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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/11/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2467 / 2024
Il giudice NA Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 12/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NA Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2467 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. DI Parte_1 C.F._1
NC LI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROCCO GIULIA, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: opposizione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120239007995940, notificata in data
21.06.2024 da parte di , per l'importo complessivo di Controparte_2
€ 5.552,40 e la sottesa cartella di pagamento n. 29120160029509405000 eccependo l'intervenuta prescrizione delle pretese e l'omessa notifica dell'atto presupposto. Eccepiva,
altresì, la nullità dell'intimazione a pagare, poiché priva di sottoscrizione. Chiedeva
l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, Controparte_1
eccependo il difetto di contraddittorio con l'ente impositore. Con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
****
Giova ricordare che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999,
sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione.
L'omissione della notificazione attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza.
Sul punto, recentemente, la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che “In
tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi
di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la
legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione
sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario,
non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del
ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero
destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (cfr. Cass. sent. n. 7514/2022).
Invero, quando viene proposta un'opposizione a ruolo riguardante il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta al titolare del credito, nel caso di specie all'INAIL, mentre l' è legittimato solo quando vengano sollevate questioni Controparte_3
afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione.
Ciò posto, avendo parte ricorrente chiamato in giudizio soltanto l'ente riscossore - a fronte delle domande avanzate - deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
[...]
in merito a tutti i vizi dedotti afferenti la cartella e l'intimazione di pagamento CP_1
impugnate.
Le spese vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara inammissibile il ricorso e pone le spese di lite a carico di parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.865,00 oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Agrigento, 12/11/2025.
IL GIUDICE
NA Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 2467 / 2024
Il giudice NA Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 12/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NA Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2467 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. DI Parte_1 C.F._1
NC LI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROCCO GIULIA, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: opposizione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120239007995940, notificata in data
21.06.2024 da parte di , per l'importo complessivo di Controparte_2
€ 5.552,40 e la sottesa cartella di pagamento n. 29120160029509405000 eccependo l'intervenuta prescrizione delle pretese e l'omessa notifica dell'atto presupposto. Eccepiva,
altresì, la nullità dell'intimazione a pagare, poiché priva di sottoscrizione. Chiedeva
l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, Controparte_1
eccependo il difetto di contraddittorio con l'ente impositore. Con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
****
Giova ricordare che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999,
sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione.
L'omissione della notificazione attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza.
Sul punto, recentemente, la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che “In
tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi
di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la
legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione
sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario,
non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del
ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero
destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (cfr. Cass. sent. n. 7514/2022).
Invero, quando viene proposta un'opposizione a ruolo riguardante il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta al titolare del credito, nel caso di specie all'INAIL, mentre l' è legittimato solo quando vengano sollevate questioni Controparte_3
afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione.
Ciò posto, avendo parte ricorrente chiamato in giudizio soltanto l'ente riscossore - a fronte delle domande avanzate - deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
[...]
in merito a tutti i vizi dedotti afferenti la cartella e l'intimazione di pagamento CP_1
impugnate.
Le spese vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara inammissibile il ricorso e pone le spese di lite a carico di parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.865,00 oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Agrigento, 12/11/2025.
IL GIUDICE
NA Di SA