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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 31/10/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 245/2021
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, nella persona della dott.ssa Angela Di Dio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 245/2021, avente ad oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 31/2021 emesso dal Tribunale di Isernia in data 24.01.2021.
TRA
(C.F. , con sede in Roma, Viale Europa Parte_1 P.IVA_1
n.190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale per atto notaio , rep. 53558 racc. 15006 Persona_1 del 19/04/2019, registrata all'Ufficio Atti pubblici in Roma il 29/04/2019, dall'Avv.
MA RE (C.F.: ) e dall'Avv. Cristiana C.F._1
EB ( ) ed elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._2
- PARTE OPPONENTE -
E
(C.F. ) in qualità di erede di Controparte_1 C.F._3
e (C.F. Persona_2 CP_2 CP_3
) in qualità di erede di , C.F._4 Persona_3 CP_4
(C.F. ), in qualità di erede di e
[...] C.F._5 Persona_3
(C.F. ) in qualità di erede di Controparte_5 C.F._6
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Giulio Persona_3
RA (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._7 del procuratore sito in Sperone (AV) alla traversa di via Ferrovia n.11.
- PARTE OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
25.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato,
in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio Parte_1
, , e al fine di Controparte_1 CP_3 Controparte_5 Controparte_4 ottenere la revoca e/o l'annullamento del Decreto Ingiuntivo n. 31/2021 emesso dal
Tribunale di Isernia in data 24.01.2021.
Nel decreto ingiuntivo impugnato il Tribunale di Isernia, in accoglimento del ricorso monitorio, riconosceva agli odierni opposti il diritto al pagamento della maggior somma maturata a titolo di interessi sul buono fruttifero postale serie Q/P n. 000074 di L.
5.000.000 emesso il 19.10.1987 e condannava al pagamento nei Parte_1 confronti della parte ricorrente della somma complessiva di Euro 34.842,59 oltre spese legali ed interessi.
con l'atto introduttivo del presente giudizio contestava nel Parte_1 merito la pretesa creditoria avanzata da controparte ritenendo inesistente il credito vantato in quanto frutto di una distorta ed errata interpretazione ed applicazione delle disposizioni del DM 13.06.1986, della mancata cognizione della efficacia imperativa del decreto e della natura di “titolo di legittimazione” del
[...]
, ovvero della connessa insussistenza di limiti alla sua Controparte_6 eterointegrazione sia sul piano del contenuto sia sul piano degli effetti.
In particolare deduceva, tra l'altro, l'infondatezza della pretesa di applicazione dei tassi di interessi propri della serie “P” ai buoni della serie “Q/P” e la piena pag. 2/15 conoscenza da parte dei ricorrenti della maturazione sul buono fruttifero di un tasso di interesse inferiore a partire dal 21° anno, per effetto della novella introdotta dal decreto ministeriale in materia;
contestava, altresì, l'ingiunzione nella parte in cui condannava la società al pagamento degli interessi, evidenziando la mancata produzione di ulteriori interessi da parte dei successivamente Parte_2 alla loro naturale scadenza.
In virtù di quanto innanzi esposto l'opponente formulava le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 31/2021. Con vittoria di spese e compensi.
In data 17.06.2021 si costituivano in giudizio Controparte_1 CP_3
e in qualità di eredi dei sottoscrittori del buono Controparte_4 Controparte_5 fruttifero postale serie Q/P n. 000074 i quali concludevano per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
Gli opposti deducevano, in particolare, che , non avesse diligentemente Parte_1 adempiuto agli oneri imposti dall' articolo 5 del DM 13.6.1986, in quanto, in Cont relazione agli ultimi dieci anni di vita del non aveva apportato alcuna modifica alle condizioni economiche contenute nella tabella originaria riportata a tergo del buono oggetto di causa, lasciando inalterati i tassi dal 21° al 30° anno, ingenerando in tal modo un falso affidamento nei ricorrenti tale da giustificare il riconoscimento dei tassi di interesse contrattualmente previsti, non sussistendo atti regolamentari successivi alla sottoscrizione del buono di modifica delle condizioni di emissione.
Vinte le spese di giudizio.
Esaurita l'attività istruttoria, limitata alla produzione documentale, si perveniva all'udienza del 25.06.2025, la prima dopo il mutamento del giudice, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. verbale udienza cartolare del 25.06.2025)
***
pag. 3/15 Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile
2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e, quindi, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente deve darsi atto che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Conseguentemente grava sull'opposto, attore in senso sostanziale e convenuto solo in senso formale, fornire la prova piena del credito azionato in via monitoria, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Al contrario sarà onere del debitore ingiunto, provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere. (cfr. ex multis, Corte App. Campobasso, 15.04.2021; Corte App.
Firenze, sez. II, 10/12/202, n. 239; Trib. Bari sez. IV, 14.10.2021, n. 3628).
La presente controversia concerne essenzialmente la questione relativa alla esistenza o meno del diritto degli odierni opposti, quali eredi dei risparmiatori – Per_3
che hanno sottoscritto un buono fruttifero della serie Q/P emesso in data CP_2
19.10.1987 , e, quindi, come sottolineato dalla difesa, in data successiva alla entrata pag. 4/15 in vigore del D.M. 13.06.1986, del diritto ad ottenere il rimborso dello stesso in base ai tassi di interesse riportati a tergo dei titoli stessi oppure in base ai tassi di interesse varianti in senso peggiorativo rispetto a quelli risultanti dal titolo per effetto del
D.M. 13.6.1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28/6/1986, a sua volta a ciò abilitato per effetto dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 (c.d. “Codice Postale”).
Giova precisare che il supporto cartaceo del buono in questione era originariamente della serie O (emessi dal 1981 al 1984), il quale è stato poi convertito nella serie P,
e, giusto D.M. del 1986, trasformato nella serie P/Q; pertanto, considerato che la sua emissione è avvenuta il 19.10.1987, esso è da considerarsi a tutti gli effetti appartenente alla serie Q/P.
Va in premessa rilevato che i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c. e che, quindi, non sono veri e propri titoli di credito ma sono documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto (Cass. SU 13979/2007, 27809/05). Ciò significa che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito, pertanto, deve considerarsi operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173
DPR n. 156/1973, il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del tasso di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo.
Come noto, in ordine alla questione oggetto di giudizio, relativa alla richiesta di liquidazione di ulteriori somme a titolo di differenza di interessi maturati per i buoni appartenenti alla serie Q/P nel periodo decorrente dal 21° al 30° anno, sono intervenute le ordinanze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione n. 4384/2022 del 4.2.2022 e n. 4748/2022, n. 4751/2022, n. 4763/2020 del 14.12.2022, n. 22619 del 26/07/2023 con le quali sono stati ribaditi tutti i principi già espressi e consacrati dalla Cassazione a SS UU n. 3963/2019 e della Corte Costituzionale n.
26/2020.
Orbene, la fattispecie in esame si riferisce ad un buono postale della serie Q/P,
pag. 5/15 essendo l'apposizione del timbro sui buoni di per sé pienamente idonea ad eliminare ogni perplessità con riferimento sia alla serie di appartenenza del buono sia ai tassi di interesse applicati, espressamente compresi nell'intervento di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio di cui al D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (pubblicato su Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n. 148).
In forza dell'art. 6 di tale D.M., sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con l'indicato decreto, per i buoni della serie "Q". (cfr. art. 6 Dm 13.06.1986 “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q”): pertanto,
i nuovi tassi trovano applicazione anche alle serie precedenti rispetto alla serie Q, quale, appunto, quelle di cui al presente giudizio.
Il suddetto intervento di modifica trova la propria fonte di legittimità nell'art. 173 del
D.P.R. 29.3.1973 n. 156 (come sostituito dal D.L. n. 460 del 30 settembre 1974, convertito nella legge n. 588 del 25 novembre 1974), vigente all'epoca dei fatti di causa ed applicabile al presente giudizio in virtù del quale è stato emanato il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno
1986, n. 148), recante Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio.
Più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 ( «1. Le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad
pag. 6/15 una o più delle precedenti serie. (…)”) è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs n. 284 del 30.7.1999, che ha tuttavia espressamente salvato la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti.
L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale - Controparte_8 avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie).
Il comma 3 del medesimo articolo precisava, inoltre, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali.
Invero, l'art. 4 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 ha istituito, a decorrere dal 1° luglio 1986, una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera
“Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto.
In ordine alla serie P, giovi osservare come l'art. 5 del DM 13.6.86 ha precisato
“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti dalla serie 'Q', i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie 'P' emessi dal 01.07.1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura 'serie P/Q', l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”.
Nel presente giudizio si dibatte in ordine ad un buono postale emesso proprio in esecuzione dell'indicato art. 5 su supporti cartacei della serie “O”, convertito nella serie “P “ di durata trentennale, il quale riporta la timbratura “Q/P” sia nella parte pag. 7/15 anteriore che in quella posteriore, indicando i tassi della serie “Q” per i primi vent' anni senza alcuna ulteriore specifica indicazione del saggio da applicare per il decennio successivo ovvero relativo al ventunesimo al trentesimo anno di fruttuosità: circostanza che secondo la odierna parte opposta determinerebbe l'applicazione dei superiori rendimenti riprodotti all'interno dei titoli e non quelli di cui al DM 1986.
È stato evidenziato che dalla mera lettura della indicata disposizione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale emergeva lo scopo del legislatore che era quello di consentire all'amministrazione postale – durante il tempo necessario al Poligrafico dello Stato per stampare i nuovi buoni della serie “Q” – di continuare ad utilizzare i vecchi buoni della serie “P”, opportunamente modificati mediante la stampigliatura della dicitura «Serie Q/P» (sul fronte del buono) e del timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi (sul retro del buono).
La dicitura «Serie Q/P», indica, infatti che si è in presenza di buoni della nuova serie
“Q” istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, che sono stati emessi utilizzando i vecchi moduli della serie “P”, ma le cui condizioni economiche sono quelle della serie “Q” riportate nella tabella allegata al decreto ministeriale (e riprodotte sul timbro apposto sul retro dei buoni).
Il buono postale dell'odierna parte opposta – emesso utilizzando i vecchi moduli della serie “O” poi convertito nella serie “P”– costituisce a tutti gli effetti un buono postale fruttifero della serie “Q” (come risulta dalla stampigliatura «Serie Q/P» impressa sul fronte e sul retro del buono, che sostituisce la dicitura sottostante “P” )
e deve essere rimborsato alle condizioni previste dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che li ha istituiti (condizioni riportate sul timbro apposto sul retro di ciascun buono, così come previsto dall'art. 5 dell'indicato decreto ministeriale).
Il buono postale oggetto del presente giudizio è stato infatti sottoscritto il
19.10.1987: rientra quindi nella categoria dei “buoni della precedente serie "P" emesso dopo il 1° luglio 1986”, per il quale l'art. 5, primo comma, del decreto pag. 8/15 ministeriale del 13 giugno 1986 prevede espressamente che sia “a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria” istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale
(cioè la serie distinta dalla lettera “Q”), ai quali si applicano i saggi d'interesse indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale, di cui fa parte integrante.
Sul punto, come anticipato, con ordinanze n. 4748/22, 4751/22 e 4763/22 la
Suprema Corte, in ordine proprio alla problematica relativa alla apposizione sui titoli della serie P del timbro relativo alla serie Q contemplante solo i rendimenti per i primi 20 anni – ha puntualizzato, rispetto all'applicabilità del principio esposto dalle
SS.UU. del 2007 come “ l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato - per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi - recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie "Q/P", tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente.” (cfr. Cass. 4384/2022: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi
d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione,
pag. 9/15 essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”; Cass n. 47648/2022 “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del
1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio
1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”).
La Suprema Corte, quindi, ha rimarcato l'impossibilità di ricondurre una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, ad una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale;
ha evidenziato come l'art. 1342 c.c. stabilisca che, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – rinvenendo l'incompatibilità nell'avvenuta modifica dei tassi in sostituzione disposta dal DM citato;
ha negato, pertanto, che per il lasso di tempo successivo al ventennio potessero valere le condizioni di rendimento relative alla serie P, soppiantata dalla serie Q/P (cfr. Cass. n. 4748/2022 ha ulteriormente precisato che “al fine di stabilire
pag. 10/15 quali siano i valori e gli interessi, anche di rango costituzionale, cui esso si ispira, il dato normativo del quale si è dato conto, in particolare l'articolo 173 del codice postale e l'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, richiede poi di essere sinteticamente inquadrato nell'ambito della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, che sarebbe del tutto erroneo assimilare così e semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari (…) I buoni postali fruttiferi, introdotti fin dal 1924 (…), sono emessi da e, come ha Controparte_9 chiarito ancora una volta la Corte costituzionale, «benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico» (Corte cost. 18 settembre 1995, n. 508), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al
Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'epoca nel vecchio testo. (…) Né può tacersi, guardando all'aspetto della tutela del risparmio, anch'esso di rilievo costituzionale, ai sensi dell'articolo 47 Cost., che sarebbe invero arduo guardare ai buoni postali fruttiferi, dall'angolo visuale del soggetto che sostanzialmente li emette ― come si accennava
Cassa depositi e prestiti, per la quale operano le nei successivi assetti Pt_1 soggettivi che l'ente ha assunto ―, ed in ragione dell'esercizio dello ius variandi in peius, come ad una sinistra operazione speculativa destinata a pesare sull'ignaro ed indifeso sottoscrittore, tenuto conto dei cospicui benefici per altro verso assicurati ai sottoscrittori di detti buoni (…)”.
La Suprema Corte, inoltre, ha osservato nelle diverse pronunce indicate che “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q',
pag. 11/15 e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla
'Q/P', ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa» (cfr., Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass.
14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022,
n. 4763, Cass. 22619/2023 “non è conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie «Q/P»
e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie «P».
Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico….La regola di cui all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio…L'inattuabilità di una sostituzione della misura degli interessi convenuti contrattualmente non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono di nuova emissione di una determinata serie, che sia carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti, possa essere integrato dalle previsioni normative che disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie…Si allude all'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile alla previsione dell'art. 1374
c.c., attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una
pag. 12/15 diversa volontà delle parti: non quindi all'integrazione cogente, operante allorquando la regolamentazione normativa si sovrappone alla diversa volontà delle parti…se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse ― aventi
«effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n.
156/1973 ― possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo…Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,
l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie
'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. «In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo»).
La Suprema Corte anche recentemente con l'ordinanza n. 24715 del 16.09.2024 si è pronunciata sul punto soffermandosi in particolar modo sulle norme che regolano l'interpretazione del contratto evidenziando che:“ Poiché l'interpretazione del testo letterale deve raccordare il “ senso delle parole” alla dichiarazione contrattuale nel suo complesso, non potendola limitare ad una parte soltanto di essa,
pag. 13/15 l'indicazione, per i buoni postali della serie Q/P, di rendimento relativi alla serie P per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva della serie P, in cui inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nelle previsioni dell'articolo 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, del decreto ministeriale richiamato al primo comma del detto articolo”.
Inoltre deve osservarsi che la giurisprudenza di merito ha argomentato l'assenza di lesione del legittimo affidamento dei sottoscrittori dei buoni da tutelare in ordine alla validità dell'ammontare degli interessi riportati sul titolo per una duplice ragione: la presenza del doppio timbro sui buoni e la univoca ricomprensione dei relativi buoni della serie Q/P proprio in quanto emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno
1986 con conseguente piena conoscenza dei risparmiatori dell'applicabilità degli interessi previsti dalla tabella allegata all'indicato decreto (cfr. ex multis, Trib.
Savona n. 2972/2020).
Dalle considerazioni che precedono emerge che il buono postale nella titolarità degli opposti è stato correttamente liquidato da parte di nel rispetto Parte_1 di quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 e nessun'altra somma è, pertanto, dovuta ad e Controparte_1 CP_3 Controparte_5 CP_4
a titolo di interessi maturati sul predetto buono.
[...]
In conclusione l'opposizione è fondata e deve essere accolta e per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 31/2021 emesso dal Tribunale di Isernia il
24.01.2021.
pag. 14/15 Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, considerato l'esito del giudizio sono poste a carico di parte opposta e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (Euro 34.842,59), della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi Euro
3.809,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 31/2021 emesso dal Tribunale di
Isernia il 24.01.2021;
2) DA , , e Controparte_1 CP_3 Controparte_5
a pagare in solido le spese di lite che si liquidano in Controparte_4 complessivi Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, Iva e Cpa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, 31/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Di Dio
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 245/2021
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, nella persona della dott.ssa Angela Di Dio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 245/2021, avente ad oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 31/2021 emesso dal Tribunale di Isernia in data 24.01.2021.
TRA
(C.F. , con sede in Roma, Viale Europa Parte_1 P.IVA_1
n.190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale per atto notaio , rep. 53558 racc. 15006 Persona_1 del 19/04/2019, registrata all'Ufficio Atti pubblici in Roma il 29/04/2019, dall'Avv.
MA RE (C.F.: ) e dall'Avv. Cristiana C.F._1
EB ( ) ed elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._2
- PARTE OPPONENTE -
E
(C.F. ) in qualità di erede di Controparte_1 C.F._3
e (C.F. Persona_2 CP_2 CP_3
) in qualità di erede di , C.F._4 Persona_3 CP_4
(C.F. ), in qualità di erede di e
[...] C.F._5 Persona_3
(C.F. ) in qualità di erede di Controparte_5 C.F._6
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Giulio Persona_3
RA (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._7 del procuratore sito in Sperone (AV) alla traversa di via Ferrovia n.11.
- PARTE OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
25.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato,
in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio Parte_1
, , e al fine di Controparte_1 CP_3 Controparte_5 Controparte_4 ottenere la revoca e/o l'annullamento del Decreto Ingiuntivo n. 31/2021 emesso dal
Tribunale di Isernia in data 24.01.2021.
Nel decreto ingiuntivo impugnato il Tribunale di Isernia, in accoglimento del ricorso monitorio, riconosceva agli odierni opposti il diritto al pagamento della maggior somma maturata a titolo di interessi sul buono fruttifero postale serie Q/P n. 000074 di L.
5.000.000 emesso il 19.10.1987 e condannava al pagamento nei Parte_1 confronti della parte ricorrente della somma complessiva di Euro 34.842,59 oltre spese legali ed interessi.
con l'atto introduttivo del presente giudizio contestava nel Parte_1 merito la pretesa creditoria avanzata da controparte ritenendo inesistente il credito vantato in quanto frutto di una distorta ed errata interpretazione ed applicazione delle disposizioni del DM 13.06.1986, della mancata cognizione della efficacia imperativa del decreto e della natura di “titolo di legittimazione” del
[...]
, ovvero della connessa insussistenza di limiti alla sua Controparte_6 eterointegrazione sia sul piano del contenuto sia sul piano degli effetti.
In particolare deduceva, tra l'altro, l'infondatezza della pretesa di applicazione dei tassi di interessi propri della serie “P” ai buoni della serie “Q/P” e la piena pag. 2/15 conoscenza da parte dei ricorrenti della maturazione sul buono fruttifero di un tasso di interesse inferiore a partire dal 21° anno, per effetto della novella introdotta dal decreto ministeriale in materia;
contestava, altresì, l'ingiunzione nella parte in cui condannava la società al pagamento degli interessi, evidenziando la mancata produzione di ulteriori interessi da parte dei successivamente Parte_2 alla loro naturale scadenza.
In virtù di quanto innanzi esposto l'opponente formulava le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 31/2021. Con vittoria di spese e compensi.
In data 17.06.2021 si costituivano in giudizio Controparte_1 CP_3
e in qualità di eredi dei sottoscrittori del buono Controparte_4 Controparte_5 fruttifero postale serie Q/P n. 000074 i quali concludevano per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
Gli opposti deducevano, in particolare, che , non avesse diligentemente Parte_1 adempiuto agli oneri imposti dall' articolo 5 del DM 13.6.1986, in quanto, in Cont relazione agli ultimi dieci anni di vita del non aveva apportato alcuna modifica alle condizioni economiche contenute nella tabella originaria riportata a tergo del buono oggetto di causa, lasciando inalterati i tassi dal 21° al 30° anno, ingenerando in tal modo un falso affidamento nei ricorrenti tale da giustificare il riconoscimento dei tassi di interesse contrattualmente previsti, non sussistendo atti regolamentari successivi alla sottoscrizione del buono di modifica delle condizioni di emissione.
Vinte le spese di giudizio.
Esaurita l'attività istruttoria, limitata alla produzione documentale, si perveniva all'udienza del 25.06.2025, la prima dopo il mutamento del giudice, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. verbale udienza cartolare del 25.06.2025)
***
pag. 3/15 Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile
2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e, quindi, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente deve darsi atto che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Conseguentemente grava sull'opposto, attore in senso sostanziale e convenuto solo in senso formale, fornire la prova piena del credito azionato in via monitoria, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Al contrario sarà onere del debitore ingiunto, provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere. (cfr. ex multis, Corte App. Campobasso, 15.04.2021; Corte App.
Firenze, sez. II, 10/12/202, n. 239; Trib. Bari sez. IV, 14.10.2021, n. 3628).
La presente controversia concerne essenzialmente la questione relativa alla esistenza o meno del diritto degli odierni opposti, quali eredi dei risparmiatori – Per_3
che hanno sottoscritto un buono fruttifero della serie Q/P emesso in data CP_2
19.10.1987 , e, quindi, come sottolineato dalla difesa, in data successiva alla entrata pag. 4/15 in vigore del D.M. 13.06.1986, del diritto ad ottenere il rimborso dello stesso in base ai tassi di interesse riportati a tergo dei titoli stessi oppure in base ai tassi di interesse varianti in senso peggiorativo rispetto a quelli risultanti dal titolo per effetto del
D.M. 13.6.1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28/6/1986, a sua volta a ciò abilitato per effetto dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 (c.d. “Codice Postale”).
Giova precisare che il supporto cartaceo del buono in questione era originariamente della serie O (emessi dal 1981 al 1984), il quale è stato poi convertito nella serie P,
e, giusto D.M. del 1986, trasformato nella serie P/Q; pertanto, considerato che la sua emissione è avvenuta il 19.10.1987, esso è da considerarsi a tutti gli effetti appartenente alla serie Q/P.
Va in premessa rilevato che i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c. e che, quindi, non sono veri e propri titoli di credito ma sono documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto (Cass. SU 13979/2007, 27809/05). Ciò significa che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito, pertanto, deve considerarsi operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173
DPR n. 156/1973, il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del tasso di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo.
Come noto, in ordine alla questione oggetto di giudizio, relativa alla richiesta di liquidazione di ulteriori somme a titolo di differenza di interessi maturati per i buoni appartenenti alla serie Q/P nel periodo decorrente dal 21° al 30° anno, sono intervenute le ordinanze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione n. 4384/2022 del 4.2.2022 e n. 4748/2022, n. 4751/2022, n. 4763/2020 del 14.12.2022, n. 22619 del 26/07/2023 con le quali sono stati ribaditi tutti i principi già espressi e consacrati dalla Cassazione a SS UU n. 3963/2019 e della Corte Costituzionale n.
26/2020.
Orbene, la fattispecie in esame si riferisce ad un buono postale della serie Q/P,
pag. 5/15 essendo l'apposizione del timbro sui buoni di per sé pienamente idonea ad eliminare ogni perplessità con riferimento sia alla serie di appartenenza del buono sia ai tassi di interesse applicati, espressamente compresi nell'intervento di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio di cui al D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (pubblicato su Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n. 148).
In forza dell'art. 6 di tale D.M., sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con l'indicato decreto, per i buoni della serie "Q". (cfr. art. 6 Dm 13.06.1986 “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q”): pertanto,
i nuovi tassi trovano applicazione anche alle serie precedenti rispetto alla serie Q, quale, appunto, quelle di cui al presente giudizio.
Il suddetto intervento di modifica trova la propria fonte di legittimità nell'art. 173 del
D.P.R. 29.3.1973 n. 156 (come sostituito dal D.L. n. 460 del 30 settembre 1974, convertito nella legge n. 588 del 25 novembre 1974), vigente all'epoca dei fatti di causa ed applicabile al presente giudizio in virtù del quale è stato emanato il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno
1986, n. 148), recante Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio.
Più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 ( «1. Le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad
pag. 6/15 una o più delle precedenti serie. (…)”) è stato abrogato dall'art. 7 del D.lgs n. 284 del 30.7.1999, che ha tuttavia espressamente salvato la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti.
L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale - Controparte_8 avrebbero potuto avere effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie).
Il comma 3 del medesimo articolo precisava, inoltre, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali.
Invero, l'art. 4 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 ha istituito, a decorrere dal 1° luglio 1986, una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera
“Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto.
In ordine alla serie P, giovi osservare come l'art. 5 del DM 13.6.86 ha precisato
“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti dalla serie 'Q', i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie 'P' emessi dal 01.07.1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura 'serie P/Q', l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”.
Nel presente giudizio si dibatte in ordine ad un buono postale emesso proprio in esecuzione dell'indicato art. 5 su supporti cartacei della serie “O”, convertito nella serie “P “ di durata trentennale, il quale riporta la timbratura “Q/P” sia nella parte pag. 7/15 anteriore che in quella posteriore, indicando i tassi della serie “Q” per i primi vent' anni senza alcuna ulteriore specifica indicazione del saggio da applicare per il decennio successivo ovvero relativo al ventunesimo al trentesimo anno di fruttuosità: circostanza che secondo la odierna parte opposta determinerebbe l'applicazione dei superiori rendimenti riprodotti all'interno dei titoli e non quelli di cui al DM 1986.
È stato evidenziato che dalla mera lettura della indicata disposizione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale emergeva lo scopo del legislatore che era quello di consentire all'amministrazione postale – durante il tempo necessario al Poligrafico dello Stato per stampare i nuovi buoni della serie “Q” – di continuare ad utilizzare i vecchi buoni della serie “P”, opportunamente modificati mediante la stampigliatura della dicitura «Serie Q/P» (sul fronte del buono) e del timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi (sul retro del buono).
La dicitura «Serie Q/P», indica, infatti che si è in presenza di buoni della nuova serie
“Q” istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, che sono stati emessi utilizzando i vecchi moduli della serie “P”, ma le cui condizioni economiche sono quelle della serie “Q” riportate nella tabella allegata al decreto ministeriale (e riprodotte sul timbro apposto sul retro dei buoni).
Il buono postale dell'odierna parte opposta – emesso utilizzando i vecchi moduli della serie “O” poi convertito nella serie “P”– costituisce a tutti gli effetti un buono postale fruttifero della serie “Q” (come risulta dalla stampigliatura «Serie Q/P» impressa sul fronte e sul retro del buono, che sostituisce la dicitura sottostante “P” )
e deve essere rimborsato alle condizioni previste dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che li ha istituiti (condizioni riportate sul timbro apposto sul retro di ciascun buono, così come previsto dall'art. 5 dell'indicato decreto ministeriale).
Il buono postale oggetto del presente giudizio è stato infatti sottoscritto il
19.10.1987: rientra quindi nella categoria dei “buoni della precedente serie "P" emesso dopo il 1° luglio 1986”, per il quale l'art. 5, primo comma, del decreto pag. 8/15 ministeriale del 13 giugno 1986 prevede espressamente che sia “a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria” istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale
(cioè la serie distinta dalla lettera “Q”), ai quali si applicano i saggi d'interesse indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale, di cui fa parte integrante.
Sul punto, come anticipato, con ordinanze n. 4748/22, 4751/22 e 4763/22 la
Suprema Corte, in ordine proprio alla problematica relativa alla apposizione sui titoli della serie P del timbro relativo alla serie Q contemplante solo i rendimenti per i primi 20 anni – ha puntualizzato, rispetto all'applicabilità del principio esposto dalle
SS.UU. del 2007 come “ l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato - per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi - recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie "Q/P", tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente.” (cfr. Cass. 4384/2022: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi
d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione,
pag. 9/15 essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”; Cass n. 47648/2022 “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del
1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio
1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”).
La Suprema Corte, quindi, ha rimarcato l'impossibilità di ricondurre una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, ad una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale;
ha evidenziato come l'art. 1342 c.c. stabilisca che, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – rinvenendo l'incompatibilità nell'avvenuta modifica dei tassi in sostituzione disposta dal DM citato;
ha negato, pertanto, che per il lasso di tempo successivo al ventennio potessero valere le condizioni di rendimento relative alla serie P, soppiantata dalla serie Q/P (cfr. Cass. n. 4748/2022 ha ulteriormente precisato che “al fine di stabilire
pag. 10/15 quali siano i valori e gli interessi, anche di rango costituzionale, cui esso si ispira, il dato normativo del quale si è dato conto, in particolare l'articolo 173 del codice postale e l'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, richiede poi di essere sinteticamente inquadrato nell'ambito della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, che sarebbe del tutto erroneo assimilare così e semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari (…) I buoni postali fruttiferi, introdotti fin dal 1924 (…), sono emessi da e, come ha Controparte_9 chiarito ancora una volta la Corte costituzionale, «benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico» (Corte cost. 18 settembre 1995, n. 508), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al
Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'epoca nel vecchio testo. (…) Né può tacersi, guardando all'aspetto della tutela del risparmio, anch'esso di rilievo costituzionale, ai sensi dell'articolo 47 Cost., che sarebbe invero arduo guardare ai buoni postali fruttiferi, dall'angolo visuale del soggetto che sostanzialmente li emette ― come si accennava
Cassa depositi e prestiti, per la quale operano le nei successivi assetti Pt_1 soggettivi che l'ente ha assunto ―, ed in ragione dell'esercizio dello ius variandi in peius, come ad una sinistra operazione speculativa destinata a pesare sull'ignaro ed indifeso sottoscrittore, tenuto conto dei cospicui benefici per altro verso assicurati ai sottoscrittori di detti buoni (…)”.
La Suprema Corte, inoltre, ha osservato nelle diverse pronunce indicate che “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q',
pag. 11/15 e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla
'Q/P', ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa» (cfr., Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass.
14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022,
n. 4763, Cass. 22619/2023 “non è conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie «Q/P»
e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie «P».
Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico….La regola di cui all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio…L'inattuabilità di una sostituzione della misura degli interessi convenuti contrattualmente non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono di nuova emissione di una determinata serie, che sia carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti, possa essere integrato dalle previsioni normative che disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie…Si allude all'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile alla previsione dell'art. 1374
c.c., attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una
pag. 12/15 diversa volontà delle parti: non quindi all'integrazione cogente, operante allorquando la regolamentazione normativa si sovrappone alla diversa volontà delle parti…se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse ― aventi
«effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n.
156/1973 ― possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo…Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,
l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie
'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. «In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo»).
La Suprema Corte anche recentemente con l'ordinanza n. 24715 del 16.09.2024 si è pronunciata sul punto soffermandosi in particolar modo sulle norme che regolano l'interpretazione del contratto evidenziando che:“ Poiché l'interpretazione del testo letterale deve raccordare il “ senso delle parole” alla dichiarazione contrattuale nel suo complesso, non potendola limitare ad una parte soltanto di essa,
pag. 13/15 l'indicazione, per i buoni postali della serie Q/P, di rendimento relativi alla serie P per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva della serie P, in cui inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nelle previsioni dell'articolo 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, del decreto ministeriale richiamato al primo comma del detto articolo”.
Inoltre deve osservarsi che la giurisprudenza di merito ha argomentato l'assenza di lesione del legittimo affidamento dei sottoscrittori dei buoni da tutelare in ordine alla validità dell'ammontare degli interessi riportati sul titolo per una duplice ragione: la presenza del doppio timbro sui buoni e la univoca ricomprensione dei relativi buoni della serie Q/P proprio in quanto emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno
1986 con conseguente piena conoscenza dei risparmiatori dell'applicabilità degli interessi previsti dalla tabella allegata all'indicato decreto (cfr. ex multis, Trib.
Savona n. 2972/2020).
Dalle considerazioni che precedono emerge che il buono postale nella titolarità degli opposti è stato correttamente liquidato da parte di nel rispetto Parte_1 di quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 e nessun'altra somma è, pertanto, dovuta ad e Controparte_1 CP_3 Controparte_5 CP_4
a titolo di interessi maturati sul predetto buono.
[...]
In conclusione l'opposizione è fondata e deve essere accolta e per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 31/2021 emesso dal Tribunale di Isernia il
24.01.2021.
pag. 14/15 Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, considerato l'esito del giudizio sono poste a carico di parte opposta e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (Euro 34.842,59), della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi Euro
3.809,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 31/2021 emesso dal Tribunale di
Isernia il 24.01.2021;
2) DA , , e Controparte_1 CP_3 Controparte_5
a pagare in solido le spese di lite che si liquidano in Controparte_4 complessivi Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, Iva e Cpa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, 31/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Di Dio
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