Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00770/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2026 REG.RIC.
N. 00050/2026 REG.RIC.
N. 00056/2026 REG.RIC.
N. 00085/2026 REG.RIC.
N. 00086/2026 REG.RIC.
N. 00087/2026 REG.RIC.
N. 00092/2026 REG.RIC.
N. 00093/2026 REG.RIC.
N. 00096/2026 REG.RIC.
N. 00097/2026 REG.RIC.
N. 00098/2026 REG.RIC.
N. 00116/2026 REG.RIC.
N. 00135/2026 REG.RIC.
N. 00136/2026 REG.RIC.
N. 00153/2026 REG.RIC.
N. 00155/2026 REG.RIC.
N. 00156/2026 REG.RIC.
N. 00166/2026 REG.RIC.
N. 00167/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2026, proposto da
SI TA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2026, proposto da
OR IC, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2026, proposto da
TA OR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2026, proposto da
NI RG, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2026, proposto da
ER LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2026, proposto da
Martina Cali’, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2026, proposto da
LV TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2026, proposto da
IL ZA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2026, proposto da
FL NE, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2026, proposto da
AN LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2026, proposto da
AN ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2026, proposto da
CA NN NE, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2026, proposto da
AO VA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2026, proposto da
EB LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2026, proposto da
RC UR, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2026, proposto da
LV IM, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2026, proposto da
MA AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2026, proposto da
RG IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2026, proposto da
TI RN, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni IN, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 48 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 258/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 41/2024 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.11.2024, notificata il 29.11.24 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00 , quale contributo per la formazione del docente..
quanto al ricorso n. 50 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 2691/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1810/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 56 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 417/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 522/2024 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .
quanto al ricorso n. 85 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 712/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4160/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.03.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 86 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 33/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 736/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 87 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 1177/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5203/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2024, notificata il 17.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 92 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 173/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6783/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 93 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 115/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 816/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 96 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 2694/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1471/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 97 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 408/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4127/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 98 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 2238/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8153/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 116 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 3104/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3692/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.11.2024, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 135 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 3285/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4597/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 136 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 27/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 689/2024 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 153 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 521/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4099/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.02.2025, notificata il 05.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 155 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 515/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 314/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 156 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 1116/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7684/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.05.2024, notificata il 08.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 166 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 284/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1458/2024 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2025, notificata il 31.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
quanto al ricorso n. 167 del 2026:
Per l'ottemperanza della sentenza n. 2180/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 878/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data13.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa SA PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in vista della odierna camera di consiglio, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Lorenzo MA Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA PE |
IL SEGRETARIO