Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 4075/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4075/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 19.3.2025, e vertente
TRA
Parte_1
con sede legale in Benevento al Viale Mellusi, 95, P. IVA: , in P.IVA_1
persona dell'Amministratore Unico, dott. , rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Stefano Parziale, c.f. ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Benevento alla Via G.
Rummo n. 27, giusta procura in calce all'atto di appello, il quale dichiara di
voler ricevere le comunicazioni tramite posta certificata:
oppure al numero di fax : 0824.24422. Email_1
APPELLANTE
E
, con sede in Benevento, Controparte_2
alla Via Oderisio n.1, P.I. , in persona del Direttore Generale, P.IVA_2
Dr. nato a [...] il [...], c.f. CP_3 CodiceFiscale_2
come da Deliberazione dell' n. 462 del Controparte_2
30/09/2019 e Delibera di Giunta della Regione Campania n.376 del
06/08/2019 e DPGRC n. 109 del 08/08/2019, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avvocati Avv. Angelo P. Cogliano,
c.f. , e Antonio Mennitto, c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
[...]
domiciliati nell'Ufficio Legale dell'Ente con sede legale in Via Mascellaro 1-
Benevento, CAP 2100 - fax 0824308272, e.mail:
– PEC Email_2
PEC Email_3
– email: Email_4 Email_5
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, riportandosi
[...]
integralmente all'atto introduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate;
impugnando e contestando quanto ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito e le conclusioni rassegnate in atti, nonché la documentazione prodotta con la 3
memoria difensiva.
Per l'appellata , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro – tempore, dichiarare inammissibile, e comunque rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'avversa impugnazione,
con conseguente conferma dell'ordinanza del 16.10.2020 del Tribunale Civile
di Benevento n. 2628/2018 R.G., con condanna dell'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre oneri relativi all'Avvocatura Pubblica
ex art. 1, comma 208, l. 266/2005 e rimborso spese generali come per legge.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione del 13.11.2020 il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore,
[...]
premesso di essere titolare di un essere un Centro accreditato istituzionalmente per attività di Medicina di Laboratorio, giusto DCA n.49/14 e per le attività di
Diagnostica per Immagini, Medicina Nucleare e Diabetologia, giusto DCA
n.25/16, proponeva appello avverso l'ordinanza decisoria resa dal Tribunale
di Benevento ex art. 702bis c.p.c. n. Rep. 2230/2020 del 19.10.2020, con la quale era stata rigettata la domanda da esso proposta innanzi a detto giudice con ricorso ex art. 702bis c.p.c. dell'1.6.2018, volta a sentir così provvedere:
“1) Accertare e dichiarare che la ha Controparte_4
illegittimamente applicato una decurtazione a titolo di sconto tariffario ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 796, lett. o) della l. 296 del 2006, sui
corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale
erogate negli anni 2010,2011 e 2012 dal Parte_1
[...] 4
2) Per l'effetto, condannare l' , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t, al pagamento, in favore del
[...]
della complessiva somma pari Parte_1
ad € 651.852,74, a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie di
specialistica ambulatoriale erogate dal Parte_1
per gli anni dal 2010 al 2013, per le causali indicate in
[...]
premessa;
3. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
La società appellante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di
Appello la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro – tempore, chiedendo, per le ragioni meglio indicate nell'atto introduttivo ed in totale riforma della gravata decisione,
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa dell'1.2.2021 si costituiva l'appellata, la quale eccepiva anche in questo grado il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, essendo a suo dire la controversia devoluta al Giudice Amministrativo;
nel merito,
chiedeva comunque rigettarsi l'impugnazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, come da conclusioni sopra riportate.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 27.2.2025 per udienza del 19.3.2025 - ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, nei termini e per le 5
motivazioni che di seguito si espongono.
Orbene, come sopra già precisato, l'appellante
[...]
originario ricorrente, ha inizialmente dedotto Parte_1
con il proprio ricorso ex art. 702bis c.p.c. di essere titolare di una struttura sanitaria privata, operante in Benevento, “autorizzata” ed “accreditata” ad erogare prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, riferite alla branca di Laboratorio, Radiologia, Diabetologia e Medicina Nucleare, con costo a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
In particolare, come da decreti prodotti, il risultava accreditato Pt_1
istituzionalmente per attività di Medicina di Laboratorio, giusto DCA n.49/14
e per le attività di Diagnostica Per Immagini, Medicina Nucleare e
Diabetologia, giusto DCA n.25/16; lo stesso aveva quindi regolarmente sottoscritto con l' a partire dall'anno Controparte_5
2010 sino al 2012, i relativi contratti, in atti allegati, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie delle branche sopra indicate.
Deduceva quindi il che, relativamente alla remunerazione delle Pt_1
prestazioni erogate, l'art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007),
al comma 796, lett. o), aveva imposto alle strutture private accreditate di sopportare una decurtazione della remunerazione (c.d. sconto) pari al 2% (per le prestazioni specialistiche) o al 20% (per le prestazioni di diagnostica), a seconda della tipologia di prestazioni erogate, per il triennio 2007 – 2009, e ciò al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (contenimento spesa pubblica) per il periodo in questione;
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 94/2009, aveva quindi dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di tale 6
disposizione, avendo riconosciuto la ragionevolezza della stessa in considerazione del suo carattere transitorio.
Ciò posto, l'esame delle risultanze dei tavoli tecnici in atti allegata,
aveva evidenziato che nelle fatture mensili era stato applicato lo sconto del
20% e del 2%, sebbene la Legge Finanziaria ne circoscrivesse l'applicazione al triennio 2007-2009: ciò con conseguente illegittima applicazione da parte dell' di una decurtazione a titolo di Controparte_5
sconto tariffario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 796, lett. o) della l. 296 del 2006, nell'ammontare di seguito indicato:
Per l'anno2010, la struttura era ancora creditrice dell'importo complessivo pari ad € 227.748,27, di cui € 200.068,75 per la branca laboratorio, € 3.499,22 per la branca diabetologia, € 4.459.39 per la branca di medicina nucleare, 19.720,90 per la branca di radiologia.
Per l'anno2011 la struttura era ancora creditrice dell'importo complessivo pari ad € 235.864,37, di cui € 199.968,00, per la branca laboratorio, € 3.643,98 per la branca diabetologia, € 7.312,90 per la branca di medicina nucleare, 124.939,49 per la branca di radiologia.
Per l'anno2012 la struttura era ancora creditrice dell'importo complessivo pari ad € 188.240,11, di cui € 154.714,48, per la branca laboratorio, € 3.228,59 per la branca diabetologia, € 5.193,82 per la branca di medicina nucleare, € 25.103,22 per la branca di radiologia.
L' , dunque, a partire dal 2010 aveva ritenuto Controparte_2
non dovuto l'importo complessivo pari ad € 651.852,74, e ciò a titolo di decurtazione quale sconto tariffario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma
796, lett. o) della l. 296 del 2006. 7
Ritenendo quindi illegittima tale decurtazione, così come operata dalla
, in considerazione del carattere Controparte_5
transitorio della suindicata disposizione, il
[...]
proponeva il suddetto ricorso ex art. 702bis Parte_1
c.p.c., al fine di ottenere quanto ancora a suo dire dovutole dalla
[...]
, a titolo di corrispettivo per le prestazioni Controparte_5
erogate a partire dal 2010 sino al 2012 e solo parzialmente remunerate.
La convenuta , nel costituirsi in Controparte_5
giudizio, eccepiva in primo luogo il difetto di giurisdizione del Tribunale
adito, essendo a suo dire la controversia devoluta al Giudice amministrativo,
trattandosi di controversia per un verso attinente ad accordio tra privati e pubblica amministrazione e, per altro verso relativa a rapporti di tipo concessorio.
Il primo giudice disattendeva detta eccezione, ritenendo appartenente la giurisdizione al Giudice Ordinario, sulla base motivazione che, ai fini di una migliore comprensione dei motivi di gravame e della decisione sul punto assunta da questa Corte, viene di seguito riportata:
“Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione
del G.O. sollevata da parte resistente.
Al riguardo, questo Giudice in adesione all'orientamento
Giurisprudenziale maggioritario (Sez. Unite 16605/2005) ritiene che le
controversie riguardanti la domanda di pagamenti di crediti di prestazioni
sanitarie cedute dal SSN a società private convenzionate con l' Parte_2
appartengono alla Giurisdizione ordinaria se non coinvolgono la validità ed
il contenuto degli accordi intercorsi, riferite anche alla sola determinazione 8
del prezzo della prestazione erogata ai pazienti.
Di converso, la Giurisdizione esclusiva del G.A. è operativa nel caso
in cui la controversia abbia ad oggetto la determinazione del tetto di spesa
riferibile alle prestazioni sanitarie erogabili e la validità della convenzione
tra la Regione e struttura accreditata privata.
Per giurisprudenza costante del Giudice Amministrativo: - sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ex art. 133
comma 1 lett. “c” c.p.a.) le controversie concernenti la determinazione, da
parte dell'amministrazione, del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle
strutture private in regime di accreditamento;
la determinazione della
capacità operativa massima o ancora la suddivisione della spesa tra le attività
assistenziali; nonché il sistema di regressione progressiva del rimborso
tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato:
e ciò in quanto si tratta attività, tutte inerenti all'esercizio del potere di
programmazione sanitaria, di fronte al quale la posizione giuridica soggettiva
dell'operatore sanitario assume la consistenza di interesse legittimo;
- viceversa, restano devolute alla cognizione del giudice ordinario le
sole controversie caratterizzate da un contenuto meramente patrimoniale,
relative alla corretta quantificazione dei rapporti di debito e credito tra le
parti del rapporto convenzionale di accreditamento, oppure alla
contestazione di atti aventi natura essenzialmente paritetica, che non
coinvolgano l'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione,
né la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul
rapporto concessorio sottostante.
Tanto premesso essendo un contratto tra struttura accreditate ed ente 9
pubblico, ma sempre riferito ad un rapporto di natura privatistico in
applicazione dei su citati principi di diritto ne deriva che la fattispecie in
esame rientri tra le competenze del G.O., avendo ad oggetto l'esecuzione di
un contratto tra i due soggetti, che afferisce solo ad aspetti negoziali del
rapporto stesso”.
Si tratta di conclusione del tutto in linea con l'orientamento sul punto da tempo seguito da questa Corte, che ha più volte affermato che detta questione risulta risolta in sede di legittimità (v., ex plurimis, Cassazione
civile, Sez. Un., 22.11.2021, n. 35953), con orientamento oramai fatto proprio da questo giudicante in analoghe controversie, sulla base del quale “Secondo
il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed
ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in tema di prestazioni sanitarie
effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla
giurisdizione del giudice ordinario, le controversie sul corrispettivo dovuto in
applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata
Part nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e
Part la struttura privata concessionaria. È da precisare che, qualora la
opponga alla domanda di pagamento (petitum formale immediato) l'esistenza
di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a
contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice
replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o
sostenendone l'illegittimità, il petitum sostanziale della domanda non è
automaticamente inciso da siffatte replicationes, le quali devono essere
considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno
che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di 10
giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento
Part dell'eccezione sollevata dalla ”.
Nessun dubbio sussiste quindi quanto alla giurisdizione dell'adito
Giudice Ordinario, non avendo peraltro l'appellante ulteriormente riproposto la questione nel presente grado di giudizio.
Parte Nel merito, la richiamava in primo grado la relazione sul punto predisposta dalla competente UOC controllo di Gestione, prot. 159732 del
20.12.2018, in atti allegata, precisando che la Regione Campania aveva provveduto a fissare tetti di spesa di branca - e non per singola struttura. avente carattere invalicabile.
L'art. 4 dello schema di contratto di cui all'allegato A/1 del DCA n.35
prevedeva esplicitamente il limite di spesa per le prestazioni della branca a carico del servizio sanitario pubblico, ed il successivo art. 5 comma 1
disponeva che “la remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici
avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore
tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti
tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa
di cui all'art 4 se non espressamente modificato con Decreto del Commissario
ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro o Delibera dalla Giunta
Regionale”; eventuali modifiche al limite di spesa di cui all'art. 4 sarebbero potute derivare solo ove fossero intervenuti, nel periodo di vigenza dello stesso decreto, dei Provvedimenti Regionali.
Inoltre, tale assunto risultava ulteriormente ribadito al successivo comma 2, dell'art. 5 dell'allegato contratto sottoscritto dal legale rappresentante del , che espressamente Parte_1 11
prevedeva che: “In ogni caso, l 'importo fissato quale limite di spesa al netto
dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione
delle prestazioni acquistate nel 2010 dai centri privati, anche in caso di
modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex
lege 296/06”.
Parte La precisava che quanto sopra esposto per l'annualità 2010 era ovviamente valido anche per le annualità successive, per le quali rimandava al DCA n.24/2011 per l'annualità 2011 ed al DCA n. 76, 67 e 85/2012 per l'annualità 2012.
La convenuta richiamava ancora quanto statuito dalla Giunta
Regionale della Campania che, con nota prot. n. 346887 del 30.5.2018 (v. in atti - fascicolo primo grado), aveva espressamente disposto che “qualsiasi
incremento dei corrispettivi richiesti dai centri privati a seguito di modifiche
delle tariffe applicate anno per anno (e tale risulta essere anche la
soppressione retroattiva dello sconto ex L.296/06) può essere reclamato
esclusivamente nel limite dei tetti di spesa pro tempore vigenti”.
Tanto premesso quanto al quadro generale di riferimento, veniva ulteriormente precisato che dai Verbali dei Tavoli Tecnici (in atti - fascicolo primo grado) istituiti per il monitoraggio delle prestazioni di assistenza specialistica e relativamente alle branche di Laboratorio, Radiologia,
diabetologia e Medicina Nucleare erogate dalle Strutture Private Accreditate
con l' , risultava, per ciascuna annualità, uno sforamento del Parte_3
tetto di spesa programmato per gli anni 2010, 2011 e 2012; pertanto, le richieste del ricorrente non trovavano capienza nel tetto di spesa programmato per le annualità oggetto di contestazione, non potendo pertanto essere 12
riscontrate, non essendo pertanto nulla dovuto
Ciò posto, il giudice di primo grado ha ritenuto di disattendere la pretesa del senza affrontare specificamente la questione della Pt_1
temporaneità o meno dello sconto tariffario, argomentando piuttosto la propria decisione con riferimento alla questione riguardante i limiti di spesa, come di seguito specificato:
“Ed invero, con contratti stipulati tra le parti, le stesse hanno
disciplinato le modalità di erogazione delle prestazioni, le modalità di
pagamento ed il tetto di spesa massimo stabilito, pertanto, essendo pattuizioni
di natura negoziale accettate e sottoscritte dalle parti, esse non possono
essere derogate.
Si osserva che il tetto di spesa annuale, al netto dello sconto, è
determinato con delibera regionale avendo riguardo alle capacità finanziarie
pubbliche inerenti ai servizi riferite alle branche della medicina a cui
attengono, in considerazione delle esigenze collettive.
Essendo tale limite non superabile non sono remunerabili le
Part prestazioni che vanno over budget, rimanendo obbligo dell' pagare solo
per le erogazioni che rientrano nell'ambito del tetto fissato dalla regione di
appartenenza.
Ed infatti per le prestazioni eccedenti la struttura convenzionata si
pone al di fuori del rapporto di accreditamento ed al di fuori del rapporto
contrattuale accettato e sottoscritto nel limite ivi imposto.
Va precisato, inoltre, che la ricorrente ha accettato e sottoscritto
autonomi contratti con cui veniva previsto il tetto di spesa per la singola
branca, a cui veniva applicata la relativa scontistica, pertanto, le prestazioni 13
erogate che hanno superato il predetto limite che le parti contrattuali hanno
volontariamente e deliberatamente sottoscritto non possono essere poste a
carico dell'Ente pubblico.
Opinare diversamente significherebbe derogare ad un rapporto
contrattuale e vanificare il fine perseguito dal Legislatore di porre un limite
di spesa certo nel raggiungimento dell'interesse pubblico, nell'ambito delle
risorse finanziare disponibili, per l'erogazione di servizi in favore dei
cittadini.
Il rigido regime di controllo e contenimento della spesa pubblica in
Part materia sanitaria non può consentire all' una accettazione postuma di
spese non previste ed ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate, in
considerazione anche della scontistica applicata”.
Ciò posto, secondo l'appellante, che ha sul punto proposto apposita censura, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il contratto da esso sottoscritto con l' , posto che la clausola Controparte_5
contenente l'illegittima applicazione dello sconto tariffario era nulla, in quanto
contra legem, essendo riferita ad una normativa non più in vigore, quale la legge finanziaria 2007, valevole solo per il triennio 2007/2009.
Infatti, la disciplina stabilita dalla predetta norma statale risultava temporalmente limitata al triennio 2007/2009, così come statuito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 94 del 2009, la quale aveva ritenuto ragionevole la norma dell'art. 1 comma 796 lett. o) nella parte relativa all'applicazione dello sconto, ma solo là dove se ne considerasse il carattere transitorio.
La nullità della clausola in questione, inoltre, a dire dell'appellante, 14
rilevava anche sotto un ulteriore profilo, valevole erga omnes, ovvero l'annullamento, ad opera del Consiglio di Stato sez. IV, con sentenza n.1839
del 29.3.2001, passata in giudicato, del tariffario di riferimento per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ovvero il D.M.S. 22
luglio 1996, c.d. tariffario Bindi;
essendo quindi venuta meno la base di calcolo della percentuale di sconto, originariamente prevista dal D.M. del
22.7.1996 (cd. decreto Bindi) e poi reiterata dal D.M. del 12.9.2006 (decreto
Turco), la norma finanziaria statale non aveva trovato applicazione con conseguente nullità della clausola contrattuale che l'aveva prevista.
Orbene, osserva la Corte sul punto che, come in precedenza già
chiarito, la questione dell'applicabilità dello sconto tariffario di cui all'art. 1,
comma 796, lett. o) della l. 296 del 2006, è rimasta del tutto al di fuori della
ratio decidendi adottata dal giudice di primo grado;
quest'ultimo si è infatti limitato a chiarire che, indipendentemente da eventuali modifiche delle tariffe vigenti ovvero dalla riduzione od eliminazione dello sconto tariffario sopra menzionato, l'importo contrattualmente fissato quale limite di spesa costituiva comunque quello massimo remunerabile.
Essendo quindi la decisione di rigetto fondata semplicemente,
indipendentemente dall'applicabilità dello sconto, sull'avvenuto superamento o meno del tetto di spesa contrattualmente fissato, questa costituisce l'unica questione di fatto rilevante ai fini di una valutazione di fondatezza o meno dell'impugnativa proposta;
in nessun modo, infatti, il primo giudice ha affermato, come sembra essere adombrato nell'atto di impugnazione, che lo sconto tariffario sarebbe stato comunque applicabile, in quanto contrattualizzato. 15
Ciò posto, l'appellante lamenta anche che, a suo dire, non sussisterebbe il superamento dei tetti di spesa al quale avrebbe fatto riferimento il primo giudice.
Parte In realtà, la sia in primo grado che nel presente giudizio di impugnazione ha depositato i verbali dei tavoli tecnici relativi a ciascuna annualità in contestazione;
l'appellante, lungi dal contestare in maniera chiara le relative risultanze, unitamente ai prospetti riepilogativi ivi allegati,
chiarendo per quali ragioni detta documentazione non sarebbe idonea a dimostrare il superamento riscontrato dal primo giudice, si è limitato a contestazioni non solo generiche ma, per alcuni versi, anche del tutto estranee al thema decidendum affrontato in primo grado.
Resta quindi ferma la validità delle affermazioni sul punto del primo giudice, non poste in discussione da specifici argomenti ed eventuale diversa documentazione di parte appellante.
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, aventi carattere assorbente rispetto alle ulteriori argomentazioni di parte, va rigettata la proposta impugnazione, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Le spese e competenze di entrambi i gradi del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
in persona del legale rappresentante pro – Parte_1
tempore, e si liquidano di ufficio in favore dell'appellata Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, come
[...]
da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da €
520.001,00 ad € 1.000.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: 16
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia, nonché tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività
istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in Parte_1
persona del legale rappresentante pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore, con citazione del 13.11.2020, nei confronti della , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro – tempore, nonché avverso l'ordinanza decisoria resa dal
Tribunale di Benevento ex art. 702bis c.p.c. n. Rep. 2230/2020 del
19.10.2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna l'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, al
[...]
pagamento in favore della , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro – tempore, delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, 17
in complessivi € 8.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro – tempore, di un
[...]
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.6.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo