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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice relatore dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 951/2024 R.G.,
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Ignazia Rallo (pec: , giusta procura allegata al Email_1 ricorso;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Salvatore Giorgi (pec: , giusta Email_2 mandato allegato alla memoria di costituzione;
- resistente -
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/06/2024, dopo aver dedotto che Parte_1 dalla convivenza more uxorio con è nata a [...] in data [...] la Controparte_1
1 IG che con Decreto depositato in cancelleria in data 20/07/2017, nell'ambito del Per_1 procedimento n. 950/2017 R.G., il Tribunale di Marsala così disponeva: “affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della resistente a titolo di Controparte_1 mantenimento della IG minore, entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di €
200, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie;
disciplina il regime di visita come in parte motiva”; che la minore vive con la madre e trascorre soltanto qualche ora con il padre;
che percepisce reddito di inclusione per la somma di circa € 350,00 mensile e il 50% dell'assegno unico pari ad € 99,70; che con la stessa convive la IG , nata a [...]
Marsala il 14/02/1999; che svolge lavoro presso macelleria in Mazara del Controparte_1
Vallo; che contribuisce al mantenimento della IG con il versamento Controparte_1 della somma di € 200,00 mensili, e non corrisponde contributo per le spese di carattere straordinario, e percepisce il 50% dell'assegno unico;
ha adito questo Tribunale chiedendo di:
“Mantenere l'affido condiviso tra i genitori della IG minore , con collocamento Per_1 presso la madre;
- Pronunciare l'esercizio separato della Parte_1 responsabilità genitoriale sulla gestione inerente le necessità di ordinaria amministrazione degli interessi della minore;
-Disporre sulla regolamentazione del diritto di Persona_3 visita padre-IG; -Disporre che il padre provveda a versare la somma di Controparte_1
€ 300,00 quale concorso per il mantenimento della IG, o quell'altra ritenuta dall'On.le
Tribunale, oltre alle spese di carattere straordinario nella misura del 50%, da sostenersi nell'interesse della minore . -Disporre che la Sig.ra percepisca Per_1 Parte_1
l'assegno unico per l'intero e che conseguentemente il svolga i necessari relativi CP_1 incombenti per tale percepimento”.
Con memoria di costituzione, depositata in data 19/12/2024, si costituiva Controparte_1 chiedendo di: “rigettare, con ogni e qualsiasi motivazione, il ricorso introduttivo del presente giudizio poiché infondato, in fatto ed in diritto, e comunque non provato;
in conseguenza di ciò, confermare integralmente le statuizioni di cui al Decreto del 19.07.2017, reso inter partes nel proc. civ. 950/2017; condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze del presente giudizio, oltre Spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovute”.
Con istanza del 28/03/2025 le parti, attraverso i loro procuratori, hanno chiesto di disciplinare i rapporti tra i genitori e la IG minore per come si seguito indicato:
2 “1) la IG minore rimarrà affidata in via congiunta e condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, mentre il padre potrà vederla, prelevarla personalmente e stare con la IG, almeno due pomeriggi a settimana, dalle 17:00 alle 21:00, un fine settimana in alternanza con la madre dal pomeriggio del sabato alle 21:00 della domenica sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della IG, dei suoi desiderata e comunque sempre previ opportuni preavvisi ed accordi con la madre, nonché compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti;
2) Le parti convengono che la madre collocataria potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente circa le necessità di ordinaria amministrazione nell'interesse della minore, mentre verrà chiesto il consenso del padre per tutte le incombenze relative alla IG minore che eccedono l'ordinaria amministrazione;
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento della IG con il Controparte_1 Per_1 versamento mensile di un assegno di mantenimento di € 200,00, con rivalutazione in base agli indici Istat, oltre al versamento delle spese di carattere straordinario pari al 50%, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della IG;
4) relativamente all'assegno unico, la sig.ra continuerà a percepire l'intero Parte_1 ammontare dell'assegno unico che ha iniziato a percepire già nel mese di Febbraio 2025”.
All'udienza del 31/03/2025, entrambi i procuratori hanno chiesto la rimessione in decisione della causa sulla base dell'accordo raggiunto e sottoscritto tra le parti ed hanno insistito nella richiesta di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.
Il P.M, notiziato della procedura, ha emesso parere favorevole in data 23/10/2024.
2. Tanto chiarito, le condizioni stabilite congiuntamente dalle parti non appaiono contrarie all'interesse dei minori, né alla morale o all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e, pertanto, il Tribunale prende atto del suddetto accordo e lo recepisce nel presente provvedimento.
3. In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
3 • dispone che i rapporti tra le parti e nei confronti della IG minore, Per_3
vengano regolati come da accordo tra le parti trascritto in parte
[...] motiva;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Francescamaria Piruzza Dr. Francesco Paolo Pizzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice relatore dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 951/2024 R.G.,
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Ignazia Rallo (pec: , giusta procura allegata al Email_1 ricorso;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Salvatore Giorgi (pec: , giusta Email_2 mandato allegato alla memoria di costituzione;
- resistente -
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/06/2024, dopo aver dedotto che Parte_1 dalla convivenza more uxorio con è nata a [...] in data [...] la Controparte_1
1 IG che con Decreto depositato in cancelleria in data 20/07/2017, nell'ambito del Per_1 procedimento n. 950/2017 R.G., il Tribunale di Marsala così disponeva: “affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della resistente a titolo di Controparte_1 mantenimento della IG minore, entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di €
200, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie;
disciplina il regime di visita come in parte motiva”; che la minore vive con la madre e trascorre soltanto qualche ora con il padre;
che percepisce reddito di inclusione per la somma di circa € 350,00 mensile e il 50% dell'assegno unico pari ad € 99,70; che con la stessa convive la IG , nata a [...]
Marsala il 14/02/1999; che svolge lavoro presso macelleria in Mazara del Controparte_1
Vallo; che contribuisce al mantenimento della IG con il versamento Controparte_1 della somma di € 200,00 mensili, e non corrisponde contributo per le spese di carattere straordinario, e percepisce il 50% dell'assegno unico;
ha adito questo Tribunale chiedendo di:
“Mantenere l'affido condiviso tra i genitori della IG minore , con collocamento Per_1 presso la madre;
- Pronunciare l'esercizio separato della Parte_1 responsabilità genitoriale sulla gestione inerente le necessità di ordinaria amministrazione degli interessi della minore;
-Disporre sulla regolamentazione del diritto di Persona_3 visita padre-IG; -Disporre che il padre provveda a versare la somma di Controparte_1
€ 300,00 quale concorso per il mantenimento della IG, o quell'altra ritenuta dall'On.le
Tribunale, oltre alle spese di carattere straordinario nella misura del 50%, da sostenersi nell'interesse della minore . -Disporre che la Sig.ra percepisca Per_1 Parte_1
l'assegno unico per l'intero e che conseguentemente il svolga i necessari relativi CP_1 incombenti per tale percepimento”.
Con memoria di costituzione, depositata in data 19/12/2024, si costituiva Controparte_1 chiedendo di: “rigettare, con ogni e qualsiasi motivazione, il ricorso introduttivo del presente giudizio poiché infondato, in fatto ed in diritto, e comunque non provato;
in conseguenza di ciò, confermare integralmente le statuizioni di cui al Decreto del 19.07.2017, reso inter partes nel proc. civ. 950/2017; condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze del presente giudizio, oltre Spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovute”.
Con istanza del 28/03/2025 le parti, attraverso i loro procuratori, hanno chiesto di disciplinare i rapporti tra i genitori e la IG minore per come si seguito indicato:
2 “1) la IG minore rimarrà affidata in via congiunta e condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, mentre il padre potrà vederla, prelevarla personalmente e stare con la IG, almeno due pomeriggi a settimana, dalle 17:00 alle 21:00, un fine settimana in alternanza con la madre dal pomeriggio del sabato alle 21:00 della domenica sempre nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della IG, dei suoi desiderata e comunque sempre previ opportuni preavvisi ed accordi con la madre, nonché compatibilmente con gli impegni lavorativi delle parti;
2) Le parti convengono che la madre collocataria potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente circa le necessità di ordinaria amministrazione nell'interesse della minore, mentre verrà chiesto il consenso del padre per tutte le incombenze relative alla IG minore che eccedono l'ordinaria amministrazione;
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento della IG con il Controparte_1 Per_1 versamento mensile di un assegno di mantenimento di € 200,00, con rivalutazione in base agli indici Istat, oltre al versamento delle spese di carattere straordinario pari al 50%, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della IG;
4) relativamente all'assegno unico, la sig.ra continuerà a percepire l'intero Parte_1 ammontare dell'assegno unico che ha iniziato a percepire già nel mese di Febbraio 2025”.
All'udienza del 31/03/2025, entrambi i procuratori hanno chiesto la rimessione in decisione della causa sulla base dell'accordo raggiunto e sottoscritto tra le parti ed hanno insistito nella richiesta di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.
Il P.M, notiziato della procedura, ha emesso parere favorevole in data 23/10/2024.
2. Tanto chiarito, le condizioni stabilite congiuntamente dalle parti non appaiono contrarie all'interesse dei minori, né alla morale o all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e, pertanto, il Tribunale prende atto del suddetto accordo e lo recepisce nel presente provvedimento.
3. In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
3 • dispone che i rapporti tra le parti e nei confronti della IG minore, Per_3
vengano regolati come da accordo tra le parti trascritto in parte
[...] motiva;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Francescamaria Piruzza Dr. Francesco Paolo Pizzo
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