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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 294 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 294 /2024 tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 30.4.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per la ricorrente l'avv. Parte_1
BLASI GIANLUCA;
nessuno per il . Controparte_1
Il difensore, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso, in particolare nella domanda risarcitoria sulla base dei principi enunciati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, eventualmente anche solo nei limiti delle spese di aggiornamento come documentate in atti.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 294/2024 di R.G. promossa da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BLASI GIANLUCA e domicilio eletto in Milano C.so Venezia 24
-ricorrente-
contro
) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa DE DONATO
FABIANA e dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/02/2024, la ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio Il e l Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo di:
[...]
- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'ottenimento del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2021 e 2023/2024; per l'effetto condannare il a riconoscere in favore di parte ricorrente Controparte_1 tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 1.000,00 per gli anni scolastici sopra richiamati e, in subordine, per l'ipotesi di fuoriuscita della ricorrente dal sistema scolastico al momento della pronuncia giudiziale, condannare il al risarcimento del danno CP_1 nella misura di € 1.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
2 - In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Il si è costituito, contestando le avverse deduzioni e Controparte_1 domande, delle quali ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 6.3.2025, il difensore di parte ricorrente – nessuno comparendo per il convenuto – affermava che la propria assistita ha cessato di svolgere attività di CP_1 docenza per l'Amministrazione Scolastica, e insisteva nell'accoglimento della domanda, formulata in via subordinata, di “risarcimento per equivalente, da liquidarsi fino alla concorrenza dell'importo di € 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici, o in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia”. Allegava e richiamava documentazione afferente a spese, che la ricorrente avrebbe sostenuto nel periodo di interesse per l'aggiornamento e la formazione professionale.
Preliminarmente e in linea generale, occorre rammentare che la pretesa economica della ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
3 e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come il ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato.
Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la
Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente,
4 i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. CP_1
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”. Rispetto alla posizione dell'odierna ricorrente, rileva la statuizione di cui al punto 3), espressamente riferita ai docenti “cui il beneficio …. non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalla graduatorie per supplenze”. Ai predetti spetta il risarcimento dei danni, per la cui attribuzione occorre l'adempimento di un onere di allegazione, potendosi la prova desumere anche in via presuntiva e la liquidazione operarsi in forma equitativa “nella misura più adeguata al caso di specie”. Esattamente nel caso di specie, la ricorrente ha allegato la circostanza di una perdita economica subita per effetto della mancata erogazione della Carta Docente, avendo svolto il servizio in qualità di docente a tempo determinato dal 30.9.2021 al 30.6.2022, ed essendo stata in servizio anche nell'anno 2023/2024 (contestualmente alla presentazione del ricorso) in virtù di contratto decorrente dal 18.9.2023 al 30.6.2024. All'onere di allegazione ha affiancato l'adempimento di quello probatorio, che nella situazione in esame va oltre il mero parametro presuntivo, essendo stati prodotti estratti conto dei periodi luglio, agosto e settembre 2021, 2022 e 2023, dai quali si evince la spesa sostenuta per l'acquisto di materiale presso l'esercizio commerciale “Il Libraccio”, notoriamente dedito alla vendita di libri, testi e materiale scolastico in generale. Gli importi si riferiscono altresì a contesti temporali (agosto e settembre) di poco antecedenti all'inizio dell'attività scolastica, per la quale sono intervenuti i suddetti contratti di supplenza temporanea.
In applicazione pertanto del principio enunciato dalla Suprema Corte, avuto riguardo alla natura e al peculiare ambito degli esborsi sostenuti, che possono ragionevolmente ricondursi all'esigenza di formazione e aggiornamento funzionali alla prestazione richiesta all'interno del sistema scolastico, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria. Il relativo fondamento è infatti costituito dal diritto al rimborso di quanto effettivamente speso per finalità, cui avrebbe dovuto sopperire l'accredito sulla Carta di somma comunque non superiore a euro 500,00 per ciascuna annualità.
Rispetto alla ricostruzione che precede nessuna obiezione, è stata sollevata dal CP_1 convenuto, sicchè lo stesso deve essere condannato al pagamento dell'importo equivalente, la cui liquidazione viene effettuata sulla base degli esborsi sostenuti e documentati da parte ricorrente;
nella specie, trattasi delle somme di euro 145,33 e 14,58 riconducibili all'annualità 2021/2022, in quanto pagate in data 30.8.2021, nonché delle somme di euro 260,90, 39,40 e 55,70 pagate rispettivamente il 31.8.2023 e l'8.9.2023 (annualità 2023/2024). Non possono invece riconoscersi le ulteriori somme, riferibili a periodi significativamente antecedenti e successivi allo svolgimento dell'attività scolastica (luglio 2023 e settembre 2024).
Complessivamente la somma dovuta è pari a euro 515,91.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Monza. In funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
condanna il a pagare alla ricorrente a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno la somma di euro 515,91, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 258,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza 30.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
6
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 294 /2024 tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 30.4.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per la ricorrente l'avv. Parte_1
BLASI GIANLUCA;
nessuno per il . Controparte_1
Il difensore, su invito del giudice, procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso, in particolare nella domanda risarcitoria sulla base dei principi enunciati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, eventualmente anche solo nei limiti delle spese di aggiornamento come documentate in atti.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 294/2024 di R.G. promossa da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BLASI GIANLUCA e domicilio eletto in Milano C.so Venezia 24
-ricorrente-
contro
) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa DE DONATO
FABIANA e dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e domicilio eletto in Monza via Grigna 13
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/02/2024, la ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio Il e l Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo di:
[...]
- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'ottenimento del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2021 e 2023/2024; per l'effetto condannare il a riconoscere in favore di parte ricorrente Controparte_1 tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 1.000,00 per gli anni scolastici sopra richiamati e, in subordine, per l'ipotesi di fuoriuscita della ricorrente dal sistema scolastico al momento della pronuncia giudiziale, condannare il al risarcimento del danno CP_1 nella misura di € 1.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
2 - In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Il si è costituito, contestando le avverse deduzioni e Controparte_1 domande, delle quali ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 6.3.2025, il difensore di parte ricorrente – nessuno comparendo per il convenuto – affermava che la propria assistita ha cessato di svolgere attività di CP_1 docenza per l'Amministrazione Scolastica, e insisteva nell'accoglimento della domanda, formulata in via subordinata, di “risarcimento per equivalente, da liquidarsi fino alla concorrenza dell'importo di € 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici, o in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia”. Allegava e richiamava documentazione afferente a spese, che la ricorrente avrebbe sostenuto nel periodo di interesse per l'aggiornamento e la formazione professionale.
Preliminarmente e in linea generale, occorre rammentare che la pretesa economica della ricorrente trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016. La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica, che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
3 e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come il ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato.
Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la
Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente,
4 i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. CP_1
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”. Rispetto alla posizione dell'odierna ricorrente, rileva la statuizione di cui al punto 3), espressamente riferita ai docenti “cui il beneficio …. non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalla graduatorie per supplenze”. Ai predetti spetta il risarcimento dei danni, per la cui attribuzione occorre l'adempimento di un onere di allegazione, potendosi la prova desumere anche in via presuntiva e la liquidazione operarsi in forma equitativa “nella misura più adeguata al caso di specie”. Esattamente nel caso di specie, la ricorrente ha allegato la circostanza di una perdita economica subita per effetto della mancata erogazione della Carta Docente, avendo svolto il servizio in qualità di docente a tempo determinato dal 30.9.2021 al 30.6.2022, ed essendo stata in servizio anche nell'anno 2023/2024 (contestualmente alla presentazione del ricorso) in virtù di contratto decorrente dal 18.9.2023 al 30.6.2024. All'onere di allegazione ha affiancato l'adempimento di quello probatorio, che nella situazione in esame va oltre il mero parametro presuntivo, essendo stati prodotti estratti conto dei periodi luglio, agosto e settembre 2021, 2022 e 2023, dai quali si evince la spesa sostenuta per l'acquisto di materiale presso l'esercizio commerciale “Il Libraccio”, notoriamente dedito alla vendita di libri, testi e materiale scolastico in generale. Gli importi si riferiscono altresì a contesti temporali (agosto e settembre) di poco antecedenti all'inizio dell'attività scolastica, per la quale sono intervenuti i suddetti contratti di supplenza temporanea.
In applicazione pertanto del principio enunciato dalla Suprema Corte, avuto riguardo alla natura e al peculiare ambito degli esborsi sostenuti, che possono ragionevolmente ricondursi all'esigenza di formazione e aggiornamento funzionali alla prestazione richiesta all'interno del sistema scolastico, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria. Il relativo fondamento è infatti costituito dal diritto al rimborso di quanto effettivamente speso per finalità, cui avrebbe dovuto sopperire l'accredito sulla Carta di somma comunque non superiore a euro 500,00 per ciascuna annualità.
Rispetto alla ricostruzione che precede nessuna obiezione, è stata sollevata dal CP_1 convenuto, sicchè lo stesso deve essere condannato al pagamento dell'importo equivalente, la cui liquidazione viene effettuata sulla base degli esborsi sostenuti e documentati da parte ricorrente;
nella specie, trattasi delle somme di euro 145,33 e 14,58 riconducibili all'annualità 2021/2022, in quanto pagate in data 30.8.2021, nonché delle somme di euro 260,90, 39,40 e 55,70 pagate rispettivamente il 31.8.2023 e l'8.9.2023 (annualità 2023/2024). Non possono invece riconoscersi le ulteriori somme, riferibili a periodi significativamente antecedenti e successivi allo svolgimento dell'attività scolastica (luglio 2023 e settembre 2024).
Complessivamente la somma dovuta è pari a euro 515,91.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Monza. In funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
condanna il a pagare alla ricorrente a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno la somma di euro 515,91, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 258,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Monza 30.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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