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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA
- all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scrit- te ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17531 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
n. a Napoli il 6 aprile 1969, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, al viale Giulio Cesare, n. 95, presso lo studio dell'avv. Sergio Massimo
MANCUSI, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso per il giudizio per A.T.P.O.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana dell , rappresentato e difeso dall'avv. Gu- CP_2
stavo IANDOLO in virtù di mandato generale alle liti per notaio di Per_1
Roma del 22.3.2024, n. 37875 di rep.
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria – opposi- zione ATP – pensione di inabilità – disabilità con sostegno intensivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 L'avv. S. M. Mancusi, per il ricorrente: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 (invalidità
100%), e/o portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/92, con conseguenti benefici di legge, dalla data della domanda ammini- strativa o da quella diversa di giustizia, con conseguenti benefici di legge, dal- la data della domanda amministrativa o da quella che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare che il ricorrente è invalido civile in misura pari al 75% ai fini dello scivolo pensionistico di cui all'art. 80 L. 388/2000 (invalidità pari
o superiore 75%) e dell'esenzione parziale dal ticket sanitario ex D.M.
20/12/88, D.M. 239/99, D.M. 296/01, D.M. 279/01 (invalidità pari o superiore
67%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
23/02/2023, recependo e confermando le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU del procedimento per ATP RG 37376/2023; - con vittoria di spese del presente giudizio e del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- in caso di soccombenza compensare le spese processuali;
- in ogni caso porre a carico dell' le CP_1
spese di lite e/o di c.t.u. eventualmente liquidate a carico del ricorrente”.
L'avv. G. Iandolo per l' “- In via principale, dichiarare l'improponibilità CP_1
e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto in- fondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 7 maggio 2024, ha esposto che Parte_1
in data 23 febbraio 2023 ha presentato domanda per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di ina- bilità ex art. 12 l. n. 118/1971, del beneficio della contribuzione figurativa ex art. 80 l. n. 388/2000 e dell'esonero dal contributo alla spesa sanitaria, nonché per l'accertamento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3,
l. n. 104/1992; che, sottoposto a visita il 16 novembre 2023, è stato giudicato
2 invalido nella misura del 65% e portatore di handicap non grave;
che, presen- tato tempestivo ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. n.
37376/2023), il CTU nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie utili ai soli fini del beneficio contributivo e dell'esonero dal contribu- to alla spesa sanitaria;
e che l'8 aprile 2024 esso ricorrente ha depositato di- chiarazione di dissenso limitatamente al mancato riconoscimento della totale inabilità e dello stato di handicap grave.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto che la valutazione compiuta dal
CTU nominato nel corso della precedente fase di giudizio è errata per quanto di ragione sotto più profili ed ha tratto le conclusioni sopra trascritte.
L' , costituitosi con memoria depositata l'11 giugno 2024, ha ecce- CP_1
pito che il ricorso è improponibile poiché non contiene le necessarie indica- zioni sull'avvenuto deposito dell'atto di dissenso;
che il ricorrente non ha for- nito idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al giudi- zio di accertamento tecnico preventivo;
e che comunque non sussiste prova degli elementi costitutivi della pretesa.
Parte convenuta ha perciò esposto le conclusioni sopra riportate.
In data 17 maggio 2024, il ricorrente ha depositato decreto di omologa emesso il 13 maggio 2024 e relativo al riconoscimento dell'invalidità occor- rente ai fini del beneficio contributivo e dell'esonero dal contributo alla spesa sanitaria.
MOTIVI DELLA DECI SIONE
Infondata è l'eccezione di improponibilità del ricorso giacché il ricorren- te ha depositato dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU no- minato in sede di accertamento tecnico preventivo in data 8 aprile 2024 ed ha quindi proposto il presente giudizio il 7 maggio 2024, cioè entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di speci- fici motivi di contestazione poiché il ricorrente non si è limitato a formulare
3 generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali siano i punti della relazione di CTU meritevoli di censura, dolendosi, ad esempio, dell'errata va- lutazione di talune patologie e della gravità delle stesse come attestata da de- terminati documenti medici.
Nel merito, occorre osservare che il Ctu medico-legale nominato in que- sta fase, dott. a seguito di visita e di compiuta disamina de- Persona_2
gli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di con- traddizioni, ha rilevato che il ricorrente è affetto dalle patologie tutte nella re- lazione medesima indicate e descritte. Da quanto emerge dalla valutazione medico-legale compiuta dal dott. il quadro patologico accertato Per_2
comporta una invalidità complessivamente valutabile nella misura del 77%, secondo le indicazioni di cui al DM 5/2/1992, a decorrere dalla data della do- manda amministrativa (23 febbraio 2023).
Inoltre, ad avviso del CTU, il “è portatore di Handicap in Pt_1
condizione di gravità (comma 3 art. 3) a partire dalla data della domanda amministrativa”.
Il CTU, dunque, ha concluso ritenendo che il ricorrente non si trova nelle condizioni previste dall'art. 12 della legge n. 118/1971, e che versa nelle con- dizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono dunque pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Pertanto, deve accogliersi parzialmente il ricorso dichiarandosi il ricor- rente versare nelle condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo
(secondo la nuova formulazione dell'art. 3, comma 3, l. n. 104, modificato dal d.lgs. n. 62/2024).
Le spese di lite di questa fase (è già intervenuta pronuncia sulle spese della prima fase: v. decreto di omologa parziale del 13 maggio 2024), liquidate
4 come in dispositivo, possono essere compensate in ragione della metà, stante il parziale accoglimento del ricorso.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 nel loro valo- re minimo (si fa riferimento allo scaglione compreso tra €26.000,01 e
€52.000,00, applicabile anche alle controversie di valore indeterminato o inde- terminabile: v. Cass. 25.6.2018 n. 16671), aumentato del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis cit. DM n. 55/2014.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pertanto, le spese si determinano, per l'intero, in €4.637,00 per la presen- te fase di opposizione, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.
Quelle di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste intera- mente a carico dell . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 7 maggio 2024, ogni altra richiesta Parte_1
disattesa, così provvede:
1. - dichiara che , a decorrere dal 23 febbraio 2023, si trova Parte_1
in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo;
2. - condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. Sergio Massimo CP_1
MANCUSI, procuratore antistatario, della metà delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi €4.637,00# per compensi, oltre
5 spese generali ed oneri di legge, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato;
3. - pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecni- CP_1
ca d'ufficio liquidate con separato decreto;
4. - manda alla Cancelleria di dare comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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