Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2026REG.PROV.COLL.
N. 00107/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino, EP Immordino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei medesimi, sito in Palermo, via Libertà n. 171;
contro
Comune di -OMISSIS- (PA), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato EP Giambrone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è domiciliato ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie del Comune di -OMISSIS- e dell’Assessorato delle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. EP La EC;
Uditi nell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 per le parti gli avvocati G.nni, Immordino, G. Giambrone e F. Caserta;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Il Comune di -OMISSIS- con determinazione n. 1 del 7 febbraio 2014, dichiarava « improcedibile » l’istanza di condono proposta dalla dante causa della originaria ricorrente ai sensi della l. n. 47 del 1985, riguardante l’immobile, ivi descritto, abusivamente realizzato in -OMISSIS- (PA),-OMISSIS- (-OMISSIS-).
1.2.- La ragione del diniego era correlata al parere negativo espresso dall’Ufficio del Genio civile di Palermo considerato che il fabbricato sarebbe stato localizzato in prossimità del torrente -OMISSIS- e, segnatamente, nella fascia di inedificabilità assoluta di 10 metri dallo stesso.
1.3.- La ricorrente impugnava, dunque, detto provvedimento dinanzi al T.a.r per la Sicilia e ne chiedeva l’annullamento sulla base di doglianze così sintetizzabili:
- il predetto -OMISSIS- sarebbe stato inesistente avuto riguardo alla intervenuta trasformazione dello stato dei luoghi e nessuna esigenza di tutela sarebbe pertanto venuta in evidenza;
- in un caso analogo in cui però l’immobile si trovava ad una distanza superiore ai 10 metri dall’alveo del torrente, il Genio civile di Palermo avrebbe affermato che la radicale trasformazione dello stato dei luoghi imporrebbe, da parte dell’Amministrazione comunale, « una valutazione dell’attualità delle esigenze di tutela ».
1.4.- Il T.a.r. per la Sicilia, sez. II, con sentenza n. -OMISSIS- del 2022 rigettava il ricorso in ragione della violazione della predetta fascia di rispetto, ritenendo irrilevante la presenza della struttura scatolare e l’addotta – dalla ricorrente – presenza di un parere favorevole del Genio civile in un caso analogo.
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l’originaria ricorrente la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione art. 23 l.r. n. 37 del 85, artt. 93 e r.d. 523 del 1904; artt. 3 l. n. 241 del 1990; art. 97 Cost. eccesso di potere sotto vari profili. Sostiene l’appellante che:
- l’Ufficio del Genio civile di Palermo in relazione ad analoga fattispecie avrebbe affermato l’ ‘inesistenza’ del torrente -OMISSIS- il quale scorrerebbe in una struttura scatolare di cemento armato; esso non sarebbe più qualificabile come corso d’acqua in ragione della intervenuta trasformazione dei luoghi sicché sarebbero venute meno le esigenze di tutela, con conseguente inapplicabilità del divieto di cui all’art. 96 lett. f) r.d. n. 523 del 1904;
- il torrente -OMISSIS- non sarebbe annoverato tra le acque pubbliche del territorio siciliano;
2) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione art. 23 l.r. n. 37 del 1985, artt. 93 e 96 r.d. 523 del 1904, art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto vari profili. Sostiene l’appellante che:
- l’inesistenza dell’alveo e del torrente e l’attuale presenza di una diversa conduttura in cemento armato all’interno della quale scorre l’acqua avrebbe imposto una riconsiderazione della situazione di fatto in ordine alla ritenuta persistenza dell'utilità del vincolo stesso;
- l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto esercitare il potere discrezionale destinato a verificare – come già asseritamente fatto in un caso similare – che le intervenute modificazioni al regime del torrente lo abbiano sottratto all’oggetto della tutela apprestata dal r.d. n. 523 del 1904.
3.- Si sono costituiti in giudizio il Comune di -OMISSIS- e l’Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana i quali hanno concluso per l’infondatezza dell’appello.
4.- Con ordinanza n. 250 del 2025 questo Consiglio di giustizia amministrativa ha disposto verificazione volta ad accertare: « a) l’effettivo stato dei luoghi e delle opere abusive realizzate; b) la distanza intercorrente tra l’immobile oggetto dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria ex lege n. 47/85, di proprietà dell’appellante, e l’alveo del -OMISSIS- -OMISSIS-; c) ogni altra circostanza ritenuta dal verificatore utile per il compiuto scrutinio dei motivi di appello ». Detta ordinanza è stata eseguita dall’organismo incaricato il quale ha depositato l’apposita relazione in data 26 ottobre 2025.
5.- All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, l’appello, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
6.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è infondato.
7.- Come si è detto, questo Consiglio ha disposto verificazione all’esito della quale è stato accertato che il torrente, nel suo tratto visibile, dista meno di 9,5 metri dallo spigolo del fabbricato di proprietà -OMISSIS- più vicino e, nel tratto interrato, il cui percorso risulta in ogni caso individuabile, tale distanza risulta ridursi ulteriormente a pochi metri (verosimilmente nell’ordine di 4- 5 metri).
Il verificatore ha pure accertato che il torrente poi scorre verso il mare attraversando la strada statale « 113 » denominata « Settentrionale sicula ».
8.- Ora, alla luce di tali risultanze sulla cui correttezza in fatto non vi è ragione di dubitare, la doglianza dell’appellante circa l’asserita inesistenza del torrente si mostra infondata, risultando, invece, sussistenti le ragioni di tutela e la conseguente necessitata applicazione della disciplina vincolistica del 1923.
L’art. 96, comma 1, lett. f ), regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (« Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche ») stabilisce che « Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: […] f ) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi […]»: tale divieto « ha carattere assoluto, come anche letteralmente previsto dal legislatore, al fine di assicurare il libero deflusso delle acque un assoluto divieto previsto per tutte le acque pubbliche » (Cass. civ., sez. un., n. 3807 del 2020). L’intervento edilizio di cui trattasi è sottoposto al regime normativo previsto dal r.d. n. 523 del 1904, in forza del quale, per la tutela e la preservazione dei corsi d’acqua e delle relative pertinenze, vengono imposti una serie di vincoli alle iniziative destinate ad interferire sul buon regime delle acque pubbliche.
Secondo quanto previsto dall’art. 93 del r.d. n. 523 del 1904, l’esecuzione di opere inerenti all’alveo dei corsi d’acqua, senza distinzioni di sorta quanto alle caratteristiche dell’intervento da eseguire e del soggetto, privato o pubblico, che deve realizzarle, presuppone la preventiva verifica della compatibilità idraulica della relativa iniziativa e dunque il rilascio del cosiddetto « nulla osta idraulico » da parte della competente autorità (in origine, il Prefetto territorialmente competente, tenuto a rendere il relativo « permesso »).
Fuori da tale previsione di massima, la specifica incidenza idraulica dell’iniziativa da realizzare viene in rilievo, nel citato testo unico, in primo luogo nel tipizzare (art. 96) una serie di « lavori ed atti » che, se realizzati sulle « acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese », sono vietati in ogni caso perché aprioristicamente ritenuti pericolosi rispetto all’obiettivo di tutela perseguito (Corte cost. n. 44 del 2019); in secondo luogo, nell’elencare altre « opere ed atti » (artt. 97 e 98) che possono essere realizzate solo se previamente autorizzate alla luce delle indicazioni prescrittive rese dalla competente autorità idraulica e rispetto alle quali, dunque, l’autorizzazione assume anche contenuto conformativo (lo « speciale permesso » e la « speciale autorizzazione », cui letteralmente fanno riferimento le due norme citate da ultimo, in origine di competenza prefettizia o del Ministero dei lavori pubblici, a seconda delle connotazioni dell’intervento).
Detto regime è diretto ad assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, canali e scolatoi pubblici: ove pure si volesse operare un riferimento alla giurisprudenza secondo cui il divieto contenuto nel cit. r.d. n. 523, art. 96, lett. f), venga meno quando sia esclusa la possibilità stessa di inondazione (Cass. civ. sez. un., n. 12271 del 2004; n. 5644 del 1979; n. 807 del 1978), una tale evenienza risulta, in ogni caso, qui del tutto indimostrata.
9.- Parimenti infondato è il motivo volto a censurare il cattivo esercizio del potere del Genio civile: correttamente il T.a.r. ha ritenuto che in presenza di un potere vincolato eventuali diversi approcci seguiti in precedenza dall’Ufficio (secondo l’appellato Assessorato regionale delle infrastrutture, peraltro, in situazione non comparabile con quella qui oggetto di causa) non è idoneo ad infirmare le conclusioni cui lo stesso ufficio è giunto, del tutto vincolate in presenza di un immobile ricadente nel divieto di legge.
10.- Alla luce elle suesposte considerazioni l’appello va rigettato.
11.- Le spese di verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento, sono poste a carico della parte privata.
12.- Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra tutte e parti stante gli specifici profili della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Pone le spese di verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento, a carico della parte privata
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
EP La EC, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP La EC | RO NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.