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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INCANI MICHELE, Giudice monocratico in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19634669006 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19634669006 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19634669006 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 814/2025 depositato il 23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impositivo con vittoria di spese di lite.
Resistente/Appellato: come da atto di costituzione in giudizio, si chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato in data 21/07/2025 e depositato in pari data, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TW301A101450/2025, notificato in data 12/06/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari ha accertato, per l'anno d'imposta 2020, maggiori imposte sui redditi, oltre addizionali, interessi e sanzioni, per un totale di euro 2.442,51.
La pretesa erariale traeva origine dalla contestazione di omessa dichiarazione di redditi derivanti da sub-locazione, qualificati dall'Ufficio come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 917/1986.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impositivo, sostenendo di aver concesso in locazione a Nominativo_1terzi un immobile ricevuto in comodato d'uso gratuito dal proprio genitore, Sig. . Affermava che i canoni di locazione percepiti non costituivano reddito diverso, bensì reddito fondiario, e che, in base a consolidati principi normativi e giurisprudenziali, la titolarità impositiva di tale reddito spettasse al proprietario-comodante, il quale aveva infatti regolarmente dichiarato i suddetti canoni nella propria dichiarazione dei redditi. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari, la quale, con memoria depositata telematicamente, ha dato atto dell'intervenuto accordo di conciliazione giudiziale tra le parti in data 20/10/2025.
In virtù di tale accordo, l'Ufficio ha chiesto di voler dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese processuali.
La causa veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non deve essere esaminato nel merito, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Dagli atti di causa emerge infatti che, in pendenza del presente giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo di conciliazione in data 20.10.2025, come attestato dall'Ufficio resistente nel proprio atto di costituzione in giudizio.
L'istituto della conciliazione giudiziale, disciplinato dall'art. 48 e seguenti del D.Lgs. n. 546/1992, consente alle parti di definire la controversia tributaria, determinando l'estinzione del giudizio ai sensi del precedente art. 46 del medesimo decreto legislativo. L'avvenuta definizione della lite fa venir meno l'interesse delle parti ad una pronuncia di merito, imponendo a questa Corte una declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INCANI MICHELE, Giudice monocratico in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19634669006 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19634669006 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19634669006 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 814/2025 depositato il 23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impositivo con vittoria di spese di lite.
Resistente/Appellato: come da atto di costituzione in giudizio, si chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato in data 21/07/2025 e depositato in pari data, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TW301A101450/2025, notificato in data 12/06/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari ha accertato, per l'anno d'imposta 2020, maggiori imposte sui redditi, oltre addizionali, interessi e sanzioni, per un totale di euro 2.442,51.
La pretesa erariale traeva origine dalla contestazione di omessa dichiarazione di redditi derivanti da sub-locazione, qualificati dall'Ufficio come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 917/1986.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impositivo, sostenendo di aver concesso in locazione a Nominativo_1terzi un immobile ricevuto in comodato d'uso gratuito dal proprio genitore, Sig. . Affermava che i canoni di locazione percepiti non costituivano reddito diverso, bensì reddito fondiario, e che, in base a consolidati principi normativi e giurisprudenziali, la titolarità impositiva di tale reddito spettasse al proprietario-comodante, il quale aveva infatti regolarmente dichiarato i suddetti canoni nella propria dichiarazione dei redditi. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari, la quale, con memoria depositata telematicamente, ha dato atto dell'intervenuto accordo di conciliazione giudiziale tra le parti in data 20/10/2025.
In virtù di tale accordo, l'Ufficio ha chiesto di voler dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese processuali.
La causa veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non deve essere esaminato nel merito, dovendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Dagli atti di causa emerge infatti che, in pendenza del presente giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo di conciliazione in data 20.10.2025, come attestato dall'Ufficio resistente nel proprio atto di costituzione in giudizio.
L'istituto della conciliazione giudiziale, disciplinato dall'art. 48 e seguenti del D.Lgs. n. 546/1992, consente alle parti di definire la controversia tributaria, determinando l'estinzione del giudizio ai sensi del precedente art. 46 del medesimo decreto legislativo. L'avvenuta definizione della lite fa venir meno l'interesse delle parti ad una pronuncia di merito, imponendo a questa Corte una declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.