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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1102/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CC, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 438/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7229/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220063360790000 VARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e chiede la condanna alle spese con distrazione delle stesse
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e chiede l'inammissibilita di tutte le eccezioni e domande presentate e ulteriori rispetto al ricorso originario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha per oggetto il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n°29320230001391237, notificata dall'Agente della Riscossione, in data 28/02/2023, con la quale sono state iscritte a ruolo le imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dalla
Fondazione.
La cartella di pagamento conteneva n° 6 partite di ruolo:
1. Iva periodica 2018: si riferisce all'omesso versamento dell'Iva dovuta per i mesi di luglio e agosto;
2. Ires 2017: è stata irrogata la sanzione per il tardivo versamento dell'Ires dovuta;
3. Ritenute alla fonte anno 2017 (da lavoro autonomo): la somma recuperata (€ 3.198,30) è la differenza tra quanto dichiarato dalla fondazione nelle C.U. (€ 7.249,74) e quanto invece riportato nel mod. 770
(€ 4.051,44);
4.Liquidazione mod. 770 anno 2017: sono state recuperate le ritenute operate e non versate;
5. Liquidazione mod. 770 anno 2018: sono state recuperate le ritenute operate e non versate;
6. Liquidazione mod. 770 anno 2019: sono state recuperate le ritenute operate e non versate.
Venivano applicate le sanzioni e gli interessi.
La fondazione chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale posto che i debiti iscritti a ruolo erano contenuti in un “accordo di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento omologato ai sensi della legge n. 3 del 27/01/2012”. Concludeva per l'annullamento del provvedimento.
L'Ufficio, si costituiva in giudizio, faceva rilevare che dall'accordo erano esclusi, per tabulas le imposte oggetto del giudizio. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La CGT di 1° grado, ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza propone appello la Fondazione con il quale ne chiede la riforma per nullita' della cartella di pagamento in presenza di un accordo di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento omologato in data 18.01.2021 e pubblicato in data 22.01.2021 ai sensi della legge n. 3 del 27/01/2012. Accordo omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori ai sensi dell'art. 12 comma 3 della legge n. 3 del 2012 e
L'appellato si costituisce in giudizio rileva che la sentenza emessa dal Primo Giudice è legittima e va confermata.
La Fondazione presenta ulteriore memoria e chiede la distrazione.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e infondato.
I controlli automatizzati ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72 per gli anni di imposta ora in contestazione (Iva periodica 2018, Ires 2017, Ritenute alla fonte anno da lavoro autonomo 2017,
Ritenute alla fonte anno da lavoro dipendente 2017, Ritenute alla fonte anno da lavoro dipendente 2018, Ritenute alla fonte anno da lavoro dipendente 2019) erano stati effettuati alla data successiva all'accordo omologato, richiamato dalla ricorrente.
E' evidente che essendo stata l'istanza presentata all'Organismo di Composizione della Crisi in data
12.03.2019 l'Ufficio non poteva, avere conoscenza dei debiti per ritenute, indicati nell'atto impugnato (partita n. ….0099 e n. ….0011), maturati nell'anno d'imposta 2019 e nell'anno precedente poiché le dichiarazioni
(modelli 770/2019 e 770/2018) andavano presentate, rispettivamente, entro il 31.10.2019 ed il 10.12.2020, quindi successivamente alla data di presentazione della proposta.
L'Ufficio è stato chiamato ad esprimere il proprio consenso o il proprio diniego alla proposta ricevuta e nel caso in questione, come si evince dalla certificazione dei carichi pendenti al 21.05.2020, il parere è stato espresso favorevolmente ma per carichi pendenti non definitivamente accertati che sono diversi da quelli indicati nell'atto in questa sede impugnato.
In ogni caso il debitore sovra indebitato continua ad essere soggetto agli obblighi e alle obbligazioni tributarie comuni a tutti i contribuenti e l'amministrazione finanziaria può continuare ad esercitare i poteri di controllo, dai quali potrà scaturire un eventuale debito tributario, diverso da quello attestato nella certificazione rilasciata al debitore che ha ottenuto l'omologazione dell'accordo.”.
La Fondazione precisa che l'agenzia delle entrate doveva liquidare anche queste ulteriori imposte. controllare. vedi art. 14 legge su sovraindebitamento. La data dell'omologa e del 2021. Ma tali precisazioni sono prive di considerazione in quanto ma sono nuove eccezioni.
La sentenza deve, pertanto, essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello ed conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'appellato che vengono liquidate in euro 1.000,00 oltre diritti, iva e spese generali al 15%.. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IM IC OS EN AT
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CC, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 438/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7229/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220063360790000 VARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e chiede la condanna alle spese con distrazione delle stesse
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e chiede l'inammissibilita di tutte le eccezioni e domande presentate e ulteriori rispetto al ricorso originario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha per oggetto il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n°29320230001391237, notificata dall'Agente della Riscossione, in data 28/02/2023, con la quale sono state iscritte a ruolo le imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dalla
Fondazione.
La cartella di pagamento conteneva n° 6 partite di ruolo:
1. Iva periodica 2018: si riferisce all'omesso versamento dell'Iva dovuta per i mesi di luglio e agosto;
2. Ires 2017: è stata irrogata la sanzione per il tardivo versamento dell'Ires dovuta;
3. Ritenute alla fonte anno 2017 (da lavoro autonomo): la somma recuperata (€ 3.198,30) è la differenza tra quanto dichiarato dalla fondazione nelle C.U. (€ 7.249,74) e quanto invece riportato nel mod. 770
(€ 4.051,44);
4.Liquidazione mod. 770 anno 2017: sono state recuperate le ritenute operate e non versate;
5. Liquidazione mod. 770 anno 2018: sono state recuperate le ritenute operate e non versate;
6. Liquidazione mod. 770 anno 2019: sono state recuperate le ritenute operate e non versate.
Venivano applicate le sanzioni e gli interessi.
La fondazione chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale posto che i debiti iscritti a ruolo erano contenuti in un “accordo di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento omologato ai sensi della legge n. 3 del 27/01/2012”. Concludeva per l'annullamento del provvedimento.
L'Ufficio, si costituiva in giudizio, faceva rilevare che dall'accordo erano esclusi, per tabulas le imposte oggetto del giudizio. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La CGT di 1° grado, ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza propone appello la Fondazione con il quale ne chiede la riforma per nullita' della cartella di pagamento in presenza di un accordo di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento omologato in data 18.01.2021 e pubblicato in data 22.01.2021 ai sensi della legge n. 3 del 27/01/2012. Accordo omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori ai sensi dell'art. 12 comma 3 della legge n. 3 del 2012 e
L'appellato si costituisce in giudizio rileva che la sentenza emessa dal Primo Giudice è legittima e va confermata.
La Fondazione presenta ulteriore memoria e chiede la distrazione.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e infondato.
I controlli automatizzati ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72 per gli anni di imposta ora in contestazione (Iva periodica 2018, Ires 2017, Ritenute alla fonte anno da lavoro autonomo 2017,
Ritenute alla fonte anno da lavoro dipendente 2017, Ritenute alla fonte anno da lavoro dipendente 2018, Ritenute alla fonte anno da lavoro dipendente 2019) erano stati effettuati alla data successiva all'accordo omologato, richiamato dalla ricorrente.
E' evidente che essendo stata l'istanza presentata all'Organismo di Composizione della Crisi in data
12.03.2019 l'Ufficio non poteva, avere conoscenza dei debiti per ritenute, indicati nell'atto impugnato (partita n. ….0099 e n. ….0011), maturati nell'anno d'imposta 2019 e nell'anno precedente poiché le dichiarazioni
(modelli 770/2019 e 770/2018) andavano presentate, rispettivamente, entro il 31.10.2019 ed il 10.12.2020, quindi successivamente alla data di presentazione della proposta.
L'Ufficio è stato chiamato ad esprimere il proprio consenso o il proprio diniego alla proposta ricevuta e nel caso in questione, come si evince dalla certificazione dei carichi pendenti al 21.05.2020, il parere è stato espresso favorevolmente ma per carichi pendenti non definitivamente accertati che sono diversi da quelli indicati nell'atto in questa sede impugnato.
In ogni caso il debitore sovra indebitato continua ad essere soggetto agli obblighi e alle obbligazioni tributarie comuni a tutti i contribuenti e l'amministrazione finanziaria può continuare ad esercitare i poteri di controllo, dai quali potrà scaturire un eventuale debito tributario, diverso da quello attestato nella certificazione rilasciata al debitore che ha ottenuto l'omologazione dell'accordo.”.
La Fondazione precisa che l'agenzia delle entrate doveva liquidare anche queste ulteriori imposte. controllare. vedi art. 14 legge su sovraindebitamento. La data dell'omologa e del 2021. Ma tali precisazioni sono prive di considerazione in quanto ma sono nuove eccezioni.
La sentenza deve, pertanto, essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello ed conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'appellato che vengono liquidate in euro 1.000,00 oltre diritti, iva e spese generali al 15%.. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IM IC OS EN AT