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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/11/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8216 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
UN AC, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni CP_1 C.F._2
RE e RL NT RE de Pascalis, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 30.1.2024, nulla opponendo.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.12.2023, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con l 26.4.1995 in Otranto (LE), in regime economico CP_1 di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, il 20.6.1995, il Per_1 Per_2
23.10.1997 e il 20.6.2007; che l'ultima residenza comune dei coniugi era stata stabilita in Castrì Per_3 di Lecce;
che la vita matrimoniale era stata caratterizzata, negli ultimi tempi, da forti tensioni, privazioni e atteggiamenti violenti e che le forti incompatibilità caratteriali, oltre che le ulteriori circostanze specificate in atti, avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che aveva sempre svolto il lavoro di bracciante agricola e aveva sempre contribuito alle esigenze della famiglia;
che, in data
12.11.2023, aveva abbandonato la casa coniugale in seguito ad un messaggio del convenuto e aveva preso in locazione, insieme al figlio un appartamento sito in Castromediano, mentre nella casa Per_2 coniugale era rimasto a vivere il marito insieme al figlio . Tanto premesso, ha chiesto che fosse Per_3 dichiarata la separazione dei coniugi con affidamento condiviso del figlio minore e collocamento prevalente secondo le volontà del minore e con assegno mensile a carico del convenuto di euro 250,00 a titolo di mantenimento per sé. costituendosi con memoria depositata il 13.2.2024, ha aderito alla richiesta di CP_1 separazione dei coniugi ma ha contestato le deduzioni della ricorrente e ha dedotto: che la vita matrimoniale, serena per molti anni, era entrata in crisi per gli atteggiamenti della ricorrente, la quale da circa tre anni si era fatta convincere dalla sorella a rompere con la monotonia della vita sino ad allora condotta, a frequentare sale da ballo senza il marito, a uscire di sera senza dare giustificazioni in famiglia e ad affrancarsi da ogni tipo di servizio domestico;
che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale dei coniugi era quella specificata in atti e che vi era una sostanziale parità di guadagni tra le parti;
che i figli e erano economicamente indipendenti mentre era lui stesso a provvedere alle Per_1 Per_2 esigenze del figlio , rimasto a vivere con il padre nella casa coniugale;
che non vi erano i Per_3 presupposti per la corresponsione di alcunché a titolo di mantenimento in favore della ricorrente, poiché questa aveva raggiunto una propria autonomia patrimoniale e finanziaria. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi che la separazione era da addebitarsi alla ricorrente, per i motivi esposti in memoria, con affidamento a sé del figlio minore e suo collocamento presso di sé, onere del mantenimento del figlio minore a suo carico e disciplina del diritto di visita secondo le determinazioni del Tribunale, in considerazione dell'età del figlio.
Le parti sono state ascoltate separatamente all'udienza di comparizione del 14.3.2024, nel corso della quale hanno precisato, tra l'altro, le rispettive posizioni lavorative ed economico-reddituali.
Nel corso dell'udienza, in ordine alle circostanze della separazione di fatto, la ricorrente ha dichiarato: “A D.R. abbiamo vissuto per tre anni come separati in casa a Castrì, negli ultimi mesi io stavo molto male per il rapporto con mio marito, ho perso 10 chili in pochi mesi. Durante tutta la vita familiare ogni motivo era occasione per arrabbiarsi per mio marito, che di tutto dava la colpa a me, rivolgendosi a me con espressioni ingiuriose e negli ultimi tempi anche minacciose. Da ultimo, la sera dell'11.11.2023 sono andata a Lecce a casa di mio figlio (che non ha Per_2 alcun rapporto con mio marito perché quest'ultimo non accetta il fatto che sia omosessuale) e sono rimasta a dormire Per_2 da lui perché non si sentiva bene. Ho mandato un messaggio a mio figlio per avvertire che restavo lì, ma Per_3 dormiva e non ha avvertito mio marito. Perciò mio marito la mattina mi ha mandato un messaggio dicendomi Per_3 di andare a prendere le mie cose da casa e trasferirmi a casa di mio figlio. E così ho fatto. Dal 12.11.2023 abito un po' da mio figlio e un po' da mia sorella a Lecce, nella casa in cui mia sorella vive per lavoro (fa la badante a orario Per_2 pieno). Voglio aggiungere che già prima che nascesse avevo deciso di separarmi per il comportamento di mio Per_3 marito ma poi sono rimasta incinta e ho rinunciato alla separazione per il bene dei figli. A D.R. anche dopo essere andata via da casa continuo ad avere rapporti con anche se lui ha paura di mio marito, quando lo chiamo a volte non Per_3 vuole parlarmi e mi dice di richiamarlo più tardi. Voglio aggiungere che dopo l'episodio accaduto tre anni fa è
Per_3 rimasto molto impaurito e di pomeriggio non esce più da casa da allora. Tre anni fa ero andata con mia sorella in una Spa, perché la dott.ssa presso cui lavora mia sorella, ci aveva regalato una giornata in questa Spa come regalo per i Per_4 miei 50 anni. La sera ho telefonato a casa e ha risposto gli ho detto che avrei voluto restare da mia sorella
Per_3 quella sera e mio marito, che stava ascoltando la telefonata e con cui già i rapporti non erano buoni, si è molto arrabbiato. mi ha detto di non tornare a casa perché aveva paura di quello che sarebbe potuto succedere;
al telefono mi ha
Per_3 detto che l'atteggiamento di mio marito gli aveva fatto venire la tachicardia. Io, sentendo come stava sono tornata
Per_3 subito a casa.”.
All'udienza del 21.3.2024 è stato ascoltato il figlio minore delle parti . All'esito di un Per_3 rinvio richiesto dalle parti per verificare la possibilità di una soluzione concordata sulle condizioni della separazione e preso atto, nella successiva udienza, dell'esito negativo delle trattative, con ordinanza del
13.8.2024 la Presidente relatrice ha adottato nei seguenti termini i provvedimenti provvisori e urgenti:
“a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_3 presso il padre e incontri tra madre e figlio che saranno liberamente concordati tra gli interessati;
b) pone a carico di l'obbligo, a decorrere da gennaio 2024 (primo mese successivo al deposito Parte_1 del ricorso introduttivo del presente giudizio), di versare mensilmente al resistente l'importo di euro 125,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno
5 di ogni mese;
c) pone il pagamento delle spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva;
d) pone a carico di l'obbligo, a decorrere da gennaio 2024 (primo mese successivo al deposito CP_1 del ricorso introduttivo del presente giudizio), di versare mensilmente alla ricorrente l'importo di euro 200,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.”.
Con la stessa ordinanza, dato atto che nessuna delle parti aveva formulato richieste di prova orale, la giudice relatrice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 22.1.2025, quindi, i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti (il difensore di parte resistente, in particolare, ha chiesto la revoca dell'assegno posto a carico di n favore della ricorrente) e la Presidente relatrice CP_1 ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
1. Rileva il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, da entrambi richiesta.
2. La richiesta di addebito formulata dal resistente non può trovare accoglimento.
In proposito va considerato, in via generale, che, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. 20.8.2014 n. 18074, 27.6.2006 n. 14840 e 28.4.2006
n. 9877).
Nel caso in esame le deduzioni poste dal resistente a fondamento della richiesta di addebito, riassunte in narrativa, non appaiono, anche per la loro genericità, idonee a configurare una violazione dei doveri matrimoniali da parte della ricorrente.
Tali circostanze, d'altra parte, sono rimaste del tutto prive di riscontri, mentre le deduzioni della ricorrente ricostruiscono in modo assai differente la dinamica delle relazioni familiari e la causa della crisi coniugale, contestando, quindi, in ogni caso, la riconducibilità di tale crisi a propri comportamenti.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito formulata dal resistente.
3. Il figlio più piccolo delle parti, (nato il [...]), è diventato maggiorenne nel corso Per_3 del giudizio, sicché nessuna statuizione dovrà essere adottata in questa sede in ordine al suo affidamento e collocamento prevalente e al calendario di incontri con il genitore non collocatario.
Deve presumersi che, in mancanza di indicazioni di segno contrario, il ragazzo abbia continuato a convivere con il padre, sicché va confermato quanto statuito con i provvedimenti temporanei e urgenti, di cui nessuna delle parti ha chiesto, sotto questo profilo, una modifica, in ordine all'obbligo della madre di versare, in favore del resistente, un assegno perequativo quale contributo per il mantenimento del figlio più piccolo e, altresì, in ordine alla misura di tale assegno.
Anche le spese straordinarie per il figlio resteranno a carico di entrambi i genitori in Per_3 pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in dispositivo.
4. Va, infine, accolta la richiesta della ricorrente di un assegno di mantenimento per sé.
E' noto che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
“redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr., tra le più recenti, Cass.
16.5.2017 n. 12196 e 24.6.2019 n. 16809).
Con riferimento al caso in esame va osservato che le informazioni sui redditi delle parti desumibili dalla documentazione fiscale in atti (secondo cui ciascuno è stato titolare, negli anni dal 2020 al 2022, di un reddito annuale di circa euro 3.500 – 3.700 derivante da 52 giornate di lavoro agricolo) devono ritenersi non del tutto attendibili, poiché i redditi formalmente indicati non appaiono tali da consentire il mantenimento dei coniugi stessi e del figlio minore e, ancor prima, tali “da far crescere i tre figli senza privazioni”, come precisato nella memoria di costituzione del resistente.
In ogni caso, la posizione economico – patrimoniale del resistente appare migliore, potendo contare anche su una pensione di invalidità, il cui importo è stato indicato in euro 280 mensili (ma non documentato), e risultando proprietario della casa familiare, rimasta nella sua disponibilità e nella quale abita insieme ai figli (economicamente autonomo) e . Per_1 Per_3
Tenuto conto della differente condizione economico – patrimoniale delle parti, per le ragioni sin qui evidenziate, devono ritenersi sussistenti, pertanto, i presupposti per l'attribuzione alla ricorrente di un assegno mensile, quale contributo per il suo mantenimento, la cui funzione è quella di consentire una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio (cfr. Cass.
29.9.2016 n. 19347). Non essendo stati acquisiti ulteriori elementi di valutazione, può confermarsi la misura di tale assegno in euro 200,00 mensili, secondo quanto già stabilito in via provvisoria.
5. Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. 10.3.2014 n.
55, vanno poste a carico del resistente, secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 4.12.2023 da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 CP_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Otranto (LE) il 26.4.1995 (trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Lecce dell'anno 1995 n. 3 P. II S. B), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle seguenti condizioni:
“1 – obbligo di di versare mensilmente al resistente, a decorrere da gennaio Parte_1
2024, l'importo di euro 125,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Per_3 somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
2 – obbligo del pagamento delle spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i Per_3 genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
3 – obbligo di 'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente, a decorrere da CP_1 gennaio 2024, l'importo di euro 200,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
b) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
c) condanna il resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro
1.800,00, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge;
d) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8216 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
UN AC, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni CP_1 C.F._2
RE e RL NT RE de Pascalis, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 30.1.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.12.2023, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con l 26.4.1995 in Otranto (LE), in regime economico CP_1 di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, il 20.6.1995, il Per_1 Per_2
23.10.1997 e il 20.6.2007; che l'ultima residenza comune dei coniugi era stata stabilita in Castrì Per_3 di Lecce;
che la vita matrimoniale era stata caratterizzata, negli ultimi tempi, da forti tensioni, privazioni e atteggiamenti violenti e che le forti incompatibilità caratteriali, oltre che le ulteriori circostanze specificate in atti, avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che aveva sempre svolto il lavoro di bracciante agricola e aveva sempre contribuito alle esigenze della famiglia;
che, in data
12.11.2023, aveva abbandonato la casa coniugale in seguito ad un messaggio del convenuto e aveva preso in locazione, insieme al figlio un appartamento sito in Castromediano, mentre nella casa Per_2 coniugale era rimasto a vivere il marito insieme al figlio . Tanto premesso, ha chiesto che fosse Per_3 dichiarata la separazione dei coniugi con affidamento condiviso del figlio minore e collocamento prevalente secondo le volontà del minore e con assegno mensile a carico del convenuto di euro 250,00 a titolo di mantenimento per sé. costituendosi con memoria depositata il 13.2.2024, ha aderito alla richiesta di CP_1 separazione dei coniugi ma ha contestato le deduzioni della ricorrente e ha dedotto: che la vita matrimoniale, serena per molti anni, era entrata in crisi per gli atteggiamenti della ricorrente, la quale da circa tre anni si era fatta convincere dalla sorella a rompere con la monotonia della vita sino ad allora condotta, a frequentare sale da ballo senza il marito, a uscire di sera senza dare giustificazioni in famiglia e ad affrancarsi da ogni tipo di servizio domestico;
che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale dei coniugi era quella specificata in atti e che vi era una sostanziale parità di guadagni tra le parti;
che i figli e erano economicamente indipendenti mentre era lui stesso a provvedere alle Per_1 Per_2 esigenze del figlio , rimasto a vivere con il padre nella casa coniugale;
che non vi erano i Per_3 presupposti per la corresponsione di alcunché a titolo di mantenimento in favore della ricorrente, poiché questa aveva raggiunto una propria autonomia patrimoniale e finanziaria. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi che la separazione era da addebitarsi alla ricorrente, per i motivi esposti in memoria, con affidamento a sé del figlio minore e suo collocamento presso di sé, onere del mantenimento del figlio minore a suo carico e disciplina del diritto di visita secondo le determinazioni del Tribunale, in considerazione dell'età del figlio.
Le parti sono state ascoltate separatamente all'udienza di comparizione del 14.3.2024, nel corso della quale hanno precisato, tra l'altro, le rispettive posizioni lavorative ed economico-reddituali.
Nel corso dell'udienza, in ordine alle circostanze della separazione di fatto, la ricorrente ha dichiarato: “A D.R. abbiamo vissuto per tre anni come separati in casa a Castrì, negli ultimi mesi io stavo molto male per il rapporto con mio marito, ho perso 10 chili in pochi mesi. Durante tutta la vita familiare ogni motivo era occasione per arrabbiarsi per mio marito, che di tutto dava la colpa a me, rivolgendosi a me con espressioni ingiuriose e negli ultimi tempi anche minacciose. Da ultimo, la sera dell'11.11.2023 sono andata a Lecce a casa di mio figlio (che non ha Per_2 alcun rapporto con mio marito perché quest'ultimo non accetta il fatto che sia omosessuale) e sono rimasta a dormire Per_2 da lui perché non si sentiva bene. Ho mandato un messaggio a mio figlio per avvertire che restavo lì, ma Per_3 dormiva e non ha avvertito mio marito. Perciò mio marito la mattina mi ha mandato un messaggio dicendomi Per_3 di andare a prendere le mie cose da casa e trasferirmi a casa di mio figlio. E così ho fatto. Dal 12.11.2023 abito un po' da mio figlio e un po' da mia sorella a Lecce, nella casa in cui mia sorella vive per lavoro (fa la badante a orario Per_2 pieno). Voglio aggiungere che già prima che nascesse avevo deciso di separarmi per il comportamento di mio Per_3 marito ma poi sono rimasta incinta e ho rinunciato alla separazione per il bene dei figli. A D.R. anche dopo essere andata via da casa continuo ad avere rapporti con anche se lui ha paura di mio marito, quando lo chiamo a volte non Per_3 vuole parlarmi e mi dice di richiamarlo più tardi. Voglio aggiungere che dopo l'episodio accaduto tre anni fa è
Per_3 rimasto molto impaurito e di pomeriggio non esce più da casa da allora. Tre anni fa ero andata con mia sorella in una Spa, perché la dott.ssa presso cui lavora mia sorella, ci aveva regalato una giornata in questa Spa come regalo per i Per_4 miei 50 anni. La sera ho telefonato a casa e ha risposto gli ho detto che avrei voluto restare da mia sorella
Per_3 quella sera e mio marito, che stava ascoltando la telefonata e con cui già i rapporti non erano buoni, si è molto arrabbiato. mi ha detto di non tornare a casa perché aveva paura di quello che sarebbe potuto succedere;
al telefono mi ha
Per_3 detto che l'atteggiamento di mio marito gli aveva fatto venire la tachicardia. Io, sentendo come stava sono tornata
Per_3 subito a casa.”.
All'udienza del 21.3.2024 è stato ascoltato il figlio minore delle parti . All'esito di un Per_3 rinvio richiesto dalle parti per verificare la possibilità di una soluzione concordata sulle condizioni della separazione e preso atto, nella successiva udienza, dell'esito negativo delle trattative, con ordinanza del
13.8.2024 la Presidente relatrice ha adottato nei seguenti termini i provvedimenti provvisori e urgenti:
“a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_3 presso il padre e incontri tra madre e figlio che saranno liberamente concordati tra gli interessati;
b) pone a carico di l'obbligo, a decorrere da gennaio 2024 (primo mese successivo al deposito Parte_1 del ricorso introduttivo del presente giudizio), di versare mensilmente al resistente l'importo di euro 125,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno
5 di ogni mese;
c) pone il pagamento delle spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva;
d) pone a carico di l'obbligo, a decorrere da gennaio 2024 (primo mese successivo al deposito CP_1 del ricorso introduttivo del presente giudizio), di versare mensilmente alla ricorrente l'importo di euro 200,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.”.
Con la stessa ordinanza, dato atto che nessuna delle parti aveva formulato richieste di prova orale, la giudice relatrice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 22.1.2025, quindi, i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti (il difensore di parte resistente, in particolare, ha chiesto la revoca dell'assegno posto a carico di n favore della ricorrente) e la Presidente relatrice CP_1 ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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1. Rileva il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi, da entrambi richiesta.
2. La richiesta di addebito formulata dal resistente non può trovare accoglimento.
In proposito va considerato, in via generale, che, ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale;
ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. 20.8.2014 n. 18074, 27.6.2006 n. 14840 e 28.4.2006
n. 9877).
Nel caso in esame le deduzioni poste dal resistente a fondamento della richiesta di addebito, riassunte in narrativa, non appaiono, anche per la loro genericità, idonee a configurare una violazione dei doveri matrimoniali da parte della ricorrente.
Tali circostanze, d'altra parte, sono rimaste del tutto prive di riscontri, mentre le deduzioni della ricorrente ricostruiscono in modo assai differente la dinamica delle relazioni familiari e la causa della crisi coniugale, contestando, quindi, in ogni caso, la riconducibilità di tale crisi a propri comportamenti.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito formulata dal resistente.
3. Il figlio più piccolo delle parti, (nato il [...]), è diventato maggiorenne nel corso Per_3 del giudizio, sicché nessuna statuizione dovrà essere adottata in questa sede in ordine al suo affidamento e collocamento prevalente e al calendario di incontri con il genitore non collocatario.
Deve presumersi che, in mancanza di indicazioni di segno contrario, il ragazzo abbia continuato a convivere con il padre, sicché va confermato quanto statuito con i provvedimenti temporanei e urgenti, di cui nessuna delle parti ha chiesto, sotto questo profilo, una modifica, in ordine all'obbligo della madre di versare, in favore del resistente, un assegno perequativo quale contributo per il mantenimento del figlio più piccolo e, altresì, in ordine alla misura di tale assegno.
Anche le spese straordinarie per il figlio resteranno a carico di entrambi i genitori in Per_3 pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in dispositivo.
4. Va, infine, accolta la richiesta della ricorrente di un assegno di mantenimento per sé.
E' noto che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
“redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr., tra le più recenti, Cass.
16.5.2017 n. 12196 e 24.6.2019 n. 16809).
Con riferimento al caso in esame va osservato che le informazioni sui redditi delle parti desumibili dalla documentazione fiscale in atti (secondo cui ciascuno è stato titolare, negli anni dal 2020 al 2022, di un reddito annuale di circa euro 3.500 – 3.700 derivante da 52 giornate di lavoro agricolo) devono ritenersi non del tutto attendibili, poiché i redditi formalmente indicati non appaiono tali da consentire il mantenimento dei coniugi stessi e del figlio minore e, ancor prima, tali “da far crescere i tre figli senza privazioni”, come precisato nella memoria di costituzione del resistente.
In ogni caso, la posizione economico – patrimoniale del resistente appare migliore, potendo contare anche su una pensione di invalidità, il cui importo è stato indicato in euro 280 mensili (ma non documentato), e risultando proprietario della casa familiare, rimasta nella sua disponibilità e nella quale abita insieme ai figli (economicamente autonomo) e . Per_1 Per_3
Tenuto conto della differente condizione economico – patrimoniale delle parti, per le ragioni sin qui evidenziate, devono ritenersi sussistenti, pertanto, i presupposti per l'attribuzione alla ricorrente di un assegno mensile, quale contributo per il suo mantenimento, la cui funzione è quella di consentire una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio (cfr. Cass.
29.9.2016 n. 19347). Non essendo stati acquisiti ulteriori elementi di valutazione, può confermarsi la misura di tale assegno in euro 200,00 mensili, secondo quanto già stabilito in via provvisoria.
5. Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo i criteri dettati dal D.M. 10.3.2014 n.
55, vanno poste a carico del resistente, secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 4.12.2023 da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 CP_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Otranto (LE) il 26.4.1995 (trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Lecce dell'anno 1995 n. 3 P. II S. B), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle seguenti condizioni:
“1 – obbligo di di versare mensilmente al resistente, a decorrere da gennaio Parte_1
2024, l'importo di euro 125,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Per_3 somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
2 – obbligo del pagamento delle spese straordinarie per il figlio a carico di entrambi i Per_3 genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
3 – obbligo di 'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente, a decorrere da CP_1 gennaio 2024, l'importo di euro 200,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
b) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
c) condanna il resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro
1.800,00, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge;
d) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore