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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 30/01/2026, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1353/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1415/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300036394000 BOLLO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160124242910000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170052520073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 871/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente spiegava come in seguito all'accesso effettuato, in data 30/12/2024 presso l'agenzia delle
Entrate e riscossione, le era stata consegnato un avviso di ricezione della raccomandata 67388678561-0, la quale risultava notificata il giorno 16/12/2023 non ritirata dal destinatario e restituita al mittente il 15/12/2024.
Sul punto la parte sosteneva che l'agenzia aveva rinotificato la stesso atto con raccomanda ricevuta il
05/12/2024, riteneva quindi non attendibile il documento ricevuto. La ricorrente, sosteneva che seppure si fosse voluto ritenere valido l'atto pervenuto in data 16/12/2023 al destinatario, comunque la prescrizione del bollo auto si era già maturata rispetto all'ultima comunicazione dell'ente riscossione per quanto riguardava la prima cartella notificata il 31/10/2016, il triennio era prescritto il 31/12/2019 la seconda notificata era avvenuta il 22/09/2017 e il triennio era prescritto il 31/12/2020.
La parte sosteneva, inoltre, la non applicabilità dell'eventuale sospensione di 85 per il covid, poiché trattandosi di annualità 2013 e 2014, la prescrizione triennale era già maturata al momento della notifica degli atti impugnati. Concludeva, quindi, per l'annullamento della cartelle e del preavviso di fermo notificati il 5.12.2024 per intervenuta prescrizione triennale
Si costituiva la Regione la quale sosteneva che la parte impugnava il fermo amministrativo della macchina notificato dall'agente della riscossione relativa a due cartelle bollo auto a suo tempo notificate per eccepire l'intervenuta prescrizione triennale, pertanto su tale aspetto demandava la prova della regolarità e tempestività delle notifiche all'agente della riscossione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'agente della riscossione il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del fermo amministrativo. Sosteneva come la parte non avesse documentato il ricevimento dell'atto impugnato il 5.12.2024, evidenziando come la stessa avesse prodotto esclusivamente copia del referto di notifica della raccomandata n.67388678561-0 del 16.12.2023 - restituita al mittente con l'attestazione di compiuta giacenza avvenuta il 15.02.2024 e non il 15.12.2024 come asserito dalla ricorrente, ovvero 30 giorni dopo la presa in carico avvenuta il 15.01.2024, come da stampata del dettaglio di spedizione estratta dal sito web “poste italiane”.
L'agente della riscossione depositava in copia il referto della racc e la cartolina dell'ar relativa alla compiuta giacenza. Sosteneva inoltre che nessun termine prescrizionale triennale era maturato poiché dopo la regolare notifica della cartelle, erano state notificate intimazioni di pagamento che avevano interrotto i termini di prescrizione, come da documenti in atti. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice come sulla base del principio della ragione più liquida vada esaminata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dall'agente della riscossione.
Sul punto va evidenziato come la parte ha depositato la copia dell'atto impugnato, che non è una cartella di pagamento ma è un preavviso di fermo, in cui sono elencate le cartelle sulle quali il fermo viene iscritto,
e sulla prima pagine di tale atto affianco alla R vi è un codice a barre e sotto il n.67388678561-0, sempre sulla prima pagina vi è un altro codice a barre con sotto il n. 09780202300036394000, questi due numeri si ritrovano sulla ricevuta che la parte ricorrente ha allagato al ricorso e come “busta-raccomandata del
16.12.2023” che le sarebbe stato consegnata dall'agente della riscossione, per evidenziare che la compiuta giacenza del 15.12.2024, mentre lo stesso atto sarebbe stato ricevuto dalla parte il 5.12.2024.
La parte è in corsa in un errore per quanto riguarda la lettura della cd busta-raccomandata del 16.12.2023 poiché la data di compiuta giacenza non è 15/12/2024 ma 15/2/2024, come evidenziato dall'agenzia riscossione, inoltre la parte non documenta il ricevimento del fermo in data 5.12.2024, infatti se l'atto depositato in ricorso fosse pervenuto il 5.12.2024, non potrebbe recare sulla prima pagina come numero della Raccomandata “67388678561-0” che è il medesimo che si ritrova sulla ricevuta del cd “busta- raccomandata del 16.12.2023” depositata dalla parte in atti.
Il ricorso pertanto risulta notificato oltre il termine di 60 gg previsti dall'art 21 dlvo 546/92 dal ricevimento del fermo avvenuto il 15.2.2024, come da documenti allegati, per cui lo stesso va dichiarato inammissibile
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibile del ricorso assorbe tutte le ulteriori questioni di preliminare e di merito, esonerando il giudice dalla loro esame
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 800,00 a favore dell'agente della riscossione, poichè la Regione di fatto si è costituita solo per eccepire la carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 800,00 a favore dell'ente costituito Cosi deciso in Roma il 28.1.2026 Il relatore D.ssa Roberta Pia Rita
Papa
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1415/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300036394000 BOLLO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160124242910000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170052520073000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 871/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente spiegava come in seguito all'accesso effettuato, in data 30/12/2024 presso l'agenzia delle
Entrate e riscossione, le era stata consegnato un avviso di ricezione della raccomandata 67388678561-0, la quale risultava notificata il giorno 16/12/2023 non ritirata dal destinatario e restituita al mittente il 15/12/2024.
Sul punto la parte sosteneva che l'agenzia aveva rinotificato la stesso atto con raccomanda ricevuta il
05/12/2024, riteneva quindi non attendibile il documento ricevuto. La ricorrente, sosteneva che seppure si fosse voluto ritenere valido l'atto pervenuto in data 16/12/2023 al destinatario, comunque la prescrizione del bollo auto si era già maturata rispetto all'ultima comunicazione dell'ente riscossione per quanto riguardava la prima cartella notificata il 31/10/2016, il triennio era prescritto il 31/12/2019 la seconda notificata era avvenuta il 22/09/2017 e il triennio era prescritto il 31/12/2020.
La parte sosteneva, inoltre, la non applicabilità dell'eventuale sospensione di 85 per il covid, poiché trattandosi di annualità 2013 e 2014, la prescrizione triennale era già maturata al momento della notifica degli atti impugnati. Concludeva, quindi, per l'annullamento della cartelle e del preavviso di fermo notificati il 5.12.2024 per intervenuta prescrizione triennale
Si costituiva la Regione la quale sosteneva che la parte impugnava il fermo amministrativo della macchina notificato dall'agente della riscossione relativa a due cartelle bollo auto a suo tempo notificate per eccepire l'intervenuta prescrizione triennale, pertanto su tale aspetto demandava la prova della regolarità e tempestività delle notifiche all'agente della riscossione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'agente della riscossione il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del fermo amministrativo. Sosteneva come la parte non avesse documentato il ricevimento dell'atto impugnato il 5.12.2024, evidenziando come la stessa avesse prodotto esclusivamente copia del referto di notifica della raccomandata n.67388678561-0 del 16.12.2023 - restituita al mittente con l'attestazione di compiuta giacenza avvenuta il 15.02.2024 e non il 15.12.2024 come asserito dalla ricorrente, ovvero 30 giorni dopo la presa in carico avvenuta il 15.01.2024, come da stampata del dettaglio di spedizione estratta dal sito web “poste italiane”.
L'agente della riscossione depositava in copia il referto della racc e la cartolina dell'ar relativa alla compiuta giacenza. Sosteneva inoltre che nessun termine prescrizionale triennale era maturato poiché dopo la regolare notifica della cartelle, erano state notificate intimazioni di pagamento che avevano interrotto i termini di prescrizione, come da documenti in atti. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice come sulla base del principio della ragione più liquida vada esaminata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dall'agente della riscossione.
Sul punto va evidenziato come la parte ha depositato la copia dell'atto impugnato, che non è una cartella di pagamento ma è un preavviso di fermo, in cui sono elencate le cartelle sulle quali il fermo viene iscritto,
e sulla prima pagine di tale atto affianco alla R vi è un codice a barre e sotto il n.67388678561-0, sempre sulla prima pagina vi è un altro codice a barre con sotto il n. 09780202300036394000, questi due numeri si ritrovano sulla ricevuta che la parte ricorrente ha allagato al ricorso e come “busta-raccomandata del
16.12.2023” che le sarebbe stato consegnata dall'agente della riscossione, per evidenziare che la compiuta giacenza del 15.12.2024, mentre lo stesso atto sarebbe stato ricevuto dalla parte il 5.12.2024.
La parte è in corsa in un errore per quanto riguarda la lettura della cd busta-raccomandata del 16.12.2023 poiché la data di compiuta giacenza non è 15/12/2024 ma 15/2/2024, come evidenziato dall'agenzia riscossione, inoltre la parte non documenta il ricevimento del fermo in data 5.12.2024, infatti se l'atto depositato in ricorso fosse pervenuto il 5.12.2024, non potrebbe recare sulla prima pagina come numero della Raccomandata “67388678561-0” che è il medesimo che si ritrova sulla ricevuta del cd “busta- raccomandata del 16.12.2023” depositata dalla parte in atti.
Il ricorso pertanto risulta notificato oltre il termine di 60 gg previsti dall'art 21 dlvo 546/92 dal ricevimento del fermo avvenuto il 15.2.2024, come da documenti allegati, per cui lo stesso va dichiarato inammissibile
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibile del ricorso assorbe tutte le ulteriori questioni di preliminare e di merito, esonerando il giudice dalla loro esame
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 800,00 a favore dell'agente della riscossione, poichè la Regione di fatto si è costituita solo per eccepire la carenza di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 800,00 a favore dell'ente costituito Cosi deciso in Roma il 28.1.2026 Il relatore D.ssa Roberta Pia Rita
Papa