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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2394/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 301/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - P/za Gen. Carloalberto Della Chiesa 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29685 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12198/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la Sig.ra Ricorrente_1, contro l'avviso di accertamento in epigrafe n.29685 con oggetto l'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2019, per un importo complessivo di € 356,00 not. il
16.10.2024 emesso dal Comune di Fiumicino . L'imposta grava sull'immobile sito in Fiumicino,
Indirizzo_1 (dati catastali_1). La ricorrente eccepisce di non essere né proprietaria né usufruttuaria né possessore del bene, sostenendo che lo stesso era condotto in locazione dal marito, sig. Nominativo_1, data morte Nominativo_1 e che pertanto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 1, comma 741, della L. n. 160/2019, il soggetto passivo dell'IMU è da individuarsi unicamente nella persona del proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. Dunque denega ogni responsabilità e debenza a proprio carico. Indica quale soggetto proprietario del bene, versante in condizioni di fatiscenza, la “Fondazione_1
persona giuridica erede del patrimonio della famiglia Nominativo_2, qualificatasi proprietaria, nei confronti del medesimo sig. Nominativo_1 come da risalente contratto di locazione a suo tempo sottoscritto con quest'ultimo evidenziando che, peraltro, giammai il Comune avrebbe potuto caricare l'intera imposta su ciascun coerede ( e dunque anche su essa odierna ricorrente) per l'intera quota come diversamente ha operato.
Il Comune controdeduce in data 05.9.2025 sostenendo che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in assenza di diversa comunicazione, l'Amministrazione individua il soggetto passivo IMU sulla base delle risultanze catastali. Di conseguenza sostiene di aver legittimamente richiesto alla ricorrente la quota pari al 33,3% IMU in qualità di erede del defunto marito sulla base delle risultanze catastali, non aggiornate dagli eredi per la mancata voltura.
Parte ricorrente ha prodotto memoria illustrativa delle ragioni già dispiegate nell'atto introduttivo della causa insistendo per l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
Il ricorso è proposto avverso l'avviso di accertamento IMU annualità 2019, n. 29685 not. il 16.10.2025 per euro 356,00 comprensivi di sanzioni e interessi.
L'eccezione di illegittimità della pretesa IMU 2019 si basa sulla prospettata erronea individuazione del soggetto passivo nella persona della ricorrente la quale, come erede che non ha rinunciato all'eredità del coniuge Nominativo_1, sarebbe succeduta allo stesso data morte Nominativo_1, nell'obbligo di pagamento il tributo e ciò in ragione delle risultanze catastali evidenzianti la titolarità del bene gravato in capo al predetto.
Sostiene e documenta in atti la ricorrente che l'immobile de quo non era di proprietà del marito Nominativo_1 Nominativo_1, ma da quest'ultimo era condotto in locazione (docc. 3 e 4 del ricorso introduttivo) come risulta, da regolare contratto e dalla Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (doc.3) a firma del predetto. Detta qualità di conduttore dell'immobile risulta attestata in atti anche dal Verbale di tentativo di conciliazione in data 14.10.1995, avente ad oggetto lo sfratto del fabbricato (doc.4 all. al ricorso) promosso dalla Fondazione_1” persona giuridica erede del patrimonio della famiglia Nominativo_2 qualificatasi proprietaria, nei confronti del medesimo sig. Nominativo_1. Soggiunge la ricorrente che dalle stesse visure catastali figura inoltre la contitolarità dell'immobile con altri soggetti (Nominativo_6, Nominativo_3, Nominativo_2, Nominativo_4, Nominativo_5
) dei quali neppure vengono riportati dati identificativi, condizione che comunque non potrebbe giammai giustificare l'imposizione dell'intero tributo a carico di ciascuno di tali sei soggetti per l'intera quota di contitolarità e non pro quota. Con memorie esplicative la ricorrente ribadisce la propria assoluta estraneità all'immobile ed in assenza dunque di qualsivoglia presupposto alla base del tributo chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Comune di Fiumicino controdeduce chiedendo il rigetto del ricorso in quanto l'avviso per il 2019 è stato legittimamente emesso sulla base delle risultanze catastali, che indicano tra gli intestatari dell'immobile, il sig. Nominativo_1, de cuius della odierna ricorrente, e che in assenza di diversa comunicazione, l'Amministrazione ha individuato correttamente il soggetto passivo sulla base delle risultanze catastali nella persona della Sig.ra Ricorrente_1.
Si osserva e premette a questo punto che l'Imu è dovuta dal soggetto che sia “possessore di diritto dell'immobile” e, pertanto, tale imposta è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell'immobile al catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Quanto alla legittimazione passiva della contribuente, che sostiene di non essere tenuta al pagamento richiesto, sovviene quanto dichiarato dalla
Suprema Corte secondo cui l'Imu è dovuta dal soggetto che sia possessore di diritto dell'immobile per cui
è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell'immobile al catasto o, meglio, presso la
Conservatoria dei registri immobiliari, per cui non sono tenuti al versamento il comodatario, l'affittuario,
l'utilizzatore o l'occupante dell'immobile. A proposito del contratto di locazione, la Cassazione conferma inoltre la tesi che l'unico soggetto passivo del tributo è il possessore di diritto, vale a dire il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufruttuario, superficiario, usuario). .
Conclusivamente, non c'è alcun dubbio che soggetto obbligato nei confronti dell'amministrazione comunale rimane sempre il titolare dell'immobile.
Devesi rilevare a questo punto in diritto, che fondatamente l'Ufficio sostiene che le risultanze catastali costituiscono presunzione legale relativa della titolarità del bene, superabile solo con prova documentale certa (Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2016, n. 6897) e che la mancata voltura catastale non può essere opposta all'Ente, ma si deve al contempo osservare che l'Ente non ha provveduto ad una eventuale rettifica dell'avviso di accertamento in autotutela, come lamentato dalla ricorrente accertata quale erede del Nominativo_1, effettuando al riguardo accurati sopralluoghi e più approfonditi accertamenti, date le incongruenze denunciate ed emerse. In effetti dagli atti in fascicolo, e precipuamente dalla stessa visura catastale, emergono imprecisioni e incompletezza di dati anagrafici dal momento pure, che ogni comproprietario viene indicato come intestatario al 1000/1000. Si osserva infatti che il Comune ha gravato ciascuno degli eredi, e dunque illegittimamente la odierna ricorrente, in assenza di rinuncia alla eredità, con l'intera imposta neppure calcolata pro quota dal momento che l'IMU grava sui proprietari in proporzione alle quote possedute ed al periodo di possesso durante l'anno mentre in caso di comproprietà ciascun comproprietario è responsabile del pagamento della imposta che va calcolata sulla propria percentuale di titolarità dell'immobile. Nel caso di eredi l'IMU si divide tra gli stessi in base alle percentuali di proprietà ereditate. Il rapporto con l'immobile cessò con il decesso nel 2018 del de cuius della odierna ricorrente.
Sostanzialmente v'è carenza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente considerato comunque, in assenza di volture catastali, la sua estraneità al rapporto tributario in questione atteso il risalente contratto di locazione intercorso tra il coniuge della ricorrente Nominativo_1 e la Fondazione innanzi menzionata unica proprietaria dell'immobile, contratto cessato in ragione, come detto, del decesso del conduttore il
31.1.2018. L'Ufficio non ha dato prova della responsabilità della ricorrente nell'adempimento tributario mentre la stessa ha fornito elementi sufficienti e dirimenti a sostegno delle proprie ragioni.
Peraltro, in base agli atti versati nel fascicolo di causa, si considera che il Comune avrebbe dovuto tenere conto, semmai, nel calcolo della base imponibile, della quota di possesso rispettivamente detenuta dai soggetti figuranti in certificato catastale ( mancata valutazione delle quote) ove fosse stata dimostrata la non estraneità della odierna ricorrente alla fattispecie accertata e perseguita.
Le spese di lite possono essere compensate valutato il comportamento complessivamente tenuto dalle parti sin dalla fase pre processuale.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Spese di lite compensate. Così deciso in Roma il 27 novembre 2025 Il Giudice monocratico Maria Laura Petrongari
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 301/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - P/za Gen. Carloalberto Della Chiesa 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29685 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12198/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la Sig.ra Ricorrente_1, contro l'avviso di accertamento in epigrafe n.29685 con oggetto l'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2019, per un importo complessivo di € 356,00 not. il
16.10.2024 emesso dal Comune di Fiumicino . L'imposta grava sull'immobile sito in Fiumicino,
Indirizzo_1 (dati catastali_1). La ricorrente eccepisce di non essere né proprietaria né usufruttuaria né possessore del bene, sostenendo che lo stesso era condotto in locazione dal marito, sig. Nominativo_1, data morte Nominativo_1 e che pertanto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 1, comma 741, della L. n. 160/2019, il soggetto passivo dell'IMU è da individuarsi unicamente nella persona del proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. Dunque denega ogni responsabilità e debenza a proprio carico. Indica quale soggetto proprietario del bene, versante in condizioni di fatiscenza, la “Fondazione_1
persona giuridica erede del patrimonio della famiglia Nominativo_2, qualificatasi proprietaria, nei confronti del medesimo sig. Nominativo_1 come da risalente contratto di locazione a suo tempo sottoscritto con quest'ultimo evidenziando che, peraltro, giammai il Comune avrebbe potuto caricare l'intera imposta su ciascun coerede ( e dunque anche su essa odierna ricorrente) per l'intera quota come diversamente ha operato.
Il Comune controdeduce in data 05.9.2025 sostenendo che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in assenza di diversa comunicazione, l'Amministrazione individua il soggetto passivo IMU sulla base delle risultanze catastali. Di conseguenza sostiene di aver legittimamente richiesto alla ricorrente la quota pari al 33,3% IMU in qualità di erede del defunto marito sulla base delle risultanze catastali, non aggiornate dagli eredi per la mancata voltura.
Parte ricorrente ha prodotto memoria illustrativa delle ragioni già dispiegate nell'atto introduttivo della causa insistendo per l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Giudice, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
Il ricorso è proposto avverso l'avviso di accertamento IMU annualità 2019, n. 29685 not. il 16.10.2025 per euro 356,00 comprensivi di sanzioni e interessi.
L'eccezione di illegittimità della pretesa IMU 2019 si basa sulla prospettata erronea individuazione del soggetto passivo nella persona della ricorrente la quale, come erede che non ha rinunciato all'eredità del coniuge Nominativo_1, sarebbe succeduta allo stesso data morte Nominativo_1, nell'obbligo di pagamento il tributo e ciò in ragione delle risultanze catastali evidenzianti la titolarità del bene gravato in capo al predetto.
Sostiene e documenta in atti la ricorrente che l'immobile de quo non era di proprietà del marito Nominativo_1 Nominativo_1, ma da quest'ultimo era condotto in locazione (docc. 3 e 4 del ricorso introduttivo) come risulta, da regolare contratto e dalla Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (doc.3) a firma del predetto. Detta qualità di conduttore dell'immobile risulta attestata in atti anche dal Verbale di tentativo di conciliazione in data 14.10.1995, avente ad oggetto lo sfratto del fabbricato (doc.4 all. al ricorso) promosso dalla Fondazione_1” persona giuridica erede del patrimonio della famiglia Nominativo_2 qualificatasi proprietaria, nei confronti del medesimo sig. Nominativo_1. Soggiunge la ricorrente che dalle stesse visure catastali figura inoltre la contitolarità dell'immobile con altri soggetti (Nominativo_6, Nominativo_3, Nominativo_2, Nominativo_4, Nominativo_5
) dei quali neppure vengono riportati dati identificativi, condizione che comunque non potrebbe giammai giustificare l'imposizione dell'intero tributo a carico di ciascuno di tali sei soggetti per l'intera quota di contitolarità e non pro quota. Con memorie esplicative la ricorrente ribadisce la propria assoluta estraneità all'immobile ed in assenza dunque di qualsivoglia presupposto alla base del tributo chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Il Comune di Fiumicino controdeduce chiedendo il rigetto del ricorso in quanto l'avviso per il 2019 è stato legittimamente emesso sulla base delle risultanze catastali, che indicano tra gli intestatari dell'immobile, il sig. Nominativo_1, de cuius della odierna ricorrente, e che in assenza di diversa comunicazione, l'Amministrazione ha individuato correttamente il soggetto passivo sulla base delle risultanze catastali nella persona della Sig.ra Ricorrente_1.
Si osserva e premette a questo punto che l'Imu è dovuta dal soggetto che sia “possessore di diritto dell'immobile” e, pertanto, tale imposta è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell'immobile al catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Quanto alla legittimazione passiva della contribuente, che sostiene di non essere tenuta al pagamento richiesto, sovviene quanto dichiarato dalla
Suprema Corte secondo cui l'Imu è dovuta dal soggetto che sia possessore di diritto dell'immobile per cui
è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell'immobile al catasto o, meglio, presso la
Conservatoria dei registri immobiliari, per cui non sono tenuti al versamento il comodatario, l'affittuario,
l'utilizzatore o l'occupante dell'immobile. A proposito del contratto di locazione, la Cassazione conferma inoltre la tesi che l'unico soggetto passivo del tributo è il possessore di diritto, vale a dire il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufruttuario, superficiario, usuario). .
Conclusivamente, non c'è alcun dubbio che soggetto obbligato nei confronti dell'amministrazione comunale rimane sempre il titolare dell'immobile.
Devesi rilevare a questo punto in diritto, che fondatamente l'Ufficio sostiene che le risultanze catastali costituiscono presunzione legale relativa della titolarità del bene, superabile solo con prova documentale certa (Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2016, n. 6897) e che la mancata voltura catastale non può essere opposta all'Ente, ma si deve al contempo osservare che l'Ente non ha provveduto ad una eventuale rettifica dell'avviso di accertamento in autotutela, come lamentato dalla ricorrente accertata quale erede del Nominativo_1, effettuando al riguardo accurati sopralluoghi e più approfonditi accertamenti, date le incongruenze denunciate ed emerse. In effetti dagli atti in fascicolo, e precipuamente dalla stessa visura catastale, emergono imprecisioni e incompletezza di dati anagrafici dal momento pure, che ogni comproprietario viene indicato come intestatario al 1000/1000. Si osserva infatti che il Comune ha gravato ciascuno degli eredi, e dunque illegittimamente la odierna ricorrente, in assenza di rinuncia alla eredità, con l'intera imposta neppure calcolata pro quota dal momento che l'IMU grava sui proprietari in proporzione alle quote possedute ed al periodo di possesso durante l'anno mentre in caso di comproprietà ciascun comproprietario è responsabile del pagamento della imposta che va calcolata sulla propria percentuale di titolarità dell'immobile. Nel caso di eredi l'IMU si divide tra gli stessi in base alle percentuali di proprietà ereditate. Il rapporto con l'immobile cessò con il decesso nel 2018 del de cuius della odierna ricorrente.
Sostanzialmente v'è carenza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente considerato comunque, in assenza di volture catastali, la sua estraneità al rapporto tributario in questione atteso il risalente contratto di locazione intercorso tra il coniuge della ricorrente Nominativo_1 e la Fondazione innanzi menzionata unica proprietaria dell'immobile, contratto cessato in ragione, come detto, del decesso del conduttore il
31.1.2018. L'Ufficio non ha dato prova della responsabilità della ricorrente nell'adempimento tributario mentre la stessa ha fornito elementi sufficienti e dirimenti a sostegno delle proprie ragioni.
Peraltro, in base agli atti versati nel fascicolo di causa, si considera che il Comune avrebbe dovuto tenere conto, semmai, nel calcolo della base imponibile, della quota di possesso rispettivamente detenuta dai soggetti figuranti in certificato catastale ( mancata valutazione delle quote) ove fosse stata dimostrata la non estraneità della odierna ricorrente alla fattispecie accertata e perseguita.
Le spese di lite possono essere compensate valutato il comportamento complessivamente tenuto dalle parti sin dalla fase pre processuale.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Spese di lite compensate. Così deciso in Roma il 27 novembre 2025 Il Giudice monocratico Maria Laura Petrongari