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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n. 1347 /2021 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 5.2.2025 vertente tra
c.f. ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. nella qualità di eredi di , rappresentati e C.F._2 Persona_1 difesi dall'avv. Lidia VIOLI attori
contro
(p. i.v.a. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe MAZZOTTA convenuta nonché (c.f.. ) e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), rappresentati e Controparte_2 P.IVA_3 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria terzi chiamati oggetto: azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. conclusioni: come da verbale di udienza del 5.2.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE 1 ha citato in giudizio L Persona_1 Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 'Voglia L'Ill.no Tribunale adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, 1) dichiarare illegittimi i pagamenti indebitamente incassati dalla società convenuta per la causale
1 di cui in premessa;
2) per l'effetto, condannare l' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. convenuta a rifondere alla parte attrice la cifra di euro 8.726,97 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o in subordine
condanni parte convenuta all'indennizzo ex art. 2041 c.c. sempre della somma di euro 8.726,97 sborsata dall'odierno attore o comunque nella misura che sarà provata in corso di causa, o che, anche in via equitativa, risulterà di giustizia, oltre
agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo. 3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante'.
Ha esposto che:
- con atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex. artt. 72 bis e 48 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, l'Equitalia gli aveva pignorato la quota CP_3
pari a euro 8.726,97 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento nn. 09420010071581721000, 09420060009127272000,
09420100012931207000, 09420110017210907000, 09420120018004824000;
- la Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, con sentenza, n
.4124/17 – passata in giudicato – del 7.7.2017, aveva accolto il suo ricorso ed annullato le cartelle nn. 09420110017210907 per un importo di euro 5.685,03,
09420120018004824 per un importo di euro 184,38, 094201000112931207 per un importo di euro 2.755,33;
- con provvedimento n. prot. 13871 del 22.5.2015 veniva effettuato il discarico amministrativo della cartella n. 09420060009127272000 per l'importo di euro
401,85;
- aveva richiesto, senza ottenere riscontro, all' il Controparte_1
rimborso di quanto indebitamente incassato pari ad euro 8.726,97 oltre interessi di legge.
Quindi, ritenuta nel caso di specie integrata la fattispecie dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ha insistito per l'accoglimento della domanda.
2.Costituendosi in giudizio l ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda pur riconoscendo il pagamento da
2 Per_ parte del dell'importo di € 7.302,04 e non di € 8.726,97 come dallo stesso esposto.
Ha rilevato che tutte le attività precedenti alla formazione del ruolo ed alla sua consegna al concessionario, sono atti appartenenti unicamente all'Ente impositore
(Amministrazione finanziaria direzione provinciale di Reggio Calabria - ufficio territoriale di Reggio Calabria), unico soggetto legittimato a contraddire sulle medesime. In sostanza, ha evidenziato che nessuna obiezione può essere indirizzata al
Concessionario, il quale ha espletato la sua attività, volta al recupero dei tributi per conto dei vari enti impositori, entro i termini previsti dalla legge.
Ha pertanto formulato le seguenti conclusioni: 'voglia accertare l'estraneità di
dalla vicenda per cui è causa e, per l'effetto, Controparte_1
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla domanda di restituzione delle somme asseritamente versate, introduttiva dell'odierno giudizio'.
3.Autorizzato alla chiamata in causa dell'Ente impositore alla prima udienza, tenutasi il 16.9.2021, con comparsa del 6.4.2022 si è costituita l'Avvocatura distrettuale dello Stato in rappresentanza dell' e del Controparte_1 [...]
eccependo il difetto di legittimazione di entrambi gli Controparte_2
Enti.
Ha precisato che 'sotto il primo profilo, premessa l'alterità soggettiva tra
e , il primo non è Ente creditore delle somme, sottese alle cartelle CP_2 CP_1
annullate con sentenza n. 4214/17 della Commissione Tributaria, oggetto di domanda avversaria. Ne consegue, quindi, l'assoluta estraneità alla presente controversia del . Sotto un diverso profilo, Controparte_2
quanto all' , il difetto di legittimazione passiva si fonda sulla Controparte_1
circostanza che, come innanzi visto, la stessa è stata unicamente citata ma nei suoi confronti non è stata proposta alcuna domanda'.
Ha eccepito, sempre in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rilevando che la Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria con la sentenza n. 4214/2017 ha riconosciuto la mancata prova della notifica delle cartelle
3 di pagamento e non ha accertato l'insussistenza della pretesa tributaria. In altre
Per_ parole, ha esposto che il avrebbe dovuto agire utilizzando lo strumento del rimborso tributario ex artt. 38 e ss. del d.p.r. n. 602/1973, non sussistendo, in ultima analisi, i presupposti per l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c. o ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Infine, ha eccepito l'acquiescenza del contribuente il quale ha pagato in forza del pignoramento senza avanzare alcuna opposizione.
Ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, in graduato subordine, dichiarare: - il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario; - il difetto di legittimazione passiva del CP_2 Controparte_2
e dell;
- l'infondatezza, in fatto e in diritto, della
[...] Controparte_1
domanda ex adverso avanzata. In ogni caso, con il favore delle spese”.
4.Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con memoria del 9.2.2024 si sono costituiti ed nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
.
[...]
5.L'originario art. 2 d.lgs. n. 546/1992 disponeva che: '
1.sono soggette alla
giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti:
a) le imposte sui redditi;
b) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all'art. 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i casi in cui l'imposta è riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
c) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
d) l'imposta di registro;
e) l'imposta sulle successioni e donazioni;
f) le imposte ipotecaria e catastale;
g) l'imposta sulle assicurazioni;
h) i tributi comunali e locali;
i) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie.
4
2. Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali nonché le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori nelle materie di cui al comma 1.
3. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura,
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e
l'attribuzione della rendita catastale'.
Peraltro, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 175/2024:
'
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le
sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai
singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione
della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle
5 persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio'.
5.1.Le sezioni unite hanno in più occasioni affermato (Cass. SS.UU. n.
21893/09; n. 25931/11; n. 25977/16) che, in tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto.
Ciò in quanto il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non si può
incanalare nel modello dell'indebito di diritto comune: si devono, invece, osservare le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario. E, in base a quella speciale disciplina, le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso
(specificamente, Cass., sez. un., n. 19069/16).
Perché sia ravvisabile un indebito di diritto comune tale da radicare la giurisdizione ordinaria occorre, quindi, un esplicito riconoscimento sia della sussistenza del debito gravante sull'amministrazione, sia del quantum di esso
(espressamente in termini, Cass. n. 21893/09, cit).
La Suprema Corte (SS.UU. n. 12150/2021) ha precisato che il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento (in quel caso di sospensione) del provvedimento del concessionario si rivela idoneo a configurare l'indebito di diritto comune e, quindi, a radicare la giurisdizione ordinaria quando, dalla lettura della sentenza, non si evince in termini chiari la sussistenza del diritto al rimborso. Nel corpo della motivazione (pag. 6), poi, la Suprema Corte ha evidenziato che, quando non sia univoco il precetto della sentenza di annullamento, spetta al giudice tributario dell'ottemperanza l'identificazione dell'effettiva portata precettiva del giudicato vantato, al fine di enuclearne e, se necessario, precisarne il contenuto degli obblighi che ne discendono. Scopo del giudizio di ottemperanza, a norma dell'art. 70 del d.lgs.
6 n. 546/92, difatti, non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, bensì, appunto, quello di realizzare quel comando, e, se occorre, d'integrarlo, concretizzando il principio di effettività
della tutela dei diritti.
5.2.Applicati i suesposti e condivisi canoni ermeneutici al caso di specie occorre rilevare che la sentenza n. 4214/2017, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, ha disposto l'annullamento delle cartelle di pagamento impugnate per omessa tempestiva produzione in giudizio delle relate di notifica delle stesse, senza, quindi, alcun accertamento in ordine alla spettanza del tributo sottostante.
Nel presente procedimento, poi, la difesa della concessionaria e del
[...]
ha contestato la spettanza del diritto al rimborso osservando che il CP_2
mero annullamento delle cartelle di pagamento, peraltro per un vizio di notifica, non equivale ad affermare l'insussistenza del credito tributario.
L'affermazione delle Amministrazioni dello Stato, in termini generali, è condivisibile giacché all'annullamento di una cartella di pagamento per difetto di notifica (o, meglio, per omessa produzione in giudizio della prova della notifica delle stesse), sempre nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legislazione tributaria, può far seguito l'emissione e la notifica di altre cartelle di pagamento.
La cartella di pagamento, infatti, è atto equiparabile ad un precetto (così Cass.
n. 29388/2024) e, in quanto tale, non costituisce la pretesa creditoria – di natura tributaria nel caso di specie - in senso stretto. Ne consegue che il suo annullamento non equivale ad accertamento dell'insussistenza della pretesa tributaria.
5.3.Nè appare prospettabile un indiscusso diritto al rimborso tributario a fronte dell'impugnazione e del successivo annullamento delle cartelle di pagamento per omessa notifica, asseritamente conosciute solo attraverso l'accesso al proprio cassetto fiscale.
Nel caso di specie, infatti all'annullamento delle cartelle di pagamento, per mancata tempestiva produzione delle stesse dinanzi alla Commissione tributaria di
7 Reggio Calabria, non segue automaticamente l'invalidità dell'atto di pignoramento.
In merito, occorre richiamare quanto di recente statuito dalla Suprema Corte
(Cass. n. 32671/2024: in motivazione, punti 2.7, 2.8 e, quanto all'affermazione del principio di diritto, punto 2.15) ossia che '…l'atto di pignoramento, non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito
tributario e, pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n.
11481/2018; Cass. n. 31484/2019; Cass. n. 25453/2021; Cass. n. 22754/2024).
Ne consegue che, dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi, il contribuente può (e deve) far valere l'omissione o la nullità della notifica della cartella di pagamento (o di altro atto presupposto) in sede di opposizione agli atti
esecutivi dinanzi al giudice tributario, avendone acquisito conoscenza in tale occasione, non potendo attendere a tale scopo l'ulteriore e successiva notifica dell'intimazione di pagamento;
non a caso, in coerenza con tale enunciato, è stato affermato che l'atto esecutivo (nella specie, il pignoramento presso terzi), in
presenza di una notifica invalida, mancante, inesistente della cartella o dell'intimazione di pagamento, assume il valore di equipollente di una valida notifica, in quanto evidenzia al contribuente l'esistenza di detti atti e, dunque, lo
pone in condizioni di esercitare il diritto di impugnarli non potuto esercitare per la mancata realizzazione in modo valido della fattispecie di notifica (in termini: Cass.
SS.UU. n. 7822/2020)…
…La notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi – fondato sul titolo esecutivo – cartella di pagamento – comporta il decorso del termine per
l'impugnazione anche dell'atto che ne costituisce il presupposto necessario, cioè del titolo esecutivo – cartella di pagamento) e del quale, in quel momento, il pignorato
acquista conoscenza legale. Tale impugnazione del titolo esecutivo – cartella di pagamento – del quale è stata dedotta l'inesistenza della notificazione - sarebbe potuta transitare per l'opposizione agli atti esecutivi avverso il conseguenziale atto
8 di pignoramento presso terzi. (...) Dalla stabilizzazione della cartella di pagamento discende l'inammissibilità di censure attinenti la stessa e, ancor più, le pretese tributarie in questa portate (prescrizione, decadenza, etc.)'.
Non può, quindi, affermarsi che, nel caso di specie, non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione tanto più può dirsi che sussista un esplicito riconoscimento sia della sussistenza del debito gravante sull'amministrazione, sia del quantum di esso.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda fatta valere originariamente da , Persona_1
proseguita dai suoi eredi.
6.La peculiarità della vicenda induce a ritenere che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura dei 3/5.
I rimanenti 2/5 delle spese di lite sono poste a carico degli attori, secondo il principio della soccombenza, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014, in considerazione della limitata attività difensiva svolta.
In relazione alla posizione dell' e del Controparte_1 [...]
l'attività difensiva è liquidata per le sole fasi per le Controparte_2
quali risulta svolta, ossia fase di studio e fase introduttiva.
P.q.m.
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda presentata da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, dell e del Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
sussistendo la giurisdizione del giudice tributario.
[...]
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura dei 3/5.
Condanna ed alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
sostenute dall' nella misura dei 2/5 liquidate, già Controparte_1
decurtate della disposta compensazione parziale, in € 1.016,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Condanna ed alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
9 sostenute dall e dal Ministero dell'economia e delle finanze Controparte_1
nella misura dei 2/5 liquidate, già decurtate della disposta compensazione parziale, in
€ 339,2 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 6.2.2025 Il Giudice
Dott. Dionisio Pantano
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n. 1347 /2021 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 5.2.2025 vertente tra
c.f. ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. nella qualità di eredi di , rappresentati e C.F._2 Persona_1 difesi dall'avv. Lidia VIOLI attori
contro
(p. i.v.a. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe MAZZOTTA convenuta nonché (c.f.. ) e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), rappresentati e Controparte_2 P.IVA_3 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria terzi chiamati oggetto: azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. conclusioni: come da verbale di udienza del 5.2.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE 1 ha citato in giudizio L Persona_1 Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 'Voglia L'Ill.no Tribunale adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, 1) dichiarare illegittimi i pagamenti indebitamente incassati dalla società convenuta per la causale
1 di cui in premessa;
2) per l'effetto, condannare l' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. convenuta a rifondere alla parte attrice la cifra di euro 8.726,97 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o in subordine
condanni parte convenuta all'indennizzo ex art. 2041 c.c. sempre della somma di euro 8.726,97 sborsata dall'odierno attore o comunque nella misura che sarà provata in corso di causa, o che, anche in via equitativa, risulterà di giustizia, oltre
agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo. 3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante'.
Ha esposto che:
- con atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex. artt. 72 bis e 48 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, l'Equitalia gli aveva pignorato la quota CP_3
pari a euro 8.726,97 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento nn. 09420010071581721000, 09420060009127272000,
09420100012931207000, 09420110017210907000, 09420120018004824000;
- la Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, con sentenza, n
.4124/17 – passata in giudicato – del 7.7.2017, aveva accolto il suo ricorso ed annullato le cartelle nn. 09420110017210907 per un importo di euro 5.685,03,
09420120018004824 per un importo di euro 184,38, 094201000112931207 per un importo di euro 2.755,33;
- con provvedimento n. prot. 13871 del 22.5.2015 veniva effettuato il discarico amministrativo della cartella n. 09420060009127272000 per l'importo di euro
401,85;
- aveva richiesto, senza ottenere riscontro, all' il Controparte_1
rimborso di quanto indebitamente incassato pari ad euro 8.726,97 oltre interessi di legge.
Quindi, ritenuta nel caso di specie integrata la fattispecie dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ha insistito per l'accoglimento della domanda.
2.Costituendosi in giudizio l ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda pur riconoscendo il pagamento da
2 Per_ parte del dell'importo di € 7.302,04 e non di € 8.726,97 come dallo stesso esposto.
Ha rilevato che tutte le attività precedenti alla formazione del ruolo ed alla sua consegna al concessionario, sono atti appartenenti unicamente all'Ente impositore
(Amministrazione finanziaria direzione provinciale di Reggio Calabria - ufficio territoriale di Reggio Calabria), unico soggetto legittimato a contraddire sulle medesime. In sostanza, ha evidenziato che nessuna obiezione può essere indirizzata al
Concessionario, il quale ha espletato la sua attività, volta al recupero dei tributi per conto dei vari enti impositori, entro i termini previsti dalla legge.
Ha pertanto formulato le seguenti conclusioni: 'voglia accertare l'estraneità di
dalla vicenda per cui è causa e, per l'effetto, Controparte_1
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla domanda di restituzione delle somme asseritamente versate, introduttiva dell'odierno giudizio'.
3.Autorizzato alla chiamata in causa dell'Ente impositore alla prima udienza, tenutasi il 16.9.2021, con comparsa del 6.4.2022 si è costituita l'Avvocatura distrettuale dello Stato in rappresentanza dell' e del Controparte_1 [...]
eccependo il difetto di legittimazione di entrambi gli Controparte_2
Enti.
Ha precisato che 'sotto il primo profilo, premessa l'alterità soggettiva tra
e , il primo non è Ente creditore delle somme, sottese alle cartelle CP_2 CP_1
annullate con sentenza n. 4214/17 della Commissione Tributaria, oggetto di domanda avversaria. Ne consegue, quindi, l'assoluta estraneità alla presente controversia del . Sotto un diverso profilo, Controparte_2
quanto all' , il difetto di legittimazione passiva si fonda sulla Controparte_1
circostanza che, come innanzi visto, la stessa è stata unicamente citata ma nei suoi confronti non è stata proposta alcuna domanda'.
Ha eccepito, sempre in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rilevando che la Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria con la sentenza n. 4214/2017 ha riconosciuto la mancata prova della notifica delle cartelle
3 di pagamento e non ha accertato l'insussistenza della pretesa tributaria. In altre
Per_ parole, ha esposto che il avrebbe dovuto agire utilizzando lo strumento del rimborso tributario ex artt. 38 e ss. del d.p.r. n. 602/1973, non sussistendo, in ultima analisi, i presupposti per l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c. o ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Infine, ha eccepito l'acquiescenza del contribuente il quale ha pagato in forza del pignoramento senza avanzare alcuna opposizione.
Ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, in graduato subordine, dichiarare: - il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario; - il difetto di legittimazione passiva del CP_2 Controparte_2
e dell;
- l'infondatezza, in fatto e in diritto, della
[...] Controparte_1
domanda ex adverso avanzata. In ogni caso, con il favore delle spese”.
4.Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con memoria del 9.2.2024 si sono costituiti ed nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
.
[...]
5.L'originario art. 2 d.lgs. n. 546/1992 disponeva che: '
1.sono soggette alla
giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti:
a) le imposte sui redditi;
b) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all'art. 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i casi in cui l'imposta è riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
c) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
d) l'imposta di registro;
e) l'imposta sulle successioni e donazioni;
f) le imposte ipotecaria e catastale;
g) l'imposta sulle assicurazioni;
h) i tributi comunali e locali;
i) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie.
4
2. Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali nonché le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori nelle materie di cui al comma 1.
3. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura,
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e
l'attribuzione della rendita catastale'.
Peraltro, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 175/2024:
'
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le
sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai
singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione
della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle
5 persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio'.
5.1.Le sezioni unite hanno in più occasioni affermato (Cass. SS.UU. n.
21893/09; n. 25931/11; n. 25977/16) che, in tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto.
Ciò in quanto il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non si può
incanalare nel modello dell'indebito di diritto comune: si devono, invece, osservare le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario. E, in base a quella speciale disciplina, le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso
(specificamente, Cass., sez. un., n. 19069/16).
Perché sia ravvisabile un indebito di diritto comune tale da radicare la giurisdizione ordinaria occorre, quindi, un esplicito riconoscimento sia della sussistenza del debito gravante sull'amministrazione, sia del quantum di esso
(espressamente in termini, Cass. n. 21893/09, cit).
La Suprema Corte (SS.UU. n. 12150/2021) ha precisato che il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento (in quel caso di sospensione) del provvedimento del concessionario si rivela idoneo a configurare l'indebito di diritto comune e, quindi, a radicare la giurisdizione ordinaria quando, dalla lettura della sentenza, non si evince in termini chiari la sussistenza del diritto al rimborso. Nel corpo della motivazione (pag. 6), poi, la Suprema Corte ha evidenziato che, quando non sia univoco il precetto della sentenza di annullamento, spetta al giudice tributario dell'ottemperanza l'identificazione dell'effettiva portata precettiva del giudicato vantato, al fine di enuclearne e, se necessario, precisarne il contenuto degli obblighi che ne discendono. Scopo del giudizio di ottemperanza, a norma dell'art. 70 del d.lgs.
6 n. 546/92, difatti, non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, bensì, appunto, quello di realizzare quel comando, e, se occorre, d'integrarlo, concretizzando il principio di effettività
della tutela dei diritti.
5.2.Applicati i suesposti e condivisi canoni ermeneutici al caso di specie occorre rilevare che la sentenza n. 4214/2017, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, ha disposto l'annullamento delle cartelle di pagamento impugnate per omessa tempestiva produzione in giudizio delle relate di notifica delle stesse, senza, quindi, alcun accertamento in ordine alla spettanza del tributo sottostante.
Nel presente procedimento, poi, la difesa della concessionaria e del
[...]
ha contestato la spettanza del diritto al rimborso osservando che il CP_2
mero annullamento delle cartelle di pagamento, peraltro per un vizio di notifica, non equivale ad affermare l'insussistenza del credito tributario.
L'affermazione delle Amministrazioni dello Stato, in termini generali, è condivisibile giacché all'annullamento di una cartella di pagamento per difetto di notifica (o, meglio, per omessa produzione in giudizio della prova della notifica delle stesse), sempre nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legislazione tributaria, può far seguito l'emissione e la notifica di altre cartelle di pagamento.
La cartella di pagamento, infatti, è atto equiparabile ad un precetto (così Cass.
n. 29388/2024) e, in quanto tale, non costituisce la pretesa creditoria – di natura tributaria nel caso di specie - in senso stretto. Ne consegue che il suo annullamento non equivale ad accertamento dell'insussistenza della pretesa tributaria.
5.3.Nè appare prospettabile un indiscusso diritto al rimborso tributario a fronte dell'impugnazione e del successivo annullamento delle cartelle di pagamento per omessa notifica, asseritamente conosciute solo attraverso l'accesso al proprio cassetto fiscale.
Nel caso di specie, infatti all'annullamento delle cartelle di pagamento, per mancata tempestiva produzione delle stesse dinanzi alla Commissione tributaria di
7 Reggio Calabria, non segue automaticamente l'invalidità dell'atto di pignoramento.
In merito, occorre richiamare quanto di recente statuito dalla Suprema Corte
(Cass. n. 32671/2024: in motivazione, punti 2.7, 2.8 e, quanto all'affermazione del principio di diritto, punto 2.15) ossia che '…l'atto di pignoramento, non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito
tributario e, pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n.
11481/2018; Cass. n. 31484/2019; Cass. n. 25453/2021; Cass. n. 22754/2024).
Ne consegue che, dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi, il contribuente può (e deve) far valere l'omissione o la nullità della notifica della cartella di pagamento (o di altro atto presupposto) in sede di opposizione agli atti
esecutivi dinanzi al giudice tributario, avendone acquisito conoscenza in tale occasione, non potendo attendere a tale scopo l'ulteriore e successiva notifica dell'intimazione di pagamento;
non a caso, in coerenza con tale enunciato, è stato affermato che l'atto esecutivo (nella specie, il pignoramento presso terzi), in
presenza di una notifica invalida, mancante, inesistente della cartella o dell'intimazione di pagamento, assume il valore di equipollente di una valida notifica, in quanto evidenzia al contribuente l'esistenza di detti atti e, dunque, lo
pone in condizioni di esercitare il diritto di impugnarli non potuto esercitare per la mancata realizzazione in modo valido della fattispecie di notifica (in termini: Cass.
SS.UU. n. 7822/2020)…
…La notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi – fondato sul titolo esecutivo – cartella di pagamento – comporta il decorso del termine per
l'impugnazione anche dell'atto che ne costituisce il presupposto necessario, cioè del titolo esecutivo – cartella di pagamento) e del quale, in quel momento, il pignorato
acquista conoscenza legale. Tale impugnazione del titolo esecutivo – cartella di pagamento – del quale è stata dedotta l'inesistenza della notificazione - sarebbe potuta transitare per l'opposizione agli atti esecutivi avverso il conseguenziale atto
8 di pignoramento presso terzi. (...) Dalla stabilizzazione della cartella di pagamento discende l'inammissibilità di censure attinenti la stessa e, ancor più, le pretese tributarie in questa portate (prescrizione, decadenza, etc.)'.
Non può, quindi, affermarsi che, nel caso di specie, non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione tanto più può dirsi che sussista un esplicito riconoscimento sia della sussistenza del debito gravante sull'amministrazione, sia del quantum di esso.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda fatta valere originariamente da , Persona_1
proseguita dai suoi eredi.
6.La peculiarità della vicenda induce a ritenere che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura dei 3/5.
I rimanenti 2/5 delle spese di lite sono poste a carico degli attori, secondo il principio della soccombenza, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014, in considerazione della limitata attività difensiva svolta.
In relazione alla posizione dell' e del Controparte_1 [...]
l'attività difensiva è liquidata per le sole fasi per le Controparte_2
quali risulta svolta, ossia fase di studio e fase introduttiva.
P.q.m.
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda presentata da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, dell e del Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
sussistendo la giurisdizione del giudice tributario.
[...]
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura dei 3/5.
Condanna ed alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
sostenute dall' nella misura dei 2/5 liquidate, già Controparte_1
decurtate della disposta compensazione parziale, in € 1.016,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Condanna ed alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2
9 sostenute dall e dal Ministero dell'economia e delle finanze Controparte_1
nella misura dei 2/5 liquidate, già decurtate della disposta compensazione parziale, in
€ 339,2 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 6.2.2025 Il Giudice
Dott. Dionisio Pantano
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