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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 572/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO ST, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5288/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002944641000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259002944641000, notificata il
19.7.2025, del complessivo importo di Euro 7.094,27, limitatamente alle - ad essa sottese - cartelle esattoriali n° 09420170011880576000, per Irpef ed Iva anno 2013, n° 09420170016311626000, per Iva anno 2014,
n° 09420180023734524000 per diritti camerali anno 2014, n° 09420180024600535001 per diritti camerali anno 2015, n° 09420190011989415000, per Iva anno 2015, n° 09420190022989085000, per Iva anno 2016.
Deduceva l'istante l'illegittimità di detta intimazione per omessa notifica delle sottostanti cartelle, maturata decadenza/prescrizione dei tributi e degli accessori.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando documentazione relativa alle procedure di notificazione delle suddette cartelle, insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Con memoria illustrativa successiva, l'opponente deduceva l'inidoneità ed inefficacia della predetta documentazione ai fini dell'interruzione della prescrizione, trattandosi di notifiche effettuate ad un indirizzo pec non funzionante e non corrispondente a quello proprio, come desumibile dalla prodotta schermata di ricerca del registro INIPEC.
All'odierna udienza camerale di trattazione, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è infondato e va, perciò, respinto.
Devesi evidenziare, preliminarmente, come la cartella di pagamento, da redigersi ai sensi dell'art. 25 del
Dpr n. 602/73, sia l'atto attraverso cui l'Agente della riscossione proceda alla notifica del “ruolo”, titolo esecutivo, emesso dall'ente impositore e rivesta la duplice funzione di atto di imposizione ed atto di riscossione, prodromico all'esecuzione forzata.
L'intimazione di pagamento ex art. 50 Dpr n. 602 cit, invece, è atto che dovrà essere notificato qualora l'esecuzione, in caso di persistenza della morosità, non venga avviata entro il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Orbene, ciò premesso, la doglianza in ordine all'omessa notifica delle cartelle sottese all'impugnata intimazione risulta inammissibile.
Ed, infatti, nella presente vicenda emerge, per tabulas, come l'Ader, dopo l'emissione delle cartelle di pagamento in rilievo, abbia regolarmente notificato alla contribuente, a mani, un diverso atto autonomamente impugnabile ovvero l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9001416866 000.
Era, dunque, onere della contribuente medesima opporre nei termini quello stesso atto, pena, nel caso - come quivi avvenuto - di ulteriore notifica di nuovi e successivi atti, l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto contro tali atti afferente eccezioni o vizi attinenti quelli ad esso sottostanti. Ed, infatti, la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 6436/2025, ha ribadito l'orientamento secondo cui
“in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n.
602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione
".
Trattasi, come evidenziato, di un atto dell'agente della riscossione, emesso ai sensi dell'art.50 comma 2 D.
p.r. n. 602/73, utile, trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, per portare a conoscenza nuovamente al contribuente il contenuto del ruolo e potere avviare la procedura esecutiva.
Nel caso de quo, perciò, è innegabile come per la parte non sia più possibile veicolare sulla intimazione in contestazione eccezioni che avrebbero invero dovuto essere già proposte.
Ed, infatti, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di censure (quali la omessa notifica degli atti ad esso presupposti ovvero la maturata decadenza dal potere impositivo) che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e
21 del d.lgs. 546/92.
Parimenti infondata si appalesa, poi, l'eccepita prescrizione dei tributi erariali e locali in rilievo.
Risulta palmare, infatti, rispetto all'immediatamente pregresso atto interruttivo della prescrizione dei tributi
(e degli accessori) in esame, regolarmente notificato alla parte in data 31.5.2022, mediante consegna a mani del destinatario, e dalla stessa non opposto (ovvero l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9001416866
000) la tempestività della successiva intimazione (09420259002944641000), qui oggetto di opposizione, intervenuta entro - rispettivamente - il termine decennale previsto per i tributi erariali e quello quinquennale previsto per i diritti camerali, computabili dal predetto ultimo atto interruttivo.
Dalle ragioni sopra esposte discende, dunque, il rigetto della spiegata opposizione cui consegue la condanna della soccombente parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della costituita parte resistente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 300,00 oltre accessori come per legge. Reggio Calabria, il
26.1.2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FINOCCHIARO ST, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5288/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002944641000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259002944641000, notificata il
19.7.2025, del complessivo importo di Euro 7.094,27, limitatamente alle - ad essa sottese - cartelle esattoriali n° 09420170011880576000, per Irpef ed Iva anno 2013, n° 09420170016311626000, per Iva anno 2014,
n° 09420180023734524000 per diritti camerali anno 2014, n° 09420180024600535001 per diritti camerali anno 2015, n° 09420190011989415000, per Iva anno 2015, n° 09420190022989085000, per Iva anno 2016.
Deduceva l'istante l'illegittimità di detta intimazione per omessa notifica delle sottostanti cartelle, maturata decadenza/prescrizione dei tributi e degli accessori.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando documentazione relativa alle procedure di notificazione delle suddette cartelle, insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
Con memoria illustrativa successiva, l'opponente deduceva l'inidoneità ed inefficacia della predetta documentazione ai fini dell'interruzione della prescrizione, trattandosi di notifiche effettuate ad un indirizzo pec non funzionante e non corrispondente a quello proprio, come desumibile dalla prodotta schermata di ricerca del registro INIPEC.
All'odierna udienza camerale di trattazione, la controversia veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso è infondato e va, perciò, respinto.
Devesi evidenziare, preliminarmente, come la cartella di pagamento, da redigersi ai sensi dell'art. 25 del
Dpr n. 602/73, sia l'atto attraverso cui l'Agente della riscossione proceda alla notifica del “ruolo”, titolo esecutivo, emesso dall'ente impositore e rivesta la duplice funzione di atto di imposizione ed atto di riscossione, prodromico all'esecuzione forzata.
L'intimazione di pagamento ex art. 50 Dpr n. 602 cit, invece, è atto che dovrà essere notificato qualora l'esecuzione, in caso di persistenza della morosità, non venga avviata entro il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Orbene, ciò premesso, la doglianza in ordine all'omessa notifica delle cartelle sottese all'impugnata intimazione risulta inammissibile.
Ed, infatti, nella presente vicenda emerge, per tabulas, come l'Ader, dopo l'emissione delle cartelle di pagamento in rilievo, abbia regolarmente notificato alla contribuente, a mani, un diverso atto autonomamente impugnabile ovvero l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9001416866 000.
Era, dunque, onere della contribuente medesima opporre nei termini quello stesso atto, pena, nel caso - come quivi avvenuto - di ulteriore notifica di nuovi e successivi atti, l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto contro tali atti afferente eccezioni o vizi attinenti quelli ad esso sottostanti. Ed, infatti, la Suprema Corte, con la recente pronuncia n. 6436/2025, ha ribadito l'orientamento secondo cui
“in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n.
602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione
".
Trattasi, come evidenziato, di un atto dell'agente della riscossione, emesso ai sensi dell'art.50 comma 2 D.
p.r. n. 602/73, utile, trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, per portare a conoscenza nuovamente al contribuente il contenuto del ruolo e potere avviare la procedura esecutiva.
Nel caso de quo, perciò, è innegabile come per la parte non sia più possibile veicolare sulla intimazione in contestazione eccezioni che avrebbero invero dovuto essere già proposte.
Ed, infatti, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di censure (quali la omessa notifica degli atti ad esso presupposti ovvero la maturata decadenza dal potere impositivo) che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e
21 del d.lgs. 546/92.
Parimenti infondata si appalesa, poi, l'eccepita prescrizione dei tributi erariali e locali in rilievo.
Risulta palmare, infatti, rispetto all'immediatamente pregresso atto interruttivo della prescrizione dei tributi
(e degli accessori) in esame, regolarmente notificato alla parte in data 31.5.2022, mediante consegna a mani del destinatario, e dalla stessa non opposto (ovvero l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9001416866
000) la tempestività della successiva intimazione (09420259002944641000), qui oggetto di opposizione, intervenuta entro - rispettivamente - il termine decennale previsto per i tributi erariali e quello quinquennale previsto per i diritti camerali, computabili dal predetto ultimo atto interruttivo.
Dalle ragioni sopra esposte discende, dunque, il rigetto della spiegata opposizione cui consegue la condanna della soccombente parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della costituita parte resistente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 300,00 oltre accessori come per legge. Reggio Calabria, il
26.1.2026