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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al RG. n. 8073/2024 promossa congiuntamente da: nato a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Luca Gaspari, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bagnolo Mella
e
, nata a [...] il [...] (CF: ), con Parte_2 CodiceFiscale_2
l'avv. Luca Gaspari, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bagnolo Mella
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 24.02.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«che il Tribunale di Brescia voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
TE OF (MN) in data 12.9.2015 (iscritto al n° 19, parte 2, serie C, anno 2015 del registro dello Stato Civile del comune di TE OF (MN) alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare di Bagnolo Mella, via Salvo D'Acquisto 47, resta nel pieno ed esclusivo possesso del proprietario sig. con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
Pt_1
2) a titolo di mantenimento il sig. verserà mensilmente alla sig.ra 350= Pt_1 Pt_2
(trecentocinquanta=) euro, da pagarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. La predetta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
I coniugi dichiarano fin d'ora di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TE OF (atto n. 19, parte II, serie C, anno 2015) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 534/2024 del 30.09.2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato a Parte_1 Parte_2
TE OF (MN) il 12.09.2015, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2015, parte II, serie C, n. 19;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al RG. n. 8073/2024 promossa congiuntamente da: nato a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Luca Gaspari, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bagnolo Mella
e
, nata a [...] il [...] (CF: ), con Parte_2 CodiceFiscale_2
l'avv. Luca Gaspari, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bagnolo Mella
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 24.02.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«che il Tribunale di Brescia voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
TE OF (MN) in data 12.9.2015 (iscritto al n° 19, parte 2, serie C, anno 2015 del registro dello Stato Civile del comune di TE OF (MN) alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare di Bagnolo Mella, via Salvo D'Acquisto 47, resta nel pieno ed esclusivo possesso del proprietario sig. con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
Pt_1
2) a titolo di mantenimento il sig. verserà mensilmente alla sig.ra 350= Pt_1 Pt_2
(trecentocinquanta=) euro, da pagarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. La predetta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
I coniugi dichiarano fin d'ora di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TE OF (atto n. 19, parte II, serie C, anno 2015) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 534/2024 del 30.09.2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato a Parte_1 Parte_2
TE OF (MN) il 12.09.2015, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2015, parte II, serie C, n. 19;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti