CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1264/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5203/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 1 - Sede Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18248/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M12180011672U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'Avviso di Accertamento
n. M12180011672U, con protocollo n. 77083/RU del 16/11/2023, con il quale l'Ufficio dei Monopoli per la
Campania ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e le scommesse di cui al D. lgs. 504/1998 per l'anno di Imposta 2018, in capo alla Ditta Individuale “Società_1”, e alla Società_2
LTD (Bookmaker estero/obbligato in solido), così quantificandola: euro 118.331,16, oltre interessi pari ad euro 23246,23, e sanzioni pari ad euro 141.997,39. Deduceva il difetto di motivazione, la violazione del diritto di difesa, l'insussistenza della pretesa.
Si costituiva l'Ufficio, resistendo al ricorso, esponendo che, ai fini di una verifica fiscale in materia di Imposta
Unica sulle scommesse, in virtù delle funzioni attribuite all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dall'art. 8 del D.L. n. 282 del 24 dicembre 2002, con lettera di invito protocollo n. 1475/RU, veniva richiesta alla Ditta
Individuale “Società_1”, in persona del Titolare Società_1, s.m.g., (CTD/obbligato principale), la trasmissione di dati, notizie e documentazione inerenti l'attività svolta per conto dell'operatore estero non autorizzato Società_2 LTD. La richiesta di documentazione conseguiva al verbale di verifica redatto da Funzionari dell'Ufficio dei Monopoli per la Campania in data 29/03/2018, nonché al verbale di perquisizione e sequestro ex art. 354 c.p.p. redatto il 15/10/2018 dalla Guardia di Finanza – I Gruppo di
Napoli, entrambi in occasione di controlli effettuati presso l'esercizio pubblico sito in indirizzo_1 , ove veniva accertato lo svolgimento dell'attività illecita di raccolta fisica di scommesse per conto dell'operatore estero non autorizzato Società_2LTD. In particolare, nel corso dell'accesso avvenuto in data 15/10/2018, veniva riscontrata la presenza di un avventore in possesso di n.
3 ricevute di gioco. La contribuente faceva pervenire all'Ufficio fatture emesse dal CTD per il pagamento della provvigione per il servizio reso in ordine all'attività di raccolta scommesse;
quietanza di pagamento
F24 per l'imposta pagata dal contribuente per l'anno 2018 per un totale di euro 125,65; contratto di ricevitoria per la raccolta scommesse stipulato tra la società estera e Società_1 in data 02/07/2017; report di raccolte scommesse per il periodo dal 03/07/2017 al 01/07/2019, sia per i giochi virtuali che per le scommesse a quota fissa;
bonifici bancari effettuati da Società_1 a favore del bookmaker estero per il saldo settimanale della raccolta scommesse, detratte le vincite pagate e le commissioni dovute per il servizio. La documentazione veniva reputata dall'ufficio non attendibile, in mancanza di documentazione amministrativo – contabile idonea a dimostrare l'effettiva quantificazione degli importi raccolti. Alla luce degli elementi acquisiti,
l'Ufficio concludeva la verifica fiscale con l'impugnato avviso di accertamento n. M12180011672U, con cui veniva accertata e quantificata l'imposta unica dovuta per l'anno 2018 e veniva irrogata la relativa sanzione amministrativa, a norma dell'art. 5 co.1 del D.lgs. 504/1998, così come modificato dall'articolo unico comma
65 della legge n. 220/2010 (sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta).
Presenta appello la contribuente, che lamenta illegittimità, erroneità e irragionevolezza della sentenza gravata, oltre che violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, difetto di motivazione e istruttoria;
reitera quindi i motivi di doglianza esposti nel primo grado di giudizio e insiste per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce l'Ufficio che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato. Dalla complessiva disamina degli atti di causa non emergono elementi idonei a sovvertire le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di primo grado. La decisione appellata risulta sorretta da una motivazione congrua, completa e coerente, fondata su un esame puntuale di tutte le censure articolate dal contribuente e delle contrapposte deduzioni dell'Ufficio. I giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia, sviluppando un percorso argomentativo logicamente strutturato e giuridicamente corretto, in piena conformità ai requisiti richiesti dall'art. 36, comma 2, n. 4, del D.lgs. n.
546/1992. Ne consegue che la sentenza impugnata non presenta vizi sotto il profilo del difetto o dell'apparenza della motivazione.
Va, in via preliminare, osservato che le questioni prospettate con l'atto di appello sono state già oggetto di esame da parte della giurisprudenza tributaria di merito, che si è espressa in senso sfavorevole alle tesi dei contribuenti in numerose pronunce, sia di primo che di secondo grado (tra cui CGT II grado Campania nn.
6051/20/2023 e 2211/19/2025; CGT I grado Napoli nn. 7423/20/2024, 15714/23/2023, 18248/12/2024,
881/2/2025 e 6393/26/2025). Le argomentazioni svolte in tali arresti risultano pienamente condivisibili e non risultano smentite da sopravvenienze normative o fattuali idonee a imporre una diversa valutazione.
Nel merito, i motivi di appello si risolvono nella sostanziale reiterazione delle doglianze già formulate con il ricorso introduttivo. Essi sono tra loro strettamente connessi, in quanto tutti riconducibili alla contestazione della soggettività passiva ai fini dell'Imposta Unica sulle scommesse di soggetti che svolgono attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale tramite esercizi aperti al pubblico, per conto di bookmakers stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, in assenza di concessione statale, di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS e di collegamento al totalizzatore nazionale. Sotto tale profilo, il Collegio ritiene di dover ribadire la correttezza dell'impostazione seguita dai giudici di primo grado, i quali hanno accertato la soggettività passiva d'imposta della contribuente in piena conformità ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018 e successivamente ribaditi dalla Corte di cassazione, da ultimo con le ordinanze nn. 2797/2024, 5675/2024 e 5705/2024. Tali arresti hanno chiarito che, per le annualità successive al 2011, l'Imposta Unica è dovuta sia dal soggetto che materialmente raccoglie le scommesse sul territorio nazionale sia dal bookmaker estero per conto del quale l'attività è svolta, configurandosi una responsabilità solidale.
Passando all'esame dei singoli motivi, deve innanzitutto essere disattesa la censura relativa alla pretesa eccessiva durata della verifica. L'art. 24, comma 9, del D.L. n. 98/2011 stabilisce che gli avvisi di accertamento in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento. Nel caso di specie tale termine risulta rispettato, sicché nessuna decadenza può ritenersi maturata.
Parimenti infondata è la dedotta violazione del diritto di difesa per mancata traduzione dell'atto impositivo.
In primo luogo, non esiste nell'ordinamento una disposizione che imponga all'Amministrazione finanziaria di redigere l'avviso di accertamento nella lingua del destinatario, essendo sufficiente che l'atto sia intelligibile per il soggetto passivo operante sul territorio nazionale. In secondo luogo, con specifico riferimento alla posizione della sig.ra Società_1, va rilevato che la stessa non è cittadina straniera e risulta pienamente in grado di comprendere il contenuto dell'atto. In ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 6761/2023), l'eventuale mancata traduzione non assume rilievo qualora risulti, come nella fattispecie, che il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'atto e abbia esercitato in modo effettivo il proprio diritto di difesa.
Non può trovare accoglimento neppure la doglianza relativa al dedotto difetto di motivazione e di istruttoria dell'avviso di accertamento, nonché alla violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/1992. L'atto impugnato espone in modo chiaro e dettagliato gli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria ed
è basato sulle risultanze della verifica fiscale confluite nel processo verbale di constatazione, regolarmente notificato sia all'obbligato principale sia al soggetto obbligato in solido. Il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. in ordine ai fatti e alle circostanze direttamente accertati e attestati dai pubblici ufficiali. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (tra le altre, Cass. n. 11881/2017), la contestazione di tali fatti richiede la proposizione di querela di falso, nella specie non esperita. Ne consegue che le risultanze del PVC costituiscono idoneo e legittimo fondamento dell'atto impositivo. Dalle risultanze istruttorie emerge in modo inequivoco che la Società_1 ha svolto un'attività di effettiva raccolta di scommesse per conto dell'operatore estero Società_2 LTD. Nel corso degli accessi effettuati dall'Amministrazione finanziaria sono stati rinvenuti numerosi elementi sintomatici di tale attività, tra cui ricevute di scommesse, palinsesti, moduli di gioco e la presenza di scommettitori muniti di tagliandi. Tali elementi risultano incompatibili con la tesi difensiva secondo cui l'attività svolta si sarebbe limitata a una mera trasmissione di dati o a un semplice “sportello virtuale”.
Deve, inoltre, richiamarsi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, e in particolare dal
TAR Lazio con la sentenza n. 17666/2022, che ha escluso la possibilità per la società Società_2 LTD di vantare una posizione differenziata rispetto al sistema concessorio vigente in Italia, ribadendone la legittimità e la conformità al diritto unionale. Né può attribuirsi rilievo decisivo alla dedotta circostanza di presunti versamenti spontanei dell'Imposta Unica, trattandosi, in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale, di autoliquidazioni non verificabili dall'Amministrazione e, come tali, inidonee a determinare alcuna regolarizzazione della posizione fiscale.
Infine, correttamente i giudici di primo grado hanno escluso l'applicabilità dell'esimente delle obiettive condizioni di incertezza normativa di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 472/1997. Nella fattispecie non ricorre una situazione di oggettiva e inevitabile incertezza interpretativa, risultando il quadro normativo e giurisprudenziale ormai consolidato nel senso della debenza dell'Imposta Unica e della legittimità dell'azione accertativa dell'Amministrazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e tenuto conto che tutte le questioni dedotte con il ricorso e con l'atto di appello sono state già esaminate e disattese dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, cui il Collegio intende dare continuità, l'appello deve essere rigettato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5203/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 1 - Sede Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18248/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M12180011672U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'Avviso di Accertamento
n. M12180011672U, con protocollo n. 77083/RU del 16/11/2023, con il quale l'Ufficio dei Monopoli per la
Campania ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e le scommesse di cui al D. lgs. 504/1998 per l'anno di Imposta 2018, in capo alla Ditta Individuale “Società_1”, e alla Società_2
LTD (Bookmaker estero/obbligato in solido), così quantificandola: euro 118.331,16, oltre interessi pari ad euro 23246,23, e sanzioni pari ad euro 141.997,39. Deduceva il difetto di motivazione, la violazione del diritto di difesa, l'insussistenza della pretesa.
Si costituiva l'Ufficio, resistendo al ricorso, esponendo che, ai fini di una verifica fiscale in materia di Imposta
Unica sulle scommesse, in virtù delle funzioni attribuite all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dall'art. 8 del D.L. n. 282 del 24 dicembre 2002, con lettera di invito protocollo n. 1475/RU, veniva richiesta alla Ditta
Individuale “Società_1”, in persona del Titolare Società_1, s.m.g., (CTD/obbligato principale), la trasmissione di dati, notizie e documentazione inerenti l'attività svolta per conto dell'operatore estero non autorizzato Società_2 LTD. La richiesta di documentazione conseguiva al verbale di verifica redatto da Funzionari dell'Ufficio dei Monopoli per la Campania in data 29/03/2018, nonché al verbale di perquisizione e sequestro ex art. 354 c.p.p. redatto il 15/10/2018 dalla Guardia di Finanza – I Gruppo di
Napoli, entrambi in occasione di controlli effettuati presso l'esercizio pubblico sito in indirizzo_1 , ove veniva accertato lo svolgimento dell'attività illecita di raccolta fisica di scommesse per conto dell'operatore estero non autorizzato Società_2LTD. In particolare, nel corso dell'accesso avvenuto in data 15/10/2018, veniva riscontrata la presenza di un avventore in possesso di n.
3 ricevute di gioco. La contribuente faceva pervenire all'Ufficio fatture emesse dal CTD per il pagamento della provvigione per il servizio reso in ordine all'attività di raccolta scommesse;
quietanza di pagamento
F24 per l'imposta pagata dal contribuente per l'anno 2018 per un totale di euro 125,65; contratto di ricevitoria per la raccolta scommesse stipulato tra la società estera e Società_1 in data 02/07/2017; report di raccolte scommesse per il periodo dal 03/07/2017 al 01/07/2019, sia per i giochi virtuali che per le scommesse a quota fissa;
bonifici bancari effettuati da Società_1 a favore del bookmaker estero per il saldo settimanale della raccolta scommesse, detratte le vincite pagate e le commissioni dovute per il servizio. La documentazione veniva reputata dall'ufficio non attendibile, in mancanza di documentazione amministrativo – contabile idonea a dimostrare l'effettiva quantificazione degli importi raccolti. Alla luce degli elementi acquisiti,
l'Ufficio concludeva la verifica fiscale con l'impugnato avviso di accertamento n. M12180011672U, con cui veniva accertata e quantificata l'imposta unica dovuta per l'anno 2018 e veniva irrogata la relativa sanzione amministrativa, a norma dell'art. 5 co.1 del D.lgs. 504/1998, così come modificato dall'articolo unico comma
65 della legge n. 220/2010 (sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta).
Presenta appello la contribuente, che lamenta illegittimità, erroneità e irragionevolezza della sentenza gravata, oltre che violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio, difetto di motivazione e istruttoria;
reitera quindi i motivi di doglianza esposti nel primo grado di giudizio e insiste per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce l'Ufficio che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato. Dalla complessiva disamina degli atti di causa non emergono elementi idonei a sovvertire le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di primo grado. La decisione appellata risulta sorretta da una motivazione congrua, completa e coerente, fondata su un esame puntuale di tutte le censure articolate dal contribuente e delle contrapposte deduzioni dell'Ufficio. I giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia, sviluppando un percorso argomentativo logicamente strutturato e giuridicamente corretto, in piena conformità ai requisiti richiesti dall'art. 36, comma 2, n. 4, del D.lgs. n.
546/1992. Ne consegue che la sentenza impugnata non presenta vizi sotto il profilo del difetto o dell'apparenza della motivazione.
Va, in via preliminare, osservato che le questioni prospettate con l'atto di appello sono state già oggetto di esame da parte della giurisprudenza tributaria di merito, che si è espressa in senso sfavorevole alle tesi dei contribuenti in numerose pronunce, sia di primo che di secondo grado (tra cui CGT II grado Campania nn.
6051/20/2023 e 2211/19/2025; CGT I grado Napoli nn. 7423/20/2024, 15714/23/2023, 18248/12/2024,
881/2/2025 e 6393/26/2025). Le argomentazioni svolte in tali arresti risultano pienamente condivisibili e non risultano smentite da sopravvenienze normative o fattuali idonee a imporre una diversa valutazione.
Nel merito, i motivi di appello si risolvono nella sostanziale reiterazione delle doglianze già formulate con il ricorso introduttivo. Essi sono tra loro strettamente connessi, in quanto tutti riconducibili alla contestazione della soggettività passiva ai fini dell'Imposta Unica sulle scommesse di soggetti che svolgono attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale tramite esercizi aperti al pubblico, per conto di bookmakers stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, in assenza di concessione statale, di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS e di collegamento al totalizzatore nazionale. Sotto tale profilo, il Collegio ritiene di dover ribadire la correttezza dell'impostazione seguita dai giudici di primo grado, i quali hanno accertato la soggettività passiva d'imposta della contribuente in piena conformità ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018 e successivamente ribaditi dalla Corte di cassazione, da ultimo con le ordinanze nn. 2797/2024, 5675/2024 e 5705/2024. Tali arresti hanno chiarito che, per le annualità successive al 2011, l'Imposta Unica è dovuta sia dal soggetto che materialmente raccoglie le scommesse sul territorio nazionale sia dal bookmaker estero per conto del quale l'attività è svolta, configurandosi una responsabilità solidale.
Passando all'esame dei singoli motivi, deve innanzitutto essere disattesa la censura relativa alla pretesa eccessiva durata della verifica. L'art. 24, comma 9, del D.L. n. 98/2011 stabilisce che gli avvisi di accertamento in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento. Nel caso di specie tale termine risulta rispettato, sicché nessuna decadenza può ritenersi maturata.
Parimenti infondata è la dedotta violazione del diritto di difesa per mancata traduzione dell'atto impositivo.
In primo luogo, non esiste nell'ordinamento una disposizione che imponga all'Amministrazione finanziaria di redigere l'avviso di accertamento nella lingua del destinatario, essendo sufficiente che l'atto sia intelligibile per il soggetto passivo operante sul territorio nazionale. In secondo luogo, con specifico riferimento alla posizione della sig.ra Società_1, va rilevato che la stessa non è cittadina straniera e risulta pienamente in grado di comprendere il contenuto dell'atto. In ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 6761/2023), l'eventuale mancata traduzione non assume rilievo qualora risulti, come nella fattispecie, che il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'atto e abbia esercitato in modo effettivo il proprio diritto di difesa.
Non può trovare accoglimento neppure la doglianza relativa al dedotto difetto di motivazione e di istruttoria dell'avviso di accertamento, nonché alla violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 546/1992. L'atto impugnato espone in modo chiaro e dettagliato gli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria ed
è basato sulle risultanze della verifica fiscale confluite nel processo verbale di constatazione, regolarmente notificato sia all'obbligato principale sia al soggetto obbligato in solido. Il processo verbale di constatazione, redatto dagli organi accertatori, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. in ordine ai fatti e alle circostanze direttamente accertati e attestati dai pubblici ufficiali. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (tra le altre, Cass. n. 11881/2017), la contestazione di tali fatti richiede la proposizione di querela di falso, nella specie non esperita. Ne consegue che le risultanze del PVC costituiscono idoneo e legittimo fondamento dell'atto impositivo. Dalle risultanze istruttorie emerge in modo inequivoco che la Società_1 ha svolto un'attività di effettiva raccolta di scommesse per conto dell'operatore estero Società_2 LTD. Nel corso degli accessi effettuati dall'Amministrazione finanziaria sono stati rinvenuti numerosi elementi sintomatici di tale attività, tra cui ricevute di scommesse, palinsesti, moduli di gioco e la presenza di scommettitori muniti di tagliandi. Tali elementi risultano incompatibili con la tesi difensiva secondo cui l'attività svolta si sarebbe limitata a una mera trasmissione di dati o a un semplice “sportello virtuale”.
Deve, inoltre, richiamarsi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, e in particolare dal
TAR Lazio con la sentenza n. 17666/2022, che ha escluso la possibilità per la società Società_2 LTD di vantare una posizione differenziata rispetto al sistema concessorio vigente in Italia, ribadendone la legittimità e la conformità al diritto unionale. Né può attribuirsi rilievo decisivo alla dedotta circostanza di presunti versamenti spontanei dell'Imposta Unica, trattandosi, in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale, di autoliquidazioni non verificabili dall'Amministrazione e, come tali, inidonee a determinare alcuna regolarizzazione della posizione fiscale.
Infine, correttamente i giudici di primo grado hanno escluso l'applicabilità dell'esimente delle obiettive condizioni di incertezza normativa di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 472/1997. Nella fattispecie non ricorre una situazione di oggettiva e inevitabile incertezza interpretativa, risultando il quadro normativo e giurisprudenziale ormai consolidato nel senso della debenza dell'Imposta Unica e della legittimità dell'azione accertativa dell'Amministrazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e tenuto conto che tutte le questioni dedotte con il ricorso e con l'atto di appello sono state già esaminate e disattese dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, cui il Collegio intende dare continuità, l'appello deve essere rigettato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.500,00 oltre accessori di legge.