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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 23357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 23357/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. BARBARA FERRARI Parte_1 C.F._1
e
(c.f , con l'avv. CARLOTTA FRANZONI Controparte_1 CodiceFiscale_2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Pers Per_ b) disporre l'affido condiviso dei figli , e , con collocazione prevalente presso la Per_1
madre nella di lei residenza, con facoltà del padre di vederli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la signora e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, Pt_1
indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,00. In merito ai pernotti,
i figli trascorreranno un fine settimana alternato con il padre presso la di lui residenza, indicativamente dal pomeriggio del sabato sino al lunedì mattina, quando il signor li accompagnerà a scuola CP_1
1 ovvero, in caso di didattica a distanza, presso la residenza materna. In ordine alle festività, stabilire che i figli possano trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore:
- almeno 7 giorni anche non consecutivi in occasione delle vacanze di Natale, organizzabili per tempo in base agli impegni lavorativi, fermo restando che il genitore che trascorrerà con i figli il giorno di
Natale, consentirà all'altro di trascorrere con gli stessi il 24 dicembre;
- il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con impegno dei coniugi a comunicarsi reciprocamente le date prescelte entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire all'altro la programmazione di eventuali periodi di vacanza senza i figli.
c) La casa coniugale sita in Palazzolo sull'Oglio (BS) – Via XXV aprile n.9 viene assegnata alla moglie, con tutti gli arredi, le suppellettili e gli elettrodomestici che la compongono. La sig.ra Pt_1
dichiara di subentrare ed a tutti gli effetti subentrerà nel contratto di locazione relativo alla ex casa coniugale prima intestato al coniuge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 392/1978, e si impegna a darne tempestivo avviso al locatore. Parimenti la sig.ra si impegna a chiedere la Pt_1
voltura delle utenze della casa coniugale a suo nome. Le parti danno atto che il sig. ha già CP_1
lasciato di comune accordo la casa coniugale e ha asportato i propri beni ed effetti personali.
Pers d) Disporsi a carico del padre il versamento, a titolo di contributo nel mantenimento di , Per_1
Per_ e della somma mensile pari a € 840,00 per tutti i figli (pari ad € 280,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche (spese mediche non coperte da S.S.N., ticket, spese dentistiche, odontoiatriche e oculistiche), spese scolastiche (tasse di iscrizione annuali e rette di frequenza, libri di testo, gite scolastiche, trasporto), nonché delle spese sportive e ricreative purché concordate tra i genitori, così come previsto dal protocollo del Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare;
e) nulla è dovuto tra le parti a titolo di contributo al mantenimento;
f) in relazione agli assegni familiari, le parti - premesso che erano in attesa di conoscere gli effetti della riforma del settore annunciata per gennaio e che invece entrerà in vigore solo il prossimo mese di luglio, e premesso altresì che non è stato possibile determinare gli effetti economici sul nucleo famigliare di tale riforma, sia in relazione alla misura degli assegni sia in relazione alla variazione sulle detrazioni figli a carico e gli ulteriori effetti – espressamente concordano che gli assegni famigliari/ANF/Assegno unico universale , anche qualora percepiti o spettanti alla sig.ra in Pt_1
qualità di genitore collocatario prevalente dei figli, vengano suddivisi al 50% tra le parti, con obbligo per il percettore di documentare le somme percepite e versare la quota pari al 50% all'altra parte, che potrà autorizzarlo a compensarle con quanto dovuto o a titolo di mantenimento ordinario o spese
2 straordinarie, previo rilascio di idonea ricevuta. Ciò con effetto dall'omologa del presente accordo da parte dell'Intestato Tribunale;
g) disporsi il nulla osta al rilascio e al rinnovo del passaporto ed a ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 09/08/2000 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Napoli (atto n. 63, parte I).
Con decreto n. 3921/2021 del 04/06/20210 il Tribunale di Brescia pronunciava omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 23357/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. BARBARA FERRARI Parte_1 C.F._1
e
(c.f , con l'avv. CARLOTTA FRANZONI Controparte_1 CodiceFiscale_2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Pers Per_ b) disporre l'affido condiviso dei figli , e , con collocazione prevalente presso la Per_1
madre nella di lei residenza, con facoltà del padre di vederli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la signora e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, Pt_1
indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,00. In merito ai pernotti,
i figli trascorreranno un fine settimana alternato con il padre presso la di lui residenza, indicativamente dal pomeriggio del sabato sino al lunedì mattina, quando il signor li accompagnerà a scuola CP_1
1 ovvero, in caso di didattica a distanza, presso la residenza materna. In ordine alle festività, stabilire che i figli possano trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore:
- almeno 7 giorni anche non consecutivi in occasione delle vacanze di Natale, organizzabili per tempo in base agli impegni lavorativi, fermo restando che il genitore che trascorrerà con i figli il giorno di
Natale, consentirà all'altro di trascorrere con gli stessi il 24 dicembre;
- il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con impegno dei coniugi a comunicarsi reciprocamente le date prescelte entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire all'altro la programmazione di eventuali periodi di vacanza senza i figli.
c) La casa coniugale sita in Palazzolo sull'Oglio (BS) – Via XXV aprile n.9 viene assegnata alla moglie, con tutti gli arredi, le suppellettili e gli elettrodomestici che la compongono. La sig.ra Pt_1
dichiara di subentrare ed a tutti gli effetti subentrerà nel contratto di locazione relativo alla ex casa coniugale prima intestato al coniuge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge n. 392/1978, e si impegna a darne tempestivo avviso al locatore. Parimenti la sig.ra si impegna a chiedere la Pt_1
voltura delle utenze della casa coniugale a suo nome. Le parti danno atto che il sig. ha già CP_1
lasciato di comune accordo la casa coniugale e ha asportato i propri beni ed effetti personali.
Pers d) Disporsi a carico del padre il versamento, a titolo di contributo nel mantenimento di , Per_1
Per_ e della somma mensile pari a € 840,00 per tutti i figli (pari ad € 280,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche (spese mediche non coperte da S.S.N., ticket, spese dentistiche, odontoiatriche e oculistiche), spese scolastiche (tasse di iscrizione annuali e rette di frequenza, libri di testo, gite scolastiche, trasporto), nonché delle spese sportive e ricreative purché concordate tra i genitori, così come previsto dal protocollo del Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare;
e) nulla è dovuto tra le parti a titolo di contributo al mantenimento;
f) in relazione agli assegni familiari, le parti - premesso che erano in attesa di conoscere gli effetti della riforma del settore annunciata per gennaio e che invece entrerà in vigore solo il prossimo mese di luglio, e premesso altresì che non è stato possibile determinare gli effetti economici sul nucleo famigliare di tale riforma, sia in relazione alla misura degli assegni sia in relazione alla variazione sulle detrazioni figli a carico e gli ulteriori effetti – espressamente concordano che gli assegni famigliari/ANF/Assegno unico universale , anche qualora percepiti o spettanti alla sig.ra in Pt_1
qualità di genitore collocatario prevalente dei figli, vengano suddivisi al 50% tra le parti, con obbligo per il percettore di documentare le somme percepite e versare la quota pari al 50% all'altra parte, che potrà autorizzarlo a compensarle con quanto dovuto o a titolo di mantenimento ordinario o spese
2 straordinarie, previo rilascio di idonea ricevuta. Ciò con effetto dall'omologa del presente accordo da parte dell'Intestato Tribunale;
g) disporsi il nulla osta al rilascio e al rinnovo del passaporto ed a ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 09/08/2000 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Napoli (atto n. 63, parte I).
Con decreto n. 3921/2021 del 04/06/20210 il Tribunale di Brescia pronunciava omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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