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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 28922/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28922/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MORELLI MASSIMO Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MANINA PAOLA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ALPIGNANO il Parte_1 CP_1 24/07/1999.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 26/07/2004. Per_1
Con ricorso depositato il 09/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale (box compreso), ubicata in IG (TO), Via Grugliasco 3, facente parte del “Condominio Cecilia”, censita al Comune di IG : alloggio : Foglio 22, Particella 1304, Subalterno 10, con relativo box di pertinenza, box: Foglio 22, Particella 1304, Subalterno 23, entrambi di proprietà al 50% cadauno dei suddetti coniugi, viene assegnata (con mobili e arredi che la compongono), al marito che vi abiterà con la figlia sino al momento della vendita dell'immobile. Per_1
PRENDE ATTO che la moglie si è già allontanata dalla casa coniugale al momento della sottoscrizione dell'atto introduttivo, senza farvi ritorno, portando con sé i propri effetti personali.
DISPONE che il marito versi alla moglie (con bonifico bancario, IBAN : [...]), quale contributo al mantenimento della stessa la somma mensile di
€ 200,00 (duecento/00), entro il giorno cinque di ogni mese, a partire dal mese di Novembre 2025. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che è intenzione dei coniugi alienare a terzi l'immobile (alloggio e box di pertinenza) di cui sono comproprietari ed a tal fine hanno già conferito congiuntamente incarico all'Agenzia Immobiliare di loro fiducia che ha già ricevuto una proposta di acquisto accettata dai coniugi.
PRENDE ATTO che il SI , al momento dell'acquisto da parte di terzi, rilascerà Parte_1 immediatamente l'immobile ed andrà a reperire altra idonea abitazione per sé e per la figlia Sino Per_1 al rogito di vendita del suddetto immobile, il SI , in ragione dell'esclusivo godimento del Parte_1 bene, provvederà integralmente al pagamento dell'intera rata del mutuo, al pagamento delle spese pagina 2 di 4 condominiali e di riscaldamento e delle altre utenze domestiche e tasse relative all'immobile stesso, e sosterrà tutti gli eventuali costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessari, con espressa rinuncia di richiedere alla SIa eventuali rimborsi in relazione a tutte le CP_1 voci sopra indicate. Il SI si impegna e si obbliga a corrispondere tutte le spese dovute al Parte_1
Condominio “Cecilia” di IG (TO) Via Grugliasco 3 (spese condominiali e spese legali relative all'esecuzione immobiliare azionata dal Condominio “Cecilia” nei confronti dei coniugi per il Parte_1 recupero delle spese condominiali non onorate – (R.G.E. n. 664/2025-Tribunale di Torino) maturate (ad oggi : € 5.147,01) ed eventualmente maturande sino al momento della vendita dell'immobile, ivi comprese le spese necessarie per la cancellazione della trascrizione del pignoramento sull'immobile di IG Via Grugliasco 3. Il SI , per le voci di pagamento di cui sopra, rinunzia sin da Parte_1 ora a qualsivoglia richiesta di rimborso alla SIa Qualora al momento della vendita, risultassero CP_1 ancora inevasi ratei del mutuo e/o spese condominiali e/o di riscaldamento, e/o utenze domestiche relativi/e all'immobile comune, -solo per le rate/i già scadute/i, il relativo importo verrà dedotto dalla quota del 50% del ricavato dalla vendita di pertinenza del SI e versato dallo stesso Parte_1 ai vari creditori aventi diritto. Il sig. si accolla altresì il pagamento della bollette relative alle Parte_1 utenze domestiche sino al momento del conguaglio e voltura delle stesse relativo alla vendita. Al momento della vendita il mutuo bancario che residuerà, verrà estinto con tutti i proventi della vendita di entrambe le parti, e le somme restanti saranno divise tra le parti nella misura del 50% cadauno, fatto salvo quanto previsto ai punti g- h-j) ric. e dedotte le eventuali tasse (a carico di ambo le parti).
PRENDE ATTO che il SI rinuncia a qualsiasi domanda di rimborso nei confronti della Parte_1 moglie per pregressi pagamenti delle rate del mutuo, delle spese condominiali, del rimborso delle spese legali al Condominio “Cecilia”, e delle utenze domestiche. Al momento della vendita i coniugi suddivideranno tra loro, nella misura del 50%, i mobili e l'arredo della ex casa coniugale ed inoltre il sig.
verserà altresì alla moglie la somme pregresse per la mancata corresponsione del mantenimento Parte_1 sino ad oggi pari ad € 1.200,00. (milleduecento/00).
PRENDE ATTO che la di loro figlia maggiorenne, continuerà a risiedere, con e presso il padre Per_1 ed incontrerà liberamente la madre.
DISPONE che qualora, la figlia dovesse risultare disoccupata, i genitori provvederanno al mantenimento ordinario della figlia quando l'avranno con sé. Circa le spese straordinarie per la figlia ovvero le Per_1 spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate per iscritto - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, richiamandosi espressamente sulla loro definizione il Protocollo d'intesa in vigore tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno Unico di recente introduzione, sostitutivo degli assegni famigliari, se percepito, verrà interamente utilizzato dai coniugi per le esigenze della figlia.
PRENDE ATTO che il cane IN viene affidato al sig. , che provvederà al suo mantenimento Parte_1 nella misura del 100%.
PRENDE ATTO che, per quanto attiene ai veicoli: - Targati 3C (autocarro) e ZK (Ford Kuga veicolo fermo da un anno e destinato alla rottamazione), sono e resteranno del sig. Parte_1
.
[...]
PRENDE ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo del passaporto.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
pagina 3 di 4 SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28922/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MORELLI MASSIMO Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MANINA PAOLA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ALPIGNANO il Parte_1 CP_1 24/07/1999.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 26/07/2004. Per_1
Con ricorso depositato il 09/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale (box compreso), ubicata in IG (TO), Via Grugliasco 3, facente parte del “Condominio Cecilia”, censita al Comune di IG : alloggio : Foglio 22, Particella 1304, Subalterno 10, con relativo box di pertinenza, box: Foglio 22, Particella 1304, Subalterno 23, entrambi di proprietà al 50% cadauno dei suddetti coniugi, viene assegnata (con mobili e arredi che la compongono), al marito che vi abiterà con la figlia sino al momento della vendita dell'immobile. Per_1
PRENDE ATTO che la moglie si è già allontanata dalla casa coniugale al momento della sottoscrizione dell'atto introduttivo, senza farvi ritorno, portando con sé i propri effetti personali.
DISPONE che il marito versi alla moglie (con bonifico bancario, IBAN : [...]), quale contributo al mantenimento della stessa la somma mensile di
€ 200,00 (duecento/00), entro il giorno cinque di ogni mese, a partire dal mese di Novembre 2025. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che è intenzione dei coniugi alienare a terzi l'immobile (alloggio e box di pertinenza) di cui sono comproprietari ed a tal fine hanno già conferito congiuntamente incarico all'Agenzia Immobiliare di loro fiducia che ha già ricevuto una proposta di acquisto accettata dai coniugi.
PRENDE ATTO che il SI , al momento dell'acquisto da parte di terzi, rilascerà Parte_1 immediatamente l'immobile ed andrà a reperire altra idonea abitazione per sé e per la figlia Sino Per_1 al rogito di vendita del suddetto immobile, il SI , in ragione dell'esclusivo godimento del Parte_1 bene, provvederà integralmente al pagamento dell'intera rata del mutuo, al pagamento delle spese pagina 2 di 4 condominiali e di riscaldamento e delle altre utenze domestiche e tasse relative all'immobile stesso, e sosterrà tutti gli eventuali costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessari, con espressa rinuncia di richiedere alla SIa eventuali rimborsi in relazione a tutte le CP_1 voci sopra indicate. Il SI si impegna e si obbliga a corrispondere tutte le spese dovute al Parte_1
Condominio “Cecilia” di IG (TO) Via Grugliasco 3 (spese condominiali e spese legali relative all'esecuzione immobiliare azionata dal Condominio “Cecilia” nei confronti dei coniugi per il Parte_1 recupero delle spese condominiali non onorate – (R.G.E. n. 664/2025-Tribunale di Torino) maturate (ad oggi : € 5.147,01) ed eventualmente maturande sino al momento della vendita dell'immobile, ivi comprese le spese necessarie per la cancellazione della trascrizione del pignoramento sull'immobile di IG Via Grugliasco 3. Il SI , per le voci di pagamento di cui sopra, rinunzia sin da Parte_1 ora a qualsivoglia richiesta di rimborso alla SIa Qualora al momento della vendita, risultassero CP_1 ancora inevasi ratei del mutuo e/o spese condominiali e/o di riscaldamento, e/o utenze domestiche relativi/e all'immobile comune, -solo per le rate/i già scadute/i, il relativo importo verrà dedotto dalla quota del 50% del ricavato dalla vendita di pertinenza del SI e versato dallo stesso Parte_1 ai vari creditori aventi diritto. Il sig. si accolla altresì il pagamento della bollette relative alle Parte_1 utenze domestiche sino al momento del conguaglio e voltura delle stesse relativo alla vendita. Al momento della vendita il mutuo bancario che residuerà, verrà estinto con tutti i proventi della vendita di entrambe le parti, e le somme restanti saranno divise tra le parti nella misura del 50% cadauno, fatto salvo quanto previsto ai punti g- h-j) ric. e dedotte le eventuali tasse (a carico di ambo le parti).
PRENDE ATTO che il SI rinuncia a qualsiasi domanda di rimborso nei confronti della Parte_1 moglie per pregressi pagamenti delle rate del mutuo, delle spese condominiali, del rimborso delle spese legali al Condominio “Cecilia”, e delle utenze domestiche. Al momento della vendita i coniugi suddivideranno tra loro, nella misura del 50%, i mobili e l'arredo della ex casa coniugale ed inoltre il sig.
verserà altresì alla moglie la somme pregresse per la mancata corresponsione del mantenimento Parte_1 sino ad oggi pari ad € 1.200,00. (milleduecento/00).
PRENDE ATTO che la di loro figlia maggiorenne, continuerà a risiedere, con e presso il padre Per_1 ed incontrerà liberamente la madre.
DISPONE che qualora, la figlia dovesse risultare disoccupata, i genitori provvederanno al mantenimento ordinario della figlia quando l'avranno con sé. Circa le spese straordinarie per la figlia ovvero le Per_1 spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate per iscritto - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, richiamandosi espressamente sulla loro definizione il Protocollo d'intesa in vigore tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno Unico di recente introduzione, sostitutivo degli assegni famigliari, se percepito, verrà interamente utilizzato dai coniugi per le esigenze della figlia.
PRENDE ATTO che il cane IN viene affidato al sig. , che provvederà al suo mantenimento Parte_1 nella misura del 100%.
PRENDE ATTO che, per quanto attiene ai veicoli: - Targati 3C (autocarro) e ZK (Ford Kuga veicolo fermo da un anno e destinato alla rottamazione), sono e resteranno del sig. Parte_1
.
[...]
PRENDE ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo del passaporto.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
pagina 3 di 4 SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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