TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Proc. n. 14055.24
VERBALE UDIENZA 13.03.2024.
All'odierna udienza compaiono l'appellante avv. Vincenzo Todaro in proprio e per la parte appellata l'avv.
Angelo Lorenzon in sostituzione dell'avv. Marcolin quali discutono riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
L'avv. Todaro chiede, quanto alla liquidazione delle spese di giustizia, l'aumento nella misura del 30% del compenso essendo stato redatto l'atto con l'inserimento di collegamenti ipertestuali.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ad ore decide la causa dando lettura in udienza della seguente sentenza con motivazione contestuale:
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
RG. N. 14055/2024
La dott.ssa Tania Vettore, Giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14055 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato in data 12.07.2024 da:
AVV. VINCENZO TODARO (C.F. ), nato a Cagliari il [...], in [...] ex C.F._1
art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso il proprio Studio in Mestre Venezia, Via Rosa, 24 (pec:
Email_1
appellante
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Marcolin
in Lonigo, Via Scortegagna n. 22 (pec: , il quale lo rappresenta e Email_2
difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
appellato
in punto: responsabilità extracontrattuale - appello contro la sentenza n. 149/2024 del Giudice di
Pace di Venezia pubblicata il 13.01.2024, non notificata
Conclusioni per l'appellante: “ Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello
e in riforma dell'impugnata sentenza, nel merito - accertata la responsabilità dell'odierno appellato previa Controparte_2
2 ogni declaratoria, condannarlo a pagare a titolo di danni € 5.000,00 o il minor importo ritenuto di giustizia, oltre interessi ex
art. 1284 4^ co. C.c. dalla data della domanda giudiziale - riconosciuta la temerarietà della condotta di Controparte_2
condannarlo a pagare all'Avv. Vincenzo Todaro una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 cpc In ogni caso -
rifusi spese e compensi dei 2 gradi di giudizio, di negoziazione assistita, oltre accessori di legge. In via istruttoria - Accogliersi
la richiesta di interrogatorio formale del convenuto e di prova per testi formulata in citazione di 1^ grado”
Conclusioni per l'appellato: “ Nel merito confermarsi la sentenza impugnata. Dichiararsi improcedibile o
inammissibile e comunque rigettarsi l'appello proposto. Condannarsi parte appellante al pagamento delle spese e competenze di
questo grado di giudizio, compresi accessori e spese generali. Rigettarsi altresì le istanze istruttorie proposte in quanto irrilevanti
ed inammissibili”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione di cui in epigrafe, l'avv. Vincenzo Todaro ha proposto appello avverso la sentenza n.
149/2024 del Giudice di Pace di Venezia, pubblicata il 13.01.2024, non notificata, chiedendone la riforma.
L'appellante espone che nel 2019 aveva ricevuto incarico dalla sig.ra di assisterla nella Persona_1
controversia in essere nei confronti del fratello per la restituzione di un immobile da Controparte_1
questi detenuto, ma di cui le era stata attribuita la proprietà all'esito di un contenzioso ereditario durato anni e conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione. L'avv. Todaro aveva quindi inviato al sig.
[...]
una diffida al fine di ottenere la restituzione delle chiavi dell'immobile predetto (doc. 2 del CP_1
fascicolo primo grado). In riscontro della predetta diffida il sig. aveva inviato una e-mail (doc. 3 CP_2
del fascicolo di primo grado) all'avv. Todaro ritenuta da quest'ultimo offensiva per l'utilizzo nei suoi riguardi delle espressioni “senza deontologia e poca educazione”, “Pensa di chiedere parcella per mandarmi una diffida quantomeno
bizzarra ?” e “Che gioco vuole giocare ? “ , ritenute squalificanti dell'attività dell'avvocato e dispregiative, nonché
allusive della circostanza che la diffida fosse stata inviata solo per giustificare il pagamento di una parcella.
Tale e-mail era stata inoltrata per conoscenza anche all'avvocato Tibaldo, precedente difensore della sig.ra
La negoziazione assistita promossa al fine di definire bonariamente la controversia Persona_1
aveva avuto esito negativo e la causa pendente fra le parti avanti al Giudice di Pace di Venezia si era conclusa con la sentenza impugnata n.149/2024 che ha rigettato la domanda attorea compensando le spese fra le parti.
Avverso tale sentenza, l'avv. Todaro ha proposto appello per i seguenti motivi.
3 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errore del Giudice di Pace nel ritenere rilevante la circostanza che tra le parti sussistessero da anni rapporti tesi e vertenze giudiziarie. Sul punto l'avv. Todaro argomenta che la conflittualità, fisiologica fra le parti di un giudizio, non legittima il comportamento offensivo tenuto nei suoi confronti, tanto più che le offese non erano rivolte alla sorella, ma direttamente a lui come avvocato.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errore del Giudice di Pace nel qualificare le frasi utilizzate dal sig. ome “espressioni colorite dal tono contrariato”, anziché come espressioni offensive. CP_2
Con il terzo motivo l'avv. Todaro deduce che il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere rilevante la mancanza di intenzione del sig. di ledere l'onore ed il decoro del legale, atteso che ai fini della CP_2
configurabilità dell'ingiuria è sufficiente la sussistenza del solo generico. Argomenta che, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente che l'agente faccia uso di espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè,
adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente.
Con l'ultimo motivo, l'avv. Todaro lamenta la mancata pronuncia da parte del Giudice di Pace in ordine alla domanda di condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c. cui l'appellante ritiene addebitabile l'esito negativo della negoziazione assistita.
L'avv. Todaro deduce in particolare che la controparte era stata inviata a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (documenti 5 e 6 fascicolo del primo grado) a cui infine era seguita una proposta che prevedeva l'abbandono della causa in cambio di semplici scuse orali. Nulla veniva offerto a titolo di risarcimento, né a titolo di ristoro di compensi e spese di negoziazione assistita e nulla per i compensi della causa avanti al Giudice di Pace.
****
Si è costituito in giudizio il signor chiedendo confermarsi la sentenza impugnata e Controparte_1
dichiararsi improcedibile o inammissibile e, comunque, rigettarsi nel merito l'appello proposto.
In particolare, l'appellato deduce l'inammissibilità dell'appello proposto sulla base della considerazione che oggetto di impugnativa non è la parte della sentenza che contiene la motivazione per la quale la domanda attorea è stata rigettata - ovvero quella in cui il Giudice definisce non ingiuriose le affermazioni del sig.
indicandone i motivi - ma la parte in cui il giudice ha considerato rilevanti i rapporti tesi fra le CP_2
parti e le vertenze giudiziarie pregresse.
4 L'appellato deduce che il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto non ingiuriose le espressioni usate nei confronti dell'avv. Todaro, anche sulla base delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti che hanno ingenerato nel sig. na animosità, comunque non lesiva dell'onore, del decoro e della CP_2
professionalità dell'appellante e quindi irrilevante sotto il profilo giuridico.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata pronuncia ex art. 96 c.p.c., la parte appellata deduce che la domanda di condanna, formulata per la prima volta davanti al Giudice di Pace in sede di precisazione delle conclusioni, doveva considerarsi tardiva ed irrituale e che pertanto il Giudice di primo grado ha correttamente omesso di pronunciarsi sul punto. Rileva peraltro che il contenuto delle proposte formulate in sede di negoziazione, conclusasi con verbale negativo, doveva considerarsi coperto dall'obbligo di riservatezza e come tale non divulgabile.
*****
All'udienza del 14.11.2024 le parti si sono riportate al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il giudice ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del
13.03.2025, all'esito della quale il Tribunale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la presente sentenza ex art. 281- sexies ultimo comma, c.p.c..
*****
L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che le espressioni utilizzate dall'odierno appellato non possano considerarsi ingiuriose poiché, contestualizzate nell'ambito spazio - temporale in cui sono state pronunciate, ed avuto particolare riguardo ai rapporti tesi fra le parti, da anni coinvolte in vertenze giudiziarie, non risultano lesive del decoro e dell'onore dell'appellante.
L'iter logico giuridico seguito dal Giudice di Pace appare corretto e va confermato anche in questa sede.
Con particolare riguardo alle circostanze in cui sono state pronunciate le espressioni contestate, si osserva che la parte della e-mail in cui il sig. scrive all'avv. Todaro “Pensa di convincere la Sua cliente ad CP_2
ottemperare a quanto stabilito dalla Cassazione o chiedere parcella per mandarmi una diffida quantomeno bizzarra, senza
trovare il tempo di rispondere al mio avvocato Marcolin che Le ha fatto una domanda precisa? Che gioco vuole giocare?” (doc.
5 con lettera del 12.11.2018, la sig.ra aveva comunicato all'avvocato del fratello, per il Persona_1
tramite del proprio legale, che era disponibile a pagare la quota di euro 58.000,00 a ciascuno dei coeredi a fronte della restituzione dell'immobile oggetto del contenzioso, dando così esecuzione alla sentenza che aveva definito il giudizio (cfr. doc. 3, fascicolo di primo grado). Come dedotto dal convenuto negli scritti difensivi dimessi nel giudizio avanti al Giudice di Pace, la sig.ra non aveva dato seguito al CP_2
pagamento dell'importo predetto, nonostante i solleciti del fratello, rimasti senza riscontro. Circostanza
questa non contestata dall'avv. Todaro nel giudizio di primo grado. Per contro la sig.ra Persona_1
aveva però richiesto la restituzione dell'immobile.
Ricostruita la dinamica degli eventi, si comprende che la “bizzaria” cui si riferisce il sig. non CP_2
riguarda l'operato dell'avvocato in sé, ma piuttosto la contraddittorietà del comportamento della sorella che mostrava di non voler dar corso al pagamento, pretendendo tuttavia la restituzione dell'immobile. Le
affermazioni contenute nella mail in questione non sono di disprezzo o dileggio verso l'avvocato, ma piuttosto di disappunto, sdegno e stupore per l'atteggiamento della sorella che aveva disatteso ai propositi manifestati per il tramite del precedente avvocato (e marito). Che lo sfogo del sig. osse maturato CP_2
proprio in relazione alla lettera pervenutagli via mail il 12.11.2018, si comprende dalla premessa alle frasi contestate dall'appellante (“Questa mail è arrivata 2 mesi fa, scritta dal precedente patrocinante, nonché, marito della Sua
cliente in collaborazione dell'altro patrocinante figlio della medesima”). Tant'è che la lettera in questione viene allegata alla mail inviata all'avv. Todaro il 31.01.2019.
In definitiva, il tono complessivo della missiva inviata dal all'avv. Todaro, rimane Controparte_2
nell'alveo di una critica legata alla controversia in essere con la sorella e, in particolare, al mutato atteggiamento rispetto all'esecuzione della sentenza (v. anche Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent.
del 22.08.2012, n. 32987 laddove è stato escluso il reato di ingiuria nel caso di un avvocato che aveva scritto ad un collega definendolo stravagante, bizzarro e ignorante dei propri doveri professionali).
Anche le affermazioni del sig. he definisce l'avv. Todaro “senza deontologia e poca educazione”, e che CP_2
sono contenute in una mail indirizzata direttamente alla sorella (doc. 4 del fascicolo di primo grado) dal contenuto ben più ampio e circostanziato rispetto al contenzioso venutosi a creare in ordine all'esecuzione della sentenza della corte di cassazione, vanno contestualizzate al fine di chiarire come esse siano rivolte non alla persona dell'avvocato o alla sua professionalità, ma piuttosto circoscritte allo specifico comportamento
6 del legale di cui il sig. si lamenta con la sorella, e cioè che questi non avesse dato riscontro al CP_2
proprio avvocato, non facendosi trovare (“Con arroganza e dabbenaggine non rispondi alla mia proposta e nemmeno
ti degni di farne una tua quando ti ho chiesto di farmi una controfferta se non ti aggrada la mia. Mentre un tuo avvocato
(Todaro), senza deontologia e poca educazione, non risponde al mio e non si fa trovare”).
Tali affermazioni non possono considerarsi oggettivamente offensive, tenuto conto del contesto in cui sono state pronunciate. Esse esprimono valutazioni e contestazioni su specifici comportamenti e atteggiamenti che vengono rivolte in primis alla sig.ra per l'evoluzione che la vicenda aveva avuto e Persona_1
che appaiono privi di valenza offensiva della dignità e della professionalità dell'appellante.
Il fatto poi che la missiva sia stata indirizzata anche all'avv. Tibaldo non attribuisce allo scritto particolare valore di diffusività delle frasi ritenute ingiuriose dall'appellante, tenuto conto che questi era, oltre che il legale, anche il marito della signora Persona_1
Correttamente il Giudice di Pace ha tenuto conto dei rapporti fra le parti (come ampiamente descritti negli atti difensivi di primo grado) e del contenzioso ventennale in cui le stesse sono state coinvolte, trattandosi di circostanze utili a contestualizzare le affermazioni reputate ingiuriose, al fine di valutarne la rilevanza sotto il profilo giuridico.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione in tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 c.p., occorre fare riferimento allo specifico contesto nel quale l'espressione viene pronunciata ed alla coscienza sociale (Cass. penale, sez. V, 18.06.2015, n. 35027; Cass. penale. Sez. V,
24.06.2014, n. 46488), sicché non costituiscono ingiuria le espressioni verbali, caratterizzate da terminologia scomposta, scorretta e ineducata che, pur risolvendosi in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette, non si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità
personali dello stesso.
Confermata la correttezza delle considerazioni del Giudice di Pace in ordine al carattere non ingiurioso delle affermazioni del sig. avendo tali considerazioni carattere assorbente, appare superfluo Controparte_1
l'esame del motivo d'impugnazione relativo alla errata valutazione dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità dell'illecito.
7 Quanto alla doglianza formulata in ordine alla omessa pronuncia sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avente natura accessoria, si rileva come correttamente il
Giudice di Pace nulla abbia statuito sul punto, atteso che presupposto della condanna ex art. 96 c.p.c. è la totale soccombenza della parte nei cui confronti viene formulata la domanda.
Parimenti assorbita rimane l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da in Controparte_1
via meramente subordinata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo il valore della controversia in base ai parametri di cui al DM 55/14, così come aggiornate con DM 147/22 in misura corrispondente ai minimi, in considerazione della natura documentale e non complessa delle questioni trattate, nonché la tipologia dell'attività processuale in concreto svolta.
Attesa l'integrale soccombenza della parte appellante, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 - quater dell'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 14055/2024 R.G.
promossa dall'avv. Vincenzo Todaro contro ogni altra diversa domanda ed eccezione Controparte_1
disattesa:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 149/2024 del Giudice di Pace di Venezia pubblicata il 13.01.2024;
- condanna altresì l'appellante avv. Vicenzo Todaro a rimborsare all'appellato le spese Controparte_1
di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.276,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 - quater dell'articolo 13 del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Venezia, 13.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Tania Vettore
Il Giudice
Dott.ssa Tania Vettore
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 fascicolo di primo grado), va contestualizzata rispetto ai fatti occorsi tra le parti. Solo qualche mese prima,
SEZIONE SECONDA CIVILE
Proc. n. 14055.24
VERBALE UDIENZA 13.03.2024.
All'odierna udienza compaiono l'appellante avv. Vincenzo Todaro in proprio e per la parte appellata l'avv.
Angelo Lorenzon in sostituzione dell'avv. Marcolin quali discutono riportandosi ai precedenti scritti difensivi.
L'avv. Todaro chiede, quanto alla liquidazione delle spese di giustizia, l'aumento nella misura del 30% del compenso essendo stato redatto l'atto con l'inserimento di collegamenti ipertestuali.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ad ore decide la causa dando lettura in udienza della seguente sentenza con motivazione contestuale:
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
RG. N. 14055/2024
La dott.ssa Tania Vettore, Giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14055 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato in data 12.07.2024 da:
AVV. VINCENZO TODARO (C.F. ), nato a Cagliari il [...], in [...] ex C.F._1
art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso il proprio Studio in Mestre Venezia, Via Rosa, 24 (pec:
Email_1
appellante
contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Marcolin
in Lonigo, Via Scortegagna n. 22 (pec: , il quale lo rappresenta e Email_2
difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
appellato
in punto: responsabilità extracontrattuale - appello contro la sentenza n. 149/2024 del Giudice di
Pace di Venezia pubblicata il 13.01.2024, non notificata
Conclusioni per l'appellante: “ Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello
e in riforma dell'impugnata sentenza, nel merito - accertata la responsabilità dell'odierno appellato previa Controparte_2
2 ogni declaratoria, condannarlo a pagare a titolo di danni € 5.000,00 o il minor importo ritenuto di giustizia, oltre interessi ex
art. 1284 4^ co. C.c. dalla data della domanda giudiziale - riconosciuta la temerarietà della condotta di Controparte_2
condannarlo a pagare all'Avv. Vincenzo Todaro una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 cpc In ogni caso -
rifusi spese e compensi dei 2 gradi di giudizio, di negoziazione assistita, oltre accessori di legge. In via istruttoria - Accogliersi
la richiesta di interrogatorio formale del convenuto e di prova per testi formulata in citazione di 1^ grado”
Conclusioni per l'appellato: “ Nel merito confermarsi la sentenza impugnata. Dichiararsi improcedibile o
inammissibile e comunque rigettarsi l'appello proposto. Condannarsi parte appellante al pagamento delle spese e competenze di
questo grado di giudizio, compresi accessori e spese generali. Rigettarsi altresì le istanze istruttorie proposte in quanto irrilevanti
ed inammissibili”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione di cui in epigrafe, l'avv. Vincenzo Todaro ha proposto appello avverso la sentenza n.
149/2024 del Giudice di Pace di Venezia, pubblicata il 13.01.2024, non notificata, chiedendone la riforma.
L'appellante espone che nel 2019 aveva ricevuto incarico dalla sig.ra di assisterla nella Persona_1
controversia in essere nei confronti del fratello per la restituzione di un immobile da Controparte_1
questi detenuto, ma di cui le era stata attribuita la proprietà all'esito di un contenzioso ereditario durato anni e conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione. L'avv. Todaro aveva quindi inviato al sig.
[...]
una diffida al fine di ottenere la restituzione delle chiavi dell'immobile predetto (doc. 2 del CP_1
fascicolo primo grado). In riscontro della predetta diffida il sig. aveva inviato una e-mail (doc. 3 CP_2
del fascicolo di primo grado) all'avv. Todaro ritenuta da quest'ultimo offensiva per l'utilizzo nei suoi riguardi delle espressioni “senza deontologia e poca educazione”, “Pensa di chiedere parcella per mandarmi una diffida quantomeno
bizzarra ?” e “Che gioco vuole giocare ? “ , ritenute squalificanti dell'attività dell'avvocato e dispregiative, nonché
allusive della circostanza che la diffida fosse stata inviata solo per giustificare il pagamento di una parcella.
Tale e-mail era stata inoltrata per conoscenza anche all'avvocato Tibaldo, precedente difensore della sig.ra
La negoziazione assistita promossa al fine di definire bonariamente la controversia Persona_1
aveva avuto esito negativo e la causa pendente fra le parti avanti al Giudice di Pace di Venezia si era conclusa con la sentenza impugnata n.149/2024 che ha rigettato la domanda attorea compensando le spese fra le parti.
Avverso tale sentenza, l'avv. Todaro ha proposto appello per i seguenti motivi.
3 Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errore del Giudice di Pace nel ritenere rilevante la circostanza che tra le parti sussistessero da anni rapporti tesi e vertenze giudiziarie. Sul punto l'avv. Todaro argomenta che la conflittualità, fisiologica fra le parti di un giudizio, non legittima il comportamento offensivo tenuto nei suoi confronti, tanto più che le offese non erano rivolte alla sorella, ma direttamente a lui come avvocato.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errore del Giudice di Pace nel qualificare le frasi utilizzate dal sig. ome “espressioni colorite dal tono contrariato”, anziché come espressioni offensive. CP_2
Con il terzo motivo l'avv. Todaro deduce che il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere rilevante la mancanza di intenzione del sig. di ledere l'onore ed il decoro del legale, atteso che ai fini della CP_2
configurabilità dell'ingiuria è sufficiente la sussistenza del solo generico. Argomenta che, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente che l'agente faccia uso di espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè,
adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente.
Con l'ultimo motivo, l'avv. Todaro lamenta la mancata pronuncia da parte del Giudice di Pace in ordine alla domanda di condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c. cui l'appellante ritiene addebitabile l'esito negativo della negoziazione assistita.
L'avv. Todaro deduce in particolare che la controparte era stata inviata a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (documenti 5 e 6 fascicolo del primo grado) a cui infine era seguita una proposta che prevedeva l'abbandono della causa in cambio di semplici scuse orali. Nulla veniva offerto a titolo di risarcimento, né a titolo di ristoro di compensi e spese di negoziazione assistita e nulla per i compensi della causa avanti al Giudice di Pace.
****
Si è costituito in giudizio il signor chiedendo confermarsi la sentenza impugnata e Controparte_1
dichiararsi improcedibile o inammissibile e, comunque, rigettarsi nel merito l'appello proposto.
In particolare, l'appellato deduce l'inammissibilità dell'appello proposto sulla base della considerazione che oggetto di impugnativa non è la parte della sentenza che contiene la motivazione per la quale la domanda attorea è stata rigettata - ovvero quella in cui il Giudice definisce non ingiuriose le affermazioni del sig.
indicandone i motivi - ma la parte in cui il giudice ha considerato rilevanti i rapporti tesi fra le CP_2
parti e le vertenze giudiziarie pregresse.
4 L'appellato deduce che il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto non ingiuriose le espressioni usate nei confronti dell'avv. Todaro, anche sulla base delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti che hanno ingenerato nel sig. na animosità, comunque non lesiva dell'onore, del decoro e della CP_2
professionalità dell'appellante e quindi irrilevante sotto il profilo giuridico.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata pronuncia ex art. 96 c.p.c., la parte appellata deduce che la domanda di condanna, formulata per la prima volta davanti al Giudice di Pace in sede di precisazione delle conclusioni, doveva considerarsi tardiva ed irrituale e che pertanto il Giudice di primo grado ha correttamente omesso di pronunciarsi sul punto. Rileva peraltro che il contenuto delle proposte formulate in sede di negoziazione, conclusasi con verbale negativo, doveva considerarsi coperto dall'obbligo di riservatezza e come tale non divulgabile.
*****
All'udienza del 14.11.2024 le parti si sono riportate al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il giudice ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del
13.03.2025, all'esito della quale il Tribunale, pronuncia, dandone lettura in udienza, la presente sentenza ex art. 281- sexies ultimo comma, c.p.c..
*****
L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che le espressioni utilizzate dall'odierno appellato non possano considerarsi ingiuriose poiché, contestualizzate nell'ambito spazio - temporale in cui sono state pronunciate, ed avuto particolare riguardo ai rapporti tesi fra le parti, da anni coinvolte in vertenze giudiziarie, non risultano lesive del decoro e dell'onore dell'appellante.
L'iter logico giuridico seguito dal Giudice di Pace appare corretto e va confermato anche in questa sede.
Con particolare riguardo alle circostanze in cui sono state pronunciate le espressioni contestate, si osserva che la parte della e-mail in cui il sig. scrive all'avv. Todaro “Pensa di convincere la Sua cliente ad CP_2
ottemperare a quanto stabilito dalla Cassazione o chiedere parcella per mandarmi una diffida quantomeno bizzarra, senza
trovare il tempo di rispondere al mio avvocato Marcolin che Le ha fatto una domanda precisa? Che gioco vuole giocare?” (doc.
5 con lettera del 12.11.2018, la sig.ra aveva comunicato all'avvocato del fratello, per il Persona_1
tramite del proprio legale, che era disponibile a pagare la quota di euro 58.000,00 a ciascuno dei coeredi a fronte della restituzione dell'immobile oggetto del contenzioso, dando così esecuzione alla sentenza che aveva definito il giudizio (cfr. doc. 3, fascicolo di primo grado). Come dedotto dal convenuto negli scritti difensivi dimessi nel giudizio avanti al Giudice di Pace, la sig.ra non aveva dato seguito al CP_2
pagamento dell'importo predetto, nonostante i solleciti del fratello, rimasti senza riscontro. Circostanza
questa non contestata dall'avv. Todaro nel giudizio di primo grado. Per contro la sig.ra Persona_1
aveva però richiesto la restituzione dell'immobile.
Ricostruita la dinamica degli eventi, si comprende che la “bizzaria” cui si riferisce il sig. non CP_2
riguarda l'operato dell'avvocato in sé, ma piuttosto la contraddittorietà del comportamento della sorella che mostrava di non voler dar corso al pagamento, pretendendo tuttavia la restituzione dell'immobile. Le
affermazioni contenute nella mail in questione non sono di disprezzo o dileggio verso l'avvocato, ma piuttosto di disappunto, sdegno e stupore per l'atteggiamento della sorella che aveva disatteso ai propositi manifestati per il tramite del precedente avvocato (e marito). Che lo sfogo del sig. osse maturato CP_2
proprio in relazione alla lettera pervenutagli via mail il 12.11.2018, si comprende dalla premessa alle frasi contestate dall'appellante (“Questa mail è arrivata 2 mesi fa, scritta dal precedente patrocinante, nonché, marito della Sua
cliente in collaborazione dell'altro patrocinante figlio della medesima”). Tant'è che la lettera in questione viene allegata alla mail inviata all'avv. Todaro il 31.01.2019.
In definitiva, il tono complessivo della missiva inviata dal all'avv. Todaro, rimane Controparte_2
nell'alveo di una critica legata alla controversia in essere con la sorella e, in particolare, al mutato atteggiamento rispetto all'esecuzione della sentenza (v. anche Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent.
del 22.08.2012, n. 32987 laddove è stato escluso il reato di ingiuria nel caso di un avvocato che aveva scritto ad un collega definendolo stravagante, bizzarro e ignorante dei propri doveri professionali).
Anche le affermazioni del sig. he definisce l'avv. Todaro “senza deontologia e poca educazione”, e che CP_2
sono contenute in una mail indirizzata direttamente alla sorella (doc. 4 del fascicolo di primo grado) dal contenuto ben più ampio e circostanziato rispetto al contenzioso venutosi a creare in ordine all'esecuzione della sentenza della corte di cassazione, vanno contestualizzate al fine di chiarire come esse siano rivolte non alla persona dell'avvocato o alla sua professionalità, ma piuttosto circoscritte allo specifico comportamento
6 del legale di cui il sig. si lamenta con la sorella, e cioè che questi non avesse dato riscontro al CP_2
proprio avvocato, non facendosi trovare (“Con arroganza e dabbenaggine non rispondi alla mia proposta e nemmeno
ti degni di farne una tua quando ti ho chiesto di farmi una controfferta se non ti aggrada la mia. Mentre un tuo avvocato
(Todaro), senza deontologia e poca educazione, non risponde al mio e non si fa trovare”).
Tali affermazioni non possono considerarsi oggettivamente offensive, tenuto conto del contesto in cui sono state pronunciate. Esse esprimono valutazioni e contestazioni su specifici comportamenti e atteggiamenti che vengono rivolte in primis alla sig.ra per l'evoluzione che la vicenda aveva avuto e Persona_1
che appaiono privi di valenza offensiva della dignità e della professionalità dell'appellante.
Il fatto poi che la missiva sia stata indirizzata anche all'avv. Tibaldo non attribuisce allo scritto particolare valore di diffusività delle frasi ritenute ingiuriose dall'appellante, tenuto conto che questi era, oltre che il legale, anche il marito della signora Persona_1
Correttamente il Giudice di Pace ha tenuto conto dei rapporti fra le parti (come ampiamente descritti negli atti difensivi di primo grado) e del contenzioso ventennale in cui le stesse sono state coinvolte, trattandosi di circostanze utili a contestualizzare le affermazioni reputate ingiuriose, al fine di valutarne la rilevanza sotto il profilo giuridico.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione in tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 c.p., occorre fare riferimento allo specifico contesto nel quale l'espressione viene pronunciata ed alla coscienza sociale (Cass. penale, sez. V, 18.06.2015, n. 35027; Cass. penale. Sez. V,
24.06.2014, n. 46488), sicché non costituiscono ingiuria le espressioni verbali, caratterizzate da terminologia scomposta, scorretta e ineducata che, pur risolvendosi in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette, non si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità
personali dello stesso.
Confermata la correttezza delle considerazioni del Giudice di Pace in ordine al carattere non ingiurioso delle affermazioni del sig. avendo tali considerazioni carattere assorbente, appare superfluo Controparte_1
l'esame del motivo d'impugnazione relativo alla errata valutazione dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità dell'illecito.
7 Quanto alla doglianza formulata in ordine alla omessa pronuncia sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avente natura accessoria, si rileva come correttamente il
Giudice di Pace nulla abbia statuito sul punto, atteso che presupposto della condanna ex art. 96 c.p.c. è la totale soccombenza della parte nei cui confronti viene formulata la domanda.
Parimenti assorbita rimane l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da in Controparte_1
via meramente subordinata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo il valore della controversia in base ai parametri di cui al DM 55/14, così come aggiornate con DM 147/22 in misura corrispondente ai minimi, in considerazione della natura documentale e non complessa delle questioni trattate, nonché la tipologia dell'attività processuale in concreto svolta.
Attesa l'integrale soccombenza della parte appellante, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 - quater dell'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 14055/2024 R.G.
promossa dall'avv. Vincenzo Todaro contro ogni altra diversa domanda ed eccezione Controparte_1
disattesa:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 149/2024 del Giudice di Pace di Venezia pubblicata il 13.01.2024;
- condanna altresì l'appellante avv. Vicenzo Todaro a rimborsare all'appellato le spese Controparte_1
di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1.276,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 - quater dell'articolo 13 del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Venezia, 13.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Tania Vettore
Il Giudice
Dott.ssa Tania Vettore
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 fascicolo di primo grado), va contestualizzata rispetto ai fatti occorsi tra le parti. Solo qualche mese prima,