenza suddetto delle quote di TFR maturate dal 01.07.2007 al 31.12.2016 nell'importo di €
12.241, 84; che con sentenza n.7187/2019 il Tribunale ha statuito: “ dichiara che il TFR maturato da parte
ricorrente in virtù del rapporto di lavoro intercorrente con la società convenuta è pari complessivamente ad
euro 22.134,58 di cui euro 9.892,74 rimasto in azienda;
condanna la società convenuta al pagamento in
favore del ON Priamo chiamato in causa della somma di euro 12.241,84 a titolo di TFR maturato
dall'01.07.07 al 31.12.16 e non versato al ON, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
maturazione al soddisfo.”; che, a seguito di diversi solleciti, la (già ha CP_1 CP_2
versato le somme dovute per il periodo dal 1.07.2007 al 31.12.2016; che successivamente il datore di lavoro ha omesso nuovamente di versare le somme dovute al ON , nonostante le trattenute in busta paga, CP_3
per il periodo dal 01.01.2017 al 31.07.2024, per un importo pari ad € 13.312,74; che risultano versamenti solamente salutari da parte del datore di lavoro. Evidenzia quindi che parte datoriale non ha versato al ON
la somma di € 13.312,74, nonostante numerosi solleciti;
che, a seguito della perdita dell'appalto pubblico da parte della (già , è stato assunto dalla Controparte_1 CP_2 Controparte_4
Richiama il mancato adempimento da parte datoriale degli obblighi contrattuali, pur avendo prelevato dalla retribuzione mensile le somme destinate al ON.
3.La società, (già , parte datoriale e il sono rimasti Controparte_1 CP_5 CP_3
contumaci.
4. La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 25.9.2025.
oOo
La documentazione prodotta conferma il lamentato omesso versamento della quota di TFR da parte del datore di lavoro al ON . Infatti, è stata allegata al ricorso la cessione del contratto ed anche tutte le CP_3
buste paga relative al periodo, che evidenziano le trattenute, dal 2017, nonché i CUD, per lo stesso periodo ed ancora la posizione del ricorrente presso il ON fino al 31.07.2024, in cui si attestano i CP_3
versamenti saltuari effettuati dal datore di lavoro rispetto a quanto dovuto, per il periodo oggetto di contestazione. Con le ultime note di trattazione scritta depositate in data 30.07.2025 il ricorrente ha depositato estratto contributivo aggiornato alla cessazione del rapporto di lavoro, dal quale risulta un ammanco complessivo pari ad € 14.190, 87 per il periodo dal 01.01.2017 al 31.10.2024.
Ciò comporta che il mancato accantonamento delle quote, in applicazione del principio di corrispettività
delle prestazioni, determina un accantonamento inferiore a quanto il lavoratore avrebbe potuto legittimamente attendersi nel caso di corretto adempimento da parte datoriale.
Di fronte a tale dato fattuale, il ON previdenziale non può agire esecutivamente nei confronti di
[...]
(già per il recupero coattivo di quanto non versato da parte datoriale per CP_1 CP_2
recuperare gli accantonamenti pur ritenuti dal lavoratore, in quanto il D.Lgs. n.225/2015 non prevede per la contribuzione complementare tale possibilità. Ne consegue che legittimamente il dipendente può agire al fine di ottenere l'accertamento dell'omissione contributiva e chiedere la condanna della datrice di lavoro al versamento.
Circa l'ammontare degli accantonamenti non versati, questi sono in linea con quanto indicato nelle buste paga, pertanto devono ritenersi corretti e, tra l'altro, non sono stati contestati da parte datoriale, che ha scelto di rimanere contumace.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente rileva altresì che a seguito delle dimissioni, la sua posizione presso il ON risulta ormai chiusa e chiede quindi il pagamento in suo favore dell'importo non CP_3
corrisposto dalla . (già ). Ne consegue pertanto che (già CP_6 CP_1 CP_2 Controparte_1
) va condannata al versamento del dovuto a favore del ricorrente, in relazione alla posizione CP_2
individuale fino al 31.10.2024, che si quantifica in € 14.190,87, oltre interessi legali.
La domanda di risarcimento del danno da ritardo deve essere rigettata in quanto solo genericamente formulata nelle conclusioni del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuti in considerazione i minimi di legge anche in relazione alla serialità del contenzioso.
Nei confronti di , beneficiario della condanna, le spese processuali vanno totalmente CP_3 CP_3
compensate.
P.Q.M.
dichiara l'inadempimento di (già al versamento delle quote di TFR Controparte_1 Controparte_2
relative alla posizione del lavoratore al ON e di conseguenza condanna la parte Parte_1 CP_3
datoriale inadempiente (già al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 Controparte_2
dell'importo di € 14.190,87, oltre accessori;
condanna (già , al pagamento delle spese processuali a favore del Controparte_1 Controparte_2
ricorrente che liquida in € 1300.00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
compensa le spese di lite tra il ricorrente e il ON . CP_3
Roma, il …..2025
il giudice Anna Pagotto