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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 242/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 242/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via P. Mattarella n. 73 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Arcuri e Giuseppina Fiore
Melacrinis, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio Allegrini
e Cristina Folino, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla
Via V. Veneto n. 60 (Avvocatura Regionale INAIL)
Resistente
Oggetto: infortunio in itinere
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.02.2019 , premettendo di essere dipendente Parte_1 dell' dal 1990 in qualità di impiegato, di prestare servizio Controparte_2 presso la sede di Lamezia Terme Sant'Eufemia e di essere tenuto, nello svolgimento delle mansioni di capo ufficio – III livello, all'osservanza dell'orario dalle ore 8.15 alle ore 13.45 e dalle ore 14.15 alle ore 16.15, esponeva che in data 15.04.2016, alle ore 8.00 circa, mentre si stava recando sul luogo di lavoro alla guida del proprio motociclo Malaguti 250 e si trovava in Lamezia Terme alla Via
Loriedo, aveva subito un infortunio, a seguito del quale era stato sottoposto in data 21.04.2016 ad intervento chirurgico di osteosintesi con viti da spongiosa e rondelle, che, dopo un lungo periodo di convalescenza, in data 5.12.2016, era stata certificata la guarigione clinica con postumi invalidanti da valutarsi in separata sede, che l' aveva ritenuto l'infortunio non indennizzabile in quanto si era CP_1 verificato a bordo di un mezzo privato il cui uso non era necessario, che avverso tale diniego era stata proposta opposizione e che anche l'opposizione era stata respinta.
Deduceva, inoltre, di soffrire da anni di patologie (duodenite erosiva, ernia iatale, esofagite erosiva di II grado) che richiedono l'osservanza di alcune necessarie prescrizioni alimentari e che l'uso del mezzo proprio era giustificato dall'esigenza di raggiungere nel più breve tempo possibile la propria abitazione per poter consumare il pasto a casa nell'arco temporale della pausa pranzo compreso tra le ore 13.45 e le ore 14.15; aggiungeva che i trasporti pubblici in Lamezia Terme seguivano percorsi differenti ed orari non compatibili con i ristretti tempi a disposizione.
Assumendo la sussistenza degli elementi necessari ai fini del riconoscimento dell'infortunio in itinere
(itinerario più breve e diretto tra il luogo di lavoro ed il luogo di ricongiungimento familiare;
normalità del percorso;
assenza della possibilità di utilizzare un mezzo di trasporto pubblico e, quindi, necessità di utilizzare un mezzo di trasporto privato), di essere stato costretto, in conseguenza dell'evento denunciato, ad un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro di 240 giorni, nonché di aver riportato postumi invalidanti nella misura del 15% o nella minore o maggiore percentuale accertata in corso di causa, chiedeva che l' venisse condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale CP_1 per la menomazione accertata nella misura del 15% o di quella diversamente quantificata in corso di causa, di grado compreso tra il 6% ed il 15%, ovvero alla corresponsione della rendita in caso di postumi invalidanti accertati pari o superiori al 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
2. Integrato il contradditorio, l' contestava l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al CP_1 ricorrente per aver utilizzato un mezzo di trasporto privato, il cui impiego non poteva ritenersi giustificato alla luce della breve distanza chilometrica tra la sede di lavoro e l'abitazione; nel merito, eccepiva che, comunque, le lesioni riportate dal ricorrente non avevano determinato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica tale da raggiungere la soglia minima di indennizzabilità (6%)
e che nulla gli competeva a titolo di indennità da inabilità temporanea assoluta posto che, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia, aveva regolarmente percepito la retribuzione dal datore di lavoro;
eccepiva, infine, il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16 della L. n. 412/1991; concludeva, quindi, per il rigetto della domanda
3. Istruita la causa mediante l'espletamento della prova testimoniale e della consulenza tecnica medico-legale, con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Dalla documentazione versata in atti emerge, innanzitutto, che il procedimento amministrativo svoltosi dinanzi all' di Catanzaro a seguito della denuncia di infortunio si è concluso CP_1 negativamente con la seguente motivazione: “l'infortunio si era verificato a bordo di un mezzo privato il cui uso non era necessario.”. Nella comparsa di costituzione l' ha contestato l'indennizzabilità dell'infortunio, sostenendo CP_1 che lo stesso si sarebbe verificato per “rischio elettivo”, ovvero a causa dell'utilizzo di un mezzo di trasporto privato da parte del lavoratore assicurato.
Ciò posto, la nozione di “infortunio in itinere” è contenuta nell'art. 12 del D. Lgs. n. 38/2000, secondo cui “
1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili
o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.”.
I presupposti per l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere sono, quindi, i seguenti:
a) la sussistenza del nesso eziologico fra il percorso seguito e l'evento, nel senso che il percorso seguito costituisca l'iter normale per recarsi dal lavoro alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, fra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che l'itinerario deve essere percorso per motivi non personali e/o diversi rispetto alla finalità lavorativa;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato adoperato dal lavoratore, considerati gli orari di lavoro e dei pubblici servizi di trasporto (cfr. Cass. Lav. 23.05.2008 n. 13376).
Nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti sopra indicati.
Ed infatti, l'istruttoria orale espletata in corso di causa e l'attestazione rilasciata dalla Banca MPS
s.p.a. (datore di lavoro del ricorrente) il 30.01.2024, depositata il 12.02.2024, hanno consentito di dimostrare rispettivamente la verificazione dell'infortunio in itinere subito dal ricorrente il
15.04.2016, nonché l'orario di lavoro che, in base all'organizzazione di lavoro della banca MPS, i dipendenti erano tenuti ad osservare presso la filiale di Nicastro all'epoca dell'infortunio.
Più in particolare, quanto al primo profilo, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi e _1
, colleghi di lavoro del ricorrente, può affermarsi che l'orario in cui si è verificato il sinistro TE
è compatibile con quello di ingresso presso la filiale di Lamezia Terme Nicastro;
la teste ha, TE infatti, riferito di aver visto il a terra mentre lei stessa percorreva la Via Loriedo per recarsi Pt_1 sul luogo di lavoro e di aver avvisato telefonicamente l'altro collega, , che, invece, si trovava _1 già presso la filiale. Quanto al secondo profilo, risulta provato documentalmente e per testi che i dipendenti della filiale di Lamezia Terme erano tenuti ad osservare il seguente orario di lavoro: dalle ore 8.15 alle ore 13.45
e dalle ore 14.15 alle ore 16.15, fruendo, quindi, di mezz'ora di pausa per il pranzo.
La teste ha, inoltre, precisato che la sede di Lamezia Terme Nicastro non era dotata di mensa TE aziendale e che, all'epoca dei fatti, non esistevano molti punti ristoro nelle zone limitrofe alla filiale.
Non è stato, poi, oggetto di contestazione il fatto che quello effettuato dal a bordo del proprio Pt_1 motociclo in data 15.04.2016 fosse il normale percorso di collegamento tra la sua abitazione e la filiale di Nicastro sita sul Corso G. Nicotera.
5. Quanto all'asserita non indennizzabilità dell'infortunio in itinere perché riconducibile a “rischio elettivo”, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 5814 del 22.02.2022) ha affermato che “in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio “in itinere”, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del “rischio elettivo”, da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.”.
E' stato, altresì, precisato che “In tema di infortunio cd. “in itinere”, anche l'uso del mezzo proprio, senza altra connessione funzionale con l'attività lavorativa assicurata, non è di ostacolo all'indennizzabilità, sempre che esso sia “necessitato”, ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione;
a tal fine, è sufficiente una necessità relativa, emergente anche attraverso la deduzione e la prova, a carico del lavoratore, di molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano l'uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, quali esigenze personali e familiari,
o altri interessi meritevoli di tutela.” (Cass. Sez. Lav., n. 16835 del 07.07.2017).
Se ne evince che, in presenza dei presupposti per la configurabilità dell'infortunio in itinere - ritenuti esistenti per le ragioni sopra esposte -, l'indennizzabilità dell'evento può essere esclusa soltanto al ricorrere delle condizioni espressamente previste dall'art. 12 del D. Lgs. n. 38/2000 (abuso di alcolici o di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
guida senza la prescritta abilitazione) ovvero in caso di rischio elettivo.
Quest'ultima fattispecie non è ravvisabile nel caso di specie.
Come detto, l' ha contestato la necessità dell'utilizzo del mezzo privato, sostenendo che il CP_1 ricorrente avrebbe potuto raggiungere la sede lavorativa a piedi in soli cinque minuti, posto che la sua abitazione distava dalla filiale appena 450 metri (percorso più breve).
Sul punto, anche a non voler prendere in considerazione la documentazione medica attestante i disturbi gastrici da cui era/è affetto il ricorrente, occorre evidenziare che l'utilizzo del motociclo o di altro mezzo di trasporto privato consentiva al di disporre di un maggiore lasso temporale da Pt_1 dedicare alla consumazione del pasto ed al recupero delle energie psico-fisiche in vista della ripresa dell'attività lavorativa nel pomeriggio, tenuto conto della breve durata della pausa.
Non può, quindi, ritenersi abnorme o rispondente solo a fini egoistici del lavoratore la scelta di recarsi sul luogo di lavoro a bordo del motociclo anziché a piedi.
6. Acclarata la natura professionale dell'infortunio in itinere occorso, sulla scorta della documentazione medica allegata al fascicolo attoreo, nonché in base alle risultanze dell'esame obiettivo contenuto nella relazione peritale depositata il 7.09.2024, il C.T.U. nominato all'udienza del 20.02.2024 ha accertato che: “appare del tutto provato che la circostanza occorsa si sia verificata nel tragitto compreso tra l'abitazione del Periziando e il posto di lavoro e che il mezzo di trasporto utilizzato era il motociclo di proprietà del Periziando. Allo stesso tempo, tenendo conto della dinamica dell'infortunio, non sussiste alcun ragionevole dubbio riguardo alla mancanza di una condotta dolosa perpetrata dal lavoratore al fine di cagionare volontariamente l'evento ed alla sussistenza del danno. Sotto il profilo medicolegale, alla luce di quanto emerso dall'esame obiettivo
e dalla documentazione sanitaria allegata agli atti, si rileva che il Periziando presenta un quadro clinico caratterizzato da “esiti di frattura articolare del piatto tibiale esterno ed avulsione della spina tibiale anteriore con sublussazione del ginocchio destro.”.
[…] Tenendo conto di quanto emerso dall'esame obiettivo e alla luce della documentazione sanitaria allegata agli atti, è possibile affermare con ragionevole certezza che, in seguito all'infortunio patito in data 15/4/2016, il Sig. presenta allo stato un quadro clinico caratterizzato da “esiti Parte_1 di frattura articolare del piatto tibiale esterno ed avulsione della spina tibiale anteriore con sublussazione del ginocchio destro trattata con osteosintesi con viti da spongiosa e rondelle”.
Dal punto di vista obiettivo il Sig. presenta una cicatrice lineare lievemente Parte_1 discromica del terzo distale di coscia destra che si estende per circa 18 cm fino al terzo medio di gamba con area ipercromica ovalare del diametro di circa 1 cm della gamba omolaterale. Dal punto di vista funzionale si rileva una limitazione di circa 1/3 nei movimenti di flessione ed estensione del ginocchio che appare lievemente edematoso.
Tralasciando le criticità rilevate dall' relative all'utilizzo del mezzo proprio che esulano dalle CP_1 competenze del CTU, sotto il profilo medicolegale è possibile affermare con ragionevole certezza la sussistenza di un rapporto causale diretto tra il danno patito e l'evento traumatico in esame che deve quindi essere riconosciuto come infortunio in itinere.
Inoltre, è possibile affermare che gli esiti conseguenza dell'infortunio patito dal Periziando e quindi
i disturbi residuati, hanno rilevanza sotto il profilo della valutazione del cosiddetto danno biologico.
In particolare, si segnala che la Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/7/00 - al D. Lgs.
38/00 attribuisce alle seguenti voci le corrispondenti percentuali d'invalidità permanente:
- Cod. 275. “deficit articolare del ginocchio” - percentuale d'invalidità 5%. A tale conclusione si è giunti tenendo conto della limitazione funzionale del ginocchio rilevata all'esame obiettivo e considerando che nel caso in esame si è verificata una sublussazione del ginocchio destro con frattura articolare del piatto tibiale esterno ed avulsione della spina tibiale anteriore trattata con osteosintesi con viti e rondelle. - Cod. 36. “Cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo, distrofiche e discromiche” - percentuale d'invalidità 5%. A tale conclusione si è giunti considerando che nel caso in esame si tratta di un esito caratterizzato dalla presenza di una cicatrice lineare lievemente discromica del terzo distale di coscia destra che si estende per circa 18 cm fino al terzo medio di gamba con area ipercromica ovalare del diametro di circa 1 cm della gamba destra.
- Cod. 290. “esiti di frattura isolata di tibia apprezzabili con indagini strumentali” - percentuale
d'invalidità per arto non dominante 3%”.
Il consulente ha, quindi, concluso che “tenendo conto delle percentuali d'invalidità sopra riportate e del previsto calcolo riduzionistico, si ritiene equo valutare i postumi residuati da considerare a carattere permanente, alla luce di quanto previsto nella Tabella delle menomazioni allegata al D.M.
12/7/00 - al D.Lgs. 38/00, nella misura complessiva del 12% (dodici percento)”.
7. Le conclusioni rassegnate dal C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, poiché risultano fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici.
8. Ne consegue il parziale accoglimento della domanda, con conseguente condanna dell'Istituto assicuratore ad erogare al ricorrente l'indennizzo in capitale in base alla percentuale di danno biologico del 12%, a decorrere dal 5.12.2016, data in cui il medesimo è stato giudicato clinicamente guarito.
9. Nulla può, invece, essere riconosciuto a titolo di indennità temporanea assoluta, atteso che il ricorrente nel periodo di astensione lavorativa ha percepito l'intera retribuzione, come da documentazione versata in atti.
10. L'importo dei singoli ratei spettante al ricorrente dovrà essere aumentato dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991, dal dovuto al soddisfo.
11. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell' in CP_1 considerazione della soccombenza nel giudizio.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore CP_1 del CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale nell'importo risultante in base alla percentuale di danno biologico del 12%,
a decorrere dal 5.12.2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.954,50 per CP_1 compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1 decreto.
Lamezia Terme, 6.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 242/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via P. Mattarella n. 73 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Arcuri e Giuseppina Fiore
Melacrinis, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio Allegrini
e Cristina Folino, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla
Via V. Veneto n. 60 (Avvocatura Regionale INAIL)
Resistente
Oggetto: infortunio in itinere
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.02.2019 , premettendo di essere dipendente Parte_1 dell' dal 1990 in qualità di impiegato, di prestare servizio Controparte_2 presso la sede di Lamezia Terme Sant'Eufemia e di essere tenuto, nello svolgimento delle mansioni di capo ufficio – III livello, all'osservanza dell'orario dalle ore 8.15 alle ore 13.45 e dalle ore 14.15 alle ore 16.15, esponeva che in data 15.04.2016, alle ore 8.00 circa, mentre si stava recando sul luogo di lavoro alla guida del proprio motociclo Malaguti 250 e si trovava in Lamezia Terme alla Via
Loriedo, aveva subito un infortunio, a seguito del quale era stato sottoposto in data 21.04.2016 ad intervento chirurgico di osteosintesi con viti da spongiosa e rondelle, che, dopo un lungo periodo di convalescenza, in data 5.12.2016, era stata certificata la guarigione clinica con postumi invalidanti da valutarsi in separata sede, che l' aveva ritenuto l'infortunio non indennizzabile in quanto si era CP_1 verificato a bordo di un mezzo privato il cui uso non era necessario, che avverso tale diniego era stata proposta opposizione e che anche l'opposizione era stata respinta.
Deduceva, inoltre, di soffrire da anni di patologie (duodenite erosiva, ernia iatale, esofagite erosiva di II grado) che richiedono l'osservanza di alcune necessarie prescrizioni alimentari e che l'uso del mezzo proprio era giustificato dall'esigenza di raggiungere nel più breve tempo possibile la propria abitazione per poter consumare il pasto a casa nell'arco temporale della pausa pranzo compreso tra le ore 13.45 e le ore 14.15; aggiungeva che i trasporti pubblici in Lamezia Terme seguivano percorsi differenti ed orari non compatibili con i ristretti tempi a disposizione.
Assumendo la sussistenza degli elementi necessari ai fini del riconoscimento dell'infortunio in itinere
(itinerario più breve e diretto tra il luogo di lavoro ed il luogo di ricongiungimento familiare;
normalità del percorso;
assenza della possibilità di utilizzare un mezzo di trasporto pubblico e, quindi, necessità di utilizzare un mezzo di trasporto privato), di essere stato costretto, in conseguenza dell'evento denunciato, ad un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro di 240 giorni, nonché di aver riportato postumi invalidanti nella misura del 15% o nella minore o maggiore percentuale accertata in corso di causa, chiedeva che l' venisse condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale CP_1 per la menomazione accertata nella misura del 15% o di quella diversamente quantificata in corso di causa, di grado compreso tra il 6% ed il 15%, ovvero alla corresponsione della rendita in caso di postumi invalidanti accertati pari o superiori al 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
2. Integrato il contradditorio, l' contestava l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al CP_1 ricorrente per aver utilizzato un mezzo di trasporto privato, il cui impiego non poteva ritenersi giustificato alla luce della breve distanza chilometrica tra la sede di lavoro e l'abitazione; nel merito, eccepiva che, comunque, le lesioni riportate dal ricorrente non avevano determinato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica tale da raggiungere la soglia minima di indennizzabilità (6%)
e che nulla gli competeva a titolo di indennità da inabilità temporanea assoluta posto che, durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia, aveva regolarmente percepito la retribuzione dal datore di lavoro;
eccepiva, infine, il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16 della L. n. 412/1991; concludeva, quindi, per il rigetto della domanda
3. Istruita la causa mediante l'espletamento della prova testimoniale e della consulenza tecnica medico-legale, con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Dalla documentazione versata in atti emerge, innanzitutto, che il procedimento amministrativo svoltosi dinanzi all' di Catanzaro a seguito della denuncia di infortunio si è concluso CP_1 negativamente con la seguente motivazione: “l'infortunio si era verificato a bordo di un mezzo privato il cui uso non era necessario.”. Nella comparsa di costituzione l' ha contestato l'indennizzabilità dell'infortunio, sostenendo CP_1 che lo stesso si sarebbe verificato per “rischio elettivo”, ovvero a causa dell'utilizzo di un mezzo di trasporto privato da parte del lavoratore assicurato.
Ciò posto, la nozione di “infortunio in itinere” è contenuta nell'art. 12 del D. Lgs. n. 38/2000, secondo cui “
1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili
o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.”.
I presupposti per l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere sono, quindi, i seguenti:
a) la sussistenza del nesso eziologico fra il percorso seguito e l'evento, nel senso che il percorso seguito costituisca l'iter normale per recarsi dal lavoro alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, fra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa, nel senso che l'itinerario deve essere percorso per motivi non personali e/o diversi rispetto alla finalità lavorativa;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato adoperato dal lavoratore, considerati gli orari di lavoro e dei pubblici servizi di trasporto (cfr. Cass. Lav. 23.05.2008 n. 13376).
Nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti sopra indicati.
Ed infatti, l'istruttoria orale espletata in corso di causa e l'attestazione rilasciata dalla Banca MPS
s.p.a. (datore di lavoro del ricorrente) il 30.01.2024, depositata il 12.02.2024, hanno consentito di dimostrare rispettivamente la verificazione dell'infortunio in itinere subito dal ricorrente il
15.04.2016, nonché l'orario di lavoro che, in base all'organizzazione di lavoro della banca MPS, i dipendenti erano tenuti ad osservare presso la filiale di Nicastro all'epoca dell'infortunio.
Più in particolare, quanto al primo profilo, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi e _1
, colleghi di lavoro del ricorrente, può affermarsi che l'orario in cui si è verificato il sinistro TE
è compatibile con quello di ingresso presso la filiale di Lamezia Terme Nicastro;
la teste ha, TE infatti, riferito di aver visto il a terra mentre lei stessa percorreva la Via Loriedo per recarsi Pt_1 sul luogo di lavoro e di aver avvisato telefonicamente l'altro collega, , che, invece, si trovava _1 già presso la filiale. Quanto al secondo profilo, risulta provato documentalmente e per testi che i dipendenti della filiale di Lamezia Terme erano tenuti ad osservare il seguente orario di lavoro: dalle ore 8.15 alle ore 13.45
e dalle ore 14.15 alle ore 16.15, fruendo, quindi, di mezz'ora di pausa per il pranzo.
La teste ha, inoltre, precisato che la sede di Lamezia Terme Nicastro non era dotata di mensa TE aziendale e che, all'epoca dei fatti, non esistevano molti punti ristoro nelle zone limitrofe alla filiale.
Non è stato, poi, oggetto di contestazione il fatto che quello effettuato dal a bordo del proprio Pt_1 motociclo in data 15.04.2016 fosse il normale percorso di collegamento tra la sua abitazione e la filiale di Nicastro sita sul Corso G. Nicotera.
5. Quanto all'asserita non indennizzabilità dell'infortunio in itinere perché riconducibile a “rischio elettivo”, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 5814 del 22.02.2022) ha affermato che “in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio “in itinere”, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del “rischio elettivo”, da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.”.
E' stato, altresì, precisato che “In tema di infortunio cd. “in itinere”, anche l'uso del mezzo proprio, senza altra connessione funzionale con l'attività lavorativa assicurata, non è di ostacolo all'indennizzabilità, sempre che esso sia “necessitato”, ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione;
a tal fine, è sufficiente una necessità relativa, emergente anche attraverso la deduzione e la prova, a carico del lavoratore, di molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano l'uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, quali esigenze personali e familiari,
o altri interessi meritevoli di tutela.” (Cass. Sez. Lav., n. 16835 del 07.07.2017).
Se ne evince che, in presenza dei presupposti per la configurabilità dell'infortunio in itinere - ritenuti esistenti per le ragioni sopra esposte -, l'indennizzabilità dell'evento può essere esclusa soltanto al ricorrere delle condizioni espressamente previste dall'art. 12 del D. Lgs. n. 38/2000 (abuso di alcolici o di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
guida senza la prescritta abilitazione) ovvero in caso di rischio elettivo.
Quest'ultima fattispecie non è ravvisabile nel caso di specie.
Come detto, l' ha contestato la necessità dell'utilizzo del mezzo privato, sostenendo che il CP_1 ricorrente avrebbe potuto raggiungere la sede lavorativa a piedi in soli cinque minuti, posto che la sua abitazione distava dalla filiale appena 450 metri (percorso più breve).
Sul punto, anche a non voler prendere in considerazione la documentazione medica attestante i disturbi gastrici da cui era/è affetto il ricorrente, occorre evidenziare che l'utilizzo del motociclo o di altro mezzo di trasporto privato consentiva al di disporre di un maggiore lasso temporale da Pt_1 dedicare alla consumazione del pasto ed al recupero delle energie psico-fisiche in vista della ripresa dell'attività lavorativa nel pomeriggio, tenuto conto della breve durata della pausa.
Non può, quindi, ritenersi abnorme o rispondente solo a fini egoistici del lavoratore la scelta di recarsi sul luogo di lavoro a bordo del motociclo anziché a piedi.
6. Acclarata la natura professionale dell'infortunio in itinere occorso, sulla scorta della documentazione medica allegata al fascicolo attoreo, nonché in base alle risultanze dell'esame obiettivo contenuto nella relazione peritale depositata il 7.09.2024, il C.T.U. nominato all'udienza del 20.02.2024 ha accertato che: “appare del tutto provato che la circostanza occorsa si sia verificata nel tragitto compreso tra l'abitazione del Periziando e il posto di lavoro e che il mezzo di trasporto utilizzato era il motociclo di proprietà del Periziando. Allo stesso tempo, tenendo conto della dinamica dell'infortunio, non sussiste alcun ragionevole dubbio riguardo alla mancanza di una condotta dolosa perpetrata dal lavoratore al fine di cagionare volontariamente l'evento ed alla sussistenza del danno. Sotto il profilo medicolegale, alla luce di quanto emerso dall'esame obiettivo
e dalla documentazione sanitaria allegata agli atti, si rileva che il Periziando presenta un quadro clinico caratterizzato da “esiti di frattura articolare del piatto tibiale esterno ed avulsione della spina tibiale anteriore con sublussazione del ginocchio destro.”.
[…] Tenendo conto di quanto emerso dall'esame obiettivo e alla luce della documentazione sanitaria allegata agli atti, è possibile affermare con ragionevole certezza che, in seguito all'infortunio patito in data 15/4/2016, il Sig. presenta allo stato un quadro clinico caratterizzato da “esiti Parte_1 di frattura articolare del piatto tibiale esterno ed avulsione della spina tibiale anteriore con sublussazione del ginocchio destro trattata con osteosintesi con viti da spongiosa e rondelle”.
Dal punto di vista obiettivo il Sig. presenta una cicatrice lineare lievemente Parte_1 discromica del terzo distale di coscia destra che si estende per circa 18 cm fino al terzo medio di gamba con area ipercromica ovalare del diametro di circa 1 cm della gamba omolaterale. Dal punto di vista funzionale si rileva una limitazione di circa 1/3 nei movimenti di flessione ed estensione del ginocchio che appare lievemente edematoso.
Tralasciando le criticità rilevate dall' relative all'utilizzo del mezzo proprio che esulano dalle CP_1 competenze del CTU, sotto il profilo medicolegale è possibile affermare con ragionevole certezza la sussistenza di un rapporto causale diretto tra il danno patito e l'evento traumatico in esame che deve quindi essere riconosciuto come infortunio in itinere.
Inoltre, è possibile affermare che gli esiti conseguenza dell'infortunio patito dal Periziando e quindi
i disturbi residuati, hanno rilevanza sotto il profilo della valutazione del cosiddetto danno biologico.
In particolare, si segnala che la Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/7/00 - al D. Lgs.
38/00 attribuisce alle seguenti voci le corrispondenti percentuali d'invalidità permanente:
- Cod. 275. “deficit articolare del ginocchio” - percentuale d'invalidità 5%. A tale conclusione si è giunti tenendo conto della limitazione funzionale del ginocchio rilevata all'esame obiettivo e considerando che nel caso in esame si è verificata una sublussazione del ginocchio destro con frattura articolare del piatto tibiale esterno ed avulsione della spina tibiale anteriore trattata con osteosintesi con viti e rondelle. - Cod. 36. “Cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo, distrofiche e discromiche” - percentuale d'invalidità 5%. A tale conclusione si è giunti considerando che nel caso in esame si tratta di un esito caratterizzato dalla presenza di una cicatrice lineare lievemente discromica del terzo distale di coscia destra che si estende per circa 18 cm fino al terzo medio di gamba con area ipercromica ovalare del diametro di circa 1 cm della gamba destra.
- Cod. 290. “esiti di frattura isolata di tibia apprezzabili con indagini strumentali” - percentuale
d'invalidità per arto non dominante 3%”.
Il consulente ha, quindi, concluso che “tenendo conto delle percentuali d'invalidità sopra riportate e del previsto calcolo riduzionistico, si ritiene equo valutare i postumi residuati da considerare a carattere permanente, alla luce di quanto previsto nella Tabella delle menomazioni allegata al D.M.
12/7/00 - al D.Lgs. 38/00, nella misura complessiva del 12% (dodici percento)”.
7. Le conclusioni rassegnate dal C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, poiché risultano fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici.
8. Ne consegue il parziale accoglimento della domanda, con conseguente condanna dell'Istituto assicuratore ad erogare al ricorrente l'indennizzo in capitale in base alla percentuale di danno biologico del 12%, a decorrere dal 5.12.2016, data in cui il medesimo è stato giudicato clinicamente guarito.
9. Nulla può, invece, essere riconosciuto a titolo di indennità temporanea assoluta, atteso che il ricorrente nel periodo di astensione lavorativa ha percepito l'intera retribuzione, come da documentazione versata in atti.
10. L'importo dei singoli ratei spettante al ricorrente dovrà essere aumentato dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991, dal dovuto al soddisfo.
11. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell' in CP_1 considerazione della soccombenza nel giudizio.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore CP_1 del CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale nell'importo risultante in base alla percentuale di danno biologico del 12%,
a decorrere dal 5.12.2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.954,50 per CP_1 compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1 decreto.
Lamezia Terme, 6.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino