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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/06/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3505 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Terranova, presso il cui studio in Messina, via Ghibellina n. 91 ha eletto domicilio appellante
E in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva Controparte_1
, con sede in Messina, viale Giostra, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Giuseppe Laface, presso il cui studio in Messina, viale Regina Margherita n. 20 ha eletto domicilio appellata
OGGETTO: appello sentenza Giudice di Pace di Messina 375/2018
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato impugnava Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 375/2018, emessa in data 22.01.2018 e pagina 1 di 9 depositata in data 23.02.2018, con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento, con compensazione delle spese di giudizio.
Riferiva parte appellante che con atto di citazione del marzo 2014 aveva convenuto in giudizio l' al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni CP_1
subiti in un immobile di sua proprietà sito in via del Fante n. 108, dovuti a infiltrazioni d'acqua provenienti dalla pubblica conduttura di Via Caprera, rispetto alla quale il fabbricato si trovava parzialmente interrato. In particolare, i danni venivano quantificati in complessivi € 3.380,88.
Si costituiva in giudizio l' contestando la propria responsabilità e il quantum CP_1
richiesto. Il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale e si concludeva con sentenza di rigetto integrale delle domande attoree.
Il proponeva, quindi, appello avverso la pronuncia del Giudice di Pace, Parte_1
deducendo, con un unico motivo di gravame, l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva escluso la responsabilità dell' sia ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c., facendo leva, il Giudice, sulle cause di deterioramento della conduttura in luogo di quanto argomentato dal circa il Parte_1 mancato rispetto dell'obbligo di manutenzione gravante sulla società.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la responsabilità dell' in relazione ai danni CP_1 lamentati, da quantificare in € 2.500,00 (oltre iva) per le riparazioni necessarie ed €
880,88 per la fattura del perito geom. e di condannare parte appellata al Per_1
pagamento delle suddette somme, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' , CP_1
contestando quanto dedotto da controparte, ribandendo la propria estraneità ai fatti – essendo i danni imputabili al il quale aveva danneggiato la Controparte_2
conduttura idrica da cui scaturivano le infiltrazioni lamentate – e chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 9 Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva assunto in decisione all'udienza del
05.03.2025 – in cui subentrava la scrivente – con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
L' appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell' per i danni da infiltrazione causati all'immobile CP_1
di sua proprietà.
Orbene, la domanda va rigettata, conformemente alle conclusioni del Giudice di prime cure, sebbene sulla scorta di valutazioni parzialmente differenti.
In prima battuta, giova qualificare correttamente la domanda attorea, dal momento che il Giudice di Pace riteneva non applicabile, al caso di specie, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sul presupposto, errato, che l'obbligo di custodia delle tubature idriche presenti al di sotto del manto stradale incombesse sul solo CP_2
proprietario della strada – via Caprera –, rispetto alla quale l'immobile
[...] dell'attore si trova parzialmente interrato.
Ed infatti, se è pacifico che la responsabilità per omessa manutenzione della rete idrica e della rete fognaria possa essere sussunto nel paradigma della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (cfr. sul tema Cass. civ. n. 5534/2012), è parimenti incontestato in giurisprudenza che il concetto di “custodia” rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. vada inteso in senso ampio, dovendosi considerare “custode” colui che abbia – e sia in grado di esplicare – sulla res un generale potere di sorveglianza e controllo, nonché il potere di modificare lo stato dei luoghi e di escludere che altri vi apportino modifiche, anche a prescindere dalla effettiva titolarità di un diritto di proprietà sul bene pericoloso. (Cass. civ. n. 24419/2009,
Cass. civ. n. 15761/2016). D'altra parte, è ben possibile che la res fonte di pregiudizio possa fare capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, laddove tutti pagina 3 di 9 condividano poteri di gestione e di ingerenza, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi è la disponibilità di fatto sulla cosa e il correlativo potere-dovere di intervento.
L' ha riferito di aver ricevuto dal l' incarico di gestione e CP_1 Controparte_2 manutenzione del servizio idrico relativamente all'intero territorio comunale.
Ne deriva che l' ha certamente assunto la custodia e la gestione della rete CP_1
idrica e sulla stessa grava anche la relativa responsabilità in caso di danni derivanti da difetto di manutenzione (cfr. Cass. SS.UU. n. 32730/2018).
Ciò chiarito circa il rapporto di custodia con la res pericolosa, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta colposa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051
c.c. (ex multis Cass. civ. n. 4476/2011).
Ancora, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa soltanto laddove il custode provi il caso fortuito, il quale interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (Cass. civ. ord. n. 30775/2017,
Cass. civ. n. 12027/2017). Tale fattore va identificato in quell'elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, il quale può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Sul danneggiato che agisca invocando la responsabilità del custode grava l'onere di dimostrare il danno subito e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno, mentre è il custode a dovere dimostrare che il danno non è conseguenza della cosa, ma del “caso fortuito”, consistente nel fatto naturale o del terzo o dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti nonché dall'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio sono emersi elementi tali da permettere di ritenere sussistente pagina 4 di 9 il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res – la conduttura idrica
– e il danno lamentato dal . Tale caso fortuito, in particolare, va identificato Parte_1
nel danneggiamento della tubatura idrica sottostante via Caprera da parte del CP_2
di Messina.
Orbene, va premesso che la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità o meno del vizio di ultrapetizione nel caso in cui venga rilevato d'ufficio il caso fortuito in un giudizio per danni da cose in custodia, ha chiarito che il
Giudice adito ha la facoltà non soltanto di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre alla base della pronuncia considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dalla iniziativa di controparte, la presenza o la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costituiva o estintiva di una data pretesa della parte, attenendo ciò all'obbligo di esatta applicazione della legge, senza per ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. civ. ord. n.
6383/2020).
Ed infatti, sebbene l' non abbia espressamente qualificato la condotta del CP_1
quale “caso fortuito” non vi è dubbio che le pretese e le Controparte_2 eccezioni proposte dall'appellata già nel primo grado di giudizio – e riproposte in sede di appello – fossero finalizzate a fare emergere la sussistenza di un fatto esterno, incidente sulla riconducibilità dei danni lamentati alla conduttura idrica, ex se idoneo ad escludere l'imputabilità dei danni stessi al soggetto gestore del servizio idrico.
In particolare, per costante orientamento della Cassazione, il “caso fortuito” rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve possedere quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno (sul punto Cass. civ. n. 4051/2023).
L'istruttoria svolta dinnanzi al Giudice di Pace ha dimostrato che il danno lamentato dal è stato causato da un evento certamente non prevedibile ex ante né Parte_1
pagina 5 di 9 superabile dall' con l'ordinaria diligenza, avendo la società appellata, al CP_1
contrario, messo in atto tutte le adeguate misure necessarie ad evitare il danno.
Ed infatti, è circostanza incontestata – in quanto allegata da entrambe le parti in causa e non censurata in sede di gravame – che le condutture idriche sottostanti la via
Caprera siano state danneggiate dal in occasione dei lavori di Controparte_2
rifacimento del manto stradale.
A sostegno di tale allegazione milita innanzitutto la stessa perizia di parte attrice a firma dell'arch. , il quale riferiva che le infiltrazioni nei locali del si Per_1 Parte_1 manifestavano “se pur occasionalmente dopo il rifacimento della pavimentazione stradale della Salita Caprera” (pag. 6 perizia) e che “tutte le manifestazioni infiltrativi riscontrate debbono essere ricercate all'esterno e quasi certamente nei sottoservizi della Via Salita Caprera e ciò quale conseguenza di rottura e perdita di acque bianche, dalla condotta idrica oppure di quella fognaria” (pag. 11).
Sempre a sostegno della suddetta circostanza si intendono richiamate anche le dichiarazioni rese dai testimoni escussi dal Giudice di Pace. Il teste _1
, dipendente dell' , riferiva che nell'autunno del 2012 furono eseguiti
[...] CP_1 dei lavori sulle condutture di via Caprera e che “in precedenza, il Comune di Messina aveva eseguito, in via Caprera, dei lavori consistenti nel rifacimento della pavimentazione”; il teste perito incaricato dal Testimone_2 Parte_1
confermava integralmente la propria perizia, compreso l'insorgere delle lamentate infiltrazioni successivamente ai lavori eseguiti in loco dal il Controparte_2
teste , tecnico dell' , riferiva che “il Testimone_3 CP_1 Controparte_2
fece eseguire un intervento sulla via Caprera” e che in occasione di tale intervento, come fu successivamente scoperto dai tecnici dell' , “il personale del CP_1 CP_2
causò lo schiacciamento di alcune tubature della via Caprera (…) a causa della cattiva esecuzione dei lavori da parte del . CP_2
Tutti questi elementi consentono di ritenere, secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, che le infiltrazioni manifestatesi presso l'immobile del Parte_1
pagina 6 di 9 fossero da ricondurre causalmente alla rottura della conduttura idrica sottostante la via Caprera da parte del in occasione dei lavori di rifacimento Controparte_2
della pavimentazione stradale.
Tale condotta del si ritiene assurga a fattore esterno di carattere eccezionale CP_2
idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato dall'appellante.
I danni lamentati, peraltro, non possono neppure ricondursi alla mancata manutenzione della conduttura idrica da parte dell , se si considera che non CP_1
sono emerse segnalazioni di guasti nella zona di via Caprera, antecedenti all'autunno del 2012 e che le infiltrazioni si manifestavano soltanto in seguito al danneggiamento ad opera del il quale agisce come causa di forza maggiore, non altrimenti CP_2 evitabile dalla società appellata mediante l'ordinaria diligenza.
D'altra parte, dall'istruttoria espletata in primo grado emerge chiaramente come l' , una volta resa edotta del malfunzionamento della rete idrica in via CP_1
Caprera, si sia tempestivamente attivata per ovviare al guasto.
Ed infatti, i testi di parte attrice concordano nel riferire che a seguito dell'intervento dei tecnici dell' le infiltrazioni cessarono (cfr. dichiarazioni testi CP_1 [...]
, e ). Tes_4 Controparte_3 Testimone_2
Circa la tempestività dell'intervento riparatore dell' , sebbene non sia stato CP_1
possibile ricostruire compiutamente la cronologia dei lavori che interessarono la via
Caprera in assenza di coordinate temporali che permettano di individuare la data dei lavori eseguiti dal di Messina e la data in cui, per la prima volta, si CP_2
manifestavano le infiltrazioni nell'immobile del , non vi è dubbio che la Parte_1
società appellata, una volta segnalato il guasto, si attivava immediatamente per ovviarvi.
A tal riguardo chiarificatrice è la testimonianza del perito di parte attrice, arch.
, il quale riferiva di avere segnalato le infiltrazioni all' e che il Per_1 CP_1
pagina 7 di 9 relativo personale era intervenuto “dopo pochi giorni”, sostituendo la conduttura e i pozzetti presenti in via Caprera.
La condotta diligente dell' va, in ogni caso, considerata quale elemento che, CP_1
unitamente agli altri summenzionati, consente di escludere la responsabilità dell' per i danni lamentati dal essendo intervenuta la condotta CP_1 Parte_1
esterna del cui è imputabile il danno. Controparte_2
Alla luce di quanto sin qui richiamato si esclude, altresì, la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto la società convenuta non causava i CP_1
danni lamentati – né mediante azione, né mediante omissione – e si attivava tempestivamente e con la diligenza richiesta al fine di fare cessare le infiltrazioni manifestatesi.
L'appello, pertanto, va rigettato e la sentenza gravata va integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante e in favore dell'appellato. Non si ritiene, invece, di dovere procedere alla riforma delle spese relativamente al primo grado di giudizio, sebbene richiesta dall' , posto che la relativa domanda è stata irritualmente proposta da CP_1
parte appellata, la quale avrebbe dovuto impugnare il capo della sentenza relativo alle spese mediante appello incidentale.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 applicando i valori minimi in ragione della ridotta complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria), gli onorari, per questo grado di giudizio, vanno liquidati nella complessiva somma di € 1.278,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 213,00 per la fase studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 426,00 per la fase decisoria.
Si dà atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. n.
115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
pagina 8 di 9 integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3505/2018 R.G. così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 375/2018 del Giudice di Pace di Messina;
2) condanna al pagamento, in favore dell' delle Parte_1 CP_1
spese processuali, liquidate in € 1.278,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Messina, il 19 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3505 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Terranova, presso il cui studio in Messina, via Ghibellina n. 91 ha eletto domicilio appellante
E in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva Controparte_1
, con sede in Messina, viale Giostra, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Giuseppe Laface, presso il cui studio in Messina, viale Regina Margherita n. 20 ha eletto domicilio appellata
OGGETTO: appello sentenza Giudice di Pace di Messina 375/2018
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato impugnava Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 375/2018, emessa in data 22.01.2018 e pagina 1 di 9 depositata in data 23.02.2018, con cui veniva rigettata la domanda di risarcimento, con compensazione delle spese di giudizio.
Riferiva parte appellante che con atto di citazione del marzo 2014 aveva convenuto in giudizio l' al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni CP_1
subiti in un immobile di sua proprietà sito in via del Fante n. 108, dovuti a infiltrazioni d'acqua provenienti dalla pubblica conduttura di Via Caprera, rispetto alla quale il fabbricato si trovava parzialmente interrato. In particolare, i danni venivano quantificati in complessivi € 3.380,88.
Si costituiva in giudizio l' contestando la propria responsabilità e il quantum CP_1
richiesto. Il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale e si concludeva con sentenza di rigetto integrale delle domande attoree.
Il proponeva, quindi, appello avverso la pronuncia del Giudice di Pace, Parte_1
deducendo, con un unico motivo di gravame, l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva escluso la responsabilità dell' sia ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c., facendo leva, il Giudice, sulle cause di deterioramento della conduttura in luogo di quanto argomentato dal circa il Parte_1 mancato rispetto dell'obbligo di manutenzione gravante sulla società.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la responsabilità dell' in relazione ai danni CP_1 lamentati, da quantificare in € 2.500,00 (oltre iva) per le riparazioni necessarie ed €
880,88 per la fattura del perito geom. e di condannare parte appellata al Per_1
pagamento delle suddette somme, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' , CP_1
contestando quanto dedotto da controparte, ribandendo la propria estraneità ai fatti – essendo i danni imputabili al il quale aveva danneggiato la Controparte_2
conduttura idrica da cui scaturivano le infiltrazioni lamentate – e chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 9 Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva assunto in decisione all'udienza del
05.03.2025 – in cui subentrava la scrivente – con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
L' appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell' per i danni da infiltrazione causati all'immobile CP_1
di sua proprietà.
Orbene, la domanda va rigettata, conformemente alle conclusioni del Giudice di prime cure, sebbene sulla scorta di valutazioni parzialmente differenti.
In prima battuta, giova qualificare correttamente la domanda attorea, dal momento che il Giudice di Pace riteneva non applicabile, al caso di specie, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sul presupposto, errato, che l'obbligo di custodia delle tubature idriche presenti al di sotto del manto stradale incombesse sul solo CP_2
proprietario della strada – via Caprera –, rispetto alla quale l'immobile
[...] dell'attore si trova parzialmente interrato.
Ed infatti, se è pacifico che la responsabilità per omessa manutenzione della rete idrica e della rete fognaria possa essere sussunto nel paradigma della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (cfr. sul tema Cass. civ. n. 5534/2012), è parimenti incontestato in giurisprudenza che il concetto di “custodia” rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. vada inteso in senso ampio, dovendosi considerare “custode” colui che abbia – e sia in grado di esplicare – sulla res un generale potere di sorveglianza e controllo, nonché il potere di modificare lo stato dei luoghi e di escludere che altri vi apportino modifiche, anche a prescindere dalla effettiva titolarità di un diritto di proprietà sul bene pericoloso. (Cass. civ. n. 24419/2009,
Cass. civ. n. 15761/2016). D'altra parte, è ben possibile che la res fonte di pregiudizio possa fare capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, laddove tutti pagina 3 di 9 condividano poteri di gestione e di ingerenza, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi è la disponibilità di fatto sulla cosa e il correlativo potere-dovere di intervento.
L' ha riferito di aver ricevuto dal l' incarico di gestione e CP_1 Controparte_2 manutenzione del servizio idrico relativamente all'intero territorio comunale.
Ne deriva che l' ha certamente assunto la custodia e la gestione della rete CP_1
idrica e sulla stessa grava anche la relativa responsabilità in caso di danni derivanti da difetto di manutenzione (cfr. Cass. SS.UU. n. 32730/2018).
Ciò chiarito circa il rapporto di custodia con la res pericolosa, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta colposa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051
c.c. (ex multis Cass. civ. n. 4476/2011).
Ancora, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa soltanto laddove il custode provi il caso fortuito, il quale interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (Cass. civ. ord. n. 30775/2017,
Cass. civ. n. 12027/2017). Tale fattore va identificato in quell'elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, il quale può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Sul danneggiato che agisca invocando la responsabilità del custode grava l'onere di dimostrare il danno subito e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno, mentre è il custode a dovere dimostrare che il danno non è conseguenza della cosa, ma del “caso fortuito”, consistente nel fatto naturale o del terzo o dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti nonché dall'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio sono emersi elementi tali da permettere di ritenere sussistente pagina 4 di 9 il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res – la conduttura idrica
– e il danno lamentato dal . Tale caso fortuito, in particolare, va identificato Parte_1
nel danneggiamento della tubatura idrica sottostante via Caprera da parte del CP_2
di Messina.
Orbene, va premesso che la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità o meno del vizio di ultrapetizione nel caso in cui venga rilevato d'ufficio il caso fortuito in un giudizio per danni da cose in custodia, ha chiarito che il
Giudice adito ha la facoltà non soltanto di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre alla base della pronuncia considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dalla iniziativa di controparte, la presenza o la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costituiva o estintiva di una data pretesa della parte, attenendo ciò all'obbligo di esatta applicazione della legge, senza per ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. civ. ord. n.
6383/2020).
Ed infatti, sebbene l' non abbia espressamente qualificato la condotta del CP_1
quale “caso fortuito” non vi è dubbio che le pretese e le Controparte_2 eccezioni proposte dall'appellata già nel primo grado di giudizio – e riproposte in sede di appello – fossero finalizzate a fare emergere la sussistenza di un fatto esterno, incidente sulla riconducibilità dei danni lamentati alla conduttura idrica, ex se idoneo ad escludere l'imputabilità dei danni stessi al soggetto gestore del servizio idrico.
In particolare, per costante orientamento della Cassazione, il “caso fortuito” rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve possedere quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno (sul punto Cass. civ. n. 4051/2023).
L'istruttoria svolta dinnanzi al Giudice di Pace ha dimostrato che il danno lamentato dal è stato causato da un evento certamente non prevedibile ex ante né Parte_1
pagina 5 di 9 superabile dall' con l'ordinaria diligenza, avendo la società appellata, al CP_1
contrario, messo in atto tutte le adeguate misure necessarie ad evitare il danno.
Ed infatti, è circostanza incontestata – in quanto allegata da entrambe le parti in causa e non censurata in sede di gravame – che le condutture idriche sottostanti la via
Caprera siano state danneggiate dal in occasione dei lavori di Controparte_2
rifacimento del manto stradale.
A sostegno di tale allegazione milita innanzitutto la stessa perizia di parte attrice a firma dell'arch. , il quale riferiva che le infiltrazioni nei locali del si Per_1 Parte_1 manifestavano “se pur occasionalmente dopo il rifacimento della pavimentazione stradale della Salita Caprera” (pag. 6 perizia) e che “tutte le manifestazioni infiltrativi riscontrate debbono essere ricercate all'esterno e quasi certamente nei sottoservizi della Via Salita Caprera e ciò quale conseguenza di rottura e perdita di acque bianche, dalla condotta idrica oppure di quella fognaria” (pag. 11).
Sempre a sostegno della suddetta circostanza si intendono richiamate anche le dichiarazioni rese dai testimoni escussi dal Giudice di Pace. Il teste _1
, dipendente dell' , riferiva che nell'autunno del 2012 furono eseguiti
[...] CP_1 dei lavori sulle condutture di via Caprera e che “in precedenza, il Comune di Messina aveva eseguito, in via Caprera, dei lavori consistenti nel rifacimento della pavimentazione”; il teste perito incaricato dal Testimone_2 Parte_1
confermava integralmente la propria perizia, compreso l'insorgere delle lamentate infiltrazioni successivamente ai lavori eseguiti in loco dal il Controparte_2
teste , tecnico dell' , riferiva che “il Testimone_3 CP_1 Controparte_2
fece eseguire un intervento sulla via Caprera” e che in occasione di tale intervento, come fu successivamente scoperto dai tecnici dell' , “il personale del CP_1 CP_2
causò lo schiacciamento di alcune tubature della via Caprera (…) a causa della cattiva esecuzione dei lavori da parte del . CP_2
Tutti questi elementi consentono di ritenere, secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, che le infiltrazioni manifestatesi presso l'immobile del Parte_1
pagina 6 di 9 fossero da ricondurre causalmente alla rottura della conduttura idrica sottostante la via Caprera da parte del in occasione dei lavori di rifacimento Controparte_2
della pavimentazione stradale.
Tale condotta del si ritiene assurga a fattore esterno di carattere eccezionale CP_2
idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato dall'appellante.
I danni lamentati, peraltro, non possono neppure ricondursi alla mancata manutenzione della conduttura idrica da parte dell , se si considera che non CP_1
sono emerse segnalazioni di guasti nella zona di via Caprera, antecedenti all'autunno del 2012 e che le infiltrazioni si manifestavano soltanto in seguito al danneggiamento ad opera del il quale agisce come causa di forza maggiore, non altrimenti CP_2 evitabile dalla società appellata mediante l'ordinaria diligenza.
D'altra parte, dall'istruttoria espletata in primo grado emerge chiaramente come l' , una volta resa edotta del malfunzionamento della rete idrica in via CP_1
Caprera, si sia tempestivamente attivata per ovviare al guasto.
Ed infatti, i testi di parte attrice concordano nel riferire che a seguito dell'intervento dei tecnici dell' le infiltrazioni cessarono (cfr. dichiarazioni testi CP_1 [...]
, e ). Tes_4 Controparte_3 Testimone_2
Circa la tempestività dell'intervento riparatore dell' , sebbene non sia stato CP_1
possibile ricostruire compiutamente la cronologia dei lavori che interessarono la via
Caprera in assenza di coordinate temporali che permettano di individuare la data dei lavori eseguiti dal di Messina e la data in cui, per la prima volta, si CP_2
manifestavano le infiltrazioni nell'immobile del , non vi è dubbio che la Parte_1
società appellata, una volta segnalato il guasto, si attivava immediatamente per ovviarvi.
A tal riguardo chiarificatrice è la testimonianza del perito di parte attrice, arch.
, il quale riferiva di avere segnalato le infiltrazioni all' e che il Per_1 CP_1
pagina 7 di 9 relativo personale era intervenuto “dopo pochi giorni”, sostituendo la conduttura e i pozzetti presenti in via Caprera.
La condotta diligente dell' va, in ogni caso, considerata quale elemento che, CP_1
unitamente agli altri summenzionati, consente di escludere la responsabilità dell' per i danni lamentati dal essendo intervenuta la condotta CP_1 Parte_1
esterna del cui è imputabile il danno. Controparte_2
Alla luce di quanto sin qui richiamato si esclude, altresì, la responsabilità dell' ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto la società convenuta non causava i CP_1
danni lamentati – né mediante azione, né mediante omissione – e si attivava tempestivamente e con la diligenza richiesta al fine di fare cessare le infiltrazioni manifestatesi.
L'appello, pertanto, va rigettato e la sentenza gravata va integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'appellante e in favore dell'appellato. Non si ritiene, invece, di dovere procedere alla riforma delle spese relativamente al primo grado di giudizio, sebbene richiesta dall' , posto che la relativa domanda è stata irritualmente proposta da CP_1
parte appellata, la quale avrebbe dovuto impugnare il capo della sentenza relativo alle spese mediante appello incidentale.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 a € 26.000,00 applicando i valori minimi in ragione della ridotta complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria), gli onorari, per questo grado di giudizio, vanno liquidati nella complessiva somma di € 1.278,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 213,00 per la fase studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 426,00 per la fase decisoria.
Si dà atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. n.
115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
pagina 8 di 9 integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3505/2018 R.G. così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 375/2018 del Giudice di Pace di Messina;
2) condanna al pagamento, in favore dell' delle Parte_1 CP_1
spese processuali, liquidate in € 1.278,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Messina, il 19 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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