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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ) nata in [...] in data [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonietta Del Pezzo e l'Avv. Francesco De Sando ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] in data [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente in data 28.03.2025 ha depositato note scritte in cui chiede l'accoglimento delle condizioni del ricorso introduttivo di seguito riportate:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. in data Parte_1 Controparte_1
5.07.2003 nel Comune di Verano Brianza (MB) e trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune di Verano Brianza (MB) dell'anno 2003 al n. 3, parte 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verano Brianza di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
In data 10.12.2024 la ricorrente ha adito il Tribunale per chiedere lo scioglimento del matrimonio. Il convenuto nonostante regolare notifica non si è costituito.
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti che tra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza n.2486/22 emessa in data 01.12.2022 dal Tribunale di Monza, passata in giudicato.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non vanno assunte ulteriori statuizioni in assenza di figli e di domande ulteriori.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante l'interesse della ricorrente e l'assenza di opposizione dell'altro coniuge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di
Verano Brianza in data 05.07.2003 (Atto n. 3, Parte I, Anno 2003);
2. Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verano Brianza per le annotazioni di legge affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3. Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 10.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ) nata in [...] in data [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonietta Del Pezzo e l'Avv. Francesco De Sando ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] in data [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente in data 28.03.2025 ha depositato note scritte in cui chiede l'accoglimento delle condizioni del ricorso introduttivo di seguito riportate:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. in data Parte_1 Controparte_1
5.07.2003 nel Comune di Verano Brianza (MB) e trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune di Verano Brianza (MB) dell'anno 2003 al n. 3, parte 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verano Brianza di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
In data 10.12.2024 la ricorrente ha adito il Tribunale per chiedere lo scioglimento del matrimonio. Il convenuto nonostante regolare notifica non si è costituito.
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti che tra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza n.2486/22 emessa in data 01.12.2022 dal Tribunale di Monza, passata in giudicato.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non vanno assunte ulteriori statuizioni in assenza di figli e di domande ulteriori.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante l'interesse della ricorrente e l'assenza di opposizione dell'altro coniuge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di
Verano Brianza in data 05.07.2003 (Atto n. 3, Parte I, Anno 2003);
2. Dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verano Brianza per le annotazioni di legge affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3. Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 10.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti