Sentenza 28 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/11/2025, n. 9273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9273 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09273/2025REG.PROV.COLL.
N. 06235/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6235 del 2025, proposto da CE LE, rappresentato e difeso dall’Avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13
contro
C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio
nei confronti
CE CI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Ceceri e dall’Avvocato Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza n. 8126 del 28 aprile 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante contro la delibera dell’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 17 luglio 2024, con cui è stato conferito al dott. CE CI l’ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura e del controinteressato CE CI;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il Consigliere IM OC e uditi rispettivamente per l’odierno appellante, CE LE, l’Avvocato Agatino Cariola, per il controinteressato, CE CI, l’Avvocato Giuseppe Ceceri e per il C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura l’Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la legittimità della delibera dell’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura – di qui in poi il C.S.M. – adottata nella seduta del 17 luglio 2024, con cui è stato conferito al dott. CE CI l’ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
1.1. Il dott. CE LE, odierno appellante, ha proposto ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in poi, per brevità, il Tribunale), iscritto al R.G. n. 10517/2024, lamentando in sostanza tre (gruppi di) vizi a carico della deliberazione e, cioè, la violazione della normativa di riferimento per l’assegnazione degli incarichi direttivi, per il contrasto con l’art. 194, comma 1, del R.D. n. 12 del 1941 (di qui in poi ord. giud.), e con l’art. 3 della Circolare CSM P. 13778 del 2014 e ss.mm.ii., per l’assenza di legittimazione del dott. CI a partecipare alla procedura (motivi 1-3); per lo svolgimento della seduta del 17 luglio 2024 in assenza della consigliera Natoli che ha pubblicamente contestato la sua esclusione di fatto dall’organo di rilevanza costituzionale (motivo 4) e, infine, per il travisamento dei fatti ed i vizi istruttori che hanno segnato il giudizio di prevalenza del dott. CI sull’odierno appellante, giacché – oltretutto – in favore del primo sono state prese in considerazioni attività svolte nel periodo in cui egli era esercitata solo di fatto funzioni direttive (motivo 5).
1.2. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il C.S.M. e il controinteressato, dott. CE CI, per resistere al ricorso.
2. Il Tribunale, con la sentenza n. 8126 del 28 aprile 2025, ha respinto il ricorso.
2.1. Quanto ai primi tre motivi del ricorso, anzitutto, il Tribunale ha rilevato che la peculiare fattispecie di cui è causa pone il problema di valutare se il primo periodo temporale in cui il dott. CI ha esercitato funzioni direttive presso la Procura di Potenza, in forza di una delibera di nomina poi annullata giudizialmente, debba essere computato, o meno, ai fini della maturazione del periodo quadriennale di legittimazione a quo , di cui all’art. 194 del R.D. n. 12 del 1941.
2.2. Ad avviso del primo giudice, la soluzione positiva, seguita dal C.S.M., apparirebbe corretta per tre ordini di ragioni.
2.3. In primo luogo, tale soluzione è coerente con il dato letterale dell’art. 194 cit., il quale prevede che il termine dei quattro anni decorra dal giorno in cui il magistrato ha assunto « effettivo possesso dell’ufficio ».
2.4. La disposizione citata, richiamando il concetto di possesso “ effettivo ”, attribuirebbe allo svolgimento in concreto delle funzioni giurisdizionali (cfr., in questo senso, Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2012, n. 4092) .
2.5. Uno svolgimento, questo, che senz’altro si è verificato nel caso di specie, perché il dott. CI ha assunto l’incarico direttivo in forza di una delibera di nomina, pur invalida, ma comunque provvisoriamente efficace (finché non è stata annullata giudizialmente).
2.6. All’annullamento giudiziale della nomina, inoltre, non ha fatto seguito alcuna interruzione nell’esercizio effettivo delle funzioni direttive da parte del dott. CI, il quale è stato in seguito formalmente rinominato per il medesimo incarico.
2.7. Le funzioni direttive dell’ufficio sono state, dunque, effettivamente esercitate dal dott. CI senza soluzione di continuità dal 2018 al 2023.
3. In secondo luogo, la soluzione positiva appare giustificata soprattutto alla luce della ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 194 ord. giud.
3.1. La necessità che il magistrato permanga per un determinato lasso di tempo presso l’ufficio al quale è stato assegnato, prima di poter ricevere il conferimento di nuove funzioni, risponde all’interesse pubblico di garantire l’efficienza e la funzionalità del sistema giudiziario, attraverso la congrua permanenza e la continuità nell’espletamento delle funzioni direttive degli uffici giudiziari.
3.2. Se tale è la finalità perseguita dalla previsione in esame, la stessa è senz’altro soddisfatta nel caso in cui il magistrato rimanga concretamente nell’ufficio per tutto il tempo previsto dalla norma, anche se poi la delibera di nomina viene ex post annullata.
3.3. In tal caso, infatti, la continuità temporale nella direzione dell’ufficio è comunque assicurata e, quindi, l’interesse pubblico, perseguito dall’art. 194 cit., è soddisfatto.
3.4. Di conseguenza, un’interpretazione teleologica del disposto dell’art. 194 ord. giud. suggerisce di attribuire rilevanza, al fine del decorso del termine quadriennale della predetta norma, anche alle funzioni concretamente svolte in forza di una delibera di nomina poi annullata.
3.5. La continuità temporale nell’esercizio delle funzioni, infatti, è una circostanza di fatto che, una volta verificatasi, non viene cancellata dall’annullamento dell’atto in forza del quale la stessa ha preso avvio.
3.6. D’altra parte, è pur vero che l’annullamento del provvedimento amministrativo ha effetto costitutivo, (di regola) retroattivo ex tunc , ma è altrettanto vero che la retroattività non può eliminare nella sua materialità un fatto realmente avvenuto.
4. In terzo luogo, ha sottolineato ancora il primo giudice, la soluzione positiva appare anche quella più coerente in un’ottica sistematica.
4.1. Se non si considerasse, infatti, il periodo in cui il magistrato ha diretto l’ufficio in forza della prima delibera poi annullata, si correrebbe il rischio di frustrare il principio di “temporaneità” delle funzioni direttive, le quali, come noto, possono essere conferite per un massimo di quattro anni, rinnovabili per soli altri quattro anni, al fine di evitare “incrostazioni di potere” e garantire il ricambio nell’esercizio delle stesse (art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006).
4.2. Inoltre, omettendo di considerare tale periodo si altererebbe il punto di equilibrio che la legge ha ritenuto di fissare in quattro anni tra le esigenze di stabilità dell’ufficio giudiziario, da un lato, e le legittime aspettative alla mobilità dei magistrati, dall’altro lato.
4.3. E si dovrebbe poi, per coerenza, anche ritenere che l’ufficio sia rimasto vacante per tutto il tempo intercorrente tra la prima delibera di nomina, successivamente annullata, e la seconda delibera di nomina.
5. Quanto al quarto motivo di ricorso, il Tribunale ha ricordato che secondo il ricorrente che la composizione del plenum del C.S.M. all’adunanza del 17 luglio 2023 (nel corso della quale è stata approvata la delibera di nomina del dott. CI) non sarebbe stata regolare, a causa della forzata assenza di una componente del Consiglio.
5.1. Tale componente del Consiglio, in un’istanza di annullamento in autotutela della delibera adottata nel corso di tale adunanza, inviata al C.S.M., avrebbe riferito di aver ricevuto forti pressioni da altri consiglieri affinché non partecipasse alla seduta del plenum del 17 luglio 2023, a seguito di quanto avvenuto nei giorni precedenti nel corso di un’udienza avanti alla Commissione disciplinare.
5.2. La predetta componente del Consiglio avrebbe, poi, affermato che, se avesse potuto
esprimere liberamente il proprio voto, avrebbe dato preferenza al dott. LE.
5.3. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la proposta in favore del dott. CI non avrebbe conseguito la maggioranza dei voti validi, poiché la votazione sarebbe stata inficiata dalla lesione del diritto della predetta componente di partecipare alla seduta e far constare il proprio voto.
5.6. Il motivo è stato ritenuto dal Tribunale manifestamente infondato, per l’assorbente rilievo che lo stesso si fonda non solo su generiche affermazioni di parte di una dei componenti del C.S.M., che non trovano alcun riscontro probatorio negli atti depositati in questo giudizio, ma anche su mere congetture ipotetiche di quello che sarebbe stato il voto espresso dalla predetta componente del C.S.M., se avesse partecipato alla seduta.
6. Quanto al quinto motivo, in merito alla comparazione tra il profilo del dott. CI e quello del ricorrente, il Tribunale ha rilevato, anzitutto, che la delibera ha dedotto:
a) che vi sia sostanziale equipollenza dei profili in ordine agli indicatori specifici di cui all’art. 18, lett. b), c) e d) del T.U., relativi alle capacità relazionali interne ed esterne e alle competenze nelle scienze dell’organizzazione;
b) che sia, quindi, dirimente a fini comparativi l’apprezzamento dell’esperienza direttiva della Procura della Repubblica di Potenza da parte del dott. CI ai sensi del primo parametro attitudinale di cui all’art. 18, lett. a) del T.U., che appunto valorizza lo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive;
c) che il dott. CI ha svolto tali funzioni per oltre cinque anni, conseguendo brillanti risultati che ne disvelano elevate capacità gestionali;
d) che anche il dott. LE annovera analoghi trascorsi direttivi, quale procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica per un quadriennio dal 2009 al 2013 e nell’aggiuntiva reggenza per un anno (sino al dicembre 2014) della Procura di Caltagirone (in applicazione);
e) che, tuttavia, i trascorsi apicali del dott. LE, pur meritori, risultano recessivi nel raffronto con quelli del dott. CI per due ragioni:
1) in primo luogo, per risalente datazione (secondo un logico criterio di prossimità temporale all’incarico), di contro potendosi apprezzare all’attualità valutativa l’ottima esperienza direttiva del dott. CI;
2) in secondo luogo, per la vocazione distrettuale dell’ufficio (Procura di Potenza) che il dott. CI brillantemente dirige, sicché quest’ultimo ha già dimostrato piena idoneità (concreta e non meramente prognostica) all’ufficio a concorso (del pari distrettuale), risultandone competenze perfettamente aderenti alle esigenze funzionali che animano la presente procedura (art. 25 T.U.);
f) che la valutazione dell’attuale incarico semidirettivo del dott. LE (Procura di Catania), pur positivamente svolto (in pluralità di ambiti), non inficia la prevalenza accordata al dott. CI in ragione della latitudinale gestionale degli interventi organizzativi del candidato proposto, involgenti la complessiva strutturazione dell’ufficio, laddove le mansioni del concorrente attengono all’operatività di singole articolazioni;
g) che il profilo del dott. CI prevale anche con riguardo al parametro di cui all’art. 32, lett. b) del T.U. per tre elementi:
1) per l’ineguagliata estensione temporale (un trentennio), che integra oggettivo criterio di validazione professionale;
2) per la pluralità delle esperienze maturate nel settore, avuto riguardo alle diverse realtà territoriali ove lo stesso ha operato (assai eterogenee);
3) per la complementare sperimentazione delle funzioni di coordinamento investigativo nazionale (anche in proficue applicazioni);
h) che gli indicatori generali non sovvertono il giudizio di prevalenza svolto in ragione dei prioritari indicatori specifici, in quanto:
1) il dott. CI e il dott LE sono titolari entrambi di ultratrentennale tragitto giurisdizionale (art. 8 T.U.), assistito da notevoli traguardi;
2) il dott. CI annovera, inoltre, rilevanti incarichi di collaborazione alla D.N.A.A. (art. 9 T.U.), in pluralità di ambiti investigativi;
3) i pregressi ordinamentali del dott. LE (artt. 11 e 13 T.U.), di cui il dott. CI non è a ogni modo privo (quale Membro Italiano del Gruppo Greta presso il Consiglio d’Europa), risultano adeguatamente compensati dalle solide competenze organizzative che derivano al candidato proposto dall’attuale (rodata) esperienza direttiva.
6.1. Non condivisibile è apparsa al Tribunale l’osservazione del ricorrente secondo cui l’esercizio di funzioni direttive in un ufficio di piccole e medie dimensioni dovrebbe essere considerato, sic et simpliciter , equivalente all’esercizio di funzioni semidirettive presso un ufficio di grandi dimensioni.
6.2. Sussisterebbe, invero, un’oggettiva differenza tra le funzioni esercitate dal procuratore della Repubblica e quelle svolte dal procuratore aggiunto della Repubblica.
6.3. La giurisprudenza ha avuto modo di osservare che, dalla disciplina normativa recata dal R.D. n. 12 del 1941 e dal d. lgs. n. 106 del 2006, emerge che « la figura del Procuratore aggiunto è comunque sottoordinata a quella del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale » e che, dunque, le funzioni del primo siano « più ridotte e più contenute […] rispetto a quelle di chi è già a capo di un ufficio della Procura », con la conseguenza che « non pare dunque aver razionale fondamento l’assunto […] per cui le funzioni direttive e semi-direttive di cui qui si verte sono senz’altro sostanzialmente equiparabili, ai fini del giudizio attitudinale comparativo, per il mero effetto dell’assenza di un’esplicita “graduazione” delle stesse da parte dell’art. 18 del Testo unico sulla dirigenzagiudiziaria » (Cons. St., sez. V, 11 maggio 2021, n. 3712).
6.4. A fronte di tali coordinate interpretative, non è apparsa al Tribunale quindi scorretta l’affermazione del C.S.M. nel caso di specie, secondo cui l’incarico semidirettivo del dott. LE, pur positivamente svolto, attiene all’organizzazione di singole articolazioni della Procura ed è, quindi, meno ampio rispetto a quello direttivo ricoperto dal dott. CI, il quale involge la complessiva strutturazione dell’ufficio.
6.5. E non è apparsa, di conseguenza, nemmeno manifestamente irragionevole che il C.S.M. abbia ritenuto le funzioni semidirettive del dott. LE di pregnanza non tale da superare quella delle funzioni direttive esercitate dal dott. CI.
6.6. Non è condivisibile, secondo il Tribunale, nemmeno la doglianza secondo cui il C.S.M. non avrebbe adeguatamente confrontato le dimensioni dell’ufficio presso cui il dott. CI è stato procuratore della Repubblica (Potenza) rispetto a quelle dell’ufficio di Catania, ove il ricorrente è stato procuratore aggiunto: il primo un ufficio di piccole dimensioni, mentre il secondo di grandi dimensioni e che presenterebbe un’organizzazione più complessa della prima.
6.7. La delibera del C.S.M,. invero, ha preso in esame le caratteristiche specifiche della Procura di Potenza diretta dal dott. CI, valorizzandone la “ vocazione distrettuale ”, analoga a quella dell’ufficio messo a concorso, e ritenendo – non irragionevolmente – che tale aspetto assumesse rilevanza ai sensi dell’art. 25 del T.U., perché « il candidato proposto ha già dimostrato piena idoneità (concreta e non meramente prognostica) all’Ufficio a concorso (del pari distrettuale), risultandone competenze perfettamente aderenti alle esigenze funzionali che animano la presente procedura ».
6.8. In ogni caso, il Tribunale ha osservato che che l’ampiezza dei compiti gestionali e organizzativi spettanti ad un procuratore della Repubblica è maggiore rispetto a quella di un procuratore aggiunto che coordina un gruppo di sostituti ad esso addetti e non di tutti quelli in organico nell’ufficio medesimo, sicché la consistenza organica complessiva di un ufficio non può essere ascritta a chi ha in esso ricoperto solo funzioni semidirettive (cfr. Cons. St., Sez. VII, 27 gennaio 2023, n. 954).
7. Il C.S.M., ha osservato il Tribunale, si è trovato a dover individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico de quo tra due aspiranti che vantano entrambi un elevatissimo percorso professionale.
7.1. Da un lato, infatti, vi sarebbe il ricorrente che ha svolto, in epoca non recente, funzioni direttive in uffici di piccole/medie dimensioni (Modica e Caltagirone) e, all’attualità, funzioni semidirettive in uffici di grandi dimensioni (Catania).
7.2. Tali funzioni, complessivamente intese, si sono poi protratte per undici anni e nove mesi, un tempo ben superiore ai cinque anni spesi dal dott. CI come procuratore di Potenza.
7.3. Dall’altro lato vi è, invece, il dott. CI, che è vero che ha ricoperto un solo incarico direttivo e per un tempo inferiore rispetto a quelli del dott. LE, ma è altrettanto vero che l’incarico direttivo è svolto all’attualità, già da cinque anni e, per di più, in una Procura che ha carattere distrettuale, proprio come quella oggetto di conferimento.
7.4. L’esperienza direttiva del dott. CI risulta, inoltre, arricchita da una rilevantissima esperienza maturata nel contrasto alla criminalità organizzata che, oltre all’assegnazione a plurime D.D.A. locali, si è caratterizzata per ben cinque anni mezzo alla D.N.A.A., esperienza, quest’ultima, che invece manca nel curriculum del ricorrente.
7.5. A fronte di simili tragitti professionali, non apparirebbe al primo giudice – come detto – manifestamente irragionevole che la preferenza sia caduta sul dott. CI.
8. I due principali elementi che sono stati valorizzati dal C.S.M. per attribuire prevalenza a quest’ultimo, infatti, rivestono una valenza significativa a fini comparativi, e appaiono così idonei a suffragare la scelta compiuta.
8.1. In primis, una sicura pregnanza a fini comparativi assume l’elemento dell’attualità dell’esercizio delle funzioni direttive, unito al carattere distrettuale della Procura di Potenza e ai brillanti risultati organizzativi ivi conseguiti, a fronte, invece, della risalenza delle funzioni direttive esercitate dal ricorrente in Procure non distrettuali (Modica e Caltagirone).
8.2. Tale elemento ragionevolmente avrebbe consentito al C.S.M. di affermare che il dott. CI abbia già dimostrato una piena e concreta idoneità a gestire un ufficio come quello a concorso.
8.3. La minor durata nell’esercizio delle funzioni direttive del dott. CI rispetto a quelle direttive e semidirettive, complessivamente intese, del dott. LE è un aspetto a favore di quest’ultimo, che, tuttavia, può non essere considerato dirimente, atteso che le funzioni semidirettive richiedono comunque un’attività organizzativa e gestoria meno ampia rispetto a quelle direttive e che la durata delle funzioni direttive svolte dai due candidati è stata pressoché analoga.
8.4. Alquanto significativa, nella valutazione globale di preferenza del dott. CI, apparirebbe anche la pluralità delle esperienze da questo maturate nel settore del contrasto alla criminalità organizzata: ci si riferisce non solo alle funzioni presso la DNAA – che l’art. 10, comma 12, del d. lgs. n. 160 del 2006 richiede di valutare ai fini del conferimento dell’ufficio in esame – ma anche alla varietà di D.D.A. locali diverse presso le quali egli ha prestato servizio.
8.5. Una pluralità e varietà che, invece, è assente nel percorso professionale del ricorrente e che, pertanto, è idonea a giustificare la sua subvalenza.
8.6. Peraltro, anche la maggior durata di esercizio di tale esperienza da parte del dott. CI, rispetto a quella analoga del ricorrente, è significativa, atteso che l’art. 32 cit. richiede di attribuire rilievo anche alla « durata dell’attività inquirente e requirente ».
9. Alla luce di tali motivazioni, di cui si è dato sin qui sintetico ragguaglio, il Tribunale ha respinto il ricorso.
10. Avverso tale sentenza ha proposto appello il dott. LE, lamentandone l’erroneità per quattro motivi che qui di seguito saranno di seguito esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento della delibera impugnata in primo grado.
10.1. Si sono costituiti il C.S.M. e il controinteressato, dott. CI, per chiedere la reiezione dell’appello.
10.2. Nella pubblica udienza dell’11 novembre 2025 il Collegio, sentiti i difensori delle parti e dopo ampia discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
11. L’appello è infondato.
11.1. Ritiene anzitutto il Collegio, per il principio della ragione più liquida (Cons. St., Ad. plen., 26 aprile 2015, n. 15), di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal dott. LE, proposte in limine litis dal dott. CI, in quanto l’infondatezza, nel merito, dell’appello, per le ragioni che seguono, è comunque assorbente, per la sua portata sostanziale, di ogni profilo preliminare.
12. Con il primo motivo (pp. 4-12 del ricorso), anzitutto, l’appellante, anche in questa sede, torna ad eccepire, in punto di legittimazione ex art. 194 ord. giud., che il periodo precedente alla “nuova” e unica legittima nomina (dal 14 febbraio 2018 al 14 febbraio 2021), non possa essere utilmente valutato quale periodo di esercizio della funzione direttiva da parte del dr. CI, discendendo lo svolgimento in via di mero fatto di tali funzioni da una de-terminazione ritenuta illegittima dal Giudice amministrativo, pertanto annullata e non recuperata nel successivo provvedimento di nomina.
12.1. In altri termini, il successivo provvedimento di nomina del 2021 non potrebbe, in ogni caso, dispiegare alcun effetto sanante ex tunc sull’originario provvedimento di nomina del 2018, per l’assorbente rilievo che l’organo di autogoverno, in sede di riedizione del potere in conseguenza del giudicato di annullamento, ha adottato il nuovo atto di conferimento delle funzioni direttive al dott. CI senza previamente rinnovare la valutazione comparativa tra i candidati (seppure in via virtuale) e senza dunque emendare, con efficacia “sanante”, il vizio motivazionale inficiante la prima delibera di nomina, poi annullata.
12.2. Ne discenderebbe che il periodo precedente alla nuova nomina (B.U. n. 3 del 15 febbraio 2021) non può pertanto valere a soddisfare il requisito della legittimazione alla partecipazione alla procedura in esame, ovvero la permanenza minima di quattro anni, necessariamente “di diritto” oltre che “di fatto”, nell’ufficio di provenienza.
12.3. Per conseguenza, non sembra all’appellante concepibile che il dato fattuale di aver ricoperto un incarico in forza di un provvedimento illegittimo possa consentire al soggetto interessato di far valere tale titolo successivamente, in quanto dalla declaratoria di illegittimità della nomina non può che derivare la ininfluenza del periodo ai fini delle successive valutazioni di idoneità professionale.
12.4. Deve farsi notare al riguardo che un rapporto nullo non può essere considerato in alcun modo ai fini delle progressioni nel pubblico impiego non contrattualizzato quale è quello del personale di magistratura: l’unico effetto è semmai quello riguardante il diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c., ma appunto quale eccezione di stretta interpretazione al principio di carattere generale.
12.5. Del resto, prescindendo dal rilievo che esso vale solo con riferimento alle funzioni essenziali di un ordinamento, il noto istituto del c.d. “ funzionario di fatto ” può essere utilizzato nell’ipotesi di svolgimento delle funzioni sulla base di un titolo valido ed efficace, ovvero, nel caso – che qui ricorre – di illegittimo conferimento delle funzioni, solo a tutela dell’affidamento dei terzi, giammai a favore del soggetto che ha beneficiato della situazione di illegittimità, come tale rimossa dal giudice amministrativo.
12.6. A voler diversamente ritenere, si farebbero immotivatamente discendere degli effetti positivi da un atto giuridico posto nel nulla dal giudice per la sua illegittimità, con evidente pregiudizio per i controinteressati, che si vedrebbero posti in comparazione e valutati (anche) sulla base di titoli non legittimi, con distorsione delle successive procedure concorsuali.
12.7. Applicando in maniera distorta la figura del “funzionario di fatto” si giungerebbe al paradossale risultato di parificare completamente chi abbia svolto di fatto (per circa due anni) le funzioni di procuratore della Repubblica (in base ad una delibera di nomina poi annullata) a chi abbia ricoperto legittimamente analogo incarico, e ciò tanto con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso per posti direttivi quanto con riferimento al rilievo da attribuirsi all’attività svolta dal funzionario di fatto (rilevante – secondo il provvedimento che qui viene contestato – addirittura come indicatore specifico).
12.8. L’appellante, nel contestare le motivazioni della sentenza qui impugnata, rammenta che compito del diritto è “riportare” il fatto al diritto e non viceversa appiattirsi sul fatto compiuto, sicché l’esercizio di fatto di funzioni pubbliche (e/o in generale di attività lavorative) non può andare a discapito di altri, giacché ciò legittimerebbe la lotta di tutti contro tutti, ma, al contrario, per definizione una nomina annullata non può avere effetti erga omnes e non può costituire titolo per l’esercizio di ulteriori attività, ossia a dire rappresentare un presupposto curriculare per progressioni in carriera et similia , in quanto, a dire dell’appellante, sarebbe veramente la fine di ogni dimensione giuridica e la contrazione del diritto al fatto bruto.
12.9. Insomma sarebbe di tutta evidenza che la sentenza impugnata non ha opposto seri argomenti al motivo di contrasto della deliberazione del C.S.M. con l’art. 194 ord. giud., ma ha dovuto ripiegare su assai discutibili rationes della normativa di riferimento, tra-scurando che quando l’art. 105 Cost. assegna al C.S.M. di decidere sugli incarichi ai magistrati « secondo le norme dell’ordinamento giudiziario » esige e presuppone criteri certi e non, invece, nebulose giustificazioni posteriori addirittura alla decisione adottata.
13. Il motivo è privo di fondamento.
13.1. Questo Consiglio di Stato, invero, ha già chiarito che l’effetto retroattivo dell’annullamento della nomina, da parte del C.S.M., non può travolgere il dato, effettivo, che il magistrato abbia svolto le funzioni direttive (v., sul punto, Cons. St., sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4913) e tale circostanza non può essere relegata all’irrilevanza giuridica, come pretende l’appellante principale, quasi l’esercizio di funzioni tanto determinanti per la vita e il funzionamento di un ufficio giudiziario, ancorché in forza di un atto di investitura poi invalidato in sede giurisdizionale, venga cancellato ex post dal mondo giuridico senza lasciare traccia.
13.2. Si tratta di un assunto che, per quanto ineccepibile da un punto di vista formale, trascura tuttavia e anzitutto, sul piano generale, che l’effetto retroattivo – ex tunc – dell’annullamento giurisdizionale non può non misurarsi, necessariamente, con il principio dell’effettività – quod factum infectum fieri nequit – e implica, altrettanto necessariamente, un adaequatio rei et intellectus tra la caducazione degli atti annullati, con efficacia ex tunc , e l’effetto ripristinatorio del giudicato amministrativo, il quale sopraggiunge a distanza di tempo dal momento in cui tali effetti si sono irrimediabilmente prodotti.
13.3. Come noto, la stessa retroattività dell’esecuzione del giudicato trova un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà — fattuale o giuridica — tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante (come chiarito, del resto, dai risalenti brocardi factum infectum fieri nequit e ad impossibilia nemo tenetur ) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall’art. 112, comma 3, c.p.a. (v., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 6 dicembre 2018, n. 6907 nonché Cons. St., Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11).
13.4. Il che, va solo qui aggiunto a confutazione dei pur brillanti argomenti addotti con il motivo in esame, non comporta che il soggetto, soccombente nel giudizio amministrativo, possa paradossalmente giovarsi degli effetti contra ius dell’atto illegittimo annullato, ma semplicemente riconoscere che il giudicato amministrativo non può annullare la realtà, quale cristallizzatasi nel periodo tra il momento in cui l’atto ha dispiegato, ormai irrimediabilmente, i suoi effetti e il momento in cui, intervenuto l’annullamento, si debba restaurare la legalità nella sostanza delle cose e nella concreta vicenda amministrativa, incisa dal giudicato, prendendo atto che un concreto assetto di interessi ha comunque avuto luogo in tale lasso di tempo.
13.5. Non giova all’appellante sostenere che, in questo modo, il diritto si piegherebbe al “ fatto bruto ” perché anche il nudo fatto ha una sua valenza giuridica che non può essere del tutto negletta, nemmeno dal giudice, senza generare ulteriori, e più gravi, ingiustizie.
14. Venendo poi, sul piano particolare, alla peculiarità del caso qui disaminato e alla corretta applicazione dell’art. 194 ord. giud., si deve aggiungere che l’esercizio di funzioni dirigenziali, ancorché rilevatosi successivamente illegittimo, non può ritenersi irrilevante.
14.1. Esso non può considerarsi tale, tamquam si non esset , anzitutto sul piano organizzativo ed ex parte obiecti , dato che ha comunque inciso e non poco sull’assetto dell’ufficio, a cui è stato preposto il soggetto la cui nomina è stata annullata.
14.2. Ma esso ha inciso anche, inevitabilmente ed ex parte subiecti , sul patrimonio esperienziale che questo soggetto ha acquisito, patrimonio che, si badi, non può essere cancellato nella sua storicità fattuale, nella sua realtà e verità effettuale, dato che esso presuppone « un effettivo periodo di esperienza professionale, che nemmeno il rimedio ad eventuale errore dell’amministrazione può far venire meno (e ciò senza scomodare il brocardo “factum infectum fieri nequit”) » (Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2012, n. 4092).
14.3. Se questo patrimonio, ovviamente, non può essere opposto al ricorrente vittorioso, che ha ottenuto l’annullamento dell’atto di nomina da parte del giudice amministrativo e potrà avvalersi della fictio iuris della retrodatazione dell’anzianità (ma non certo, si badi, dell’effettività di un possesso mai avuto ai fini dell’art. 194: v. la citata sentenza n. 4092 del 2012), proprio per l’effetto retroattivo dell’annullamento che presidia l’effettività della tutela giurisdizionale, esso invece è opponibile rispetto ai terzi in quanto dato incancellabile nella sua fattualità, a determinati fini, laddove, come in questo caso, unicamente rilevi l’effettività delle funzioni svolte, nel momento in cui furono svolte, e indipendentemente dalle successive vicende giuridiche che hanno riguardato il legittimo esercizio di tali funzioni.
14.4. Questo Consiglio di Stato ha chiarito, nel già richiamato precedente, che le funzioni direttive, « nel momento in cui venivano svolte e quindi per tutto il tempo in cui lo sono state, erano del tutto legittime, a nulla rilevando l’effetto retroattivo » (Cons. St., sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4913) dell’annullamento, in sede giurisdizionale, dello stesso atto di nomina.
14.5. Non a caso l’art. 194 ord. giud., come ha correttamente rilevato il primo giudice, prevede espressamente, e letteralmente, che « il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni […] prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio », ancorando il requisito legittimante all’effettività del possesso dell’ufficio, senza distinguere tra possesso legittimo e possesso divenuto poi, ex post , illegittimo per effetto di un successivo annullamento giurisdizionale.
14.6. La disposizione, come si vede, fa inequivoco riferimento al possesso effettivo dell’ufficio e, cioè, al concreto svolgimento della funzione, il che appare di già di per sé solo dirimente, sicché ogni distinzione sul “titolo”, legittimo o meno, di tale possesso, sulle funzioni di reggenza assegnate al dott. CI tra l’annullamento della prima nomina e la seconda delibera di nomina, è del tutto speciosa e comunque irrilevante ai fini dell’art. 194 ord. giud.
14.7. Ciò è coerente con la ratio della disposizione, quale si ritrae in via ermeneutica, rinvenibile nella necessità, di pubblico interesse, che le nuove e diverse funzioni vengano assunte sulla base di un effettivo periodo di esperienza professionale – v., sul punto, anche Cons. St., sez. IV, 10 luglio 2012, n. 4092, già citata – e dopo una effettiva e concreta permanenza di almeno 4 anni nella precedente funzione per garantire una reale stabilità nell’assetto dell’ufficio di provenienza, tale da consentire una minimale programmazione ed organizzazione del lavoro proprio e dell’ufficio di appartenenza.
15. Il tenore letterale dell’art. 194 ord. giud. risulta dunque inequivoco nell’attribuire rilevanza esclusiva, ai fini della maturazione del temine di legittimazione, al possesso effettivo dell’ufficio cui il magistrato è stato destinato, a prescindere da quella che può essere stata la genesi storica della disposizione, e nessun dubbio vi può essere sul fatto che, nel caso di specie, il dott. CI abbia preso possesso dell’ufficio in data 29 marzo 2018, sulla base della delibera consiliare del 14 febbraio 2018.
16. Di tali incontestate circostanze prendono atto tanto la delibera di conferma nelle funzioni direttive adottata dal Consiglio in data 15 novembre 2023 quanto la delibera di conferimento dell’incarico direttivo de quo agitur .
16.1. L’appellante sostiene che la sentenza di annullamento della delibera sulla cui base si è avuta la presa di possesso dell’ufficio, da un lato, determinerebbe una sorta di paralisi del decorso del termine di legittimazione per successivi trasferimenti e, d’altro lato, impedirebbe di considerare come validamente maturata l’esperienza dirigenziale svolta sulla scorta di delibera successivamente annullata.
16.2. Ma questo argomento, oltre che, come detto, con la lettera e la logica dell’art. 194 ord. giud., urta contro un basilare principio di continuità nella reggenza degli uffici giudiziari, che deve essere comunque garantito, scongiurando ogni periculum vacui , ad onta delle plurime, e imprevedibili, vicende giudiziarie che vedono contrapposti i magistrati aspiranti ai posti dirigenziali o semidirigenziali.
16.3. Come ha indicato lo stesso C.S.M. nella risposta a quesito del 16 ottobre 2013, infatti, « il titolare dell’incarico direttivo, a seguito di annullamento del provvedimento consiliare che l’ha ad esso assegnato, non è tenuto a dare esecuzione spontanea ed autonoma alla sentenza del giudice amministrativo in quanto egli non dispone del rapporto di servizio in cui è incardinato; infatti, così come la costituzione del rapporto con lo specifico ufficio avviene per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, allo stesso modo quel rapporto non può estinguersi o risolversi in virtù di una modificazione operata spontaneamente dal magistrato, che deve comunque poi essere assegnato ad altro ufficio, occorrendo sempre un provvedimento amministrativo che, se del caso, rimuova il titolare dell’incarico e lo assegni ad altro »
16.4. Secondo il C.S.M., infatti, occorre « considerare che il titolare di un ufficio è comunque tenuto ad assicurare la continuità dello stesso, di cui è stato investito, sino a quando l’amministrazione, che ad esso l’ha assegnato, non provveda diversamente, rimuovendolo ed attribuendogli altro incarico (la sospensione di fatto dell’attività riconnessa all’ufficio direttivo potrebbe determinare un ipotesi di illecito disciplinare e/o penale); ciò appare di assoluta evidenza nel momento in cui anche le dimissioni non danno luogo ad automatica cessazione del rapporto, occorrendo comunque il provvedimento di accettazione delle dimissioni stesse da parte del Consiglio superiore della magistratura e nel frattempo il magistrato deve continuare a prestare servizio » e che « in definitiva, posto che l’annullamento della delibera di conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo non comporta che il contro interessato soccombente ritorni al posto precedentemente occupato (che, semmai, potrebbe anche essere stato medio tempore coperto con una procedura di trasferimento assolutamente legittima), è logico che, nelle more in cui il C.S.M. provveda a riesercitare il potere, peraltro di stretta derivazione costituzionale (art. 105 Cost.) , di cui è titolare, il detto magistrato, nella costanza del rapporto di impiego pubblico ed in ottemperanza ai doveri ad esso connessi, sia tenuto a continuare ad esercitare le funzioni conferite con la delibera in precedenza annullata ».
16.5. In questo quadro risulterebbe illogico consentire al magistrato di svolgere ( rectius , pretendere che il magistrato svolga), ancorché interinalmente e in via di fatto, funzioni direttive o semidirettive e contestualmente privare le stesse di rilevanza nell’ambito della valutazione del suo percorso professionale, come invece postula l’appellante.
16.6. Tale conclusione risulterebbe, peraltro, in contrasto con le regole di autovincolo derivanti dal T.U. sulla dirigenza giudiziaria il quale, nelle parti in cui attribuisce rilevanza allo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive non opera distinzioni tra funzione svolte in via di fatto (quale vicario, reggente, magistrato in applicazione, ecc.) o sulla base di delibera che abbia superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo.
16.7. Essa non appare in linea non solo con le richiamate affermazioni di principio di cui alla citata risposta a quesito del C.S.M. e con l’impostazione del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, ma anche con la consolidata prassi consiliare, da ritenersi pienamente legittima, che attribuisce rilevanza alle esperienze direttive e semidirettive svolte nelle more della riedizione del potere che conduca alla nomina del candidato già in possesso dell’ufficio sulla base della precedente nomina (poi annullata), tanto nell’ipotesi in cui a tale esperienza si attribuisca rilievo in caso di conferma quanto nell’ipotesi in cui ad essa si attribuisca rilievo nell’ambito di nuovo conferimento di diverso incarico direttivo o semidirettivo.
17. Da ultimo, come anche il primo giudice ha osservato, non può non rilevarsi, sul piano di una coerente interpretazione sistematica dell’art. 194 ord. giud., come la tesi dell’appellante finirebbe per confliggere anche con il principio di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive iscritte negli artt. 45 e 46 del d. lgs. n. 160 del 2006, ai sensi dei quali le une e le altre hanno durata quadriennale con possibilità di conferma per ulteriori quattro anni: ove non si computasse il periodo svolto nell’esercizio di funzioni direttive o semidirettive sulla base di delibera annullata ai fini della legittimazione per un nuovo incarico, potrebbe in concreto determinarsi una elusione del termine di quattro o di otto anni di svolgimento delle predette funzioni, consentendo al magistrato cui venga nuovamente conferito il medesimo incarico oggetto di precedente annullamento giurisdizionale di reggere l’ufficio per un tempo eventualmente anche di gran lunga eccedente il termine di legge.
17.1. Non giova all’appellante replicare che la temporaneità degli incarichi direttivi introdotta dalla riforma del 2006 significa, a ben vedere, rotazione di funzioni, non diritto a rimanere “capi” (da una sede ad un’altra).
17.2. Invero una interpretazione sistematica coerente, e non contraddittoria, dell’art. 194 ord. giud. e, in generale, di tutte le norme dell’ordinamento giudiziario non può non tenere conto che, se si seguisse la tesi dell’appellante e la si sviluppasse nelle sue logiche conseguenze (e, cioè, che il periodo di “reggenza” svolto dal dott. CI sino alla seconda delibera di nomina sia un nulla dal punto di vista giuridico, ad ogni effetto, e che l’ufficio giudiziario, in sostanza, sia rimasto “acefalo” tra l’annullamento della prima nomina e la seconda nomina, non potendo tale periodo di funzioni effettivamente svolte essere ascritto né al curriculum del dott. CI né a quello della dott.ssa Triassi o di altro soggetto che abbia ottenuto l’annullamento della sua nomina), nel quadriennio di cui agli artt. 45 e 46 del d. lgs. n. 160 del 2006, coerentemente, mai potrebbe essere computato un periodo, anche lungo, in cui il soggetto, la cui nomina è stata annullata, ha continuato a dirigere l’ufficio non già per un intollerabile privilegio, o per giovarsi, paradossalmente, degli effetti di un annullamento giurisdizionale che l’ha visto soccombente, ma per assicurare, in base a quanto si è detto (v., supra , § 16.2. e ss.), la doverosa continuità nella gerenza dell’ufficio giudiziario anche a seguito dell’annullamento giurisdizionale.
17.3. E va da sé che, sempre per tutte le ragioni espresse, il periodo di svolgimento di tali funzioni non solo debba essere computato ai fini della legittimazione di cui all’art. 194 ord. giud., ma rientri anche a pieno titolo nella valutazione comparativa tra gli aspiranti al posto dirigenziale, come questo Consiglio di Stato, del resto, ha già expressis verbis chiarito nella sentenza della sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4913, più volte citata.
18. Il motivo dunque, per tutte le ragioni sin qui esposte, va respinto.
18.1. Deve solo qui aggiungersi che la questione di costituzionalità, dedotta dall’appellante nella memoria del 10 ottobre 2025, deve essere anche essa respinta in quanto manifestamente infondata.
18.2. Il dott. LE sostiene infatti che, se si dovesse seguire la tesi del primo giudice secondo cui l’art. 194 richiederebbe solo il ‘possesso effettivo’ comunque realizzato, la stessa disposizione risulterebbe incostituzionale per violazione degli artt. 97 e 105 Cost.
18.3. L’obbligo del concorso – id est la scelta dei più capaci per ricoprire un ufficio pubblico – vale anche per le progressioni in carriera ovvero per il conferimento di incarichi direttivi al punto tale che lo stesso ordinamento prevede per l’appunto lo svolgimento di un’apposita procedura tutte le volte in cui si tratta di assegnare un ufficio di tal sorta.
18.4. L’art. 105 Cost. richiede l’applicazione delle norme sull’ordinamento giudiziario per l’attribuzione di incarichi.
18.5. Le norme di principio costituzionali, in altri termini, richiedono che si faccia una procedura legittima e che solo su questa base si assegnino incarichi giudiziari e, se bastasse solo l’esercizio di fatto di funzioni giudiziarie (direttive), si vanificherebbe la portata delle citate norme costituzionali.
18.6. Per questo, deduce l’appellante, la conclusione accolta nella sentenza impugnata condurrebbe de plano alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 194 ord. giud.
18.7. A nulla servirebbe svolgere da parte del C.S.M. una procedura legittima, se poi bastasse il mero fatto dello svolgimento di attività e, al riguardo, l’appellante domanda che questo Consiglio di Stato sollevi questione di costituzionalità della disposizione di riferimento se intesa nel senso qui contestato.
18.8. Ma la questione è manifestamente infondata perché, per le ragioni espresse, l’art. 194 ord. giud., correttamente interpretato, fa riferimento a funzioni “effettivamente” svolte, anche laddove la nomina venga poi annullata, e il computo di questo periodo nel quadriennio di legittimazione, di cui all’art. 194 ord. giud., non lede né il principio del buon andamento né quello della progressione in carriera statuita dal C.S.M. per i magistrati secondo le norme dell’ordinamento giudiziario né, si aggiunga, la par condicio competitorum , dato che, al contrario, sarebbe iniquo negare a chi ha assicurato la reggenza dell’ufficio, anche dopo l’annullamento della sua nomina con effetti retroattivi, l’esistenza stessa, sul piano fattuale, di tale effettivo svolgimento di funzioni apicali, quasi l’assunzione delle relative responsabilità non sia esistito, sul piano fattuale, e non possa rientrare nel computo temporale.
18.9. Si deve qui ribadire che l’effetto dell’annullamento, disposto dal giudice amministrativo, non può cancellare la realtà fattuale, dovendo l’effetto ripristinatorio garantire l’adeguamento della realtà al diritto nella misura in cui ciò è possibile e finché è possibile né potendo impedire che, medio tempore , lo svolgimento delle funzioni direttive sia garantito transitoriamente dal soggetto, già titolare dell’ufficio, fino a nuova legittima nomina da parte dell’organo di autogoverno.
19. Con il secondo motivo di appello (pp. 12-15 del ricorso), ancora, l’odierno appellante sostiene che con provvedimento del 15 novembre 2023 (Pratica 1R.- Fasc. n. 87/QD/2021, all. 8), di conferma del dott. CI nelle funzioni nella sede precedente (Procura della Repubblica di Potenza), il C.S.M. indicò inopinatamente quale data di decorrenza quella del 29 marzo 2018.
19.1. Malgrado l’annullamento della nomina del dott. CI a procuratore di Potenza, avvenuta con deliberazione del 14 febbraio 2018, ad opera di Tribunale con la sentenza n. 2772 del 2019, confermata da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 192 del 2020, il più recente provvedimento riporta che il controinteressato sarebbe stato Procuratore di Potenza dal 2018: egli, sostiene il dott. LE, in quel periodo esercitava solo funzioni di fatto non rilevanti giuridicamente.
19.2. Tale provvedimento è affetto da un errore macroscopico presumibilmente ascrivibile ad una mera svista.
19.3. Il provvedimento da ultimo evocato si porrebbe in palese e insanabile contraddizione con la più volte citata sentenza n. 2772 del 2019 del Tribunale, confermata dal Consiglio di Stato, con la quale è stata annullata l’originaria delibera di nomina del dott. CI a Procuratore della Repubblica di Potenzia.
19.4. Il provvedimento gravato risulta adottato senza tener in alcun conto quelle ineludibili statuizioni, neppure prese in considerazione dall’organo consiliare.
19.5. Ne sarebbe derivata la conseguenza paradossale, assurda, manifestamente ingiusta che un soggetto la cui nomina è stata dichiarata illegittima abbia potuto trarre vantaggio da quell’atto sino a prevalere su altri, i quali invece presentano curricula di lavoro svolti nella piena legittimità.
19.6. A ritenere diversamente, se in ogni caso il soggetto illegittimamente nominato potesse giovarsi di tale nomina, sarebbe veramente inutile ricorrere alla tutela giurisdizionale.
20. Ecco perché, a dire dell’appellante, la delibera del 2023 risulta invero vanificare la funzione (e la tutela) giurisdizionale pur riconosciuta ed assicurata dagli artt. 24 e 113 Cost. anche nei confronti della pubblica amministrazione e mostra di non tenere in considerazione gli artt. 6 e 13 CEDU
20.1. Insomma, le norme di principio costituzionali e sovranazionali garantiscono l’azione in giudizio e l’effettività della tutela giurisdizionale, ma poi di fatto le stesse sarebbero come non stabilite, etsi non darentur , se comunque il soggetto privato potesse giovarsi degli effetti di un atto illegittimo.
20.2. L’annullamento disposto in sede giurisdizionale per vizi di legittimità non è affatto un’abrogazione o una revoca valida solo ex nunc per il futuro, ma è per l’appunto la dichiarazione di un’invalidità efficace ex tunc e che travolge l’atto impugnato ed i suoi effetti.
20.3. Altrimenti, se lo stato delle cose non dovesse comunque modificarsi, non ci si rivolgerebbe nemmeno al giudice.
20.4. Da qui, secondo l’appellante, l’evidente violazione del giudicato n. 2772 del 2019, i vizi istruttori e motivazionali, il travisamento dei fatti operato dal provvedimento del 2023, laddove fosse inteso riconoscere al dott. CI un’anzianità di servizio valevole sin dal 2018, che ne comportano l’illegittimità e che si riflettono in via derivata sulla più recente delibera del 17 luglio 2024.
21. Il motivo è anch’esso privo di fondamento, per le ragioni sopra espresse, che devono essere tutte qui richiamate.
21.2. Non vi è alcuna violazione del giudicato, nemmeno nel provvedimento del 2023 che ha confermato il dott. CI procuratore di Potenza, dato che tale provvedimento, nel rinominarlo, non ha potuto che prendere atto che egli fosse nel possesso “effettivo” delle sue funzioni continuativamente fin dal 2018, ciò che, ancora una volta per le ragioni sopra espresse, solo rileva a fini dell’art. 194 ord. giud., senza con ciò volere dire che questo possesso, una volta intervenuto il giudicato, potesse ritenersi legittimo in contrasto con quanto stabilito dal giudice amministrativo.
21.3. Anzi, detto provvedimento, nel considerare le funzioni di fatto svolte sin dal 2018 e nel computarle nel quadriennio, risponde a quell’interpretazione sistematica, di cui si è detto sopra (§ 17.2.), scongiurando il rischio che la conferma si prolunghi per un periodo superiore al massimo consentito di otto anni, se non si considerassero le funzioni di fatto esercitate, anche quelle svolte in base ad una nomina successivamente annullata in sede giurisdizionale.
21.4. Il motivo, pertanto, va respinto.
22. Con il terzo motivo (pp. 15-19 del ricorso), ancora, l’odierno appellante insiste sull’illegittimità della delibera qui gravata perché, a suo dire, il consigliere Natoli non avrebbe potuto liberamente e serenamente prendere parte alla decisione del plenum , in seguito alle note vicende che l’hanno riguardata e che sono ricordate nella parte espositiva del motivo (a cui si rimanda per sintesi), e la deliberazione del plenum in favore della nomina a procuratore del dott. CI si sarebbe conclusa con 13 voti a favore di questo e 12 voti a favore dell’odierno appellante (proposta “B” della V commissione del C.S.M.).
22.1. La proposta di nomina dello stesso, ricorda l’appellante, ha conseguito n. 13 voti validi, mentre quella in favore del dott. LE ha conseguito n. 12 voti sicché, se il consigliere Natoli avesse potuto liberamente esercitare le proprie prerogative consiliari di esercizio del diritto di voto, esprimendosi in favore dell’appellante – come lo stesso consigliere Natoli ha esposto in Istanza – vi sarebbe stata parità di voti e sarebbe stata approvata la delibera di nomina dell’appellante in quanto più anziano in ruolo.
22.2. Correttamente il Tribunale, come si è visto, ha respinto il motivo, ritenendolo manifestamente infondato (v., supra , § 5.6.), per « l’assorbente rilievo che lo stesso si fonda, (i) non solo su generiche affermazioni di parte di una dei componenti del CSM, che non trovano alcun riscontro probatorio negli atti depositati in questo giudizio, (ii) ma anche su mere congetture ipotetiche di quello che sarebbe stato il voto espresso dalla predetta componente del CSM, se avesse partecipato alla seduta ».
22.3. Le suggestive, ma generiche, deduzioni dell’appellante non sono in grado di scalfire la correttezza di siffatta motivazione, dato che, in effetti e a prescindendo qui da ogni questione sulla legittimità della partecipazione al voto del consigliere Natoli, quando pure tale partecipazione fosse stata possibile nulla assicura che ella avrebbe votato per il dott. LE e, certamente, una Istanza depositata ex post , a votazione conclusa e conosciuta, non è - a tacer d’altro – affatto indice, né sicuro né serio, di siffatta presunta volontà, a nulla rilevando che le decisioni del plenum siano adottate a voto palese, come invano deduce l’appellante.
22.4. Il motivo, dunque, va decisamente respinto anche in questa sede.
23. Infine, con il quarto ed ultimo, articolato, motivo (pp. 19-29 del ricorso), l’appellante censura nel merito la valutazione svolta dal C.S.M., che ha ritenuto prevalente il profilo professionale del dott. CI per la nomina a procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, e con essa le motivazioni espresse dal Tribunale, sopra riportate, che avrebbero, a suo avviso, erroneamente confermato la legittimità di tale scelta.
23.1. La nomina del dott. CI non sarebbe stata il risultato di una reale, veritiera ed attenta istruttoria e conseguente valutazione del merito e delle attitudini dei candidati, come richiesto da basilari principi in materia e dalle medesime circolari del CSM, bensì il frutto di imponenti carenze istruttorie, omissioni e travisamento di fatti, sintomatici di un cattivo uso del potere discrezionale del C.S.M., e ciò in palese violazione del superiore interesse pubblico di individuare il miglior dirigente da preporre al posto da coprire.
23.2. E, invero, le motivazioni riportate nella proposta A, anziché essere funzionali ad un valido sostegno delle scelte operate dalla Commissione, denuncerebbero l’assoluta inconsistenza di un plausibile apparato argomentativo coerente con i dati in atti, da dover esplicitare a sostegno della decisione assunta e, l’appellante ribadisce, diretta ad individuare il più idoneo candidato per il posto a concorso.
23.3. E sarebbe indubbio che un completo, approfondito ed imparziale esame del profilo professionale dell’appellante – più anziano in ruolo – avrebbe dovuto necessariamente essere segnato da un giudizio di prevalenza rispetto a quello del controinteressato, proprio facendo corretta applicazione dei principi che presiedono al giudizio comparativo così come individuati dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle circolari del C.S.M., secondo cui il giudizio attitudinale deve essere complessivo e unitario sull’intero profilo professionale del magistrato.
23.4. In tale prospettiva, sarebbe stato, infatti, possibile valorizzare gli indicatori specifici posseduti solo dal dott. LE, unitamente alle qualità giurisdizionali, organizzative e relazionali maturate dallo stesso nel corso della sua carriera e riconosciute sin dal 2009, anno del conferimento del primo incarico direttivo, attribuendo la necessaria rilevanza proprio a quelle caratteristiche che la disciplina regolamentare ha inteso dar valore nel conferimento degli incarichi dirigenziali di un ufficio apicale.
23.5. L’appellante, con il motivo in esame, contesta nello specifico tre punti:
a) la circostanza che il C.S.M. e, con esso, il Tribunale abbiano anzitutto valorizzato in via preferenziale l’esperienza direttiva del dott. CI anche nel periodo, invero lungo, in cui ha esercitato funzioni di fatto dopo l’annullamento della prima nomina, ciò che sarebbe invece precluso, invece, dall’assenza di effetti della stessa nomina, annullata prima dal Tribunale e poi, in via definitiva, da questo Consiglio di Stato, evidenziando invece il periodo ritualmente e unicamente valutabile ai fini della comparazione con lo stesso appellante, periodo del quale residuano appena due anni e cinque mesi, certamente recessivi a fronte degli undici anni e nove mesi di legittimo esercizio di funzioni direttive e semidirettive da parte del dott. LE (quattro anni di funzioni direttive a Modica; un anno di funzioni direttive di fatto a Caltagirone; sette anni e nove mesi di funzioni semidirettive a Catania).
b) l’esercizio di funzioni direttive in uffici di medie o piccole dimensioni è sostanzialmente equivalente, alla luce del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, a quello di funzioni semidirettive in uffici di grandi dimensioni, nei quali la qualità e la quantità del contenzioso, degli incombenti amministrativi e di gestione del personale non sono ragionevolmente affrontabili dal singolo dirigente, ma impongono la cooperazione nella responsabilità dei servizi da parte delle figure dirigenziali, con l’imprescindibile apporto e il contributo nella conduzione dell’ufficio dei procuratori aggiunti, e tale sarebbe, per l’appellante, la situazione integrata nella presente fattispecie, nella quale il dott. CI vanta un’unica esperienza direttiva (peraltro di durata inferiore a quella inesattamente ritenuta dal Consiglio e tale da precludergli addirittura la legittimazione a concorrere) presso la Procura della Repubblica di Potenza, ufficio caratterizzato non solo dalla esiguità delle sue dimensioni (in pianta organica n. 13 sostituti), ma altresì dalla ridotta pervasività del fenomeno criminale, specie organizzato, sedente nel territorio, mentre, a fronte di ciò, oltre alle plurime esperienze direttive (formale a Modica ed in fatto a Caltagirone, territori entrambi caratterizzati dalla presenza di endemica e micidiale criminalità organizzata di tipo mafioso), protratte per oltre cinque anni, il dott. LE vanta un periodo di applicazione (un anno) in ufficio di secondo grado (Procura Generale di Catania) e, soprattutto, una lunga esperienza semidirettiva (sette anni) nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, ufficio di grandi dimensioni (con una pianta organica di ben 40 sostituti) e connotato da fenomeni criminali aggressivi e endemici, e dalla presenza di una criminalità mafiosa e di tipo mafioso (al cui contrasto proprio il dott. LE è preposto), che presenta significative specificità, non fronteggiabili se non con la cooperazione di tutti i vertici dell’ufficio;
c) alla fine l’elemento valorizzato nella sentenza impugnata – ma non tanto nella delibera del C.S.M.– è quello della varietà degli incarichi svolti dal dott. CI presso la D.N.A. e varie D.D.A. e quello dell’attualità del suo incarico di procuratore capo a Potenza rispetto alle attività più risalenti del dott. LE, ma si tratterebbe, in sostanza, di elementi non decisivi a fronte del più elevato profilo professionale dell’appellante.
24. Anche questo motivo, pur nella sua complessità, va respinto.
25. La sentenza qui impugnata, le cui ragioni si sono sopra passate in rassegna, ha ben colto gli elementi di prevalenza, assegnati al profilo professionale del dott. CI, e senza disconoscere l’altissimo profilo professionale dell’appellante, che può vantare plurime esperienze (anche nel settore civile, come egli ha sottolineato nel ricorso), ha valorizzato sia i ragguardevoli traguardi raggiunti dal dott. CI nella (più recente) esperienza direttiva presso la Procura di Potenza sia la multiforme competenza acquisita da questi presso la D.N.A.A. e le varie D.D.A., competenza certo non secondaria nella valutazione delle funzioni dirigenziali di cui è causa.
25.1. Le censure dell’appellante non scalfiscono la correttezza, nel complesso, di tale valutazione, svolta dal Tribunale, in quanto, facendo riferimento a dette censure come sopra sintetizzate nel § 23.5, si deve osservare che:
a) il periodo di funzioni svolte dal dott. LE, anche dopo l’annullamento della prima nomina, è stato correttamente preso in considerazione dal C.S.M., alla luce di tutte le ragioni sopra espresse, alle quali giova qui richiamarsi ai sensi dell’art. 3, comma 2, c.p.a., senza inutili ripetizioni contrarie al principio di sinteticità, e del resto in conformità a quanto ha già sancito questo Consiglio di Stato (v., in particolare, la già citata sentenza di sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4913 nonché, supra , § 14.4.);
b) i trascorsi apicali del dott. LE (unico tra i candidati che, oltre al dott. CI, presenta esperienze nello svolgimento di incarichi direttivi, quale procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica per un quadriennio e nell’aggiuntiva reggenza, in applicazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone) sono recessivi nel raffronto con quelli del dott. CI stante:
1) la risalente datazione dell’incarico direttivo svolto dal dott. LE (secondo un logico criterio di prossimità temporale dell’incarico), di contro potendosi apprezzare all’attualità valutativa l’ottima esperienza direttiva del dott. CI;
2) la vocazione distrettuale dell’ufficio diretto dal dott. CI e cioè, come detto, la Procura presso il Tribunale di Potenza, sicché il candidato proposto ha già dimostrato piena idoneità (concreta e non meramente prognostica) all’ufficio a concorso (del pari distrettuale), risultandone competenze perfettamente aderenti alle esigenze funzionali che animano la presente procedura (art. 25 T.U.);
c) rilevano senz’altro e sono stati dal primo giudice correttamente ritenuti prevalenti i trascorsi del dott. CI nel contrasto alla criminalità organizzata nel ruolo requirente (cfr. parametro di cui all’art. 32, lett. b), del T.U.], considerati:
1) l’ineguagliata estensione temporale (un trentennio), che integra un oggettivo criterio di validazione professionale,
2) la pluralità delle esperienze maturate nel settore, avuto riguardo alle diverse realità territoriali ove lo stesso ha operato (assai eterogenee),
3) la complementare sperimentazione delle funzioni di coordinamento investigativo nazionale (anche in proficue applicazioni), dal legislatore reputate significativamente indicative di attitudine direttiva, ai sensi dell’art. 12, comma. 10, del d. lgs. n. 160 del 2006.
25.2. Né, si deve qui aggiungere, ha errato il primo giudice nel ritenere prevalenti le funzioni direttive svolte con apprezzabili traguardi gestionali, ben e concretamente evidenziati dal C.S.M. nella delibera, dal dott. CI rispetto a quelle semidirettive di procuratore aggiunto, certamente significative, svolte dall’appellante a Catania in quanto, come bene ha rammentato la sentenza impugnata, « non pare dunque aver razionale fondamento l’assunto […] per cui le funzioni direttive e semi-direttive di cui qui si verte sono senz’altro sostanzialmente equiparabili, ai fini del giudizio attitudinale comparativo, per il mero effetto dell’assenza di un’esplicita “graduazione” delle stesse da parte dell’art. 18 del Testo unico sulla dirigenzagiudiziaria » (Cons. St., sez. V, 11 maggio 2021, n. 3712).
25.3. Di qui, almeno nel caso di specie, la correttezza della valutazione del C.S.M., che giustamente ha riconosciuto allo svolgimento della funzione apicale una natura più complessa e implicante maggiori responsabilità decisionali e capacità gestionali, di valenza attitudinale intrinsecamente superiore rispetto allo svolgimento di quelle semidirettive, pur senza, ovviamente, automatismi di sorta.
25.4. Le peculiari caratteristiche e i più ampi profili di responsabilità propri di un ufficio distrettuale come quello di Potenza, unitamente al lungo periodo di direzione, si dimostrano assai più incisivi, in termini di professionalità e di attitudine direttiva, rispetto alle funzioni svolte dal dott. LE in uffici circondariali di modesta portata (Modica e Caltagirone) o in qualità di procuratore aggiunto (Catania), cioè in posizione gerarchicamente subordinata al procuratore capo, il che giustifica appieno la valutazione di prevalenza riconosciuta dal C.S.M. al dott. CI.
25.5. Il motivo, pertanto, va respinto, meritando piena conferma, anche per quanto concerne la reiezione del quinto motivo del ricorso proposto in primo grado, la sentenza qui gravata, la cui motivazione va esente da censura.
26. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, l’appello, infondato, deve essere respinto in tutti e quattro i suoi motivi, con la piena conferma della sentenza qui impugnata, anche per tali ragioni.
27. Difatti, all’esito del presente giudizio può affermarsi che la valutazione effettuata dall’organo di autogoverno non presenti le denunciate carenze istruttorie né risulti inficiata da travisamento o lacunosità dei fatti, che, invece, sono stati puntualmente e dettagliatamente descritti e declinati, in maniera logica e coerente, secondo modalità conformi a quanto richiesto dalla normativa primaria e secondaria.
28. Si deve, in conclusione, ritenere rispettato anche nel presente giudizio, e con riferimento alla nomina qui contestata, il principio per cui i giudizi di prevalenza in tema di incarichi direttivi da parte del C.S.M. vanno formulati in termini di adeguatezza, dovendo comunque emergere dagli atti l’analisi completa dei dati curriculari dei concorrenti individuati, al fine di collegare la dimostrata pienezza della conoscenza dei profili dei canditati ad una valutazione informata e perciò attendibile riguardo al giudizio di prevalenza.
29. Le spese del presente grado del giudizio, per la complessità delle vicende esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.
29.1. Rimane definitivamente a carico del dott. LE il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da CE LE, lo respinge e, per l’effetto, conferma anche ai sensi di cui in motivazione la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di CE LE il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
IM OC, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM OC | Marco PA |
IL SEGRETARIO