Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04626/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4626 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Nocereto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 100 del 9 giugno 2022 adottata dal Comune di Torre del Greco;
- della relazione tecnica redatta dal Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco prot. n. 28933 del 27 maggio 2022, per quanto di ragione, mai notificata e/o comunicata e, quindi, sconosciuta;
- di ogni altro atto al predetto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo dell'interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa DO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità dell’ordinanza in epigrafe con cui il Comune di Torre del Greco ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle seguenti opere realizzate sine titulo sull’immobile di sua proprietà, sito in Torre del Greco (Na), via I -OMISSIS- -OMISSIS- n. 1 e allibrato in catasto al Foglio 502, p.lla 506, sub 5:
“ a) realizzazione di un volume in muratura attraverso la costruzione di un solario e copertura del cortile, il manufatto occupa una superficie di circa mq 26,00 per un’altezza di circa 2,85 e presenta al suo interno un vano wc e un vano finestra verso il lato sud (Torre Annunziata);
b) nel vano principale vi è una diversa distribuzione degli spazi interni ”.
È stato quindi realizzato un nuovo vano, mediante copertura del cortile.
Il Comune ha rilevato sia l’assenza del titolo edilizio sia l’assenza di autorizzazione paesaggistica, essendo l'intero territorio del Comune di Torre del Greco sottoposto a vincolo paesaggistico in base al Piano territoriale paesaggistico dei Comuni dell'area vesuviana, approvato con D.M. 4 luglio 2002.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente deducendone l’illegittimità a mezzo di quattro motivi di ricorso.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
La causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 25 novembre 2025.
2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
2.1 Con il primo motivo, la parte ricorrente assume che, trattandosi d’interventi assentibili tramite d.i.a. o s.c.i.a., la relativa sanzione avrebbe dovuto avere natura pecuniaria e non demolitoria, instando, in buona sostanza, per la fiscalizzazione dell’abuso.
La censura non è condivisibile in quanto le opere realizzate richiedono sia il permesso di costruire ai sensi dell’art.10, comma I, del T.U.Ed., sia l’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di zona vincolata.
In ogni caso, anche in caso di interventi sottoposti al regime della SCIA, nessuna fiscalizzazione è possibile in quanto “ Ai sensi dell'art. 27, co. 2, del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 167, co. 1, del D.Lgs. n. 42/2004, gli interventi edilizie effettuati in assenza o in difformità dalla D.I.A. (o s.c.i.a.), qualora siano stati eseguiti in zone paesaggisticamente vincolate, non sfuggono alla misura demolitorio-ripristinatoria " ( ex multis , T.A.R. Napoli, sez. VII, 08/05/2023 n. 2782).
2.2 Il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, è infondato.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che “ l'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso ” ( ex multis , da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2025, n. 8537).
2.3 Il terzo e il quarto motivo vertono sull’asserito difetto d’istruttoria e di motivazione in quanto il Comune si sarebbe limitato a rappresentare la mera contrarietà con i piani urbanistici e con la normativa di settore; possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.
Le censure non sono condivisibili.
Come ritenuto da condivisa giurisprudenza ( ex multis , da ultimo, sentenza n. 135 del 7 gennaio 2025 della III Sezione di questo Tribunale), l'esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto e tale atto può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell'abuso accertato, presente nel caso di specie.
3. Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della risalenza della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IN, Presidente
DO IN, Consigliere, Estensore
IC Ciconte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO IN | LO IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.