Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2025, proposto da
STEP - Servizi e Tecnologie Enti Pubblici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B1F1C07135, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Cerbo e Enrico Pintus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione Montana Alta Valle del Metauro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Ubaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Andreani Tributi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Calzolaio, Maria Cristina Mattiacci, Stefano Torregiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Urbino, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1. della determinazione del Dirigente area servizi amministrativi affari generali dell’Unione Montana Alta Valle Metauro nr.31 del 10 marzo 2025 avente ad oggetto l’aggiudicazione efficace «dell’appalto per l’affidamento dell’accordo quadro con unico operatore economico per servizi associati in campo tributario ed altre entrate, codice C.I.G. B1F1C07135, in favore dell’Operatore Economico Andreani Tributi s.r.l. con sede legale in Via del Lavoro n. 139 – 62014 Corridonia – C.F./P.I. 01412920439»;
2. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi espressamente compresi:
2.1 per quanto occorrer possa, di tutti e due i verbali delle operazioni compiute dal seggio di gara: n.1 dell’11 luglio 2024 e il n.2 del 6 novembre 2024;
2.2 della Determinazione n. 92 (R.G. 314), datata 06/08/2024, con la quale è stata costituita la Commissione giudicatrice 2.3 di tutti i verbali (dal n.01 al n.04) delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;
2.4 del verbale della Commissione giudicatrice (integrata dal RUP) del 18 ottobre 2024;
2.5 della nota prot. 18942 del 31 ottobre 2024 con la quale è stata disposta l’esclusione della società ricorrente;
3. nonché –per quanto occorrer possa e in parte qua – del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato d’oneri;
e per la declaratoria
di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro;
ovvero, in subordine, per la condanna
della Amministrazione intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Andreani Tributi S.r.l. e dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. MM AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- in data 26 novembre 2025 la società ricorrente ha depositato brevi note di udienza in cui si dichiara che è venuto meno l’interesse all’accoglimento dell’odierno ricorso, visto che, con sentenza n. 8493/2025, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di questo Tribunale n. 115/2025 (recante il rigetto del ricorso proposto da STEP avverso la propria esclusione dalla gara de qua );
- le suddette note di udienza sono sottoscritte per adesione dai difensori della controinteressata Andreani Tributi, i quali concordano anche per la compensazione delle spese di lite.
L’Unione Montana Alta Valle del Metauro, in data 3 dicembre 2025, ha a sua volta depositato brevi note di udienza in cui concorda quanto all’improcedibilità del ricorso, ma insiste per la refusione delle spese del giudizio, e ciò proprio alla luce dell’esito del precedente giudizio;
- ciò detto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese del giudizio si possono però compensare, non ritenendo il Collegio di condividere le deduzioni della stazione appaltante. E’ del tutto evidente, infatti, che STEP, nelle more della definizione dell’appello avverso la sentenza n. 115/2025, ha dovuto necessariamente impugnare l’aggiudicazione al fine di non compromettere la chance di conseguire il bene della vita nel caso in cui il Consiglio di Stato avesse riformato la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CE Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
MM AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MM AN | CE Anastasi |
IL SEGRETARIO