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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 807 del ruolo generale dell'anno 2023, fissata per l'udienza di decisione del 24 giugno 2025
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Parte_1
ETTORE MA ed elettivamente domiciliata c/o Avv. Lorenza Migliorini, in P.ZZA DI PORTA
SAN MAMOLO, 3 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. FRANCO LIVERA ed elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
MAZZINI, 69/A - PIACENZA
-Appellata-
, con l'Avv. ANDREA IRO TRALLI ed elettivamente domiciliata in Controparte_2
VIA E. DE AMICIS, 55 - MILANO
-Appellata- AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Piacenza n. 217/2023, depositata il 11/04/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
– che aveva incorporato per fusione la - conveniva in Parte_1 CP_3
giudizio l'Avv. affinché venisse accertata la sua responsabilità professionale in Controparte_1
relazione all'incarico, conferitogli con procura del 21.10.2004, di procedere ad opposizione al
Decreto ingiuntivo n° 1051/04 del Tribunale di Piacenza pronunciato a carico della incorporata ed a favore di . CP_3 Controparte_4
Poiché il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione proposta, confermando il
Decreto ingiuntivo opposto, asseritamente a causa di errore, negligenza e comportamento del professionista convenuto, chiedeva che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni tutti conseguentemente derivati all'attrice, nell'ammontare di € 113.118,01 od in quell'altra maggiore o minore somma che fosse risultata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi fino al saldo effettivo.
Più dettagliatamente, parte attrice deduceva che, con scrittura privata del 1.8.2000 la società
- da lei incorporata per fusione – aveva concesso in locazione alla CP_3 Controparte_5
l'unità immobiliare sita in Sarmato (PC), Via Emilia n° 4/B, costituita da capannone ad uso officina, oltre pertinenze, con annessi locale esposizione-vendita e relativa area esclusiva: il tutto per la durata di anni 6, con corresponsione del canone annuale di Lire 20.000.000 da pagarsi in quattro rate trimestrali anticipate.
Nel contratto locativo veniva fra l'altro pattuito che sarebbero state “interamente a carico del conduttore le spese relative alla fornitura dell'acqua e del contatore, mentre l'allaccio al pubblico acquedotto” sarebbe rimasto “a carico del locatore” e quindi, con scrittura privata integrativa del medesimo contratto ed avente ad oggetto lavori ancora da ultimare presso lo stabile in fase di ristrutturazione (ove era sito il negozio locato) e da effettuarsi a cura e spese della locatrice CP_3
veniva stabilito che detta società si impegnava “in futuro, per eventuale allaccio acquedotto
[...]
pubblico … oltre che ad effettuare l'allaccio nel più breve tempo possibile, ad assumersi il costo dell'allacciamento fino alla presa d'acqua della (parte conduttrice) in maniera Controparte_5 tale che gli impianti da essa utilizzati” risultassero “isolati dal resto del complesso con un contatore ad uso della ditta medesima”.
In detta scrittura integrativa del rapporto di locazione veniva altresì testualmente previsto che “i suddetti lavori saranno terminati entro e non oltre il venti di settembre 2000 e da tale data la ditta locatrice riconoscerà, a titolo di penale, la somma di £. 150.000 (centocinquantamilalire) al giorno per ogni giorno di ritardo”, dovendosi tuttavia ritenere che, con riferimento al “futuro ed eventuale” anzidetto allaccio all'acquedotto pubblico, l'impegno della locatrice avesse ad oggetto la sola effettuazione del medesimo nel più breve tempo possibile ed a tenere a proprio carico i relativi costi, essendo altresì nota alla conduttrice la allora esistente impossibilità di allacciamento all'acquedotto pubblico del Comune di Sarmato per mancato ampliamento della relativa rete, necessariamente e preventivamente da deliberarsi da parte di detto Ente.
La in attesa di dette necessarie deliberazioni comunali, aveva prontamente CP_3
provveduto a fornire alla conduttrice l'utilizzo di acqua mediante sua derivazione da pozzo privato posto a servizio sia degli immobili concessi in locazione che di altre unità di sua proprietà, così provvedendo in termini alla esecuzione di tutte le opere previste nella suindicata scrittura integrativa.
Tuttavia, con ricorso 8.6.2004 depositato avanti il Tribunale di Piacenza, , Controparte_4
quale unica titolare della omonima ditta conduttrice degli immobili locati, richiedeva ed otteneva nei confronti della ingiunzione di pagamento della somma di € 100.399,23, oltre CP_3
accessori, a titolo di penale ed in forza di inadempimento della locatrice all'anzidetto impegno di
“eventuale futuro” allacciamento all'acquedotto pubblico di cui alla sopra richiamata scrittura integrativa.
Ritenendo infondata la pretesa così azionata, la conferiva incarico e mandato CP_3
all'Avv. di valutare la legittimità della ragione di credito azionata dalla Controparte_1
conduttrice e quindi, di dare corso all'opposizione al Decreto ingiuntivo.
Senonché, instaurato il procedimento di opposizione, si costituiva in Controparte_4
giudizio rilevando la natura locatizia della controversia e la conseguente applicabilità delle forme del relativo rito e, quindi, eccependo che il ricorso in opposizione e/o comunque il relativo atto di citazione avrebbe dovuto essere depositato nella Cancelleria entro e non oltre il 40° giorno dall'avvenuta notifica del D.i., avendo invece l'Avv. provveduto al relativo incombente CP_1
allorchè detto termine era già scaduto.
Di conseguenza il Tribunale pronunciava la Sentenza n. 580/2006 del 23.11.2005-
20.03.2006, con la quale, ritenuta la fondatezza della anzidetta eccezione, veniva dichiarata la inammissibilità della opposizione con integrale conferma del Decreto ingiuntivo opposto.
Stante la definitività di detto provvedimento, la ed in suo luogo la incorporante CP_3
si vedeva quindi costretta a corrispondere alla ditta la Parte_1 Controparte_4 complessiva somma di € 113.118,01.
Considerando fondata l'eccezione di inammissibilità accolta dal Tribunale di Piacenza, in quanto conforme a consolidato indirizzo di legittimità, e, la conseguente sussistenza di responsabilità contrattuale dell'Avv. per la condotta professionale, l'omissione e Controparte_6
l'errore in cui era incorso nello svolgimento dell'incarico affidatogli, risultati vani i tentativi di addivenire a definizione stragiudiziale della posizione, l'attrice si era vista costretta ad agire giudizialmente.
Si costituiva in giudizio l'Avv. il quale, instando preliminarmente per la Controparte_1
chiamata in causa di , quale propria compagnia assicuratrice Controparte_7
per la responsabilità professionale, richiedeva in via principale il rigetto delle domande attoree siccome improponibili, improcedibili e/o non provate e, quindi, in via subordinata, che venisse accertata l'effettiva esistenza e la relativa prova di ogni possibile effettivo minor danno a lui attribuibile, contenendo in detti termini la pronuncia di condanna e tenendo espresso conto del concorso causale di parte attrice ex art. 1227 c.c., nonché, in via di manleva, che, in caso di ritenuta sua responsabilità, fosse obbligata alla relativa manleva e conseguentemente Controparte_2
condannata in via diretta ed indiretta in forza di garanzia assicurativa operante ed efficace.
A sostegno delle anzidette richieste il convenuto assumeva la carenza dei presupposti della azionata domanda di responsabilità, a tale effetto ritenendo, da un lato, la non riconducibilità alla materia locatizia dell'oggetto della ingiunzione opposta e della procedura indi dichiarata inammissibile dal Tribunale di Piacenza, e, dall'altro, la mancata proposizione da parte dell'attrice di impugnazione della anzidetta decisione in presenza, a suo dire, di orientamenti giurisprudenziali difformi tali da manifestarne l'erroneità, da ultimo non ritenendo ravvisabili nella propria attività e condotta professionale, né il dolo, né la colpa grave.
Autorizzatane la chiamata, si costituiva, quindi, in giudizio , la quale, Controparte_2
eccependo in via preliminare la nullità del notificatole atto di citazione per mancanza della vocatio in ius e/o per omessa formulazione del petitum immediato, aderiva alle tesi difensive del convenuto eccependo in via subordinata la inoperatività temporale del contratto assicurativo in essere con l'Avv. nonché della garanzia “errori pregressi” ivi prevista: insisteva pertanto Controparte_1
per la reiezione delle domande attoree nonché, in via subordinata, delle stesse pretese avanzate dal convenuto e, in ulteriore subordine, affinchè la eventuale condanna nei suoi confronti venisse limitata ad accertanda minore quota in applicazione dell'art. 1227 c.c. e nei limiti sia delle sole condotte coperte da garanzia assicurativa che del massimale di polizza.
Esperito il tentativo di conciliazione delle parti, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c., e quindi, ritenuta la inammissibilità delle capitolazioni di prova testimoniale dedotte dalle parti e non essendo stata accolta l'avanzata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, con l'impugnata Sentenza, il Tribunale così pronunciava:
“La domanda è infondata. La sentenza Trib. Piacenza del 2006, confermando tesi precedente giudice istruttore, dichiara che rito applicabile era lavoro perché in materia di locazioni;
dunque opposizione andava introdotta con ricorso, non con citazione. La questione in realtà è dibattuta;
Piacenza ha aderito allora ad orientamento minoritario;
giurisprudenza oggi prevalente sostiene che opposizione a decreto ingiuntivo anche in materia locazioni può essere introdotta con citazione operando principio di conversione purché tempestivamente notificata (come appunto fece l'Avv.
: da ultimo Cass. Sez. Un. 13.01.2022 n. 927. A parte il rilievo per cui, probabilmente, CP_1 non c'erano neanche gli estremi per ritenere fosse materia locatizia perché la locazione rilevava solo indirettamente, come si evince da quegli atti di causa. Ma in ogni caso, anche se l'Avv. avesse seguito una tesi minoritaria, non può sussistere responsabilità per il solo fatto CP_1 della soccombenza: l'obbligazione del professionista è pacificamente di mezzi e non di risultato.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in omaggio al criterio c.d. della ragione più liquida
(cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016; 12002/2014);
Ritenuto di liquidare le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda;
compensa le spese tra convenuto e terza chiamata;
Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite a convenuto e terza, in ragione di Euro
14.000,00 ciascuna oltre IVA e accessori se dovuti”.
§ Avverso detta pronuncia proponeva appello Parte_1
(che ha incorporato per fusione la , insistendo per
[...] CP_3
l'accoglimento delle proprie domande. Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del gravame;
Controparte_1
in subordine perché venisse accertato l'effettivo danno, tenuto conto del conclamato concorso causale del preteso danneggiato ex art. 1227 c.c. ed, in via di manleva, accertata e dichiarata l'operatività della polizza di responsabilità professionale stipulata con , per la Controparte_2
condanna di detta Compagnia a tenerlo indenne da ogni pregiudizievole conseguenza.
Si costituiva, altresì, , concludendo per il rigetto Controparte_2 dell'impugnazione e la conferma della gravata Sentenza;
in subordine chiedeva il rigetto della domanda di garanzia proposta avverso per inoperatività del contratto Controparte_2 assicurativo azionato dall'Avv. ovvero la limitazione della condanna della Compagnia, ex CP_1
art. 1227 c.c., per violazione dell'obbligo di salvataggio da parte dell'assicurato; il tutto nei limiti delle sole condotte coperte da garanzia assicurativa, del massimale e sottomassimale di polizza, previa applicazione dei limiti, scoperti, e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza.
Con Ordinanza riservata del 21.11.2023 questa Corte accoglieva la richiesta di sospensiva avanzata dall'appellante, in quanto “…le modalità di redazione della sentenza appellata pongono certamente seri dubbi, circa la sua correttezza, che dovrà essere debitamente vagliata in sede di merito, e questo sia per la esposizione oltremodo stringata della vicenda pregressa, (ossia la causa
CP_ tra la difesa dall'avv. e la conduttrice in cui manca del tutto la Parte_1 CP_1
espressione del giudizio controfattuale), sia per la parziale contraddittorietà della pronuncia sulle spese, poste interamente a carico dell'attrice, anche se per quanto concerne la posizione della assicurazione terza chiamata sono dichiarate compensate, nei confronti del convenuto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe rilevato che la negligenza e l'errore professionale dedotti a carico dell'Avv. non consistevano CP_1 nell'avere introdotto una opposizione a Decreto ingiuntivo in materia locatizia con la forma dell'atto di citazione, anziché con quella del ricorso, né di averlo notificato all'altra parte fuori termine, bensì, di non avere provveduto (come disposto ex lege ed affermato da costante e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito dal 1980 ad oggi) alla iscrizione a ruolo della causa, con deposito dell'atto in cancelleria, prima della scadenza dei 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c., deposito da intendersi quale iscrizione a ruolo della causa, tuttavia pacificamente non intervenuto entro detto termine, con conseguente inammissibilità della opposizione, per sua tardività, e definitività del D.i. irritualmente opposto. Questo essendo l'effettivo oggetto del giudizio e l'errore professionale negligentemente posto in essere dall'Avv. - tuttavia non considerato né correttamente valutato dal Giudice CP_1
di prime cure - si è palesemente in presenza di violazione della obbligazione di mezzi da assolversi a cura del predetto professionista e di evidente mancanza di sua ordinaria diligenza professionale, laddove, anche in ipotetica presenza di indirizzi giurisprudenziali difformi e fra loro contrastanti
(nella fattispecie invece essendovi indirizzo consolidato), egli era comunque tenuto alla adozione di quella minima diligenza che avrebbe dovuto indurlo alla osservanza del termine di deposito dell'atto e di sua costituzione in giudizio entro i 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c.: osservanza che avrebbe ben potuto attuare ove avesse effettuato sua immediata costituzione in giudizio, una volta effettuata la notificazione dell'atto, ovvero anticipato la notifica dell'atto introduttivo, nel rispetto dei termini, tale da permettergli la tempestiva iscrizione a ruolo della causa.
In ogni caso, della natura locatizia della controversia oggetto dell'opposizione era certamente a conoscenza l'Avv. (egli comunque dovendolo verificare preventivamente con CP_1
l'uso della ordinaria diligenza), ciò potendosi ritrarre dalle stesse sue esposizioni ed argomentazioni di cui al predisposto atto di opposizione, ove il titolo azionato ex adverso veniva espressamente qualificato quale “integrazione del contratto di locazione stipulato in data odierna fra le parti”, la cui integrale lettura non può che confermare la consapevolezza del professionista del carattere locatizio della controversia, con conseguente necessaria osservanza del rito del lavoro, ex art. 447 bis c.p.c.
Si è, quindi, in presenza di concreti elementi evidenzianti la presenza di errore professionale dell'Avv. caratterizzato dalla mancata osservanza della ordinaria e media diligenza che CP_1
avrebbe dovuto assistere la sua attività.
Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che l'erronea ed illegittima decisione del
Tribunale di Piacenza avrebbe determinato l'omessa valutazione del nesso causale fra l'inadempimento/errore professionale ascrivibile all'Avv. ed il conseguente pregiudizio CP_1
derivato alla (ora , nonché dell'effettivo danno patito dalla CP_3 Parte_1
esponente.
Al riguardo l'appellante rileva che, in tema di responsabilità del professionista, la limitazione di cui all'art. 2236 c.c. è prevista per le sole ipotesi di imperizia che possono essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, non estendendosi invece alle ipotesi in cui la prestazione del professionista sia stata viziata da negligenza od imprudenza, ovvero da una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c. rispetto a cui rileva anche la colpa lieve, e quindi che – sempre in materia di azione di responsabilità del professionista - ai fini dell'individuazione del rapporto di causalità fra inadempimento e danno, non è necessaria la certezza dell'esito favorevole della situazione del cliente, essendo sufficiente la semplice probabilità, con valutazione prognostica positiva, di una eventuale diversa evoluzione della situazione stessa, sì che la negligenza e/o l'errore del professionista che abbia causato al cliente la perdita della chance di intraprendere o proseguire una lite in sede giudiziaria è fonte di responsabilità ove si accerti - mediante valutazione prognostica compiuta dal Giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita - la ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe avuto, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso della ordinaria diligenza.
Peraltro, il professionista non può comunque invocare una diminuzione della propria responsabilità nei confronti del cliente, avendo, questi, il diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ed assistita da ordinaria diligenza e di non dare corso ad impugnazioni di per sé infondate e temerarie, non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
La sussistenza del nesso causale, quindi, è data dalla riconducibilità all'inadempimento/errore del danno derivato al cliente/mandante – consistito nella definitiva conferma della pretesa creditoria azionata dalla ditta di cui al Decreto ingiuntivo Controparte_4 opposto e nel conseguente intervenuto esborso della complessiva somma di € 113.118,01 e, quindi ed altresì, alla verifica che ove il professionista avesse tenuto il comportamento diligente da lui dovuto, il cliente, in via prognostica ed alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni.
L'esame del nesso causale e del probabile esito prognostico della controversia in assenza del verificatosi errore professionale, poteva e può essere condotto anche solo sulla base del contenuto degli atti del pregresso giudizio e delle argomentazioni ivi svolte, nonché della documentazione a ciò afferente.
Con il quarto motivo si rileva la illegittimità del capo della sentenza impugnata riguardante detto aspetto onde evidenziare come la condanna alle spese pronunciata dal Giudice Unico di prime cure si ponga in antitesi ed in contrasto logico-giuridico con la affermata compensazione delle spese da lui contestualmente pronunciata tra il convenuto Avv. e la da lui terza chiamata. CP_1
In assenza di alcuna azione e domanda diretta della attuale appellante nei confronti di
, infatti chiamata in giudizio dall'Avv. in forza di rapporto assicurativo Controparte_2 CP_1
per la responsabilità civile professionale da lui contratto con detta Compagnia ed onde essere da quest'ultima manlevato dalle conseguenze delle domanda proposta nei suoi confronti (con plurime eccezioni attinenti al rapporto assicurativo svolte dalla terza chiamata), è da ritenersi che la compensazione delle “spese tra convenuto e terza chiamata” pronunciata dal Tribunale, afferente a rapporto tra di loro direttamente intercorrente, determinante la chiamata in giudizio di CP_2
, era ed è da ritenersi quantomeno esaustiva delle spese di giudizio affrontate dalla anzidetta
[...]
Compagnia assicuratrice sì da non consentire e/o giustificare e/o da porsi in evidente contrasto logico-giuridico con la successiva condanna diretta della attuale appellante al pagamento di spese di lite della terza chiamata di per sé già compensate nell'ambito del rapporto diretto ed esclusivo intercorrente fra lei medesima ed il suo assicurato.
§ L'appello è fondato.
La questione, in vero tutt'altro che piana, meritava certamente maggiore approfondimento.
Innanzitutto va affermato l'errore professionale in cui è incorso l'Avv. il quale ha CP_1
provocato la dichiarazione di inammissibilità della opposizione al Decreto ingiuntivo notificato da
CP_ parte della ditta per essere la stessa tardiva, in quanto proposta con atto di citazione non depositato in Cancelleria nel termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c.
Pacifico che il Decreto ingiuntivo opposto venne notificato alla il 13.9.2004, la CP_3
conseguente scadenza del termine di opposizione entro e non oltre il 40° giorno decorrente dalla anzidetta notifica, pure calcolando la sospensione feriale dei termini processuali (che all'epoca terminava il 15 settembre), andava individuato nella data del 25.10.2004.
L'Avv. effettuava la notifica dell'opposizione alla ditta , ai sensi CP_1 Controparte_4
dell'art. 638 c.p.c., con deposito di atto di citazione presso la Cancelleria del Tribunale di Piacenza
(in quanto notificato a soggetto non elettivamente domiciliato nella circoscrizione) in data
23.10.2004, ma poi provvedeva all'iscrizione a ruolo della relativa causa il 27.10.2004, cioè quando erano ormai scaduti i termini di cui all'art. 641 c.p.c.
Sul punto le Sezioni Unite sono chiarissime: “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani – e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante
l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c.
l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte (in materia di controversie di opposizione a decreti ingiuntivi per crediti derivanti da locazione, fra le più recenti: Cass.
Sez. 6 – 3, 19 settembre 2017, n. 21671; Cass, Sez. 6 – 3, 29 dicembre 2016, n. 27343; Cass. Sez. 3,
2 aprile 2009, n. 8014; per l'applicazione, in generale, del principio di conversione nelle ipotesi di introduzione del processo – sia che si tratti di impugnazione che di opposizione a decreto ingiuntivo – secondo un modello formale errato: Cass. Sez. Unite, 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass.
Sez. Unite, 8 ottobre 2013, n. 22848; Cass. Sez. Unite, 23 settembre 2013, n. 21675; Cass. Sez.
Unite, 14 marzo 1991, n. 2714)” (Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza n. 927 depositata il 13 gennaio 2022).
Di nessun rilievo, in tal senso, assume l'obiezione relativa alla corretta o errata individuazione del rito locatizio da applicarsi alla fattispecie.
Infatti, essendo altrettanto pacifico che le somme azionate in monitorio traevano origine dalla scrittura privata integrativa del contratto di locazione sottoscritta dalle parti in data 1.8.2000, con particolare riferimento all'impegno di realizzare l'allaccio al pubblico acquedotto dell'unità immobiliare locata in forza di quanto statuito al punto 7 del contratto di locazione, pur se il professionista appellato avesse avuto qualche dubbio circa il rito applicabile, in quanto la locazione rilevava solo indirettamente rispetto all'oggetto della causa, non v'è dubbio che, dovendo conformare la propria prestazione professionale al parametro di diligenza richiesto dall'art. 1176 co.
2 c.c., avrebbe dovuto comunque provvedere all'iscrizione a ruolo nel minore termine di scadenza previsto per il rito locatizio (poi affermato da almeno due Giudici), a diligente e doverosa salvaguardia della ammissibilità della opposizione da lui proposta in forza dell'incarico professionale affidatogli.
Va, di conseguenza, affermata la sussistenza dell'errore omissivo del professionista convenuto, stante l'inadempimento dell'obbligazione di mezzi da lui dovuta, essendo la prestazione professionale che egli avrebbe dovuto rendere non conforme all'ordinaria diligenza da osservarsi in relazione alla natura dell'attività esercitata, così da determinare la sua responsabilità professionale.
Ciò posto, si ritiene fondata e provata anche l'ulteriore circostanza relativa al giudizio prognostico circa l'esito favorevole del giudizio di opposizione, laddove lo stesso fosse stato correttamente e tempestivamente proposto, dovendo a tale riguardo rilevarsi che:
- le pretese azionate in via monitoria dalla conduttrice traevano asseritamente titolo Controparte_4
dall'inadempimento, da parte della locatrice dell'impegno da quest'ultima assunto di CP_3
fare allacciare all'acquedotto comunale l'unità immobiliare locata “entro e non oltre la data del
20.9.2000” in forza di quanto statuito nel contratto di locazione e nella scrittura privata integrativa contestualmente stipulata, obbligazione che, invece, era stata assolta solo in data 9.4.2004, a distanza di ben 1294 giorni, con conseguente diritto dell'ingiungente al versamento della somma contrattualmente prevista a titolo di penale, pari a £. 150.000 per ogni giorno di ritardo, con ammontare complessivo del credito quantificato nell'importo di € 100.399,23, oltre interessi e spese;
- in realtà, il contratto di locazione, al punto 7), prevedeva solamente che: “Sono interamente a carico del conduttore le spese relative alla fornitura dell'acqua e del contatore, mentre l'allaccio al pubblico acquedotto rimane a carico del locatore...”;
- la scrittura integrativa di locazione riguardava “lavori ancora da ultimare presso lo stabile”, previsti nei punti da 1) a 9); tuttavia, al punto 1) veniva riferito che “il rifacimento del tetto è stato completato”, mentre il punto 7) prevedeva testualmente che: “In futuro, per eventuale allaccio acquedotto pubblico, con la presente la ditta si impegna oltre che ad effettuare CP_3
l'allaccio nel più breve tempo possibile, ad assumersi il costo dell'allacciamento fino alle prese
d'acqua della ...”; gli altri punti riguardavano opere murarie (realizzazione Controparte_5
piccolo magazzino, chiusura vecchia fognatura ecc.) e di completamento (impianto elettrico, sostituzione imposte, tinteggiatura, ecc.) da effettuarsi da parte della locatrice, con l'indicazione di un termine di ultimazione dei “suddetti lavori” entro e non oltre il 20.9.2000, con previsione di penale di £ 150.000 per ogni giorno di ritardo;
- tuttavia, dalla lettura integrale della scrittura integrativa del 1.8.2000, non può evincersi che detta scadenza fosse riferibile anche all'allacciamento all'acquedotto comunale, per diversi ordini di ragioni:
1) detto allacciamento veniva espressamente previsto come “eventuale” e da effettuarsi “in futuro”, “nel più breve tempo possibile” tutte locuzioni che si pongono in antitesi all'allora prossima scadenza del 20.9.2000, non essendo seriamente sostenibile che la potesse impegnarsi a CP_3 provvedere all'allaccio al pubblico acquedotto entro un mese e mezzo, quando non solo non era ancora iniziata l'esecuzione delle opere di ampliamento della rete di distribuzione idrica da parte del ma nemmeno esisteva una delibera del medesimo in tal senso;
CP_8 CP_8
2) il solo fatto che l'allaccio al pubblico acquedotto dipendesse - e di ciò era ovviamente consapevole la stessa conduttrice - dalla necessaria delibera, autorizzazione ed esecuzione di opere di ampliamento della rete di distribuzione idrica da parte del , rendeva Controparte_9
impossibile sottoporre a scadenza detto adempimento, trattandosi di deliberazioni ed opere sottratte alla volontà ed alla iniziativa della locatrice, che fin dall'anno 1997 aveva avanzato richiesta al di allaccio al servizio acquedotto e che, tuttavia, il realizzò solo a Controparte_9 CP_8
seguito della determinazione del 7.6.2004, a seguito della quale la effettuò la CP_3
corresponsione dei contributi posti a suo carico per la realizzazione;
3) nel verbale di consegna dei locali concessi in locazione, datato 21.8.2000, pur facendosi dettagliato riferimento solo alle altre opere ancora da ultimarsi da parte della locatrice, citando perfino due buchi riparati ed 8 piastrelle, di cui una senza decorazione, presenti nel pavimento del locale esposizione, nulla viene evidenziato circa l'allacciamento all'acquedotto. Inoltre, nel predetto verbale si legge che il bagno del locale, privo dell'approvvigionamento idrico, a seguito dell'intervento dell'idraulico era stato riparato ed era perfettamente funzionante, il che conferma l'ulteriore deduzione della la quale aveva fin dall'inizio asserito, senza CP_3
essere smentita, che in attesa delle necessarie deliberazioni comunali, aveva prontamente provveduto a fornire alla conduttrice l'utilizzo di acqua mediante sua derivazione da pozzo privato;
- in data 21.10.2004 il Comune di Sarmato rilasciava alla il seguente documento: CP_3
Ciò, oltre a comprovare tutto quanto appena detto, nonché il fatto che l'allacciamento venne realizzato solo fra il 30.3.2004 ed il 2.4.2004, dimostra altresì, che, pur avendo la CP_3
provveduto a detto allaccio non appena fu possibile, la ditta , ad oltre 6 mesi di Controparte_4
distanza, non aveva ancora presentato “alcuna richiesta di allacciamento alla rete acquedottistica” così manifestando il proprio disinteresse a detto allacciamento, circostanza, ancora una volta, antitetica al concetto stesso di penale.
Dette risultanze comprovano come il “futuro” ed “eventuale” allaccio all'acquedotto pubblico da effettuarsi “entro il più breve tempo possibile”, in quanto condizionato alla assunzione delle relative delibere comunali, non fosse, né potesse, essere sottoposto ad alcun termine di adempimento entro il 20.09.2000, con conseguente inapplicabilità della penale, riferita evidentemente, alle sole opere murarie e di completamento ancora in corso di esecuzione all'epoca della sottoscrizione del contratto di locazione.
Ciò significa che il giudizio probabilistico e prognostico da compiersi in ordine al possibile esito di merito della opposizione allora introdotta dalla - poi risultata inammissibile in CP_3
conseguenza dell'errore professionale del convenuto/appellato - deve ritenersi positivo, portando alla conclusione che, senza quel comportamento imperito e negligente del professionista, il risultato e l'esito favorevole della opposizione sarebbe stato conseguito, ovvero, avrebbe avuto serie probabilità di essere ottenuto. In definitiva l'impugnazione merita accoglimento, con conseguente condanna dell'Avv. al risarcimento dei danni patiti dalla a causa del suo errore professionale. CP_1 CP_3
Va, altresì, accolta la domanda di manleva svolta dal predetto professionista nei confronti di
, non essendo fondata l'eccezione in senso contrario formulata dalla Compagnia Controparte_2 terza chiamata, secondo cui sarebbe inapplicabile al caso di specie la garanzia “errori pregressi” di cui alla clausola 10 dell'Allegato A alle Condizioni di polizza.
Invero, la predetta garanzia estende la copertura anche agli errori professionali commessi dall'assicurato nei tre anni precedenti la stipula, in deroga all'art. 15 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, e poiché la polizza è stata stipulata con efficacia dal 2 febbraio 2005, la stessa copriva anche le richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall'assicurato nei tre anni precedenti e, cioè, dal febbraio 2002.
Sostiene la Compagnia che la “garanzia errori pregressi” non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto non sarebbe stata rispettata la condizione secondo la quale “[…] l'assicurazione è altresì operante […] per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall' nei tre anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione sempreché la richiesta Parte_2 di risarcimento: […] non consegua a fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che alla data di stipulazione della presente assicurazione erano noti al Contraente o ad uno o più Assicurati ovvero che potevano, da essi ragionevolmente essere previsti”, in quanto l'avv. al momento della CP_1
stipula del contratto assicurativo con ben sapeva (o, comunque, poteva CP_2 ragionevolmente sapere) dell'asserito errore professionale, e ben poteva ragionevolmente prevedere che l'errore professionale avesse in sé la potenzialità di essere avvertito quale fonte di danno, cioè quale fonte di future pretese risarcitorie da parte del terzo.
Infatti, argomenta la terza chiamata, già col deposito della comparsa di costituzione e
CP_ risposta da parte della ditta avvenuto il 1° dicembre 2004, ove si eccepiva la tardività dell'opposizione, l'assicurato era a conoscenza della probabile futura declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, con conseguente prevedibilità di una successiva ed eventuale richiesta risarcitoria nei propri confronti.
L'argomentazione non è condivisibile, in quanto al momento della stipula della polizza non vi era stata ancora alcuna decisione del Giudice in ordine all'eccezione sollevata dalla controparte;
non era ancora intervenuta la decisione con cui venne, poi, disposto il mutamento del rito (da ordinario a quello delle locazioni) ed, ovviamente, non era stata ancora pronunciata la Sentenza di inammissibilità dell'opposizione, non essendo seriamente sostenibile che la sola proposizione di un'eccezione da parte dell'avversario (circostanza quasi fisiologica ad ogni causa), possa indurre il legale a ritenere sussistente una sua probabile responsabilità professionale, dovendosi intendere, la predetta clausola, come intesa a scongiurare situazioni omissive in cui il contraente agisca con dolo o con colpa grave, come espressamente previsto dall'art. 1892 c.c., ovvero ometta di avvisare la
Compagnia dell'esistenza di un sinistro pur essendone assolutamente consapevole, circostanza che, come detto, non si è verificata nel caso di specie.
Va, quindi, affermato il diritto dell'assicurato ad essere manlevato e garantito dalla propria
Compagnia per tutte le somme dovute a titolo di risarcimento danni in conseguenza dei fatti oggetto di causa, ovviamente nei limiti del massimale di polizza e previa applicazione di scoperti, e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza.
Le spese di entrambe i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(che ha incorporato per fusione la Parte_1 CP_3
, nei confronti di e , avverso la Sentenza
[...] Controparte_1 Controparte_2
del Tribunale di Piacenza n. 217/2023, così dispone:
A) In accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, accertata e dichiarata la responsabilità professionale dell'Avv. per le ragioni Controparte_1
espresse in parte motiva, lo condanna al risarcimento del danno in favore di
, che quantifica in Parte_1
€ 113.118,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi effettuati dall'appellante, fino al saldo effettivo.
B) Condanna l'Avv. al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese dell'intero giudizio, che liquida, quanto al primo grado in € 14.000 e,
[...] quanto al presente grado, in € 7.200, il tutto oltre rimborso contributi unificati, marche iscrizione, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
C) In accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta dall'Avv. CP_1
condanna a tenere indenne il predetto professionista da tutte le Controparte_2
somme dovute a titolo di risarcimento danni in conseguenza dei fatti oggetto di causa, entro i limiti del massimale di polizza e previa applicazione di scoperti, e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza.
Così deciso in Bologna il 3.10.2025
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 807 del ruolo generale dell'anno 2023, fissata per l'udienza di decisione del 24 giugno 2025
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Parte_1
ETTORE MA ed elettivamente domiciliata c/o Avv. Lorenza Migliorini, in P.ZZA DI PORTA
SAN MAMOLO, 3 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. FRANCO LIVERA ed elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
MAZZINI, 69/A - PIACENZA
-Appellata-
, con l'Avv. ANDREA IRO TRALLI ed elettivamente domiciliata in Controparte_2
VIA E. DE AMICIS, 55 - MILANO
-Appellata- AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Piacenza n. 217/2023, depositata il 11/04/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
– che aveva incorporato per fusione la - conveniva in Parte_1 CP_3
giudizio l'Avv. affinché venisse accertata la sua responsabilità professionale in Controparte_1
relazione all'incarico, conferitogli con procura del 21.10.2004, di procedere ad opposizione al
Decreto ingiuntivo n° 1051/04 del Tribunale di Piacenza pronunciato a carico della incorporata ed a favore di . CP_3 Controparte_4
Poiché il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione proposta, confermando il
Decreto ingiuntivo opposto, asseritamente a causa di errore, negligenza e comportamento del professionista convenuto, chiedeva che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni tutti conseguentemente derivati all'attrice, nell'ammontare di € 113.118,01 od in quell'altra maggiore o minore somma che fosse risultata in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi fino al saldo effettivo.
Più dettagliatamente, parte attrice deduceva che, con scrittura privata del 1.8.2000 la società
- da lei incorporata per fusione – aveva concesso in locazione alla CP_3 Controparte_5
l'unità immobiliare sita in Sarmato (PC), Via Emilia n° 4/B, costituita da capannone ad uso officina, oltre pertinenze, con annessi locale esposizione-vendita e relativa area esclusiva: il tutto per la durata di anni 6, con corresponsione del canone annuale di Lire 20.000.000 da pagarsi in quattro rate trimestrali anticipate.
Nel contratto locativo veniva fra l'altro pattuito che sarebbero state “interamente a carico del conduttore le spese relative alla fornitura dell'acqua e del contatore, mentre l'allaccio al pubblico acquedotto” sarebbe rimasto “a carico del locatore” e quindi, con scrittura privata integrativa del medesimo contratto ed avente ad oggetto lavori ancora da ultimare presso lo stabile in fase di ristrutturazione (ove era sito il negozio locato) e da effettuarsi a cura e spese della locatrice CP_3
veniva stabilito che detta società si impegnava “in futuro, per eventuale allaccio acquedotto
[...]
pubblico … oltre che ad effettuare l'allaccio nel più breve tempo possibile, ad assumersi il costo dell'allacciamento fino alla presa d'acqua della (parte conduttrice) in maniera Controparte_5 tale che gli impianti da essa utilizzati” risultassero “isolati dal resto del complesso con un contatore ad uso della ditta medesima”.
In detta scrittura integrativa del rapporto di locazione veniva altresì testualmente previsto che “i suddetti lavori saranno terminati entro e non oltre il venti di settembre 2000 e da tale data la ditta locatrice riconoscerà, a titolo di penale, la somma di £. 150.000 (centocinquantamilalire) al giorno per ogni giorno di ritardo”, dovendosi tuttavia ritenere che, con riferimento al “futuro ed eventuale” anzidetto allaccio all'acquedotto pubblico, l'impegno della locatrice avesse ad oggetto la sola effettuazione del medesimo nel più breve tempo possibile ed a tenere a proprio carico i relativi costi, essendo altresì nota alla conduttrice la allora esistente impossibilità di allacciamento all'acquedotto pubblico del Comune di Sarmato per mancato ampliamento della relativa rete, necessariamente e preventivamente da deliberarsi da parte di detto Ente.
La in attesa di dette necessarie deliberazioni comunali, aveva prontamente CP_3
provveduto a fornire alla conduttrice l'utilizzo di acqua mediante sua derivazione da pozzo privato posto a servizio sia degli immobili concessi in locazione che di altre unità di sua proprietà, così provvedendo in termini alla esecuzione di tutte le opere previste nella suindicata scrittura integrativa.
Tuttavia, con ricorso 8.6.2004 depositato avanti il Tribunale di Piacenza, , Controparte_4
quale unica titolare della omonima ditta conduttrice degli immobili locati, richiedeva ed otteneva nei confronti della ingiunzione di pagamento della somma di € 100.399,23, oltre CP_3
accessori, a titolo di penale ed in forza di inadempimento della locatrice all'anzidetto impegno di
“eventuale futuro” allacciamento all'acquedotto pubblico di cui alla sopra richiamata scrittura integrativa.
Ritenendo infondata la pretesa così azionata, la conferiva incarico e mandato CP_3
all'Avv. di valutare la legittimità della ragione di credito azionata dalla Controparte_1
conduttrice e quindi, di dare corso all'opposizione al Decreto ingiuntivo.
Senonché, instaurato il procedimento di opposizione, si costituiva in Controparte_4
giudizio rilevando la natura locatizia della controversia e la conseguente applicabilità delle forme del relativo rito e, quindi, eccependo che il ricorso in opposizione e/o comunque il relativo atto di citazione avrebbe dovuto essere depositato nella Cancelleria entro e non oltre il 40° giorno dall'avvenuta notifica del D.i., avendo invece l'Avv. provveduto al relativo incombente CP_1
allorchè detto termine era già scaduto.
Di conseguenza il Tribunale pronunciava la Sentenza n. 580/2006 del 23.11.2005-
20.03.2006, con la quale, ritenuta la fondatezza della anzidetta eccezione, veniva dichiarata la inammissibilità della opposizione con integrale conferma del Decreto ingiuntivo opposto.
Stante la definitività di detto provvedimento, la ed in suo luogo la incorporante CP_3
si vedeva quindi costretta a corrispondere alla ditta la Parte_1 Controparte_4 complessiva somma di € 113.118,01.
Considerando fondata l'eccezione di inammissibilità accolta dal Tribunale di Piacenza, in quanto conforme a consolidato indirizzo di legittimità, e, la conseguente sussistenza di responsabilità contrattuale dell'Avv. per la condotta professionale, l'omissione e Controparte_6
l'errore in cui era incorso nello svolgimento dell'incarico affidatogli, risultati vani i tentativi di addivenire a definizione stragiudiziale della posizione, l'attrice si era vista costretta ad agire giudizialmente.
Si costituiva in giudizio l'Avv. il quale, instando preliminarmente per la Controparte_1
chiamata in causa di , quale propria compagnia assicuratrice Controparte_7
per la responsabilità professionale, richiedeva in via principale il rigetto delle domande attoree siccome improponibili, improcedibili e/o non provate e, quindi, in via subordinata, che venisse accertata l'effettiva esistenza e la relativa prova di ogni possibile effettivo minor danno a lui attribuibile, contenendo in detti termini la pronuncia di condanna e tenendo espresso conto del concorso causale di parte attrice ex art. 1227 c.c., nonché, in via di manleva, che, in caso di ritenuta sua responsabilità, fosse obbligata alla relativa manleva e conseguentemente Controparte_2
condannata in via diretta ed indiretta in forza di garanzia assicurativa operante ed efficace.
A sostegno delle anzidette richieste il convenuto assumeva la carenza dei presupposti della azionata domanda di responsabilità, a tale effetto ritenendo, da un lato, la non riconducibilità alla materia locatizia dell'oggetto della ingiunzione opposta e della procedura indi dichiarata inammissibile dal Tribunale di Piacenza, e, dall'altro, la mancata proposizione da parte dell'attrice di impugnazione della anzidetta decisione in presenza, a suo dire, di orientamenti giurisprudenziali difformi tali da manifestarne l'erroneità, da ultimo non ritenendo ravvisabili nella propria attività e condotta professionale, né il dolo, né la colpa grave.
Autorizzatane la chiamata, si costituiva, quindi, in giudizio , la quale, Controparte_2
eccependo in via preliminare la nullità del notificatole atto di citazione per mancanza della vocatio in ius e/o per omessa formulazione del petitum immediato, aderiva alle tesi difensive del convenuto eccependo in via subordinata la inoperatività temporale del contratto assicurativo in essere con l'Avv. nonché della garanzia “errori pregressi” ivi prevista: insisteva pertanto Controparte_1
per la reiezione delle domande attoree nonché, in via subordinata, delle stesse pretese avanzate dal convenuto e, in ulteriore subordine, affinchè la eventuale condanna nei suoi confronti venisse limitata ad accertanda minore quota in applicazione dell'art. 1227 c.c. e nei limiti sia delle sole condotte coperte da garanzia assicurativa che del massimale di polizza.
Esperito il tentativo di conciliazione delle parti, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c., e quindi, ritenuta la inammissibilità delle capitolazioni di prova testimoniale dedotte dalle parti e non essendo stata accolta l'avanzata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, con l'impugnata Sentenza, il Tribunale così pronunciava:
“La domanda è infondata. La sentenza Trib. Piacenza del 2006, confermando tesi precedente giudice istruttore, dichiara che rito applicabile era lavoro perché in materia di locazioni;
dunque opposizione andava introdotta con ricorso, non con citazione. La questione in realtà è dibattuta;
Piacenza ha aderito allora ad orientamento minoritario;
giurisprudenza oggi prevalente sostiene che opposizione a decreto ingiuntivo anche in materia locazioni può essere introdotta con citazione operando principio di conversione purché tempestivamente notificata (come appunto fece l'Avv.
: da ultimo Cass. Sez. Un. 13.01.2022 n. 927. A parte il rilievo per cui, probabilmente, CP_1 non c'erano neanche gli estremi per ritenere fosse materia locatizia perché la locazione rilevava solo indirettamente, come si evince da quegli atti di causa. Ma in ogni caso, anche se l'Avv. avesse seguito una tesi minoritaria, non può sussistere responsabilità per il solo fatto CP_1 della soccombenza: l'obbligazione del professionista è pacificamente di mezzi e non di risultato.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in omaggio al criterio c.d. della ragione più liquida
(cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016; 12002/2014);
Ritenuto di liquidare le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda;
compensa le spese tra convenuto e terza chiamata;
Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite a convenuto e terza, in ragione di Euro
14.000,00 ciascuna oltre IVA e accessori se dovuti”.
§ Avverso detta pronuncia proponeva appello Parte_1
(che ha incorporato per fusione la , insistendo per
[...] CP_3
l'accoglimento delle proprie domande. Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del gravame;
Controparte_1
in subordine perché venisse accertato l'effettivo danno, tenuto conto del conclamato concorso causale del preteso danneggiato ex art. 1227 c.c. ed, in via di manleva, accertata e dichiarata l'operatività della polizza di responsabilità professionale stipulata con , per la Controparte_2
condanna di detta Compagnia a tenerlo indenne da ogni pregiudizievole conseguenza.
Si costituiva, altresì, , concludendo per il rigetto Controparte_2 dell'impugnazione e la conferma della gravata Sentenza;
in subordine chiedeva il rigetto della domanda di garanzia proposta avverso per inoperatività del contratto Controparte_2 assicurativo azionato dall'Avv. ovvero la limitazione della condanna della Compagnia, ex CP_1
art. 1227 c.c., per violazione dell'obbligo di salvataggio da parte dell'assicurato; il tutto nei limiti delle sole condotte coperte da garanzia assicurativa, del massimale e sottomassimale di polizza, previa applicazione dei limiti, scoperti, e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza.
Con Ordinanza riservata del 21.11.2023 questa Corte accoglieva la richiesta di sospensiva avanzata dall'appellante, in quanto “…le modalità di redazione della sentenza appellata pongono certamente seri dubbi, circa la sua correttezza, che dovrà essere debitamente vagliata in sede di merito, e questo sia per la esposizione oltremodo stringata della vicenda pregressa, (ossia la causa
CP_ tra la difesa dall'avv. e la conduttrice in cui manca del tutto la Parte_1 CP_1
espressione del giudizio controfattuale), sia per la parziale contraddittorietà della pronuncia sulle spese, poste interamente a carico dell'attrice, anche se per quanto concerne la posizione della assicurazione terza chiamata sono dichiarate compensate, nei confronti del convenuto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe rilevato che la negligenza e l'errore professionale dedotti a carico dell'Avv. non consistevano CP_1 nell'avere introdotto una opposizione a Decreto ingiuntivo in materia locatizia con la forma dell'atto di citazione, anziché con quella del ricorso, né di averlo notificato all'altra parte fuori termine, bensì, di non avere provveduto (come disposto ex lege ed affermato da costante e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito dal 1980 ad oggi) alla iscrizione a ruolo della causa, con deposito dell'atto in cancelleria, prima della scadenza dei 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c., deposito da intendersi quale iscrizione a ruolo della causa, tuttavia pacificamente non intervenuto entro detto termine, con conseguente inammissibilità della opposizione, per sua tardività, e definitività del D.i. irritualmente opposto. Questo essendo l'effettivo oggetto del giudizio e l'errore professionale negligentemente posto in essere dall'Avv. - tuttavia non considerato né correttamente valutato dal Giudice CP_1
di prime cure - si è palesemente in presenza di violazione della obbligazione di mezzi da assolversi a cura del predetto professionista e di evidente mancanza di sua ordinaria diligenza professionale, laddove, anche in ipotetica presenza di indirizzi giurisprudenziali difformi e fra loro contrastanti
(nella fattispecie invece essendovi indirizzo consolidato), egli era comunque tenuto alla adozione di quella minima diligenza che avrebbe dovuto indurlo alla osservanza del termine di deposito dell'atto e di sua costituzione in giudizio entro i 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c.: osservanza che avrebbe ben potuto attuare ove avesse effettuato sua immediata costituzione in giudizio, una volta effettuata la notificazione dell'atto, ovvero anticipato la notifica dell'atto introduttivo, nel rispetto dei termini, tale da permettergli la tempestiva iscrizione a ruolo della causa.
In ogni caso, della natura locatizia della controversia oggetto dell'opposizione era certamente a conoscenza l'Avv. (egli comunque dovendolo verificare preventivamente con CP_1
l'uso della ordinaria diligenza), ciò potendosi ritrarre dalle stesse sue esposizioni ed argomentazioni di cui al predisposto atto di opposizione, ove il titolo azionato ex adverso veniva espressamente qualificato quale “integrazione del contratto di locazione stipulato in data odierna fra le parti”, la cui integrale lettura non può che confermare la consapevolezza del professionista del carattere locatizio della controversia, con conseguente necessaria osservanza del rito del lavoro, ex art. 447 bis c.p.c.
Si è, quindi, in presenza di concreti elementi evidenzianti la presenza di errore professionale dell'Avv. caratterizzato dalla mancata osservanza della ordinaria e media diligenza che CP_1
avrebbe dovuto assistere la sua attività.
Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che l'erronea ed illegittima decisione del
Tribunale di Piacenza avrebbe determinato l'omessa valutazione del nesso causale fra l'inadempimento/errore professionale ascrivibile all'Avv. ed il conseguente pregiudizio CP_1
derivato alla (ora , nonché dell'effettivo danno patito dalla CP_3 Parte_1
esponente.
Al riguardo l'appellante rileva che, in tema di responsabilità del professionista, la limitazione di cui all'art. 2236 c.c. è prevista per le sole ipotesi di imperizia che possono essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, non estendendosi invece alle ipotesi in cui la prestazione del professionista sia stata viziata da negligenza od imprudenza, ovvero da una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c. rispetto a cui rileva anche la colpa lieve, e quindi che – sempre in materia di azione di responsabilità del professionista - ai fini dell'individuazione del rapporto di causalità fra inadempimento e danno, non è necessaria la certezza dell'esito favorevole della situazione del cliente, essendo sufficiente la semplice probabilità, con valutazione prognostica positiva, di una eventuale diversa evoluzione della situazione stessa, sì che la negligenza e/o l'errore del professionista che abbia causato al cliente la perdita della chance di intraprendere o proseguire una lite in sede giudiziaria è fonte di responsabilità ove si accerti - mediante valutazione prognostica compiuta dal Giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita - la ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe avuto, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso della ordinaria diligenza.
Peraltro, il professionista non può comunque invocare una diminuzione della propria responsabilità nei confronti del cliente, avendo, questi, il diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ed assistita da ordinaria diligenza e di non dare corso ad impugnazioni di per sé infondate e temerarie, non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
La sussistenza del nesso causale, quindi, è data dalla riconducibilità all'inadempimento/errore del danno derivato al cliente/mandante – consistito nella definitiva conferma della pretesa creditoria azionata dalla ditta di cui al Decreto ingiuntivo Controparte_4 opposto e nel conseguente intervenuto esborso della complessiva somma di € 113.118,01 e, quindi ed altresì, alla verifica che ove il professionista avesse tenuto il comportamento diligente da lui dovuto, il cliente, in via prognostica ed alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni.
L'esame del nesso causale e del probabile esito prognostico della controversia in assenza del verificatosi errore professionale, poteva e può essere condotto anche solo sulla base del contenuto degli atti del pregresso giudizio e delle argomentazioni ivi svolte, nonché della documentazione a ciò afferente.
Con il quarto motivo si rileva la illegittimità del capo della sentenza impugnata riguardante detto aspetto onde evidenziare come la condanna alle spese pronunciata dal Giudice Unico di prime cure si ponga in antitesi ed in contrasto logico-giuridico con la affermata compensazione delle spese da lui contestualmente pronunciata tra il convenuto Avv. e la da lui terza chiamata. CP_1
In assenza di alcuna azione e domanda diretta della attuale appellante nei confronti di
, infatti chiamata in giudizio dall'Avv. in forza di rapporto assicurativo Controparte_2 CP_1
per la responsabilità civile professionale da lui contratto con detta Compagnia ed onde essere da quest'ultima manlevato dalle conseguenze delle domanda proposta nei suoi confronti (con plurime eccezioni attinenti al rapporto assicurativo svolte dalla terza chiamata), è da ritenersi che la compensazione delle “spese tra convenuto e terza chiamata” pronunciata dal Tribunale, afferente a rapporto tra di loro direttamente intercorrente, determinante la chiamata in giudizio di CP_2
, era ed è da ritenersi quantomeno esaustiva delle spese di giudizio affrontate dalla anzidetta
[...]
Compagnia assicuratrice sì da non consentire e/o giustificare e/o da porsi in evidente contrasto logico-giuridico con la successiva condanna diretta della attuale appellante al pagamento di spese di lite della terza chiamata di per sé già compensate nell'ambito del rapporto diretto ed esclusivo intercorrente fra lei medesima ed il suo assicurato.
§ L'appello è fondato.
La questione, in vero tutt'altro che piana, meritava certamente maggiore approfondimento.
Innanzitutto va affermato l'errore professionale in cui è incorso l'Avv. il quale ha CP_1
provocato la dichiarazione di inammissibilità della opposizione al Decreto ingiuntivo notificato da
CP_ parte della ditta per essere la stessa tardiva, in quanto proposta con atto di citazione non depositato in Cancelleria nel termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c.
Pacifico che il Decreto ingiuntivo opposto venne notificato alla il 13.9.2004, la CP_3
conseguente scadenza del termine di opposizione entro e non oltre il 40° giorno decorrente dalla anzidetta notifica, pure calcolando la sospensione feriale dei termini processuali (che all'epoca terminava il 15 settembre), andava individuato nella data del 25.10.2004.
L'Avv. effettuava la notifica dell'opposizione alla ditta , ai sensi CP_1 Controparte_4
dell'art. 638 c.p.c., con deposito di atto di citazione presso la Cancelleria del Tribunale di Piacenza
(in quanto notificato a soggetto non elettivamente domiciliato nella circoscrizione) in data
23.10.2004, ma poi provvedeva all'iscrizione a ruolo della relativa causa il 27.10.2004, cioè quando erano ormai scaduti i termini di cui all'art. 641 c.p.c.
Sul punto le Sezioni Unite sono chiarissime: “In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani – e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante
l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c.
l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte (in materia di controversie di opposizione a decreti ingiuntivi per crediti derivanti da locazione, fra le più recenti: Cass.
Sez. 6 – 3, 19 settembre 2017, n. 21671; Cass, Sez. 6 – 3, 29 dicembre 2016, n. 27343; Cass. Sez. 3,
2 aprile 2009, n. 8014; per l'applicazione, in generale, del principio di conversione nelle ipotesi di introduzione del processo – sia che si tratti di impugnazione che di opposizione a decreto ingiuntivo – secondo un modello formale errato: Cass. Sez. Unite, 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass.
Sez. Unite, 8 ottobre 2013, n. 22848; Cass. Sez. Unite, 23 settembre 2013, n. 21675; Cass. Sez.
Unite, 14 marzo 1991, n. 2714)” (Corte di Cassazione, SS. UU., sentenza n. 927 depositata il 13 gennaio 2022).
Di nessun rilievo, in tal senso, assume l'obiezione relativa alla corretta o errata individuazione del rito locatizio da applicarsi alla fattispecie.
Infatti, essendo altrettanto pacifico che le somme azionate in monitorio traevano origine dalla scrittura privata integrativa del contratto di locazione sottoscritta dalle parti in data 1.8.2000, con particolare riferimento all'impegno di realizzare l'allaccio al pubblico acquedotto dell'unità immobiliare locata in forza di quanto statuito al punto 7 del contratto di locazione, pur se il professionista appellato avesse avuto qualche dubbio circa il rito applicabile, in quanto la locazione rilevava solo indirettamente rispetto all'oggetto della causa, non v'è dubbio che, dovendo conformare la propria prestazione professionale al parametro di diligenza richiesto dall'art. 1176 co.
2 c.c., avrebbe dovuto comunque provvedere all'iscrizione a ruolo nel minore termine di scadenza previsto per il rito locatizio (poi affermato da almeno due Giudici), a diligente e doverosa salvaguardia della ammissibilità della opposizione da lui proposta in forza dell'incarico professionale affidatogli.
Va, di conseguenza, affermata la sussistenza dell'errore omissivo del professionista convenuto, stante l'inadempimento dell'obbligazione di mezzi da lui dovuta, essendo la prestazione professionale che egli avrebbe dovuto rendere non conforme all'ordinaria diligenza da osservarsi in relazione alla natura dell'attività esercitata, così da determinare la sua responsabilità professionale.
Ciò posto, si ritiene fondata e provata anche l'ulteriore circostanza relativa al giudizio prognostico circa l'esito favorevole del giudizio di opposizione, laddove lo stesso fosse stato correttamente e tempestivamente proposto, dovendo a tale riguardo rilevarsi che:
- le pretese azionate in via monitoria dalla conduttrice traevano asseritamente titolo Controparte_4
dall'inadempimento, da parte della locatrice dell'impegno da quest'ultima assunto di CP_3
fare allacciare all'acquedotto comunale l'unità immobiliare locata “entro e non oltre la data del
20.9.2000” in forza di quanto statuito nel contratto di locazione e nella scrittura privata integrativa contestualmente stipulata, obbligazione che, invece, era stata assolta solo in data 9.4.2004, a distanza di ben 1294 giorni, con conseguente diritto dell'ingiungente al versamento della somma contrattualmente prevista a titolo di penale, pari a £. 150.000 per ogni giorno di ritardo, con ammontare complessivo del credito quantificato nell'importo di € 100.399,23, oltre interessi e spese;
- in realtà, il contratto di locazione, al punto 7), prevedeva solamente che: “Sono interamente a carico del conduttore le spese relative alla fornitura dell'acqua e del contatore, mentre l'allaccio al pubblico acquedotto rimane a carico del locatore...”;
- la scrittura integrativa di locazione riguardava “lavori ancora da ultimare presso lo stabile”, previsti nei punti da 1) a 9); tuttavia, al punto 1) veniva riferito che “il rifacimento del tetto è stato completato”, mentre il punto 7) prevedeva testualmente che: “In futuro, per eventuale allaccio acquedotto pubblico, con la presente la ditta si impegna oltre che ad effettuare CP_3
l'allaccio nel più breve tempo possibile, ad assumersi il costo dell'allacciamento fino alle prese
d'acqua della ...”; gli altri punti riguardavano opere murarie (realizzazione Controparte_5
piccolo magazzino, chiusura vecchia fognatura ecc.) e di completamento (impianto elettrico, sostituzione imposte, tinteggiatura, ecc.) da effettuarsi da parte della locatrice, con l'indicazione di un termine di ultimazione dei “suddetti lavori” entro e non oltre il 20.9.2000, con previsione di penale di £ 150.000 per ogni giorno di ritardo;
- tuttavia, dalla lettura integrale della scrittura integrativa del 1.8.2000, non può evincersi che detta scadenza fosse riferibile anche all'allacciamento all'acquedotto comunale, per diversi ordini di ragioni:
1) detto allacciamento veniva espressamente previsto come “eventuale” e da effettuarsi “in futuro”, “nel più breve tempo possibile” tutte locuzioni che si pongono in antitesi all'allora prossima scadenza del 20.9.2000, non essendo seriamente sostenibile che la potesse impegnarsi a CP_3 provvedere all'allaccio al pubblico acquedotto entro un mese e mezzo, quando non solo non era ancora iniziata l'esecuzione delle opere di ampliamento della rete di distribuzione idrica da parte del ma nemmeno esisteva una delibera del medesimo in tal senso;
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2) il solo fatto che l'allaccio al pubblico acquedotto dipendesse - e di ciò era ovviamente consapevole la stessa conduttrice - dalla necessaria delibera, autorizzazione ed esecuzione di opere di ampliamento della rete di distribuzione idrica da parte del , rendeva Controparte_9
impossibile sottoporre a scadenza detto adempimento, trattandosi di deliberazioni ed opere sottratte alla volontà ed alla iniziativa della locatrice, che fin dall'anno 1997 aveva avanzato richiesta al di allaccio al servizio acquedotto e che, tuttavia, il realizzò solo a Controparte_9 CP_8
seguito della determinazione del 7.6.2004, a seguito della quale la effettuò la CP_3
corresponsione dei contributi posti a suo carico per la realizzazione;
3) nel verbale di consegna dei locali concessi in locazione, datato 21.8.2000, pur facendosi dettagliato riferimento solo alle altre opere ancora da ultimarsi da parte della locatrice, citando perfino due buchi riparati ed 8 piastrelle, di cui una senza decorazione, presenti nel pavimento del locale esposizione, nulla viene evidenziato circa l'allacciamento all'acquedotto. Inoltre, nel predetto verbale si legge che il bagno del locale, privo dell'approvvigionamento idrico, a seguito dell'intervento dell'idraulico era stato riparato ed era perfettamente funzionante, il che conferma l'ulteriore deduzione della la quale aveva fin dall'inizio asserito, senza CP_3
essere smentita, che in attesa delle necessarie deliberazioni comunali, aveva prontamente provveduto a fornire alla conduttrice l'utilizzo di acqua mediante sua derivazione da pozzo privato;
- in data 21.10.2004 il Comune di Sarmato rilasciava alla il seguente documento: CP_3
Ciò, oltre a comprovare tutto quanto appena detto, nonché il fatto che l'allacciamento venne realizzato solo fra il 30.3.2004 ed il 2.4.2004, dimostra altresì, che, pur avendo la CP_3
provveduto a detto allaccio non appena fu possibile, la ditta , ad oltre 6 mesi di Controparte_4
distanza, non aveva ancora presentato “alcuna richiesta di allacciamento alla rete acquedottistica” così manifestando il proprio disinteresse a detto allacciamento, circostanza, ancora una volta, antitetica al concetto stesso di penale.
Dette risultanze comprovano come il “futuro” ed “eventuale” allaccio all'acquedotto pubblico da effettuarsi “entro il più breve tempo possibile”, in quanto condizionato alla assunzione delle relative delibere comunali, non fosse, né potesse, essere sottoposto ad alcun termine di adempimento entro il 20.09.2000, con conseguente inapplicabilità della penale, riferita evidentemente, alle sole opere murarie e di completamento ancora in corso di esecuzione all'epoca della sottoscrizione del contratto di locazione.
Ciò significa che il giudizio probabilistico e prognostico da compiersi in ordine al possibile esito di merito della opposizione allora introdotta dalla - poi risultata inammissibile in CP_3
conseguenza dell'errore professionale del convenuto/appellato - deve ritenersi positivo, portando alla conclusione che, senza quel comportamento imperito e negligente del professionista, il risultato e l'esito favorevole della opposizione sarebbe stato conseguito, ovvero, avrebbe avuto serie probabilità di essere ottenuto. In definitiva l'impugnazione merita accoglimento, con conseguente condanna dell'Avv. al risarcimento dei danni patiti dalla a causa del suo errore professionale. CP_1 CP_3
Va, altresì, accolta la domanda di manleva svolta dal predetto professionista nei confronti di
, non essendo fondata l'eccezione in senso contrario formulata dalla Compagnia Controparte_2 terza chiamata, secondo cui sarebbe inapplicabile al caso di specie la garanzia “errori pregressi” di cui alla clausola 10 dell'Allegato A alle Condizioni di polizza.
Invero, la predetta garanzia estende la copertura anche agli errori professionali commessi dall'assicurato nei tre anni precedenti la stipula, in deroga all'art. 15 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, e poiché la polizza è stata stipulata con efficacia dal 2 febbraio 2005, la stessa copriva anche le richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall'assicurato nei tre anni precedenti e, cioè, dal febbraio 2002.
Sostiene la Compagnia che la “garanzia errori pregressi” non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto non sarebbe stata rispettata la condizione secondo la quale “[…] l'assicurazione è altresì operante […] per le richieste di risarcimento conseguenti a fatti posti in essere dall' nei tre anni antecedenti la data di effetto dell'assicurazione sempreché la richiesta Parte_2 di risarcimento: […] non consegua a fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che alla data di stipulazione della presente assicurazione erano noti al Contraente o ad uno o più Assicurati ovvero che potevano, da essi ragionevolmente essere previsti”, in quanto l'avv. al momento della CP_1
stipula del contratto assicurativo con ben sapeva (o, comunque, poteva CP_2 ragionevolmente sapere) dell'asserito errore professionale, e ben poteva ragionevolmente prevedere che l'errore professionale avesse in sé la potenzialità di essere avvertito quale fonte di danno, cioè quale fonte di future pretese risarcitorie da parte del terzo.
Infatti, argomenta la terza chiamata, già col deposito della comparsa di costituzione e
CP_ risposta da parte della ditta avvenuto il 1° dicembre 2004, ove si eccepiva la tardività dell'opposizione, l'assicurato era a conoscenza della probabile futura declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, con conseguente prevedibilità di una successiva ed eventuale richiesta risarcitoria nei propri confronti.
L'argomentazione non è condivisibile, in quanto al momento della stipula della polizza non vi era stata ancora alcuna decisione del Giudice in ordine all'eccezione sollevata dalla controparte;
non era ancora intervenuta la decisione con cui venne, poi, disposto il mutamento del rito (da ordinario a quello delle locazioni) ed, ovviamente, non era stata ancora pronunciata la Sentenza di inammissibilità dell'opposizione, non essendo seriamente sostenibile che la sola proposizione di un'eccezione da parte dell'avversario (circostanza quasi fisiologica ad ogni causa), possa indurre il legale a ritenere sussistente una sua probabile responsabilità professionale, dovendosi intendere, la predetta clausola, come intesa a scongiurare situazioni omissive in cui il contraente agisca con dolo o con colpa grave, come espressamente previsto dall'art. 1892 c.c., ovvero ometta di avvisare la
Compagnia dell'esistenza di un sinistro pur essendone assolutamente consapevole, circostanza che, come detto, non si è verificata nel caso di specie.
Va, quindi, affermato il diritto dell'assicurato ad essere manlevato e garantito dalla propria
Compagnia per tutte le somme dovute a titolo di risarcimento danni in conseguenza dei fatti oggetto di causa, ovviamente nei limiti del massimale di polizza e previa applicazione di scoperti, e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza.
Le spese di entrambe i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(che ha incorporato per fusione la Parte_1 CP_3
, nei confronti di e , avverso la Sentenza
[...] Controparte_1 Controparte_2
del Tribunale di Piacenza n. 217/2023, così dispone:
A) In accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, accertata e dichiarata la responsabilità professionale dell'Avv. per le ragioni Controparte_1
espresse in parte motiva, lo condanna al risarcimento del danno in favore di
, che quantifica in Parte_1
€ 113.118,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi effettuati dall'appellante, fino al saldo effettivo.
B) Condanna l'Avv. al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese dell'intero giudizio, che liquida, quanto al primo grado in € 14.000 e,
[...] quanto al presente grado, in € 7.200, il tutto oltre rimborso contributi unificati, marche iscrizione, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
C) In accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta dall'Avv. CP_1
condanna a tenere indenne il predetto professionista da tutte le Controparte_2
somme dovute a titolo di risarcimento danni in conseguenza dei fatti oggetto di causa, entro i limiti del massimale di polizza e previa applicazione di scoperti, e franchigie contrattualmente previsti dalla polizza.
Così deciso in Bologna il 3.10.2025
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi