Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 572
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica delle cartelle sottostanti

    Il giudice ha ritenuto la doglianza inammissibile poiché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva già notificato un'intimazione di pagamento precedente (n. 094 2022 9001416866 000) che era autonomamente impugnabile. La mancata opposizione a tale atto precedente rende inammissibile l'impugnazione di atti successivi che derivano da vizi attinenti all'atto non opposto.

  • Rigettato
    Decadenza/prescrizione dei tributi

    Il giudice ha ritenuto infondata la doglianza, poiché l'intimazione oggetto di opposizione è intervenuta entro i termini di prescrizione decennale per i tributi erariali e quinquennale per i diritti camerali, computati dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione regolarmente notificato al contribuente in data 31.5.2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 572
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 572
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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